

La riforma delle società tra professionisti, entrata in vigore il 3 gennaio 2026, ha definitivamente chiarito che i soci professionisti non devono più rappresentare contemporaneamente i due terzi del numero dei soci e possedere i due terzi del capitale. Ciò che deve restare nelle loro mani è la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni. Diventa quindi possibile attribuire anche l’80 per cento del capitale di una STP medica o odontoiatrica a una holding, conservando ai professionisti il controllo della società attraverso categorie speciali di quote dotate di voto non proporzionale. Questa soluzione è più solida del ricorso esclusivo ai particolari diritti individuali e permette di incorporare nella partecipazione della holding anche i diritti prevalenti agli utili. L’assetto produce effetti rilevanti sia sul piano previdenziale, poiché l’imponibile ENPAM dei medici segue la loro quota di partecipazione agli utili, sia sul piano fiscale, perché la holding può ricevere i dividendi con l’esclusione IRES del 95 per cento e, in caso di futura cessione, beneficiare della PEX sulla partecipazione effettivamente posseduta. La plusvalenza realizzata direttamente dal medico è normalmente tassata al 26 per cento, mentre quella realizzata dalla holding in regime PEX subisce un’imposizione immediata pari all’1,2 per cento, data dal 24 per cento applicato al solo 5 per cento imponibile. La vecchia giurisprudenza restrittiva può ancora rilevare per le situazioni anteriori alla riforma e per ricordare che il controllo professionale deve essere reale, ma non può essere utilizzata per reintrodurre il limite di un terzo al capitale del socio investitore. La vera prudenza consiste quindi nel costruire correttamente le categorie di quote, i diritti di voto, la partecipazione agli utili e le regole di governance, non nel rinunciare preventivamente alle possibilità offerte dalla nuova disciplina.

La riforma delle STP consente di separare capitale, voto e diritto agli utili: la holding può detenere l’80% del capitale, mentre i soci medici conservano il controllo professionale con almeno i due terzi dei voti.
La possibilità di inserire una holding nella compagine di una società tra professionisti medici o odontoiatri non rappresenta certamente una novità assoluta e ne abbiamo parlato noi stessi a più riprese in queste pagine.
Holding e StP dopo la Legge Concorrenza 2025 | Dentista Manager
Compagine sociale nella Stp Odontoiatrica | Dentista Manager
Sin dalla nascita delle STP, la legge ha ammesso la partecipazione di soci non professionisti per finalità di investimento. Il vero problema è sempre stato stabilire quanto capitale potesse essere attribuito a questi soggetti e, soprattutto, se la prevalenza richiesta ai professionisti dovesse essere verificata contemporaneamente sul numero dei soci, sulla partecipazione al capitale e sul diritto di voto.
Per quasi quindici anni la questione è rimasta aperta.
Da una parte, il Notariato e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno sostenuto che la finalità della legge fosse quella di conservare ai professionisti almeno i due terzi del potere deliberativo, senza imporre necessariamente anche la contemporanea titolarità dei due terzi del capitale e la prevalenza numerica per teste.
Dall’altra, diversi Ordini professionali e un preciso filone giurisprudenziale hanno letto la norma in modo molto più rigido. Secondo questa interpretazione, i professionisti avrebbero dovuto rappresentare contemporaneamente almeno due terzi del numero complessivo dei soci, possedere almeno due terzi del capitale e disporre di almeno due terzi dei voti.
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (Legge nr. 190/2025) è intervenuta proprio su questo contrasto e ha stabilito che il numero dei professionisti oppure, in alternativa, la loro partecipazione al capitale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Le parole utilizzate dal legislatore, «ovvero, in alternativa», non lasciano molto spazio alla nostalgia per la vecchia interpretazione cumulativa.
Eppure il problema non può dirsi completamente scomparso.
Non perché la nuova legge sia ancora ambigua, ma perché una parte degli interpreti continua a considerare in qualche modo sopravvissuta la precedente giurisprudenza e ritiene quindi ancora contestabile l’attribuzione alla holding dell’80 per cento del capitale di una STP, anche quando i soci medici conservano almeno i due terzi dei voti.
È questa la posizione che potremmo definire dei “prudentisti”.
Il loro ragionamento, portato alle sue conseguenze concrete, conduce normalmente a una soluzione apparentemente rassicurante: lasciare ai medici almeno il 67 per cento del capitale e attribuire alla holding soltanto il restante 33 per cento, compensando però la ridotta partecipazione capitalistica mediante un particolare diritto che le riconosca l’80 o il 90 per cento degli utili.
La soluzione sembra capace di mettere tutti d’accordo. I medici conservano la maggioranza del capitale e dei voti, gli Ordini non dovrebbero avere nulla da contestare e la holding riceve comunque quasi tutti i dividendi.
Peccato che non si tratti affatto della stessa operazione.
Una holding titolare del 33 per cento del capitale e del 90 per cento degli utili può certamente intercettare gran parte dei flussi annuali prodotti dalla STP. Non possiede però l’altro 67 per cento della partecipazione e non potrà quindi cederlo in futuro beneficiando del beneficio rappresentato dalla participation exemption (PEX). Il particolare diritto sugli utili non trasferisce alla holding la proprietà delle quote rimaste ai medici e non trasforma in plusvalenza PEX quella che continuerà a essere una plusvalenza realizzata direttamente dalle persone fisiche.
La questione non riguarda dunque soltanto chi debba ricevere i dividendi. Riguarda la proprietà del valore della società e la sua futura cessione.
Per comprenderla correttamente occorre tenere separati quattro elementi che per troppo tempo sono stati trattati come se dovessero necessariamente coincidere: il numero dei soci, il capitale posseduto, il diritto di voto e la partecipazione agli utili.
Le società tra professionisti sono state introdotte dall’articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183. La norma ha consentito di esercitare le professioni regolamentate attraverso i modelli societari previsti dal Codice civile e ha ammesso nella compagine, accanto ai professionisti iscritti agli Albi, anche soggetti non professionisti per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.
La presenza di un socio investitore non era quindi un’eccezione tollerata dal sistema. Era una possibilità espressamente prevista dalla legge.
Il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 ha successivamente regolato il conferimento dell’incarico professionale, le incompatibilità, l’iscrizione della società nella sezione speciale dell’Albo e il regime disciplinare. Il decreto non ha però introdotto un diverso requisito di maggioranza rispetto a quello già contenuto nella legge.
La formulazione originaria dell’articolo 10, comma 4, lettera b), stabiliva che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale dovessero essere tali da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Il testo non affermava letteralmente che i professionisti dovessero possedere almeno due terzi del capitale e rappresentare contemporaneamente almeno due terzi del numero complessivo dei soci. Indicava il numero e la partecipazione come elementi attraverso i quali raggiungere un risultato finale: la maggioranza qualificata nelle decisioni.
