
RLS e preposto possono essere la stessa persona ?
RLS e preposto possono essere la stessa persona? Il D.Lgs. 81/2008 non prevede un’incompatibilità espressa, ma la coincidenza dei due ruoli richiede un’attenta valutazione dell’organizzazione aziendale. Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 215/2021, il datore di lavoro deve individuare uno o più preposti quando non può vigilare personalmente e in modo continuativo sull’intera attività, come accade nelle cliniche articolate su più ambienti o turni oppure quando il titolare lavora anche presso altri studi.
L’articolo esamina le diverse funzioni di RLS e preposto, la posizione della giurisprudenza, i crediti formativi previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 2025 e le disposizioni dei CCNL Confprofessioni, Confcommercio e FISAPI–CONFSAL–ANTAMOP–SIASO. La conclusione è che il cumulo può essere giuridicamente sostenibile, ma non deve diventare una scorciatoia organizzativa: servono elezione libera dell’RLS, individuazione distinta del preposto, formazione adeguata, poteri effettivi e una concreta autonomia nell’esercizio delle due funzioni.












































