
Successione e donazione di quote SRL non producono immediatamente una plusvalenza, ma attribuiscono al figlio costi fiscali profondamente diversi. Nella successione il costo deriva dal valore dichiarato o, per le partecipazioni esenti, dal valore normale alla data della morte; nella donazione resta invece quello del genitore. L’articolo spiega le conseguenze per una SRL odontoiatrica, anche in presenza di holding, rivalutazione, nuda proprietà e usufrutto.

La stessa partecipazione societaria può assumere un costo fiscale profondamente diverso a seconda che venga ereditata o donata
Partiamo da una situazione molto semplice e, nel settore odontoiatrico, tutt’altro che teorica.
Un dentista costituisce una s.r.l. odontoiatrica versando 10.000 euro. Lavora per vent’anni, organizza la struttura, acquista le attrezzature, assume i dipendenti, consolida la reputazione dello studio e costruisce un’impresa che, al termine di questo percorso, vale un milione di euro. A questo punto decide di trasferire la società al figlio, anch’egli odontoiatra.
Può farlo mentre è ancora in vita, attraverso una donazione, oppure può stabilire che la partecipazione venga acquisita dal figlio al momento della sua morte, attraverso la successione.
Dal punto di vista familiare, entrambe le operazioni servono a realizzare il passaggio generazionale. Dal punto di vista delle imposte sulle plusvalenze, invece, producono conseguenze profondamente diverse.
Nella successione il figlio può acquisire un nuovo costo fiscale riferito al valore della partecipazione al momento della morte del genitore. Nella donazione, invece, subentra normalmente nel vecchio costo fiscale del padre.
Questo significa che la stessa s.r.l. dello stesso valore e trasferita allo stesso figlio può incorporare una plusvalenza fiscalmente quasi azzerata se passa per successione e una plusvalenza di 990.000 euro se passa per donazione.
Non stiamo parlando dell’imposta di successione o di donazione. Quella disciplina, compresa l’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346 del 1990, è stata esaminata in Passaggio Generazionale della S.R.L. Odontoiatrica e Fisco | Dentista Manager Passaggio generazionale della s.r.l. odontoiatrica.
Qui dobbiamo occuparci di un’altra imposta: quella che potrà essere applicata quando il figlio venderà la partecipazione ricevuta.
La prima parola è partecipazione. La partecipazione è la quota della società posseduta dal socio. Se il dentista possiede il cento per cento della propria s.r.l. odontoiatrica, quella quota rappresenta la titolarità dell’intera società.
La seconda espressione è valore economico. Il valore economico è quanto la partecipazione vale realmente in un determinato momento. Non coincide necessariamente con il capitale sociale né con il patrimonio netto risultante dal bilancio.
Una s.r.l. può avere un capitale sociale di 10.000 euro e valere un milione. Il milione può dipendere dai beni posseduti, dalla liquidità, dall’organizzazione, dai dipendenti, dalla capacità di produrre reddito, dalla reputazione, dalla posizione sul territorio e dall’avviamento costruito negli anni.
La terza espressione è costo fiscale. Il costo fiscale è l’importo che il socio può sottrarre dal prezzo di vendita per calcolare la plusvalenza imponibile.
Se la partecipazione viene venduta per un milione e ha un costo fiscale di 10.000 euro, la plusvalenza è pari a 990.000 euro. Se la stessa partecipazione viene venduta per un milione ma ha un costo fiscale fiscalmente riconosciuto di un milione, la plusvalenza è pari a zero.
Il costo fiscale, dunque, non serve a stabilire quanto vale la società. Serve a stabilire quanta parte del prezzo di vendita dovrà essere sottoposta a tassazione.
La quarta parola è plusvalenza. La plusvalenza è la differenza positiva tra il prezzo ottenuto dalla vendita e il costo fiscale riconosciuto della partecipazione.
La formula, nel caso più semplice, è questa: prezzo di vendita − costo fiscale = plusvalenza imponibile.