La presenza della congiunzione “e” consentì però agli Ordini più restrittivi di sostenere che i due requisiti dovessero essere verificati cumulativamente.
Secondo questa lettura non era sufficiente che i professionisti controllassero effettivamente il 70, l’80 o perfino il 100 per cento dei voti. Dovevano anche possedere almeno due terzi del capitale ed essere almeno due terzi dei soci per teste.
Il Notariato aveva seguito una strada differente. Lo Studio n. 106-2022/I del Consiglio nazionale del Notariato ricostruiva espressamente il contrasto e dava conto della posizione dell’Antitrust, secondo la quale le maggioranze dei due terzi per teste e per quote non dovevano essere considerate cumulative. Lo stesso studio analizzava gli strumenti statutari utilizzabili nei diversi modelli societari per aumentare il peso del voto dei professionisti, limitare quello degli investitori e differenziare i diritti patrimoniali dei soci.
La lettura notarile partiva da un dato piuttosto semplice. La tutela dell’indipendenza professionale dipende dal potere di assumere le decisioni, non dalla percentuale nominale di capitale intestata al professionista.
Una STP nella quale due medici possiedono complessivamente il 20 per cento del capitale ma dispongono del 70 per cento dei voti protegge il controllo professionale molto più efficacemente di una società nella quale i medici rappresentano tre soci su quattro ma, per effetto delle quote e delle regole statutarie, dispongono soltanto del 30 per cento dei voti.
Il criterio per teste, al contrario, non misura alcun potere effettivo. Conta le persone e le considera tutte uguali, anche quando hanno partecipazioni, voti e funzioni completamente differenti.
La lettura restrittiva non rimase confinata all’interpretazione amministrativa di qualche Ordine particolarmente prudente.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sostenne espressamente la necessità della maggioranza dei due terzi “per teste e quote”, in particolare nel Pronto Ordini n. 319/2017 e nella successiva Informativa n. 85/2018. La stessa impostazione veniva utilizzata anche per prospettare la cancellazione della STP quando fosse venuto meno uno dei due requisiti.
L’orientamento trovò un importante sostegno nell’ Ordinanza del Tribunale di Treviso del 20 settembre 2018. Il Tribunale ritenne che una STP non potesse essere iscritta quando i professionisti non rappresentavano almeno due terzi sia del capitale sia del numero dei soci, anche se il controllo dei voti era stato assicurato attraverso altri strumenti giuridici. La pronuncia venne diffusa dallo stesso CNDCEC proprio come conferma della propria interpretazione.
A questa decisione si aggiunsero il Tribunale di Roma del 26 aprile 2021 e la Sentenza n. 1132 del 3 agosto 2021 del TAR Toscana. Quest’ultima riguardava una società nella quale l’unico socio professionista possedeva il 95 per cento del capitale, ma era socio accomandante e non disponeva quindi dei poteri di amministrazione e gestione. Il TAR affermò comunque che la norma richiedeva la presenza congiunta di un numero sufficiente di professionisti e di una partecipazione professionale al capitale idonea a garantire la maggioranza qualificata.
Si formò così un orientamento giurisprudenziale contrario alla lettura notarile.
Non si trattava di un indirizzo della Corte di cassazione e le fattispecie non erano perfettamente coincidenti. Era però sufficiente per consentire agli Ordini di rifiutare o contestare le società nelle quali i professionisti conservavano i due terzi dei voti senza essere anche titolari dei due terzi del capitale e delle teste.
La FNOMCeO sosteneva la stessa posizione.
Ancora nel luglio 2025, durante l’iter della legge sulla concorrenza, la Federazione chiese che per le STP sanitarie venisse mantenuta una deroga alla nuova regola, imponendo la contemporanea maggioranza professionale tanto nel numero dei soci quanto nella partecipazione al capitale. La Richiesta richiamava espressamente gli approdi della giurisprudenza e la necessità di preservare l’attività sanitaria da una eccessiva influenza dei soci investitori.
Il Parlamento non accolse questa richiesta.
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 190/2025, la stessa FNOMCeO ha dovuto riconoscere che i due requisiti non possono più essere considerati cumulativi e che la disciplina generale consente ai soci non professionisti di detenere anche la maggioranza del capitale, purché i professionisti conservino la maggioranza qualificata nelle deliberazioni.
Questo passaggio è particolarmente importante. La Federazione non ha semplicemente modificato volontariamente un proprio orientamento. Ha dichiarato di doversi adeguare a una legge che ha scelto espressamente una soluzione diversa da quella da essa sostenuta.
La vecchia interpretazione viene spesso criticata perché ostacolava l’ingresso degli investitori istituzionali. Era certamente vero, ma non era l’effetto più frequente e neppure quello più assurdo.
La pretesa della maggioranza per teste impediva soprattutto al medico e all’odontoiatra di inserire liberamente il proprio nucleo familiare nella compagine.
Si consideri un odontoiatra che intenda costituire una STP con il coniuge non professionista.
I soci sarebbero due e il professionista rappresenterebbe il 50 per cento delle teste. La società non avrebbe quindi rispettato il requisito dei due terzi, anche se il medico avesse posseduto il 99 per cento del capitale, esercitato tutti i voti e mantenuto il controllo assoluto dell’attività sanitaria.
Per consentire l’ingresso del coniuge avrebbe dovuto inserire un secondo professionista.
La presenza di questo secondo medico poteva non essere necessaria per l’attività, poteva non corrispondere ad alcun investimento e poteva non avere alcuna relazione con il progetto familiare. Serviva soltanto per risolvere il problema aritmetico creato dall’interpretazione ordinistica.
Il paradosso diventava ancora più evidente con l’ingresso dei figli.
Un odontoiatra che avesse voluto costituire la società con il coniuge e due figli si sarebbe trovato con un professionista e tre non professionisti. Per raggiungere i due terzi per teste avrebbe dovuto portare il numero dei professionisti a sei, inserendo quindi altri cinque medici soltanto per poter ammettere nella compagine tre familiari.
Non importava che i familiari fossero titolari di quote minime. Non importava che non disponessero di alcun potere sulle decisioni professionali. Non importava che l’odontoiatra conservasse tutti i voti. La loro semplice esistenza come soci impediva il rispetto del requisito.
Anche quando entrambi i coniugi erano medici, la possibilità di coinvolgere i figli rimaneva fortemente limitata. Due professionisti potevano ammettere un solo socio non professionista. Con l’ingresso di due figli sarebbero diventati due soci professionisti su quattro, cioè il 50 per cento delle teste.
Il limite incideva poi sulla holding familiare.
La holding veniva conteggiata come una testa non professionale. Se ad essa si aggiungevano il coniuge o i figli direttamente soci della STP, la proporzione veniva rapidamente compromessa, anche quando i medici conservavano il pieno controllo deliberativo.
Si confondeva così la tutela dell’indipendenza professionale con la composizione anagrafica della proprietà.
