Perchè la Stp non piace ai dentisti? Perchè non viene adottata nonostante gli sforzi delle istituzioni per renderla appetibile o addirittura obbligatoria? Perchè il numero delle Srl è cresciuto ad un ritmo del 25% negli ultimi 4 anni mentre nello stesso periodo le Stp sono arrivate ad un massimo di 60 su tutto il territorio nazionale?
Come noto a tutti, dopo l’introduzione della Stp Odontoiatrica, avvenuta tra il 2011 e il 2012, i modelli organizzativi della professione possibili sul piano giuridico sono sostanzialmente tre:
l’esercizio personale puro in forma di studio professionale tradizionale o di consulenza;
l’esercizio in forma di capitale puro attraverso una società srl odontoiatrica;
l’esercizio in forma mista mediante la costituzione di una Stp, ovvero società tra professionisti.
Questa classificazione è un po’ semplicistica ma ha il merito di focalizzarsi bene sulla realtà delle cose. Essa riflette anche la visione sul tema del Ministero per lo Sviluppo Economico (vd. parere MISE), che per ben due volte è stato chiamato ad esprimersi sull’argomento.
La prima modalità, quella personale, è di gran lunga la più praticata dai professionisti italiani, ricomprendendo in essa anche la realtà degli studi associati. Non ha bisogno di particolari descrizioni perchè tutti i dentisti sanno di cosa si tratta.
La seconda, quella delle srl odontoiatrica, ha goduto di enorme successo soprattutto con l’ingresso nel mercato dei gruppi economici e della cosiddetta odontoiatria d’impresa. Secondo fonti autorevoli le società attualmente sono oltre 5.000 su un totale di 65.000 esercenti la professione con un trend di crescita molto alto. Ma solo una piccola parte di queste è rappresentata dai marchi delle cosiddette catene, segno che i professionisti hanno intuito il potenziale delle srl e lo stanno sfruttando.
La terza, infine, è stata introdotta nell’ordinamento giuridico solo di recente (nella pratica dal 2013) e sembra non decollare mai nelle preferenze dei dentisti e dei loro consulenti, visto che la stessa fonte accredita alla data di oggi solamente 60 Stp sul territorio nazionale. Sembrerebbe la cronaca di un fallimento annunciato.
Perché accade questo? Perché la Stp non piace ai dentisti? Perché non viene adottata nonostante gli sforzi delle istituzioni per renderla appetibile o addirittura obbligatoria? Perché il numero delle Srl è cresciuto ad un ritmo del 25% negli ultimi 4 anni mentre nello stesso periodo le Stp sono al palo?
La risposta è semplice: la Stp non conviene ai dentisti, quando questi siano nella possibilità di optare per una Srl Odontoiatrica pura.
In presenza di forme associative alternative come lo Studio Associato o la Srl odontoiatricai dentisti optano e opteranno sempre per quella più conveniente, salvo che con un editto di Stato ciò gli venga impedito nel prossimo futuro.
Vediamo insieme perchè la Stp non conviene, al netto di tutte le considerazioni sulla genesi normativa delle società odontoiatriche.
Il punto nodale della questione risiede fondamentalmente nella distinzione giuridica tra persone fisiche e persone giuridiche. Chi vuole capire deve obbligatoriamente soffermarsi su questa premessa fondamentale.
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Le Persone fisiche in odontoiatria
Il professionista singolo, lo studio associato e le società di persone (come ad esempio le s.a.s. o le s.n.c.) appartengono a quella categoria di soggetti nei quali la componente personale è prevalente su quella del capitale. La componente personale si riflette non solo nei rapporti tra i colleghi, soci o associati, ma anche nelle dinamiche di relazione con i pazienti, con le istituzioni, con il fisco e con i creditori in genere. E questo accade sul piano clinico, amministrativo, fiscale e anche medico-legale.
Dal punto di vista giuridico dunque il professionista titolare di uno studio tradizionale e quelli associati come persone fisiche sono equiparabili: hanno lo stesso tipo di doveri e lo stesso tipo di diritti.
Facciamo alcuni esempi che riguardano i dentisti da vicino:
In termini di responsabilità il titolare del rapporto contrattuale tra medico e paziente, per le persone fisiche, è il professionista in persona (oppure tutti i professionisti in solido nel caso di studio associato). La figura di titolare dello studio e quella di esecutore delle prestazioni sono coincidenti nella stessa persona fisica. Sono dunque le persone fisiche a garantire, anche con i propri beni personali, eventuali richieste risarcitorie derivanti dal contratto d’opera instaurato con il paziente. A questo proposito è bene ricordare che le persone fisiche non possono fallire.