Per le persone fisiche che detengono le quote al di fuori dell’esercizio di un’impresa, la plusvalenza derivante dalla vendita di una partecipazione è normalmente sottoposta a un’imposta sostitutiva del 26 per cento. L’aliquota si applica ormai sia alle partecipazioni qualificate sia a quelle non qualificate.
Il primo principio è comune alle due operazioni.
Quando il padre dona la partecipazione al figlio non riceve alcun prezzo. Quando il figlio riceve la partecipazione per successione, evidentemente, non versa alcun corrispettivo al genitore.
In entrambi i casi manca una cessione a titolo oneroso, cioè un trasferimento effettuato in cambio di un prezzo.
L’ articolo 67 del TUIR assoggetta a tassazione le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle partecipazioni. Per questa ragione né la donazione né la successione fanno emergere, nel momento del trasferimento, la plusvalenza maturata sulla quota.
Il padre che dona la s.r.l. del valore di un milione non paga immediatamente il 26 per cento sui 990.000 euro di differenza rispetto al capitale inizialmente versato. Neppure la morte del socio determina, da sola, la tassazione di quella differenza.
La questione si sposta però sul futuro.
Bisogna stabilire quale costo fiscale potrà utilizzare il figlio se, dopo avere ricevuto la quota, deciderà di venderla.
Ed è proprio su questo punto che successione e donazione prendono strade diverse.
Fino al 31 dicembre 2026 la disposizione di riferimento è l’articolo 68, comma 6, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
La norma stabilisce, per le partecipazioni acquistate per successione, che il costo fiscale è costituito dal valore definito o, in mancanza, da quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Per i titoli esenti da tale imposta assume invece il valore normale alla data di apertura della successione.
Subito dopo aggiunge una frase molto più breve per la donazione:
«Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante».
Il Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ha approvato il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi. Dal 1° gennaio 2027 la stessa disciplina sarà contenuta nell’articolo 77, comma 7.
La numerazione cambierà, ma la regola resterà identica.
Questo è importante perché il nuovo Testo unico, pur essendo entrato formalmente in vigore il 4 luglio 2026, si applicherà dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, come stabilisce l’articolo 377 del decreto legislativo n. 117 del 2026.
Per tutto il 2026 continueremo quindi a parlare degli articoli 67 e 68 del vecchio TUIR. Dal 2027 parleremo degli articoli 76 e 77 del nuovo Testo unico. Tuttavia la sostanza, per successioni e donazioni di partecipazioni, non cambia.
Nella successione il figlio non eredita necessariamente il costo storico sostenuto dal padre.
Questo è il punto che distingue radicalmente la trasmissione mortis causa dalla donazione.
Se il padre aveva costituito la s.r.l. versando 10.000 euro, non è detto che il figlio debba conservare quel costo fiscale. La legge collega il nuovo costo della partecipazione al valore assunto in occasione della successione.
Bisogna però distinguere due situazioni.
La prima è quella in cui la partecipazione viene dichiarata e valutata ai fini dell’imposta di successione, anche se poi l’imposta non viene materialmente pagata perché il valore spettante all’erede rientra nella franchigia.
La seconda è quella in cui il trasferimento è propriamente esente o, secondo la formulazione dell’ art. 3, comma 4-ter del TUS, non soggetto all’imposta.
La differenza non è terminologica. Produce conseguenze dirette sul costo fiscale della partecipazione ereditata.
La franchigia è la parte di patrimonio che può essere ricevuta senza pagare l’imposta perché resta al di sotto di una determinata soglia.
Nel rapporto tra genitori e figli la franchigia è, in via generale, pari a un milione di euro per ciascun beneficiario. Se il figlio riceve beni per un valore compreso nella franchigia, l’imposta può non essere dovuta, ma i beni restano compresi nel campo di applicazione dell’imposta di successione.
L’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, funziona diversamente. Quando ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma, il trasferimento dell’azienda o della partecipazione di controllo non è soggetto all’imposta.
Perché questa distinzione ci interessa ai fini della futura plusvalenza?
