
La Legge annuale sulla Concorrenza 2025 ha introdotto una norma con l’interpretazione autentica della Legge che aveva istituito le società tra professionisti e definito i suoi vincoli irrinunciabili, tra cui quello delle maggioranza in capo ai soci professionisti. Tale maggioranza si può ottenere in vari modi: detenendo con diritti proporzionali il 66,7% delle quote come anche detenendo una quota molto minore rispetto a quella percentuale se i diritti di voto fissati in statuto per quella quota non sono proporzionali e arrivano al minimo consentito dalla Legge. Sparisce completamente dall’orizzonte il criterio della maggioranza per teste inteso come ulteriore vincolo da rispettare invece che come un vincolo alternativo agli altri due.

La Legge 18 dicembre 2025, n. 190 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025) ha introdotto nuove regole per l’interpretazione obbligata della norma contenuta nella Legge istituiva delle stp – art. 10, comma 4, lettera b), della Legge 12 novembre 2011, n. 183- che disciplina le maggioranze obbligatorie in capo ai soci professionisti. Per capire le quali appare opportuno riepilogare anzitutto i fatti che hanno preceduto questa riforma, riforma che solo apparentemente può sembrare inutile a coloro che non hanno vissuto le particolari vicende successive all’entrata in vigore della Legge del 2011.
La enunciazione originaria della Legge 12 novembre 2011, n. 183, istitutiva della società tra professionisti, era in realtà già chiarissima, imponendo che i 2/3 dei diritti di voto in una società tra professionisti avrebbero dovuto essere in capo ai soci professionisti e cioè, nel nostro caso, ai medici e ai dentisti.
Tuttavia, questa chiara enunciazione del principio, in spregio al famoso brocardo “in claris non fit interpretatio”, era stata subito “presa d’assalto” dalla corporazione odontoiatrica e in particolare da Ordini e associazioni maggiormente rappresentative: la pretesa era quella di far dire alla norma quello che non ha mai inteso dire e cioè che quella maggioranza dei due terzi avrebbe dovuto essere intesa non solo come una maggioranza per voti ma anche per teste e per quote.
Questa pretesa è sempre stato ab origine del tutto ingiustificata e giuridicamente infondata sotto ogni possibile profilo; la stessa, a volerla dire propria tutta, era persino contraria allo spirito della Riforma del Diritto Societario del 2004, teso a enfatizzare i gradi di libertà per i soci delle srl: libertà statutaria, libertà di stabilire diritti non proporzionali alla percentuale delle quote detenute dai soci stessi, etc. etc..
In base a questi principi, infatti, il Diritto Societario ha da tempo aperto la strada a possibilità diverse quale ad as. quella per cui una maggioranza per voti può persino accompagnarsi ad una minoranza per quote: basterebbe imprimere alle quote di minoranza una maggioranza qualificata (anche nella misura dei due terzi) attraverso l’introduzione in statuto di una clausola che preveda particolari diritti nell’esercizio del diritto di voto. Un dentista quindi potrebbe essere nel solco della legge persino se detenesse una quota di minoranza della società e potrebbe persino avere validi motivi per farlo; motivi, sia detto per inciso, che non sono certo quelli di frodare la legge e i suoi intenti bensì quello di perseguire legittimi vantaggi fiscali nel caso di vendita futura della società (sul punto ritorneremo più avanti).
Quanto alla interpretazione forzata della maggioranza per teste (che porta de plano alla necessità di avere due soci professionisti nella società per ogni socio laico presente) occorre dire che oltre che forzata la stessa è non solo inutile agli scopi per cui è stata pensata ma può rilevarsi persino inutilmente dannosa per la categoria medica e odontoiatrica. Il medico e l’odontoiatra, notoriamente restii ad associarsi ad altri professionisti, traggono già l’obbligo giuridico di far entrare nella compagine tutti i professionisti esterni odontoiatri che collaborano per la società da altre norme della citata Legge istituiva; non c’era alcun bisogno di aggiungere ulteriori restrizioni oltre a quelle già presenti nel chiaro dettato della Legge; un obbligo, sia detto per inciso, che peraltro non assolve ad alcuna funzione di garanzia per il paziente.
Tale interpretazione appare inutilmente dannosa anche perchè impedisce al dentista di inserire tutto il proprio nucleo familiare all’interno della società quando i suoi componenti non sono dentisti.