Sul piano fiscale il reddito di uno studio tradizionale e quello di uno studio associato sono considerati redditi da persona fisica e quindi assoggettati ad imposizione fiscale IRPEF. Questo accade indipendentemente dalla complessità dello studio e dal fatto che lo stesso studio venga, paradossalmente, assoggettato anche all’IRAP (che è un’imposta tipica delle attività produttive e quindi delle imprese).
Sul piano normativo le autorizzazioni all’apertura di uno studio dentistico, in caso di professionista o studio associato, vengono rilasciate al titolare o ai titolari dello studio in quanto persone fisiche. L’eventuale cessazione (improvvisa o programmata) dell’attività professionale da parte del titolare comporterà la contemporanea decadenza dell’autorizzazione e la sostanziale scomparsa dello studio, senza nessuna possibilità di capitalizzare in termini economici gli sforzi di una vita di lavoro.
Sul piano disciplinare i professionisti ed i loro studi tradizionali o associati, in quanto persone fisiche, sono soggetti al controllo dell’Ordine di appartenenza ed al rispetto delle norme deontologiche da questi emanate. Un provvedimento disciplinare grave che colpisca un professionista può danneggiare o anche annientare economicamente uno studio professionale tradizionale.
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Le persone giuridiche in odontoiatria
Fatto salvo che all’interno delle società lavorano le persone fisiche e che queste hanno gli stessi obblighi e doveri sopra richiamati, è pur vero che le persone giuridiche hanno dinamiche e profili giuridici completamente diversi. In particolare, ripercorrendo l’analisi precedente, è bene sapere come si realizza praticamente la separazione delle persone fisiche dal rischio di impresa.
Titolare del rapporto contrattuale con il paziente è la società e non il professionista. Questo concetto già valido in precedenza è stato ulteriormente rafforzato dalla recente introduzione della legge Gelli sulle responsabilità professionali. In questo caso la figura di titolare dello studio e quella di esecutore delle prestazioni NON sono coincidenti nella stessa persona fisica. Poichè la legge vieta l’esecuzione di prestazioni da parte di Srl, queste sono delegate a professionisti iscritti all’Ordine. Pertanto è la società che risponde per eventuali richieste risarcitorie, salva poi la facoltà di rivalersi sui professionisti (diritto di regresso). Le società sono anche ammesse all’istituto del fallimento e dunque (tranne casi particolari) i beni delle persone fisiche titolari della società non sono aggredibili da parte di terzi (tra i quali ricordiamo non solo i pazienti, ma anche i fornitori e soprattutto lo Stato).
Le società di capitali producono reddito di impresa e quindi sono assoggettate ad imposizione fiscale diversa dall’Irpef, ovvero l’Ires. Vale la pena ricordare che mentre l’Irpef è un’imposta progressiva e proporzionale al reddito che raggiunge l’aliquota massima del 43%, l’Ires è un’imposta fissa che si applica in misura del 24%.
L’autorizzazione sanitaria che legittima l’esercizio di una società di capitali in ambito sanitario è rilasciata alla società stessa e non alle persone fisiche. Questo significa che la scomparsa o la fuoriuscita dalla compagine sociale delle persone non ha nessun effetto sulla operatività dello studio dentistico, il quale potrà continuare ad operare in forza dell’autorizzazione iniziale anche dopo essere stato ceduto.
Le società di capitali, infine, essendo una persona giuridica non si iscrive all’Ordine professionale e non è soggetta al controllo di quest’ultimo. Si iscrive semplicemente alla camera di commercio. Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere comminate dalle commissioni disciplinari verso il direttore sanitario dello studio in forma societaria, ma non hanno alcuna ricaduta pratica sull’attività ordinaria.
In buona sostanza si usa dire che l’introduzione di un assetto societario all’interno di una attività produttiva (come per esempio lo studio dentistico) comporta una netta separazione tra le persone e l’attività stessa la quale si identifica più correttamente con il capitale della società stessa e non con la qualità delle persone che la costituiscono.
I vantaggi dell’esercizio professionale in forma societaria sono rappresentati indubitabilmente dalla separazione tra le persone fisiche (e quindi il professionista con i propri beni personali) dal rischio di impresa che uno studio comporta, sotto ogni profilo esaminato: amministrativo, economico, medico legale, fiscale, autorizzativo.