Perché l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, paragrafo 3.1, ha precisato che, quando la partecipazione è dichiarata ai fini dell’imposta di successione ma l’imposta non viene pagata per effetto della franchigia, il costo fiscale dell’erede è il valore dichiarato o successivamente definito ai fini successori.
Quando invece il trasferimento rientra nell’esenzione dell’articolo 3, comma 4-ter, il costo fiscale è costituito dal valore normale della partecipazione alla data di apertura della successione.
Il testo della circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008 contiene espressamente entrambi i chiarimenti.
Torniamo alla s.r.l. costituita con 10.000 euro e arrivata a valere un milione.
Supponiamo che il padre possieda il controllo della società e che, al momento della sua morte, la partecipazione venga trasferita al figlio nel rispetto di tutte le condizioni previste dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346 del 1990.
Il trasferimento non è soggetto all’imposta di successione.
Ai fini della futura plusvalenza, tuttavia, il figlio non conserva il costo storico di 10.000 euro. L’ art. 68, comma 6 del TUIR, gli permette di assumere il valore normale della partecipazione alla data di apertura della successione.
Se tale valore è correttamente determinato in un milione di euro, il figlio acquisisce un costo fiscale pari a un milione.
Se vende la partecipazione per un milione, la plusvalenza è zero:
1.000.000 − 1.000.000 = 0.
Se, alcuni anni dopo, la società vale 1.300.000 euro e il figlio la vende a quel prezzo, la plusvalenza sarà pari a 300.000 euro:
1.300.000 − 1.000.000 = 300.000 euro.
L’imposta sostitutiva del 26 per cento sarà quindi pari a 78.000 euro.
Il figlio non viene tassato sull’incremento di valore maturato durante i vent’anni di attività del padre. Viene tassato soltanto sull’eventuale incremento maturato dopo l’apertura della successione.
È esattamente il risultato al quale facevamo riferimento: la plusvalenza storica di 990.000 euro non viene trasferita all’erede.
Il fatto che la norma attribuisca rilievo al valore normale non significa che l’erede possa decidere liberamente quale costo fiscale indicare. Il valore deve essere determinato alla data di apertura della successione, cioè alla data della morte del socio, e deve essere documentabile.
Per le quote di società non quotate, l’ art. 9, comma 4, lettera b del TUIR collega il valore normale alla quota proporzionale del valore del patrimonio netto della società. La prassi amministrativa ha chiarito che il riferimento è al valore del patrimonio netto e non semplicemente al patrimonio netto contabile.
Questa precisazione è essenziale per una s.r.l. odontoiatrica. Il valore economico della società può infatti comprendere elementi che non emergono integralmente dal capitale sociale o dall’ultimo bilancio.
Ciò non significa che qualunque stima dell’avviamento debba essere accettata. Significa che il valore normale deve essere determinato secondo il criterio previsto dal TUIR e sostenuto da una ricostruzione coerente, preferibilmente effettuata da un professionista.
Se il figlio vuole utilizzare un milione come costo fiscale, deve essere in grado di dimostrare perché la partecipazione valeva un milione nel giorno in cui si è aperta la successione.
Supponiamo ora che il trasferimento non rientri nell’articolo 3, comma 4-ter. Potrebbe mancare il controllo, il beneficiario potrebbe essere un soggetto diverso dal coniuge o da un discendente oppure potrebbero non ricorrere le altre condizioni richieste.
In questo caso il costo fiscale dell’erede è costituito dal valore definito o dichiarato ai fini dell’imposta di successione.
Per le quote di una s.r.l. non quotata, l’articolo 16 del decreto legislativo n. 346 del 1990 determina la base imponibile facendo riferimento, in linea generale, alla quota proporzionale del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti.
Questo valore può essere molto diverso dal valore economico della società.
Immaginiamo che la s.r.l. odontoiatrica valga economicamente un milione, ma che il valore della partecipazione determinato secondo le regole dell’imposta di successione sia pari a 300.000 euro.