Ed impedisce persino di introdurre una holding (magari controllata interamente dal dentista titolare) senza che lo stesso si trovi obbligato a far entrare nella compagine un altro dentista, il quale ultimo potrebbe avere validi motivi per fare altrettanto e tuttavia, nel momento in cui volesse farlo, dovrebbe a sua volta trovare un altro collega che, divenendo a sua volta socio, potrebbe permetterlo e così via, in una rincorsa all’adempimento che contribuisce a delineare una equazione priva di altra soluzione che quella di impedire ad alcuni professionisti presenti nella compagine di beneficiare delle stesse possibilità concesse agli altri soci professionisti che di quella compagine fanno comunque parte.
Per far comprendere fino in fondo quale livello di assurdità caratterizzi tale situazione si deve osservare che sotto il profilo pratico, una società al cui interno anche uno solo di questi professionisti non entra nella compagine con una propria holding depotenzia de plano anche quella degli altri, cui pure è stato concesso di entrare. Questi ultimi avranno sempre interesse nel distribuire i dividendi mentre il defraudato del diritto concesso agli altri soci non potrà mai averlo, con il bel risultato che questa conformazione della compagine risulta intrinsecamente instabile e foriera di guai la cui comparsa è quasi certa nel corso della vita sociale.
Che questa pretesa di interpretare la norma in spregio alla sua chiara lettera oltre che alla ratio del Diritto Societario stesso fosse totalmente infondata e persino inutilmente dannosa, lo avevano detti tanti esperti a più riprese in tempi non sospetti e anche noi fra questi. Si veda, ad es. i seguenti articoli di questo blog Società tra Professionisti vs. Srl Odontoiatrica | Dentista Manager Stp odontoiatrica: pro e contro | Dentista Manager
Esperti che non sono mai stati minimamente presi in considerazione, ovviamente.
Consapevole della situazione anche per effetto delle audizioni e relazioni prodotte dall’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato nell’ambito dei lavori preparatori alla Legge stessa, il Legislatore ha ritenuto opportuno intervenire con una norma che ponesse un limite all’azione corporativa e autolesionistica degli Ordini, nel momento in cui imponevano una interpretazione totalmente incongrua al chiaro dettato della Legge del 2011 che aveva istituito la società tra professionisti.
Il comma 24 dell’art. 1 della Legge Concorrenza 2025 testualmente recita allo scopo:
« All’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: “In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci” sono sostituite dalle seguenti: “Una società può ottenere la qualifica di società tra professionisti se il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto”.»
Si tratta di una modifica assai rilevante perchè costringe chiunque a non poter fare a meno di interpretare la norma secondo la sua ratio originaria.
A questo punto qualcuno potrebbe legittimamente chiedersi: ma allora cosa ha realmente cambiato il legislatore con questo intervento se, come abbiamo detto, la norma del 2011 era già chiara di per sé?
La risposta è semplice: non ha cambiato la legge, ha cambiato l’interpretazione sbagliata che per anni le è stata cucita addosso.
Il passaggio decisivo è contenuto in due parole: “ovvero, in alternativa”.
Non si tratta di una semplice scelta stilistica, ma di una presa di posizione giuridica netta. Il legislatore ha chiarito che la maggioranza dei due terzi richiesta in capo ai soci professionisti può derivare:
Non entrambe le cose insieme. Non una doppia maggioranza. Non un sistema a ostacoli. Non una prova di fedeltà corporativa.
Semplicemente una regola di prevalenza decisionale, perfettamente coerente con la logica del diritto societario.
La norma, infatti, non protegge una certa aritmetica delle quote o delle teste, ma tutela un principio molto più semplice e razionale: le decisioni della società devono restare in mano ai professionisti. Tutto qui.
Se questo risultato si ottiene perché i professionisti hanno la maggioranza del capitale, va bene.
Se si ottiene perché, pur avendo quote minori, hanno diritti di voto rafforzati o una composizione numerica prevalente, va bene lo stesso.
Questa precisazione, che per un giurista societario rappresenta quasi una banalità, è invece rivoluzionaria per chi per anni ha imposto statuti rigidi, compagini innaturali e assetti societari instabili, nel tentativo di forzare la legge in una direzione che la legge non aveva mai preso.
La vera rivoluzione operativa della norma non sta tanto nella possibilità astratta di avere soci di capitale, tra cui anche familiari, senza più alcun limite (a differenza di quanto accadeva prima) ma persino in un fatto molto più concreto sotto il profilo dei vantaggi fiscali e patrimoniali: oggi ogni professionista può far entrare la propria holding nella STP, mentre ieri questo era di fatto impedito dalla pretesa maggioranza per teste.
Con l’interpretazione corporativa che per anni è stata imposta dagli Ordini, la regola non scritta era semplice:
per ogni socio di capitale dovevano esserci due soci professionisti.
Questo significava che, in una STP con più dentisti:
In altre parole, la holding era tollerata solo come eccezione, non come modello strutturale.