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La comparsa delle Stp
Negli anni 2000 arrivano in rapida sequenza la prima e la seconda legge Bersani a porre le basi per quella che poi rappresenterà una terza soluzione rispetto al professionista (o studio associato) e la società di capitali (srl odontoiatrica).
Inizialmente io stesso avevo salutato l’avvento di queste leggi come un importante passo verso l’emancipazione giuridica dei professionisti e forme più evolute di svolgimento della professione. In buona sostanza le Stp sdoganavano il concetto (già espresso sopra) che le società di capitali non potessero svolgere le prestazioni professionali direttamente.
Così come una società di capitali poteva fabbricare bicchieri o commercializzare contratti telefonici, dopo l’introduzione delle Stp una società avrebbe potuto anche effettuare otturazioni, protesi d’anca o parti cesarei. Si badi bene al concetto fondamentale, che non è una sfumatura: lo avrebbero potuto fare DIRETTAMENTE, ovvero senza dover delegare le prestazioni a professionisti iscritti all’Ordine. E così è avvenuto.
Ma perchè i professionisti sembrano non aver accolto questa apparentemente grande opportunità che si offriva loro dopo 72 anni di chiusura e di divieti? Perchè le Stp continuano ad essere poche decine mentre le Srl sono migliaia e continuano ad aumentare? Perchè le istituzioni e segnatamente proprio quelle che ci rappresentano continuano a sostenere pubblicamente le Stp contro le Srl tradizionali? La risposta è semplice anche se abbastanza articolata.
In primo luogo bisogna esaminare la natura ermafrodita della Stp.
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La natura ermafrodita della Stp
Il legislatore doveva essere molto confuso quando ha stabilito che “Stp” non era altro che una etichetta da apporre semplicemente a qualsiasi tipo di società.
In altre parole la definizione di Stp può essere applicata sia a società di persone che a società di capitali. Abbiamo però visto insieme che si tratta di due mondi completamente diversi e sostanzialmente opposti.
La creazione di un istituto giuridico unico come la Stp quando questa può appartenere a due categorie opposte di società significava l’impossibilità o quantomeno la grande difficoltà nel descriverne la disciplina senza enormi margini di ambiguità, incomprensioni, interpretazioni e conflitti. Il legislatore non se ne è accorto …
Nel silenzio delle norme o nel dubbio di come debbano essere interpretate l’ipotesi oggi maggiormente accreditata è che:
quando la Stp è applicata ad una società di persone si seguano le discipline proprie delle società di persone;
quando la Stp è applicata ad una società di capitali si seguano le discipline della società di capitali.
Possiamo dunque avere Sas Stp (società di persone) che seguono il profilo giuridico e fiscale delle società di persone e Srl Stp (società di capitali) che invece osservano il profilo opposto. Dunque sostanzialmente la Stp non ha una identità propria ed univoca, ma è ambigua e per molti versi ibrida, proprio come il figlio di Ermes e Afrodite nella mitologia greca.
Ci sono tuttavia dei punti chiari nella Legge 183/2011 e nel regolamento di attuazione emanato con il Decreto del Ministero della Giustizia n.
34 dell’8 febbraio 2013. Indipendentemente dalla natura personale o capitalistica della Stp essa deve rispettare alcuni elementi per essere tale. Vediamo di cosa si tratta.
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Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci di Stp
L’oggetto sociale deve essere limitato alle sole attività professionali regolamentate e deve essere svolto dai soci che risultino iscritti nel relativo Albo professionale presso l’Ordine. La norma stabilisce il carattere della esclusività con riferimento all’attività o alle attività professionali da indicarsi nell’oggetto sociale, ne deriva che nell’oggetto della società non potranno essere inserite o previste attività diverse dalla professione odontoiatrica, perché si avrebbe una commistione con attività che assumerebbero natura imprenditoriale in violazione del principio della esclusività.
Questa norma è prima ipocrita e poi sconveniente.
Ipocrita perchè prima consente ad un odontoiatra di costituire una Stp in forma di Srl, quindi con l’impianto giuridico delle società commerciali (così come vengono definite dal codice civile) e poi finge di preoccuparsi che una società commerciale svolga attività … commerciale.