Se non opera l’esenzione dell’articolo 3, comma 4-ter, il figlio assume normalmente un costo fiscale di 300.000 euro, anche se non paga materialmente l’imposta perché il valore ricevuto rientra nella franchigia.
Se vende la quota per un milione, realizza una plusvalenza di 700.000 euro:
1.000.000 − 300.000 = 700.000 euro.
L’imposta sostitutiva del 26 per cento è pari a 182.000 euro.
Perciò non è sufficiente dire che la successione attribuisce sempre all’erede il valore di mercato della partecipazione. Questo è vero, attraverso il riferimento al valore normale, per le partecipazioni esenti dall’imposta di successione. Negli altri casi occorre utilizzare il valore dichiarato o definito secondo le regole proprie dell’imposta successoria.
Esiste anche una situazione apparentemente paradossale.
Il padre potrebbe avere un costo fiscale superiore al valore da dichiarare in successione. Può accadere perché ha acquistato la partecipazione a un prezzo elevato oppure perché ne ha rideterminato il valore pagando un’imposta sostitutiva.
Si potrebbe pensare che il figlio abbia diritto a utilizzare almeno il costo già fiscalmente riconosciuto al padre.
L’Agenzia delle Entrate ha escluso questa possibilità nella Circolare 12/E del 19 febbraio 2008, paragrafo 3.2.
La successione non determina il subentro nel costo del defunto. Il costo dell’erede deve essere ricavato dalla regola specifica stabilita dall’articolo 68, comma 6: valore dichiarato o definito ai fini dell’imposta di successione oppure, per i titoli esenti, valore normale alla data di apertura della successione.
Se il padre aveva rivalutato la quota a 800.000 euro, ma il valore da dichiarare ai fini dell’imposta di successione è 300.000 euro e non opera l’esenzione dell’articolo 3, comma 4-ter, il figlio non può scegliere il maggiore costo di 800.000 euro.
Quello sostenuto dal padre non si trasferisce automaticamente all’erede.
La successione può quindi azzerare una grande plusvalenza storica, ma, in determinate situazioni, può anche far perdere un costo fiscale più elevato già riconosciuto al defunto.
La donazione segue una logica opposta.
Il padre non realizza alcuna plusvalenza nel momento in cui dona la partecipazione, perché non riceve un prezzo. Il figlio, però, non ottiene un nuovo costo fiscale riferito al valore della quota al momento della donazione.
Subentra nel costo fiscale del padre.
Se il padre ha costituito la s.r.l. con 10.000 euro e quello è ancora il suo costo fiscalmente riconosciuto, il figlio riceve una quota che vale un milione ma conserva un costo fiscale di 10.000 euro.
Se la vende per un milione, la plusvalenza è pari a 990.000 euro:
1.000.000 − 10.000 = 990.000 euro.
L’imposta sostitutiva del 26 per cento è pari a:
990.000 × 26% = 257.400 euro.
Il valore di un milione eventualmente indicato nell’atto di donazione non diventa, per questo solo fatto, il nuovo costo fiscale del figlio.
Quell’importo serve per applicare le regole dell’imposta sulle successioni e donazioni, verificare franchigie, aliquote ed esenzioni e descrivere correttamente l’oggetto dell’atto. Non produce automaticamente alcun affrancamento ai fini delle imposte sui redditi.
La regola è stata applicata dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad Interpello nr. 114 del 2024 .
Il caso riguardava azioni ricevute in donazione. La contribuente chiedeva di utilizzare come costo fiscale il valore normale delle partecipazioni, anche se tale valore non aveva prodotto alcuna tassazione ai fini delle imposte sui redditi in capo ai donanti.
L’Agenzia ha respinto questa soluzione.
Ha ricordato che il valore normale può sostituire il prezzo o il costo originario soltanto quando abbia già acquisito rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi. In caso contrario, il donatario deve utilizzare il costo fiscalmente riconosciuto presso il donante.
Il testo integrale della risposta n. 114 del 23 maggio 2024 richiama anche la Circolare del Ministero delle Finanze 165/E del 24 giugno 1998.