Bastava che anche un solo altro socio professionista volesse inserire la propria, e l’intero equilibrio delle teste veniva meno, costringendo la società a:
Questo generava compagini artificiali, instabili e spesso destinate al conflitto, perché:
Con la nuova norma, questo meccanismo si spezza definitivamente.
Oggi la legge chiarisce che conta solo una cosa: che i professionisti detengano i due terzi dei diritti di voto, non delle teste. Questo comporta tre conseguenze decisive.
Primo: anche un solo dentista può inserire la propria holding nella STP, senza dover far entrare un altro socio professionista per “compensare” la testa della holding.
Secondo: in una STP con più professionisti, ciascuno può far entrare la propria holding, senza alterare l’equilibrio societario e senza dover rincorrere soci professionisti aggiuntivi.
Terzo: diventa possibile strutturare assetti perfettamente legittimi nei quali:
In questo modo:
È bene chiarire, per completezza, un punto importante.
La possibilità di attribuire particolari diritti in merito all’utile della stp alla quota della holding non nasce con questa riforma: esisteva già prima e continua ad esistere oggi.
Anche nel vecchio impianto normativo, infatti, era perfettamente legittimo prevedere in statuto:
Questa tecnica statutaria era ed è uno degli strumenti principali per costruire assetti fiscali efficienti e coerenti con gli obiettivi dei soci. Destinare gli utili quasi del tutto alla holding, infatti, significa beneficiare del regime agevolato di tassazione dei dividendi: l’IRES al 24% sui redditi della holding viene applicata solo al 5% degli utili stessi, il che equivale a dire che l’intero utile viene tassato all’1.2% (invece che al 26% sul totale, trattamento quest’ultimo che invece caratterizza la tassazione del dividendo quando a percepirlo è un socio persona fisica). E significa anche evitare la contribuzione Enpam alla quota B per la parte di utili alla cui percezione hanno diritto i soci professionisti.
La riforma non incide su questo aspetto: non introduce una nuova possibilità, ma elimina l’ostacolo principale che, di fatto, impediva a molti professionisti di utilizzare la holding all’interno della STP.
La conseguenza più importante, in sintesi, è questa: non serve più un secondo dentista per far entrare la propria holding.
E, soprattutto, ogni dentista può avere la sua, senza trasformare la società in una costruzione giuridicamente instabile o economicamente irrazionale.
E ancora: prima delle Riforma era possibile con particolari accorgimenti distribuire quasi tutti i dividendi alla holding beneficiando del regime agevolato di tassazione (le imposte si pagavano al 24% solo sul 5% degli stessi). Tuttavia non era possibile applicare la PEX sulle plusvalenze in caso di cessione della stp, se non per la ristretta quota in mano alla holding che non poteva essere mai superiore al 33% (ancora una volta pagando imposte al 24% sul 5% della plusvalenza stessa). Oggi è invece possibile fare sia l’una che l’altra cosa e questo avvicina in misura sensibile i vantaggi che possono essere colti con una stp-srl rispetto a quelli che sono normalmente legati ad una srl ordinaria.
A ben vedere, quindi, il Decreto Concorrenza 2025 non ha inventato nulla di veramente nuovo.
Ha fatto una cosa molto più semplice e molto più utile: ha restituito alla legge del 2011 il significato che aveva fin dall’inizio, togliendola dalle mani di interpretazioni corporative che ne avevano snaturato la portata.
La STP nasceva per consentire ai professionisti di organizzarsi in forma societaria, anche con soci di capitale, purché il controllo delle decisioni restasse in mano ai professionisti stessi.
Non nasceva per costringere i dentisti a rincorrere soci professionisti di comodo, né per impedire l’ingresso delle holding, né tantomeno per creare società strutturalmente instabili.
Con l’intervento del 2025, il legislatore ha semplicemente rimesso le cose al loro posto:
Tutto il resto rientra nella fisiologia del diritto societario e nella libertà di organizzazione economica dell’attività professionale.
Per il dentista imprenditore, questo significa una cosa molto concreta: oggi è possibile costruire una STP con una holding in modo lineare, stabile e fiscalmente efficiente, senza dover ricorrere a soci professionisti di equilibrio, a compagini innaturali o a soluzioni giuridicamente fragili. Una holding che nella sua configurazione mista potrebbe anche permettere al dentista di effettuare altre attività economiche e imprenditoriali, esattamente quelle che non può fare nella stp, stante il carattere limitato ed esclusivo del suo oggetto sociale.
È una differenza che, per molti, si tradurrà in:
In definitiva, non è cambiata la filosofia della STP.
È cambiata la libertà del dentista di usarla per quello che è sempre stata: uno strumento societario serio, flessibile e compatibile con una vera logica imprenditoriale.

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