Un figlio non medico può partecipare al valore economico della struttura senza decidere quale terapia debba essere eseguita, chi debba prendere in carico il paziente o quali protocolli clinici debbano essere adottati.
Il governo della professione e la proprietà economica sono due piani differenti. La prima riguarda le decisioni cliniche, la deontologia e la responsabilità professionale. La seconda riguarda il capitale, gli utili, il patrimonio e la successione.
La riforma del 2025 ha finalmente smesso di considerare il familiare non professionista come un pericolo per la professione soltanto perché occupa una delle teste presenti nella compagine.
La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 è entrata in vigore il 3 gennaio 2026.
L’articolo 1, comma 24, ha sostituito il secondo periodo dell’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge n. 183/2011 e ha stabilito che il numero dei soci professionisti oppure, in alternativa, la loro partecipazione al capitale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole previste per il modello societario prescelto.
La legge precisa inoltre che non assumono rilievo eventuali patti sociali o parasociali che deroghino alle regole richieste e conferma che il venir meno della prevalenza professionale costituisce causa di scioglimento, salvo il suo ripristino entro sei mesi. Restano poi ferme le eventuali discipline speciali previste per singole professioni.
Il significato della modifica non può essere rovesciato.
La legge non afferma che i professionisti possono alternativamente avere due terzi delle teste oppure due terzi del capitale, anche senza due terzi dei voti. La maggioranza deliberativa continua a essere il risultato inderogabile.
Afferma però che tale risultato può essere raggiunto attraverso il criterio numerico oppure attraverso quello capitalistico, secondo le regole del modello societario prescelto.
Se due medici rappresentano due soci su tre ma possiedono soltanto il 20 per cento del capitale, lo statuto dovrà comunque attribuire loro almeno i due terzi del potere deliberativo. In caso contrario, il requisito non è rispettato.
Questo è il senso dell’espressione “deve essere tale da determinare”.
La prevalenza professionale non può essere soltanto nominale. Deve tradursi in un effettivo controllo delle decisioni. Ma da qui non deriva affatto che la holding debba fermarsi a un terzo del capitale.
Se i professionisti dovessero continuare a possedere almeno due terzi del capitale, il criterio capitalistico non sarebbe alternativo al criterio numerico. Continuerebbe a essere obbligatorio esattamente come prima e le parole introdotte dal legislatore non produrrebbero alcun effetto.
La riforma sarebbe inutile.
I prudentisti replicano che le pronunce anteriori al 2026 non sono state formalmente annullate e che, non essendo la nuova disposizione qualificata come norma di interpretazione autentica, esse continuerebbero in qualche modo a essere applicabili.
L’argomento contiene una parte corretta e una parte decisamente meno convincente.
È corretto affermare che la riforma non è retroattiva in senso tecnico. Le controversie relative a situazioni anteriori al 3 gennaio 2026 possono continuare a essere decise sulla base della vecchia formulazione e la nuova legge non cancella automaticamente gli effetti di provvedimenti già adottati.
Non è invece corretto applicare le conclusioni di quelle sentenze alle società costituite o modificate sotto il nuovo testo.
Il Tribunale di Treviso e il TAR Toscana avevano fondato la propria lettura sulla congiunzione “e” e sull’assenza di una formula che rendesse alternativi i due criteri.
Il legislatore ha inserito esattamente la formula che quelle pronunce ritenevano mancante.
La vecchia giurisprudenza può quindi sopravvivere come ammonimento sulla necessità che il controllo professionale sia reale. Può ricordarci che una maggioranza costruita soltanto sulla carta, svuotata da patti occulti o da poteri amministrativi attribuiti all’investitore, non sarebbe coerente con la legge.
Non può però continuare a imporre i due terzi del capitale professionale. Sarebbe come utilizzare l’interpretazione di una norma abrogata per neutralizzare il contenuto di quella che l’ha sostituita.
Il problema dei prudentisti è proprio questo. Essi dichiarano di accettare la riforma, ma poi ne restringono l’applicazione sino a ricostruire sostanzialmente lo stesso limite precedente.
Ammettono teoricamente che la holding possa avere la maggioranza del capitale, ma considerano così incerta la possibilità di attribuire ai medici voti non proporzionali da suggerire comunque di lasciare loro il 67 per cento delle quote.
Formalmente non negano la riforma. Praticamente la rendono inutilizzabile.
La proposta dei prudentisti consiste normalmente nel lasciare ai medici almeno il 67 per cento del capitale, attribuire alla holding non più del 33 per cento e riconoscerle, mediante un particolare diritto, l’80 o il 90 per cento degli utili.
È una soluzione civilisticamente possibile, almeno quando il diritto patrimoniale sia correttamente costruito e non violi il divieto di patto leonino. Ed è esattamente quella che anche noi suggerivamo ante Riforma 2025.
Ma non è la stessa cosa di attribuire alla holding l’80 per cento del capitale. Il particolare diritto alla distribuzione degli utili governa i flussi economici prodotti durante la vita della società. Non trasferisce la proprietà della partecipazione rimasta ai medici.
Se la holding possiede il 33 per cento, potrà vendere il 33 per cento.
Il restante 67 per cento continuerà ad appartenere ai soci persone fisiche, anche se questi ultimi ricevono soltanto il 10 per cento degli utili.
La differenza diventa evidente al momento della cessione della STP.
La participation exemption riguarda la plusvalenza realizzata dalla società soggetta a IRES sulla partecipazione da essa effettivamente posseduta. Quando ricorrono i requisiti previsti dalla disciplina, la plusvalenza è esente nella misura del 95 per cento. La disciplina è oggi contenuta nell’articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi, mantenuto con la stessa numerazione anche nel nuovo testo unico approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, entrato in vigore il 4 luglio 2026.
Se la holding possiede l’80 per cento del capitale, la PEX potrà applicarsi, in presenza degli altri requisiti, alla plusvalenza relativa all’80 per cento ceduto.
Se possiede soltanto il 33 per cento, l’esenzione potrà riguardare soltanto la plusvalenza relativa a quel 33 per cento.
Non sono i medici persone fisiche a “vendere in PEX”. È la holding a poter beneficiare del regime sulla partecipazione che possiede.
Il fatto che la quota del 33 per cento sia dotata del diritto al 90 per cento degli utili potrebbe certamente accrescerne il valore economico. Non elimina però il valore delle quote rimaste ai medici, soprattutto quando a queste ultime sono collegati il controllo della società e i due terzi dei voti.
Un compratore che intenda acquisire realmente la STP dovrà normalmente acquistare sia la quota della holding sia quelle dei professionisti e la plusvalenza relativa alle quote dei medici continuerà a essere realizzata direttamente da loro e non dalla holding.
Il compromesso del 33 per cento risolve dunque il problema della distribuzione annuale dei dividendi, ma sacrifica la funzione della holding in vista della futura cessione.
E questo non è un dettaglio.