La conclusione è netta: il valore indicato nell’atto di donazione non cancella la plusvalenza maturata in capo al genitore.
Il costo del donante non coincide sempre con il capitale sociale originariamente versato.
Può derivare dal prezzo pagato per acquistare la partecipazione da un altro socio, dagli aumenti di capitale sottoscritti, da versamenti in conto capitale fiscalmente riconosciuti, da una precedente successione oppure da una valida rideterminazione del valore della quota.
Non aumentano invece automaticamente il costo fiscale gli utili prodotti e lasciati nella società, l’incremento del fatturato, la crescita della capacità reddituale, l’avviamento o l’aumento del valore di mercato.
Se la s.r.l. passa attraverso più donazioni, la continuità del costo non si interrompe.
Se il fondatore dona la quota alla figlia e la figlia la dona successivamente al nipote, il nipote subentra nel costo della madre, che a sua volta era subentrata nel costo del fondatore.
Una catena di donazioni non crea una serie di rivalutazioni gratuite. La plusvalenza latente continua ad accompagnare la partecipazione finché non interviene un fatto al quale la legge attribuisce la capacità di modificare il costo fiscale.
Possiamo ora tornare al nostro esempio.
Il padre ha una quota costata 10.000 euro e oggi valutabile un milione.
Se la quota viene trasferita per successione e il trasferimento beneficia dell’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, il figlio assume il valore normale alla data di apertura della successione. Se tale valore è pari a un milione, il suo costo fiscale diventa un milione.
Se la quota viene donata, anche applicando l’esenzione dell’articolo 3, comma 4-ter, il figlio assume il costo fiscale del padre: 10.000 euro.
L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni può quindi applicarsi a entrambe le operazioni, ma l’effetto sulle imposte dirette resta diverso.
Nella successione esente il valore normale può diventare il nuovo costo fiscale.
Nella donazione esente il costo resta quello del donante.
È la dimostrazione più chiara del fatto che l’imposta di successione e donazione e l’imposta sulla plusvalenza devono essere studiate separatamente. La stessa esenzione può produrre un identico risparmio sulla prima imposta e due risultati opposti sulla seconda.
L’ art. 68, comma 6 TUIR, stabilisce che il costo o valore di acquisto deve essere aumentato degli oneri inerenti alla produzione della plusvalenza. La norma comprende espressamente l’imposta di successione e donazione ed esclude gli interessi passivi.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono incrementare il costo fiscale le spese e gli oneri strettamente inerenti all’acquisto della partecipazione, indicando, tra gli esempi, l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni di intermediazione e la tassa sui contratti di borsa, con esclusione degli interessi passivi. Il chiarimento è contenuto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 165/E del 24 giugno 1998, paragrafo 2.3.2, ed è stato richiamato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 114/2024.
Se viene pagata un’imposta di successione o donazione, la quota di tributo riferibile alla partecipazione può quindi concorrere ad aumentare il costo fiscale e a ridurre la futura plusvalenza.
Se invece il trasferimento è esente ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, l’imposta non viene pagata e, ovviamente, non esiste alcun importo da aggiungere al costo.
Questo non riduce il valore dell’esenzione. Impedisce soltanto di conteggiare come costo un’imposta che non è stata sostenuta.
Nel passaggio generazionale delle partecipazioni societarie compaiono due periodi di cinque anni che non devono essere confusi.
Il primo è quello previsto dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346 del 1990. Riguarda la conservazione delle condizioni richieste per mantenere l’esenzione dall’imposta di successione o donazione.
Il secondo è contenuto nell’articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. La norma stabilisce che il beneficiario di una donazione o di un’altra liberalità avente a oggetto valori mobiliari, se li cede entro i cinque anni successivi, deve pagare l’imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata effettuata.
Dal 1° gennaio 2027 questa seconda disposizione sarà collocata nell’articolo 305 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.
Soprattutto, nessuna delle due regole significa che, trascorsi cinque anni, il costo fiscale della partecipazione donata diventi il valore indicato nell’atto.