Sconveniente perchè un odontoiatra che voglia darsi una dimensione di impresa vera e propria trae uno dei suoi maggiori vantaggi proprio da un oggetto sociale sufficientemente ampio da consentirgli economie migliori di quelle del professionista. Un oggetto sociale ampio garantisce più vantaggi sia dalla varietà delle attività esercitabili dalla società sia dalla maggior deducibilità dei costi sul piano fiscale.
Una volta compreso questo il dentista opterà per la Srl ordinaria, meno ipocrita e più conveniente.
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Tipologia dei soci nella Stp
Alla costituzione di una Stp sono ammessi in qualità di soci i soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni e anche provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante. E’ possibile anche la partecipazione di soggetti non professionisti soltanto per “prestazioni tecniche” o per finalità di investimento. La “prestazione tecnica” non potrà essere inserita nell’oggetto sociale neppure su di un piano secondario, pena, altrimenti, la creazione di un modello misto imprenditoriale/professionale in contrasto con l’esclusività sancita dal comma 4 dell’art. 10 della l. 183/2011. Essa potrà solo rivestire una funzione meramente strumentale all’attività professionale della società.
Questa norma, come la precedente, è sia ipocrita che dannosa, ma aggiunge ance un elemento di contraddizione pura.
La contraddizione consiste nel definire la Stp come Società tra professionisti, stabilire che vi possono prendere parte solo i professionisti iscritti agli albi e poi, subito dopo, allargare la partecipazione anche a soci finanziatori. Non c’era bisogno delle Stp per introdurre il concetto di socio finanziatore: bastava la Srl ordinaria, senza peraltro generare alcuna contraddizione.
L’ipocrisia è la stessa del punto precedente: inserire a pieno titolo in una compagine sociale professionale un socio finanziatore NON medico significa sdoganare il concetto di profitto come unico obiettivo all’interno delle professioni mediche. Inutile e risibile poi il tentativo di ridurre il potere del socio finanziatore all’interno della società quando tutti sappiamo che esistono mille modi perfettamente legali per superare il finto ostacolo del quorum di 2/3. Più che di ipocrisia si tratta di superficialità o malafede: una Srl ordinaria era già ampiamente utilizzata per espletare la funzione commerciale insita in una impresa come quella dello studio dentistico.
Quanto al danno bisogna notare che c’è solo una categoria di soggetti nel comparto odontoiatrico che possa trarre vantaggio da questa situazione. Sono tutti coloro che, comunemente denominati abusivi, possono sdoganare il proprio ruolo all’interno di uno studio dentistico, senza possedere alcun titolo abilitante. Il fatto poi, come vedremo, che la Stp sia iscritta all’Ordine professionale consente loro di dare il proprio nome alla società e figurare negli elenchi della Fnomceo come un dentista vero, cioè abilitato. Si dice che, in questo caso, la Stp assolve ad una funzione di pubblicità surrettizia (quindi ingannevole) ma al tempo stesso perfettamente legale e lecita. Il danno che consegue alla categoria (ed agli stessi pazienti) per effetto di questa pubblicità in seno agli stessi Organi di vigilanza è grottesco. Per questo motivo avevo già teorizzato in passato che le Stp fossero lo strumento ideale degli abusivi per rimanere su un mercato che li vedrebbe altrimenti clandestini. Una Srl ordinaria quantomeno, non potendosi iscrivere all’Ordine, non veicola alcun messaggio ingannevole al paziente sulle finalità commerciali per le quali è stata costituita.
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Capitale sociale e maggioranze nella Stp
Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.
Come detto sopra, è ridicolo voler far credere che il quorum dei due terzi nelle deliberazioni assembleari sia una previsione sufficiente per garantire che la conduzione di una Stp non sia di fatto nelle mani del socio investitore (abusivo o non abusivo che sia).
Ma anche un odontoiatra animato dalle più serie intenzioni preferirà di gran lunga operare in una società Srl pura, piuttosto che con una Stp (di capitale o di persone), svincolando la propria impresa dal controllo ordinistico. Molto meglio che eventuali sanzioni disciplinari ricadano sul singolo professionista piuttosto che sull’impresa: nel primo caso si potrà mantenere intatta l’attività sostituendo il professionista (anche se stessi, se necessario), nel secondo caso lo studio sarebbe impossibilitato ad operare e quindi dovrebbe chiudere.