Una holding viene normalmente inserita anche per concentrare la proprietà della partecipazione, rendere più efficiente il reinvestimento del prezzo di vendita e beneficiare del regime PEX quando la società operativa viene ceduta.
Ridurne la partecipazione a un terzo significa rinunciare in partenza a gran parte di questa funzione.
Il punto centrale consiste nell’abbandonare l’idea che la quota societaria rappresenti necessariamente un’unica percentuale valida per tutto. Il capitale misura la partecipazione patrimoniale nominale e l’investimento effettuato dal socio. Il voto misura il potere di incidere sulle decisioni. Il diritto agli utili misura la parte del risultato economico spettante al socio.
Nella disciplina ordinaria della S.r.l. questi elementi tendono a essere proporzionali, ma la legge consente di separarli.
La riforma delle STP non avrebbe senso se la prevalenza professionale continuasse a essere necessariamente incorporata nella maggioranza del capitale. La nuova norma protegge il controllo deliberativo, non impone ai medici di possedere anche la maggioranza del valore economico della società.
Si può quindi immaginare una STP nella quale la holding possieda l’80 per cento del capitale, ma disponga soltanto del 30 per cento dei voti. I medici possiedono il restante 20 per cento del capitale, ma esercitano complessivamente il 70 per cento dei voti.
La stessa struttura può attribuire alla holding anche l’80 o il 90 per cento degli utili.
I medici conservano il governo professionale della società. La holding possiede la parte prevalente del capitale e del valore economico.
La questione è stabilire con quale strumento societario debba essere realizzata questa separazione.
L’articolo 2468, comma 3, del Codice civile consente all’atto costitutivo della S.r.l. di attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
La disposizione rappresenta uno degli strumenti più flessibili del modello della S.r.l.
È pacifico che un socio possa ricevere un particolare diritto patrimoniale e partecipare agli utili in misura diversa dalla quota di capitale posseduta. È quindi possibile attribuire alla holding una percentuale di utili superiore a quella risultante dalla sua partecipazione nominale.
Più discussa è stata, soprattutto in passato, la possibilità di utilizzare i particolari diritti amministrativi per attribuire a un socio un generale voto maggiorato su tutte le decisioni.
Il Notariato ha sostenuto una interpretazione ampia. La prassi notarile ritiene che l’autonomia statutaria possa derogare alla proporzionalità del voto attraverso particolari diritti, voto capitario, tetti massimi, scaglionamenti e altre tecniche, purché venga rispettata la struttura essenziale della S.r.l.
Una parte della dottrina è rimasta però più prudente, osservando che l’articolo 2479, quinto comma, stabilisce che il voto del socio vale in misura proporzionale alla partecipazione e non contiene un’espressa clausola generale di derogabilità.
È proprio su questa discussione che i prudentisti costruiscono oggi il proprio argomento.
Essi sostengono che l’80 per cento del capitale alla holding sarebbe teoricamente ammesso dalla nuova disciplina delle STP, ma che l’attribuzione dei due terzi dei voti ai medici titolari soltanto del 20 per cento potrebbe essere contestata perché fondata su una interpretazione non del tutto pacifica dei particolari diritti amministrativi.
Il ragionamento avrebbe un certo peso se l’unico strumento disponibile fosse l’articolo 2468. Ma non è così.
Per le S.r.l. qualificabili come PMI esiste una disposizione espressa che consente di creare categorie di quote dotate di diritti differenti.
L’articolo 26 del decreto-legge n. 179/2012 stabilisce che le categorie speciali devono risultare dall’atto costitutivo o dallo statuto della S.r.l. PMI, ma possono essere introdotte anche successivamente mediante una modificazione statutaria deliberata con atto notarile. Nelle società già esistenti, la loro creazione può avvenire attraverso un aumento di capitale oppure mediante la conversione delle partecipazioni già emesse, nel rispetto della parità di trattamento e dei diritti individuali o di categoria eventualmente preesistenti.
Il comma 3 aggiunge che possono essere create categorie di quote prive del diritto di voto, dotate di voto non proporzionale alla partecipazione, limitato a particolari argomenti o subordinato a specifiche condizioni. La norma deroga espressamente anche all’articolo 2479, quinto comma, del Codice civile.
Qui il problema interpretativo cambia completamente.
Non si tratta più di ricavare il voto maggiorato da una lettura estensiva dei particolari diritti amministrativi. È la legge a consentire espressamente la creazione di quote con voto non proporzionale.
La Massima n. 174 del Consiglio notarile di Milano precisa che le categorie possono essere dotate di voto ridotto, maggiorato o multiplo e che lo statuto può determinare liberamente sia la percentuale di capitale rappresentata da ciascuna categoria sia il numero dei voti a essa attribuiti, senza applicare i limiti previsti per le S.p.A.
La Massima n. 173 conferma inoltre che i diritti diversi delle categorie possono avere contenuto patrimoniale, amministrativo e relativo alla circolazione delle quote e che le categorie possono coesistere con particolari diritti attribuiti personalmente a singoli soci.
Questa è la strada che consente di affrontare seriamente l’obiezione dei prudentisti.
Non occorre rinunciare all’80 per cento del capitale alla holding. Occorre costruire il nucleo dell’operazione attraverso categorie speciali di quote, almeno quando la STP possiede i requisiti dimensionali della PMI.
La definizione di PMI è peraltro molto ampia. Comprende le imprese con meno di 250 occupati e con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure con totale di bilancio non superiore a 43 milioni, tenendo conto anche dei rapporti con imprese associate e collegate. La generalità delle STP mediche e odontoiatriche rientra normalmente in questi limiti, anche se la verifica deve essere effettuata concretamente soprattutto quando la società appartiene a un gruppo.
La struttura potrebbe essere organizzata attraverso due categorie.
La categoria H, sottoscritta dalla holding, rappresenta l’80 per cento del capitale. Alla categoria vengono attribuiti complessivamente non più di un terzo dei voti e, per esempio, l’80 o il 90 per cento degli utili.
La categoria P, posseduta dai medici, rappresenta il restante 20 per cento del capitale, ma attribuisce almeno i due terzi dei voti e la restante partecipazione agli utili.
In termini puramente esemplificativi, l’assetto potrebbe essere il seguente:
| Categoria | Titolari | Capitale | Voti | Utili |
| ---– | ---– | ---: | -: | --: |
| Categoria H | Holding | 80% | 30% | 80% |
| Categoria P | Soci medici | 20% | 70% | 20% |
La holding possiede in questo modo l’80 per cento del capitale effettivo della STP.
I medici conservano il 70 per cento del potere deliberativo e rispettano quindi il requisito della maggioranza dei due terzi. Gli utili vengono attribuiti secondo la proporzione prevista dalla categoria e non necessariamente secondo il capitale o i voti.
La categoria H può inoltre essere costruita in modo da incorporare determinate tutele patrimoniali sulle operazioni straordinarie, senza però trasferire alla holding il controllo generale della STP.