Il costo del donatario resta quello del donante anche dopo il quinto anno. Attendere cinque anni non rivaluta la quota e non cancella la plusvalenza latente.
Se la donazione trasferisce al figlio il costo del padre, diventa importante verificare se quel costo possa essere legittimamente aumentato prima del trasferimento.
Lo strumento tradizionalmente utilizzato è la rideterminazione del valore delle partecipazioni, comunemente chiamata rivalutazione delle quote.
Per le partecipazioni non quotate, come quelle di una normale s.r.l. odontoiatrica, il contribuente assume il valore risultante da una perizia giurata e paga un’imposta sostitutiva calcolata sull’intero valore rideterminato.
Nel 2026 possono essere rideterminate le partecipazioni possedute al 1° gennaio. La perizia e il pagamento dell’intera imposta, o della prima rata, devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge Bilancio 2026) ha elevato l’aliquota applicabile alle partecipazioni dal 18 al 21 per cento.
Nel nostro esempio, la rideterminazione a un milione comporta un’imposta sostitutiva di 210.000 euro.
Senza rideterminazione, una vendita a un milione della quota avente costo fiscale di 10.000 euro produce un’imposta di 257.400 euro.
Il risparmio nominale è quindi pari a 47.400 euro, dal quale devono essere sottratti il costo della perizia e il valore finanziario del pagamento anticipato.
La rivalutazione non è automaticamente conveniente. Il 21 per cento si applica all’intero valore della partecipazione, mentre il 26 per cento ordinario si applica soltanto alla plusvalenza.
Se la quota vale un milione ma ha già un costo fiscale di 200.000 euro, la tassazione ordinaria della plusvalenza di 800.000 euro è pari a 208.000 euro. La rivalutazione costerebbe 210.000 euro, prima ancora di pagare la perizia.
La differenza tra successione e donazione emerge anche rispetto alla rideterminazione.
Se il padre ridetermina validamente la partecipazione e successivamente la dona al figlio, il figlio subentra, in linea generale, nel costo fiscale rideterminato del donante.
Se invece la partecipazione cade in successione, l’erede non subentra automaticamente nel costo rivalutato dal defunto. Si applica la diversa regola successoria: valore dichiarato o definito ai fini dell’imposta di successione oppure valore normale per i titoli esenti.
Per questa ragione una rivalutazione effettuata dal padre può essere perfettamente utile se la quota sarà donata e sostanzialmente dispersa, almeno in parte, se la quota passerà per successione e il valore fiscalmente attribuito all’erede sarà inferiore.
Prima di pagare il 21 per cento occorre quindi sapere quale operazione si intende realmente realizzare. Rivalutare oggi senza avere deciso se la partecipazione sarà donata, venduta o trasmessa per successione significa pagare un’imposta prima di avere compreso se il relativo costo potrà essere utilizzato.
C’è inoltre un aggiornamento normativo molto recente. Il nuovo Testo unico applicabile dal 2027 abroga espressamente, attraverso l’articolo 376, l’articolo 5 della legge n. 448 del 2001, che disciplina la rideterminazione delle partecipazioni. Nel testo pubblicato non compare una disposizione a regime equivalente per le quote societarie.
Chi può utilizzare la finestra del 2026 non dovrebbe quindi dare per scontato che nel 2027 esisterà la stessa possibilità, salvo un nuovo intervento legislativo.
Molti dentisti non intendono trasferire subito al figlio tutti i diritti connessi alla partecipazione. Valutano quindi la donazione della nuda proprietà, conservando l’usufrutto.
La nuda proprietà attribuisce al figlio la titolarità della partecipazione, privata temporaneamente delle facoltà spettanti all’usufruttuario. L’usufrutto consente al genitore di conservare i diritti economici e, secondo quanto previsto dalla legge e dall’atto, determinati diritti amministrativi.
Dal punto di vista fiscale la partecipazione non può più essere trattata come un unico diritto.