In mancanza di ragioni migliori, è lecito pensare che il grande favore di cui le Stp godono negli ambienti ordinistici dipenda proprio dal timore che, spostandosi verso le Srl ordinarie, l’Ordine perda gran parte del proprio controllo sulla professione. In un mercato dominato dalle società di capitale gli Ordini professionali sarebbero sostanzialmente svuotati del loro potere ed impossibilitati ad assolvere al proprio compito istituzionale di vigilanza e controllo. In un mercato dominato dalle Stp, invece, l’Ordine non farebbe altro che trasferire il proprio potere in capo alle società stesse.
Personalmente sarei favorevole alle Stp solo in un mondo in cui le Srl ordinarie non esistessero. Ma le srl esistono! In un mercato ipercompetitivo come il nostro, immaginare il fronte delle Stp (i dentisti) contrapposto a quello delle Srl (gli imprenditori puri) è come pensare ad un branco di pecorelle dilaniate da un manipolo di lupi. Meglio vestirsi da lupi
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Attribuzione dell’incarico professionale nella Stp
Le Stp devono individuare al proprio interno, criteri e modalità organizzative affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta. Vi deve essere la dimostrazione concreta che la designazione del socio professionista sia compiuta dal paziente e che, in mancanza di tale designazione formale, il nominativo venga previamente comunicato al paziente per iscritto.
E’ del tutto evidente come questa previsione costringa lo studio, in forma di Stp, ad uno stress organizzativo che non si riflette solo nelle dinamiche operative quotidiane ma anche nell’ipotesi di conflitti o contenziosi con il paziente.
E’ rilevante poi il fatto che, nei regolamenti attuativi emanati sulle Stp, il legislatore abbia poi escluso di fatto la possibilità di affidare l’incarico professionale al di fuori della compagine sociale. Questo divieto rende praticamente impossibile il ricorso a collaboratori esterni o consulenti, tra i quali non figurano solo odontoiatri o ortodontisti, ma anche Igienisti dentali. Quanti studi costituiti in Stp saranno costretti a fare a meno dei collaboratori esterni?
In questo senso la Srl ordinaria non comporta obblighi particolari proprio perchè non può, per legge, svolgere attività professionale e queste sono ipso facto attribuite a professionisti esterni (tra cui anche il titolare dello studio) regolarmente iscritti all’Ordine. Qui non è solo una questione di ipocrisia ma di semplice praticità e buon senso.
Considerazioni finali sulle Stp
Quella che segue è la considerazione più importante che rende la Stp svantaggiosa rispetto alla Srl ordinaria.
L’ambiguità della Stp consiste essenzialmente nel desiderio (anche lodevole nelle intenzioni) di coniugare alcuni vantaggi tipici delle società con alcune garanzie (per i pazienti) tipiche della natura personale del rapporto medico paziente. Il risultato è un pasticcio tipicamente italiano che scontenta tutti e non garantisce nessuno:
si vuole scongiurare una deriva commerciale che invece viene sancita da più passaggi e di fatto sdoganata con il riconoscimento del socio di capitale;
si introduce il concetto di responsabilità limitata e poi si rende impossibile l’istituto del fallimento e si lasciano i beni dei soci (e quindi del dentista) nella disponibilità dei creditori;
si spostano gli obblighi contrattuali sulla società ma poi si pretende il conferimento dell’incarico;
si accetta l’idea che una attività professionale sia iscritta alla camera di commercio ma poi si subordina la sua sopravvivenza anche al controllo ordinistico;
si accreditano gli utili della società come reddito d’impresa ma poi si prevede l’applicazione delle imposte sulle persone fisiche.
La srl ordinaria è molto più collaudata, coerente e vantaggiosa. Per questo i dentisti la preferiscono nonostante le resistenze istituzionali:
non limitano le libertà dei soci che possono prendere parte a tutte le compagini che vogliono senza i vincoli previsti dalle Stp;
possono salvaguardare i beni personali e tenerli separati dal rischio di impresa sia esso economico finanziario, fiscale o medico legale;
possono elaborare un atto costitutivo molto più libero e con una serie molto numerosa di formule di garanzia tra soci, ma soprattutto con un oggetto sociale più adatto all’impresa che conducono;
e infine, se vi piace, è soggetta all’Ires con aliquota fissa al 24% e non all’Irpef (aliquota fino al 43%).
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Medico Chirurgo, Odontoiatra, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Ortognatodonzia.
Socio Fondatore, Amministratore Unico e Direttore Sanitario di Dental Care srl. Managing Partner di Studio Associato Vassura.
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