Si potrebbe, per esempio, richiedere il consenso dei titolari della categoria H per una vendita dell’azienda, una fusione, una trasformazione, un aumento di capitale fortemente diluitivo o l’assunzione di un indebitamento particolarmente rilevante.
Questi diritti proteggono l’investimento senza svuotare la maggioranza professionale.
Naturalmente occorre evitare che la somma dei veti attribuiti alla holding renda impossibile ai medici assumere qualsiasi decisione significativa. Se il consenso dell’investitore diventa necessario per ogni atto di gestione, il controllo professionale rischia di esistere soltanto formalmente.
La holding può tutelare il capitale investito. Non può governare indirettamente l’attività professionale in violazione del risultato richiesto dalla legge.
Le categorie speciali non servono soltanto a risolvere il problema del voto. Possono incorporare anche il diritto prevalente agli utili.
Questa soluzione presenta un vantaggio particolarmente importante in vista della futura cessione.
Il particolare diritto previsto dall’articolo 2468 è normalmente attribuito alla persona del socio. Il diritto di categoria, invece, appartiene alla quota e tende quindi a circolare insieme alla partecipazione.
Se la holding possiede una categoria rappresentativa dell’80 per cento del capitale e dotata del diritto all’80 per cento degli utili, venderà una partecipazione dell’80 per cento con i suoi diritti economici incorporati.
L’acquirente saprà esattamente cosa sta comprando.
Se, al contrario, il diritto all’80 o al 90 per cento degli utili fosse attribuito personalmente alla holding, come avverrebbe normalmente se alla stessa fossero stati attribuiti particolari diritti agli utili nella proporzione di cui sopra, bisognerebbe stabilire cosa accade al momento della cessione. Il diritto non segue automaticamente la quota come normalmente accade e quindi si estingue sulla base di una espressa clausola statutaria ? Occorre il consenso degli altri soci? Deve essere nuovamente attribuito all’acquirente?
Queste domande incidono direttamente sul valore della partecipazione.
Una quota del 33 per cento dotata di un diritto personale al 90 per cento degli utili, ma destinata a perdere quel diritto al momento della vendita, avrebbe un valore completamente diverso da quello apparentemente rappresentato durante il possesso.
La categoria speciale rende l’assetto più trasparente e più coerente con la funzione della holding.
La proprietà del capitale, i diritti patrimoniali e le limitazioni del voto viaggiano insieme.
Spostare il peso dell’operazione sulle categorie di quote non significa rinunciare ai particolari diritti; significa invece attribuire ai due strumenti funzioni differenti.
Le categorie dovrebbero disciplinare la struttura permanente della partecipazione: capitale, voto, utili, circolazione e diritti che devono trasferirsi insieme alla quota. I particolari diritti dovrebbero invece essere utilizzati per le prerogative personali che non devono necessariamente circolare con la partecipazione.
Si potrebbe attribuire al medico fondatore il diritto personale di nominare un componente dell’organo amministrativo, di essere consultato su determinate scelte professionali o di conservare una particolare funzione sino a quando rimane socio e iscritto all’Albo.
Alla holding potrebbero essere attribuiti specifici diritti personali collegati alla tutela di un investimento determinato, quando non si ritenga opportuno incorporarli nella categoria.
Categorie e particolari diritti possono coesistere. La stessa prassi notarile lo riconosce espressamente.
La formula più corretta non è quindi “categorie al posto dei particolari diritti”.
È piuttosto questa: le categorie speciali devono reggere l’architettura permanente della partecipazione. I particolari diritti devono regolare le posizioni personali dei singoli soci.
In questo modo si evita di fondare l’intera operazione sulla parte più discussa dell’articolo 2468, senza perdere la flessibilità che esso continua a offrire.
La diversa partecipazione agli utili non produce soltanto effetti civilistici e fiscali. Nelle STP mediche e odontoiatriche incide direttamente sulla contribuzione ENPAM dei soci professionisti.
L’articolo 3, comma 2, lettera f), del Regolamento del Fondo di previdenza generale include tra i redditi imponibili presso la Quota B quelli derivanti dalla partecipazione in società che svolgono attività medica, odontoiatrica o oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione.
Il successivo comma 2-ter stabilisce però il criterio esatto di imputazione. Deve essere considerata la parte del reddito fiscalmente dichiarato dalla società attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla relativa percezione.
La norma non fa riferimento alla percentuale di capitale e tantomeno al diritto di voto. Fa riferimento alla quota di partecipazione agli utili.
Questo significa che un medico può possedere il 10 per cento del capitale, esercitare il 35 per cento dei voti e partecipare al 10 per cento degli utili. Ai fini ENPAM, il parametro sarà il 10 per cento degli utili.
Allo stesso modo, se due medici possiedono complessivamente il 20 per cento del capitale, esercitano il 70 per cento dei voti e partecipano complessivamente al 20 per cento degli utili, il reddito della STP rileverà nei loro confronti per il 20 per cento complessivo, secondo la ripartizione prevista dallo statuto.
Si immagini una STP che dichiari un reddito fiscale di 300.000 euro.
Se alla categoria H della holding spetta l’80 per cento degli utili e a ciascuno dei due medici spetta il 10 per cento, il reddito attribuito a ciascun medico ai fini della Quota B sarà pari a 30.000 euro.
La holding sarà titolare dei restanti 240.000 euro.
Il fatto che i medici dispongano complessivamente del 70 per cento dei voti non comporta l’attribuzione a loro del 70 per cento del reddito.
Il Regolamento ENPAM separa espressamente il potere deliberativo dalla partecipazione economica.
Occorre inoltre ricordare che l’imputazione avviene indipendentemente dalla percezione. Se la STP non distribuisce l’utile e lo accantona a riserva, il medico continua comunque a dover dichiarare la quota di reddito corrispondente alla propria partecipazione agli utili.
Per questo motivo la semplice rinuncia al dividendo non risolve il problema.
Se il medico è titolare statutariamente del 40 per cento degli utili e rinuncia successivamente a incassarli, il diritto era già sorto in suo favore e l’imponibile previdenziale continua a seguire quella percentuale.
Il diritto di categoria opera invece a monte.
Il medico non rinuncia alla parte attribuita alla holding. Non ne è mai stato titolare.
Quando la holding soggetta a IRES riceve il dividendo della STP, il 95 per cento dell’importo è escluso dalla formazione del reddito imponibile.
La legge di bilancio 2026 aveva temporaneamente introdotto alcune soglie dimensionali, ma il decreto-legge n. 38/2026, convertito nella legge 22 maggio 2026, n. 88, ha ripristinato con effetto dal 1° gennaio 2026 il regime precedente, eliminando tali limitazioni. La disciplina è stata poi recepita nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi entrato in vigore il 4 luglio 2026.