Il costo della piena proprietà deve essere ripartito tra nuda proprietà e usufrutto in base al valore relativo dei due diritti. La circolare del Ministero delle Finanze n. 165/E del 24 giugno 1998 ha indicato l’utilizzo dei coefficienti previsti per l’imposta di registro.
Una parte del costo fiscale passa quindi al figlio con la nuda proprietà. La parte riferibile all’usufrutto resta collegata al diritto conservato dal genitore.
La questione è particolarmente delicata se la quota è stata rivalutata prima della donazione.
Nella circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006, paragrafo 8.1, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, quando l’usufrutto si estingue per la morte dell’usufruttuario, il nudo proprietario non può aggiungere al proprio costo il valore rideterminato del diritto di usufrutto. La piena proprietà si ricostituisce automaticamente per effetto della riespansione della nuda proprietà e non attraverso l’acquisto ereditario dell’usufrutto.
Il testo della circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006 consente di leggere esattamente il quesito e la posizione dell’Amministrazione.
La tesi dell’Agenzia non è priva di aspetti discutibili, ma deve essere conosciuta. Si rischia altrimenti di pagare l’imposta sostitutiva sulla piena proprietà, donare soltanto la nuda proprietà e scoprire che una parte del costo rivalutato non potrà essere utilizzata dal figlio dopo la morte del genitore.
La presenza di una holding non cambia la regola di base, ma introduce due livelli che devono essere tenuti distinti.
Se il dentista possiede personalmente le quote della holding e la holding possiede la s.r.l. odontoiatrica, esistono due partecipazioni.
La prima è la quota della holding posseduta dal dentista.
La seconda è la quota della s.r.l. odontoiatrica posseduta dalla holding.
Quando il dentista dona al figlio la partecipazione nella holding, il figlio subentra nel costo fiscale che il padre aveva nella holding. Non assume direttamente il costo che la holding ha nella s.r.l. odontoiatrica, perché quella partecipazione appartiene alla holding.
Quando il figlio eredita le quote della holding, il suo costo viene invece determinato secondo le regole della successione: valore dichiarato o definito ai fini successori oppure valore normale, quando il trasferimento è esente dall’imposta di successione.
La stessa distinzione opera al momento della vendita.
Se è la holding a vendere la s.r.l. odontoiatrica, la plusvalenza nasce all’interno della holding ed è soggetta alle regole del reddito d’impresa e, ricorrendone le condizioni, della participation exemption. Il denaro resta però nella società.
Se è il figlio a vendere personalmente la holding, realizza una plusvalenza sulla propria partecipazione e deve confrontare il prezzo ricevuto con il proprio costo fiscale personale.
La crescita di valore della s.r.l. odontoiatrica aumenta il valore economico della holding, ma non aumenta automaticamente il costo fiscale personale della quota posseduta dal dentista.
Neppure il conferimento della SRL odontoiatrica nella holding crea necessariamente un valore fiscale pari al valore economico dell’impresa. Se il conferimento è effettuato applicando il regime di realizzo controllato dell’articolo 177 del TUIR e conservando i valori fiscali, la plusvalenza non viene tassata, ma proprio per questo non viene cancellata.
La holding resta un ottimo strumento di organizzazione, governo e continuità dell’impresa. Non è però uno strumento che, da solo, trasforma il valore di mercato in costo fiscale.
L’articolo 68, comma 6, pone a carico del contribuente la documentazione del costo fiscale. Lo stesso principio è riprodotto dal futuro articolo 77, comma 7.
Per una SRL odontoiatrica costituita venti o trent’anni fa non basta conservare l’ultimo bilancio.
Bisogna ricostruire l’atto costitutivo, gli eventuali acquisti di partecipazioni, gli aumenti di capitale, i versamenti rilevanti, le successioni precedenti, le donazioni, le perizie di rivalutazione e i relativi versamenti, le operazioni straordinarie e le eventuali restituzioni di riserve.
Nella successione deve essere documentato anche il valore attribuito alla partecipazione alla data della morte, distinguendo il valore dichiarato ai fini successori dal valore normale utilizzabile nei casi di esenzione.
Nella donazione deve essere consegnata al figlio la documentazione del costo del donante. Trasferire la quota senza trasferire anche il fascicolo fiscale significa lasciare al figlio un diritto teorico che potrebbe non essere in grado di dimostrare al momento della vendita.
La legge non stabilisce in generale che una quota priva di documentazione abbia sempre costo zero. Ma se il contribuente non prova il costo che intende sottrarre dal prezzo, l’Agenzia può disconoscerlo. Il risultato pratico può essere la tassazione di quasi tutto il corrispettivo.
Tutta l’analisi svolta riguarda il caso tipico del dentista persona fisica, fiscalmente residente in Italia, che detiene la partecipazione della s.r.l. odontoiatrica o della holding al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale.
Se il titolare della partecipazione è una società, se la quota appartiene a un’impresa individuale, se sono coinvolti soggetti non residenti, trust, società semplici o altri veicoli, il regime può essere differente.
Deve essere distinta dalla vendita anche l’uscita del socio attraverso il recesso, la riduzione del capitale o la liquidazione della partecipazione. Le somme percepite in queste operazioni possono seguire la disciplina degli utili e dei redditi di capitale, anziché quella ordinaria delle plusvalenze derivanti dalla vendita a un terzo.
Non basta quindi verificare che esista una partecipazione. Bisogna identificare il soggetto che la possiede, il titolo con cui l’ha ricevuta e l’operazione attraverso la quale verrà monetizzata.
La successione può essere estremamente favorevole ai fini della plusvalenza perché attribuisce all’erede un nuovo costo fiscale. Questo è particolarmente evidente quando il trasferimento beneficia dell’articolo 3, comma 4-ter, e il costo viene assunto al valore normale della partecipazione alla data della morte.
La donazione consente invece di anticipare il passaggio generazionale, trasferire il governo della società e organizzare per tempo la continuità dell’impresa, ma conserva normalmente il costo fiscale del genitore.
Non significa che la successione sia sempre migliore e che la donazione sia sempre sbagliata.
Significa che non sono fiscalmente equivalenti.
Il dentista che ha costruito una s.r.l. del valore di un milione partendo da 10.000 euro deve sapere che, nella successione esente, il figlio può acquisire un costo fiscale di un milione. Nella donazione, invece, può ricevere una partecipazione che vale un milione accompagnata da un costo fiscale di soli 10.000 euro.
Tra le due situazioni esiste una differenza potenziale di 257.400 euro di imposta sulla futura vendita.
Una decisione di questa importanza non può essere presa considerando soltanto l’imposta dovuta al momento dell’atto notarile. Deve essere valutata insieme alla futura vendita, alla governance, alla tutela patrimoniale, alla presenza di una holding, all’eventuale riserva di usufrutto e alle esigenze reali della famiglia.
Successione e donazione sono entrambe modalità di trasmissione gratuita della partecipazione e nessuna delle due, nel momento in cui avviene il trasferimento, realizza una plusvalenza imponibile.
Da quel momento in poi, però, seguono regole diverse.
Nella successione il costo fiscale dell’erede è costituito dal valore dichiarato o definito ai fini dell’imposta di successione. Quando il trasferimento è esente dall’imposta, come può avvenire applicando l’articolo 3, comma 4-ter, il costo è rappresentato dal valore normale della partecipazione alla data di apertura della successione.
Nella donazione il figlio assume invece il costo fiscale del genitore. Il valore indicato nell’atto non cancella la plusvalenza maturata e una catena di donazioni non interrompe la continuità del costo.
La differenza è enorme.
Se la s.r.l. odontoiatrica è stata costituita con 10.000 euro e al momento del passaggio generazionale vale un milione, la successione esente può attribuire al figlio un costo fiscale di un milione. La donazione può lasciargli un costo di 10.000 euro e una plusvalenza latente di 990.000 euro.
È questo il dato dal quale deve partire qualsiasi scelta seria sul passaggio generazionale di una s.r.l. odontoiatrica.
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