Su un dividendo di 100.000 euro ricevuto dalla holding, soltanto 5.000 euro concorrono quindi alla base imponibile IRES. Applicando l’aliquota ordinaria del 24 per cento, l’imposta teorica immediata è pari a 1.200 euro.
Questo non significa che il dividendo sconti definitivamente una tassazione dell’1,2 per cento. Quando e se infatti la holding distribuirà le somme alla persona fisica, si applicherà il relativo regime fiscale. Tuttavia, chi ci segue sa bene che la holding si fa proprio nei casi in cui non si deve essere costretti a distribuire l’utile ma si può invece reinvestirlo in altre attività economiche.
Il vantaggio consiste ovviamente nel differire la tassazione personale e nel consentire alla holding di reinvestire quasi integralmente il dividendo ricevuto. Le risorse possono essere utilizzate per acquistare altre partecipazioni, finanziare nuove strutture, sostenere l’espansione della STP, acquisire immobili o organizzare il passaggio generazionale.
La holding non serve quindi soltanto a ridurre il carico fiscale corrente. Serve a mantenere la ricchezza dentro il circuito societario sino a quando non si ritenga opportuno trasferirla alla persona fisica.
Quando si afferma che la holding deve possedere realmente la parte prevalente del capitale della STP, e non soltanto il diritto a riceverne gli utili, non si sta discutendo di una raffinatezza societaria priva di conseguenze concrete. La differenza emerge con tutta evidenza al momento della vendita.
Se la partecipazione è posseduta direttamente dal medico persona fisica, la plusvalenza realizzata mediante la sua cessione è normalmente assoggettata a un’imposta sostitutiva del 26 per cento. Il tributo non viene calcolato sull’intero prezzo incassato, ma sulla differenza positiva tra il corrispettivo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Se, invece, la stessa partecipazione è posseduta da una holding soggetta a IRES e ricorrono i requisiti della participation exemption, il 95 per cento della plusvalenza non concorre alla formazione del reddito imponibile. Soltanto il restante 5 per cento viene tassato con l’aliquota IRES ordinaria del 24 per cento. L’incidenza fiscale effettiva sulla plusvalenza è quindi pari all’1,2 per cento.
Il calcolo è molto semplice: 24 per cento applicato al 5 per cento della plusvalenza equivale all’1,2 per cento della plusvalenza complessiva.
Si immagini una plusvalenza di un milione di euro.
Se la partecipazione viene venduta direttamente dal medico persona fisica, l’imposta del 26 per cento è pari a 260.000 euro. Al venditore rimangono 740.000 euro.
Se la plusvalenza viene realizzata dalla holding in presenza dei requisiti PEX, soltanto 50.000 euro, pari al 5 per cento del milione, entrano nella base imponibile IRES. Applicando il 24 per cento, l’imposta è pari a 12.000 euro. Nella holding rimangono quindi 988.000 euro.
La differenza di liquidità immediatamente disponibile è pari a 248.000 euro.
| Plusvalenza realizzata | Vendita diretta del medico | Vendita della holding in PEX |
|---|---|---|
| Plusvalenza | 1.000.000 euro | 1.000.000 euro |
| Base imponibile | 1.000.000 euro | 50.000 euro |
| Aliquota applicata | 26% | 24% |
| Imposta | 260.000 euro | 12.000 euro |
| Liquidità residua | 740.000 euro | 988.000 euro |
Il carico fiscale immediato non si riduce semplicemente di qualche punto percentuale. Passa dal 26 per cento all’1,2 per cento della plusvalenza.
L’imposta versata dalla holding è inferiore di oltre il 95 per cento rispetto a quella che graverebbe sulla cessione effettuata direttamente dalla persona fisica.
Naturalmente questo non significa che i 988.000 euro possano essere trasferiti immediatamente al medico senza ulteriori imposte. Se la holding distribuisce il ricavato ai propri soci persone fisiche, la distribuzione sarà assoggettata al regime fiscale dei dividendi.
Il vantaggio della PEX consiste però proprio nel fatto che la tassazione personale può essere rinviata. La holding conserva quasi integralmente il prezzo della cessione e può utilizzarlo per acquistare un’altra struttura sanitaria, finanziare nuove società, effettuare investimenti immobiliari o finanziari oppure riorganizzare il patrimonio familiare.
La persona fisica che vende direttamente dispone soltanto del 74 per cento della plusvalenza dopo avere pagato l’imposta. La holding che vende in PEX dispone immediatamente del 98,8 per cento della plusvalenza.
È questa massa finanziaria molto più elevata a poter essere reinvestita e a produrre nuovo reddito all’interno del gruppo.
La PEX non deve quindi essere presentata come un’esenzione definitiva concessa al medico. È innanzitutto uno straordinario meccanismo di differimento della tassazione personale e di conservazione della capacità finanziaria all’interno della holding.
Ed è proprio per questo che la percentuale di capitale attribuita alla holding assume un’importanza decisiva.
Se la holding possiede l’80 per cento della STP, potrà applicare la PEX, ricorrendone i requisiti, alla plusvalenza relativa a quell’80 per cento.
Se possiede soltanto il 33 per cento del capitale, la PEX potrà riguardare soltanto la plusvalenza relativa a quel 33 per cento, anche quando alla holding sia stato attribuito il diritto al 90 per cento degli utili.
Il diritto agli utili non trasferisce la proprietà delle quote rimaste ai medici.
La proposta dei prudentisti di lasciare ai professionisti il 67 per cento del capitale e attribuire alla holding soltanto il 33 per cento, compensandola con il 90 per cento degli utili, risolve quindi il problema dei dividendi ma sacrifica gran parte del beneficio ottenibile al momento della vendita.
Per rendersene conto basta ipotizzare che l’intera STP generi una plusvalenza complessiva di un milione di euro e che il valore sia distribuito, per semplicità, in proporzione al capitale.
Con una holding titolare dell’80 per cento, una plusvalenza di 800.000 euro potrebbe essere realizzata dalla holding in regime PEX. L’imposta teorica sarebbe pari a 9.600 euro. I medici venderebbero direttamente il restante 20 per cento, realizzando una plusvalenza di 200.000 euro soggetta al 26 per cento, con un’imposta pari a 52.000 euro. Il carico fiscale immediato complessivo sarebbe quindi pari a 61.600 euro.
Con una holding titolare soltanto del 33 per cento, la plusvalenza PEX sarebbe limitata a 330.000 euro e genererebbe un’imposta di 3.960 euro. I medici dovrebbero vendere direttamente il restante 67 per cento, realizzando una plusvalenza di 670.000 euro soggetta al 26 per cento, con un’imposta pari a 174.200 euro. Il carico fiscale immediato complessivo salirebbe così a 178.160 euro.
La differenza tra le due configurazioni sarebbe superiore a 116.000 euro, nonostante in entrambi i casi la holding abbia diritto alla parte prevalente degli utili durante la vita della società.
Il confronto dimostra che la proprietà del capitale e il diritto alla distribuzione degli utili non sono intercambiabili.
I particolari diritti o i diritti incorporati nelle categorie di quote possono spostare i dividendi. Soltanto la titolarità della partecipazione consente alla holding di realizzare la relativa plusvalenza in PEX.
Per questo motivo attribuire l’80 per cento del capitale alla holding non rappresenta una forzatura finalizzata soltanto a ridurre l’ENPAM o a intercettare i dividendi. Serve anche a concentrare nella holding il valore che potrebbe essere realizzato in occasione della futura cessione della STP.
Attribuire utili non proporzionali al capitale è civilisticamente possibile, ma la tecnica utilizzata assume oggi un’importanza ancora maggiore dopo la risposta a interpello n. 90 del 31 marzo 2026.
Il caso esaminato riguardava una S.p.A. nella quale lo statuto consentiva all’assemblea di deliberare, di volta in volta e all’unanimità, una distribuzione non proporzionale degli utili e delle riserve.
La maggiore attribuzione serviva a soddisfare l’esigenza di liquidità di un socio e a convincerlo a non cedere la propria partecipazione. Gli altri soci accettavano di ricevere una quota inferiore senza acquisire alcun diritto a successivi conguagli.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la causa concreta dell’operazione non fosse la semplice distribuzione dell’utile. La quota proporzionale alla partecipazione è stata considerata dividendo. La parte eccedente è stata invece qualificata come sopravvenienza attiva, imponibile integralmente in capo alla società beneficiaria.
Il trattamento è radicalmente differente.
Il dividendo ricevuto da una società concorre ordinariamente al reddito soltanto per il 5 per cento. La sopravvenienza concorre per l’intero ammontare.
Deloitte ha ricondotto il caso a una non proporzionalità “non genuina”, perché fondata su un accordo occasionale di sostegno tra soci e non su una stabile conformazione dei diritti sociali.
Assonime ha assunto una posizione più favorevole al contribuente, sostenendo che una deliberazione pienamente legittima sotto il profilo civilistico dovrebbe conservare anche fiscalmente la natura di distribuzione di dividendi.
Il contrasto non deve però far perdere di vista la lezione pratica.
Una clausola che consente all’assemblea di decidere ogni anno chi debba ricevere più utili lascia inevitabilmente aperta la domanda sulla causa concreta dell’attribuzione.
Perché la holding riceve quest’anno il 90 per cento e l’anno precedente soltanto il 30? Perché i medici accettano di rinunciare alla parte che normalmente spetterebbe loro? Esiste una liberalità? Un corrispettivo occulto? Una compensazione di altri rapporti economici?
Quanto più la distribuzione viene decisa dopo la produzione del reddito, tanto più aumenta il rischio di riqualificazione.
La categoria speciale stabilisce preventivamente chi è titolare degli utili. La deliberazione occasionale decide successivamente a chi convenga attribuirli.
Nel primo caso la holding non riceve ogni anno un vantaggio concesso dagli altri soci. La società applica semplicemente i diritti incorporati nella categoria H.
I medici non rinunciano a una parte dell’utile che sarebbe spettata loro. Sono titolari soltanto della percentuale attribuita alla categoria P.
Nel secondo caso, invece, i soci sarebbero originariamente titolari degli utili in proporzione alle proprie partecipazioni e deciderebbero di modificare ogni volta la ripartizione.
L’unanimità non elimina il problema. Anche nel caso sottoposto all’Agenzia tutti i soci erano d’accordo.
Il punto non è stabilire quanti abbiano votato a favore. Il punto è comprendere quale sia la causa giuridica ed economica della quota eccedente.
Per questa ragione, le categorie speciali di quote offrono una protezione superiore rispetto alla semplice clausola che autorizza l’assemblea a derogare occasionalmente alla proporzionalità.
La non proporzionalità è incorporata nella partecipazione, è conoscibile sin dall’inizio, segue criteri stabili e circola insieme alla quota.
Affermare che alla categoria H spetta l’80 per cento degli utili non è ancora sufficiente. Occorre stabilire cosa si intenda per utili e cosa accada quando questi non vengono distribuiti.
L’utile è il risultato positivo emergente dal bilancio. Il dividendo è la parte che l’assemblea decide di distribuire.
La STP può produrre un utile di 500.000 euro e accantonarlo interamente a riserva. Quando quella riserva verrà distribuita negli esercizi successivi, continuerà a spettarne l’80 per cento alla categoria H oppure tornerà a operare la proporzione del capitale?
La clausola deve rispondere.
Deve inoltre chiarire se il privilegio riguarda soltanto gli utili prodotti dopo la creazione della categoria o anche le riserve preesistenti, come vengono trattati gli accantonamenti obbligatori, quale sia la partecipazione alle perdite e cosa accada al residuo di liquidazione.
Il divieto del patto leonino impedisce di escludere completamente e stabilmente un socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite. Non impedisce però di attribuire diritti fortemente sproporzionati.
La categoria P dei medici può partecipare soltanto al 10 o al 20 per cento degli utili pur rappresentando la maggioranza dei voti. Deve tuttavia mantenere una posizione economica reale e non ridursi a un involucro privo di qualsiasi contenuto patrimoniale.
La Massima n. 173 del Consiglio notarile di Milano richiama espressamente il divieto di patto leonino tra i limiti entro i quali possono essere configurati i diritti delle categorie di quote.
La separazione tra capitale e voto deve essere reale in entrambe le direzioni. Non basta attribuire formalmente ai medici il 70 per cento dei voti se la holding dispone, attraverso l’organo amministrativo, i patti esterni o una serie infinita di autorizzazioni preventive, del controllo effettivo della società.
La legge stabilisce che i professionisti devono determinare i due terzi delle deliberazioni o decisioni. e non si limita alle sole questioni cliniche.
La holding può certamente ottenere tutele sulle operazioni che incidono sul proprio investimento. È ragionevole che debba approvare la vendita dell’azienda, una fusione, una trasformazione, una forte diluizione della propria partecipazione o l’assunzione di debiti straordinari.
Non sarebbe invece coerente attribuirle un veto su ogni decisione economica, sulla nomina della maggioranza degli amministratori, sulla determinazione dei compensi, sull’approvazione dei budget ordinari e su qualsiasi investimento anche minimo.
Un simile assetto potrebbe rendere la maggioranza dei medici puramente decorativa.
La nuova legge esclude inoltre che il risultato possa essere raggiunto o neutralizzato mediante patti parasociali. Il controllo deve emergere dall’atto costitutivo e dalle regole proprie del modello societario.
La stessa attenzione deve essere dedicata all’organo amministrativo.
La legge generale sulle STP non impone necessariamente che tutti gli amministratori siano professionisti. Ma la composizione e i poteri dell’organo non possono essere tali da trasferire alla holding la direzione sostanziale dell’attività professionale.
La proprietà economica può appartenere prevalentemente all’investitore.
L’indipendenza professionale deve restare ai medici.
Dopo il gennaio 2026 alcuni Ordini hanno già iscritto STP caratterizzate dalla presenza di società tra i soci non professionisti e da diritti patrimoniali non proporzionali.
Il dato è importante perché dimostra che la separazione tra capitale, voto e utili non appartiene soltanto alla teoria notarile. L’iscrizione non equivale naturalmente a una sentenza e non esclude qualsiasi successiva verifica fiscale o previdenziale. Conferma però che l’assetto non è considerato, in quanto tale, incompatibile con la natura professionale della società.
La stessa comunicazione della FNOMCeO diffusa nel gennaio 2026 riconosce ormai che i non professionisti possono detenere la maggioranza delle quote e che la Federazione deve adeguarsi al criterio alternativo stabilito dalla nuova legge.
Questa prassi non elimina la necessità di un confronto preventivo con l’Ordine competente.
Nella prima fase di applicazione della riforma è inevitabile che persistano sensibilità differenti e che alcuni uffici richiedano chiarimenti particolarmente approfonditi.
Ma una cosa è chiedere che lo statuto dimostri con precisione il controllo professionale. Altra cosa è continuare a pretendere che i medici possiedano almeno due terzi del capitale.
La prima richiesta è coerente con la legge.
La seconda la contraddice.
La prudenza vera consiste nel verificare che la STP sia effettivamente una PMI, nel costruire correttamente le categorie, nel garantire ai medici almeno i due terzi dei voti e nel coordinare capitale, utili, riserve, trasferimenti e governance. Consiste nel controllare che la holding non assuma indirettamente il governo professionale, che i diritti patrimoniali non violino il divieto di patto leonino e che l’attività concretamente esercitata dalla holding non generi effetti previdenziali diversi da quelli ipotizzati.
Consiste, infine, nel disciplinare la futura cessione in modo che i diritti della categoria H circolino con la partecipazione e che l’acquirente possa comprendere esattamente quali diritti economici e amministrativi stia acquistando.
La prudenza apparente consiste invece nel fermare la holding al 33 per cento per evitare qualunque discussione e attribuirle quasi tutti gli utili attraverso un diritto particolare. Questa soluzione riduce certamente il rischio di contestazione sul capitale, perché rinuncia direttamente a utilizzare la possibilità concessa dalla riforma.
La stessa tuttavia sacrifica una parte essenziale dell’operazione, cioè la concentrazione nella holding della partecipazione destinata a essere eventualmente ceduta in PEX. Non è prudenza. È rinuncia preventiva. Come lo è trovare un problema per ogni soluzione perchè non si ha realmente voglia di trovarla quella soluzione.
Per una STP medica o odontoiatrica costituita in forma di S.r.l. PMI, la struttura più coerente dovrebbe quindi poggiare su categorie speciali di quote. La holding può detenere la categoria H, rappresentativa anche dell’80 per cento del capitale, dotata di una partecipazione prevalente agli utili e di un diritto di voto complessivamente inferiore a un terzo.
I medici possono detenere la categoria P, rappresentativa del restante capitale, ma titolare di almeno due terzi dei voti e di tutti i diritti necessari a garantire il controllo professionale.
I particolari diritti personali possono completare l’assetto, senza sostituirsi alle categorie.
Lo statuto dovrà disciplinare in maniera analitica la distribuzione degli utili, le riserve, le perdite, il residuo di liquidazione, la circolazione delle quote, il mantenimento dei requisiti professionali, la composizione dell’organo amministrativo e le conseguenze della perdita della maggioranza qualificata.
La holding potrà così ricevere la parte prevalente dei dividendi, reinvestirli con il regime previsto dall’articolo 89 del Testo unico e, in caso di futura cessione, applicare la PEX sulla partecipazione effettivamente posseduta, quando ricorrano le condizioni dell’articolo 87.
I medici continueranno a controllare la STP e il loro imponibile ENPAM seguirà la quota di partecipazione agli utili attribuita alla categoria P, non la percentuale dei voti.
La legge n. 190 del 2025 non ha soltanto chiarito un dubbio linguistico; ha separato definitivamente la tutela del controllo professionale dalla necessaria proprietà della maggioranza del capitale.
Dal 3 gennaio 2026 non è più sostenibile che, nelle STP soggette alla disciplina generale, i professionisti debbano rappresentare contemporaneamente i due terzi delle teste, possedere i due terzi del capitale e disporre dei due terzi dei voti.
Devono continuare a controllare almeno i due terzi delle deliberazioni. Non devono necessariamente possedere anche la maggioranza economica della società.
La vecchia giurisprudenza rimane rilevante per le situazioni anteriori alla riforma e continua a ricordarci che la prevalenza professionale non può essere fittizia ma non può essere utilizzata per reintrodurre il limite di un terzo al capitale del socio investitore.
I prudentisti che continuano a suggerire il 67 per cento delle quote ai medici e il 33 per cento alla holding, compensato dal 90 per cento degli utili, propongono una struttura legittima ma diversa.
È una struttura utile per spostare i flussi annuali.
Non concentra nella holding la proprietà della partecipazione e quindi non consente di applicare la PEX alla plusvalenza relativa alle quote rimaste direttamente ai professionisti.
La vera risposta al dubbio sul voto non proporzionale non consiste nel rinunciare alla maggioranza del capitale della holding. Consiste nell’utilizzare, per le S.r.l. PMI, le categorie speciali di quote espressamente previste dall’articolo 26 del decreto-legge n. 179/2012.
Le categorie possono incorporare capitale, voto, diritti patrimoniali e regole di circolazione. I particolari diritti possono continuare a disciplinare le prerogative personali che non devono necessariamente seguire la quota.
La distinzione è semplice: categorie speciali per l’architettura permanente della società; particolari diritti per le posizioni personali dei soci.
In questo modo è possibile attribuire alla holding anche l’80 per cento del capitale e degli utili, conservando ai medici almeno i due terzi dei voti.
La holding potrà concentrare i dividendi, reinvestirli e possedere realmente la partecipazione destinata a essere eventualmente ceduta in regime PEX.
I medici manterranno il controllo professionale della STP e saranno assoggettati all’ENPAM sulla quota di reddito corrispondente al loro effettivo diritto agli utili.
La non proporzionalità dovrà però essere strutturale, preventiva e incorporata nelle categorie. Non dovrà essere decisa ogni anno dopo avere conosciuto il risultato economico.
È questo il confine tra una legittima progettazione societaria e una distribuzione occasionale esposta alla riqualificazione fiscale.
La riforma ha aperto uno spazio che prima veniva negato.
Utilizzarlo correttamente richiede uno statuto costruito con competenza. Rifiutarsi di utilizzarlo per timore di una giurisprudenza formatasi su una norma ormai sostituita significa, invece, continuare ad applicare il vecchio limite proprio quando il legislatore ha deciso espressamente di superarlo.
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