

L’iperammortamento sui beni Made in UE introduce vincoli stringenti sull’origine dei beni agevolabili, con effetti rilevanti anche per software, licenze d’uso e soluzioni cloud. L’articolo analizza il requisito di origine UE/SEE, il timing dell’investimento e le principali criticità operative per gli studi odontoiatrici, offrendo esempi pratici e indicazioni utili per una corretta gestione dell’agevolazione.

Questo articolo su Iperammortamento beni Made in UE rappresenta la naturale prosecuzione del nostro precedente approfondimento dedicato all’iperammortamento 2026, nel quale abbiamo analizzato il perimetro generale dell’agevolazione, le regole di funzionamento e i principali profili fiscali.
Con l’emanazione del decreto attuativo interministeriale MIMIT–MEF, si è reso necessario un ulteriore focus su un aspetto che la legge aveva lasciato volutamente aperto: il requisito di origine dei beni agevolabili, comunemente sintetizzato nell’espressione “Made in UE”.
Il decreto ha infatti esteso e precisato questo concetto, soprattutto con riferimento ai beni immateriali e ai software, introducendo criteri del tutto nuovi rispetto al passato. Per questo motivo, abbiamo ritenuto opportuno dedicare un articolo specifico a questo tema, con un taglio operativo pensato per gli studi odontoiatrici.
Con la reintroduzione dell’iperammortamento a partire dal 2026, il legislatore ha affiancato all’incentivo fiscale una serie di vincoli sostanziali che non possono essere considerati meri adempimenti formali. Tra questi, il requisito relativo al luogo di realizzazione dei beni agevolabili rappresenta uno dei profili più delicati, e al tempo stesso meno intuitivi, per chi investe in tecnologia.
La Legge di Bilancio ha infatti legato l’agevolazione a beni realizzati nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo (UE/SEE). Il decreto attuativo interministeriale MIMIT–MEF ha poi chiarito che non rileva il marchio commerciale né la sede legale del fornitore, bensì l’origine effettiva del bene, intesa come luogo in cui si concentra la produzione o la trasformazione sostanziale.
Per uno studio odontoiatrico – sempre più orientato verso investimenti ad alto contenuto tecnologico – questo aspetto è tutt’altro che marginale. Riuniti digitali, sistemi di imaging, scanner intraorali e software evoluti sono spesso commercializzati da brand europei, ma realizzati attraverso catene produttive globali. È proprio in questo scarto tra percezione e realtà che si annida il rischio.
In assenza di un’attenta verifica preliminare, l’iperammortamento può essere fruito su un bene che, in sede di controllo, risulta privo del requisito di origine richiesto, con conseguente recupero dell’agevolazione.
L’obiettivo delle nuove regole non è soltanto incentivare gli investimenti, ma anche orientarli verso una filiera produttiva europea, estendendo questo principio non solo ai beni materiali, ma – ed è qui la vera novità – anche ai beni immateriali, come i software.
Nei capitoli che seguono vedremo come questo criterio si applica, nella pratica, agli investimenti tipici di uno studio dentistico, distinguendo tra beni materiali e beni immateriali, e soffermandoci sugli esempi più ricorrenti.
Quando si parla di beni materiali agevolabili con l’iperammortamento, il riferimento all’origine UE/SEE richiama concetti già noti nel diritto doganale e nella prassi fiscale, ma che nella pratica operativa di uno studio odontoiatrico vengono spesso sottovalutati.
Il decreto attuativo chiarisce che l’origine del bene non coincide con il luogo di commercializzazione né con la nazionalità del marchio, bensì con il luogo in cui il bene è stato integralmente prodotto oppure ha subito la cosiddetta ultima trasformazione sostanziale. Si tratta del passaggio produttivo che conferisce al bene le sue caratteristiche essenziali e la sua funzione economica.
Per il dentista questo significa che l’acquisto di un bene da un fornitore italiano o europeo non è, di per sé, sufficiente a garantire il rispetto del requisito. Occorre invece verificare dove avviene la fase produttiva determinante.
Questo tema è centrale non solo per gli studi odontoiatrici che valutano un investimento, ma anche per i produttori e i distributori di tecnologie odontoiatriche, chiamati oggi a ripensare – o quantomeno a rendere trasparenti – i propri processi produttivi e documentali per consentire ai clienti di accedere all’iperammortamento.
Nel valutare l’origine dei beni materiali agevolabili, il decreto attuativo richiama implicitamente un concetto tecnico già definito e consolidato nell’ordinamento europeo: quello di trasformazione sostanziale.
Il riferimento sistematico è al Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013), che in materia di origine non preferenziale delle merci stabilisce che un bene è originario del Paese in cui ha subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, e tale da dar luogo a un prodotto nuovo o a una fase significativa del processo produttivo.
Anche se il decreto sull’iperammortamento non richiama espressamente questa fonte, il collegamento è inevitabile: non esistono, nell’ordinamento UE, criteri alternativi tecnicamente tipizzati per determinare l’origine di un bene. Il legislatore fiscale ha quindi fatto riferimento – seppur in modo implicito – all’unico paradigma giuridico disponibile.
In termini operativi, la trasformazione sostanziale è la fase del processo produttivo che:
Non assumono rilievo, ai fini dell’origine, le operazioni meramente accessorie o di controllo (confezionamento, etichettatura, verifiche standard, test di routine), mentre sono determinanti le attività che incidono in modo strutturale sull’identità tecnica e funzionale del bene.
Nel settore odontoiatrico, caratterizzato da filiere produttive globali, il criterio della trasformazione sostanziale consente di distinguere con maggiore chiarezza tra attività rilevanti e attività meramente accessorie.
Per un riunito odontoiatrico, la trasformazione sostanziale può coincidere con l’assemblaggio finale, l’integrazione dei sistemi meccanici, elettronici e idraulici e il collaudo funzionale che rendono il bene idoneo all’uso clinico. Se tali attività avvengono in UE/SEE, il requisito di origine può considerarsi soddisfatto anche in presenza di componenti provenienti da Paesi extra-UE.
Per apparecchiature più complesse come scanner intraorali, CBCT e sistemi di imaging, la valutazione è più delicata. Qualora il bene arrivi in UE già completamente assemblato e funzionalmente autonomo, le sole attività di calibrazione, test o certificazione finale svolte in Europa non sono normalmente sufficienti a qualificare la trasformazione come sostanziale ai sensi dei criteri doganali europei.
La valutazione può invece mutare quando una parte essenziale del processo produttivo avviene in UE/SEE, ad esempio:
In tali ipotesi, la trasformazione sostanziale può essere ricondotta in UE, ma solo se tali attività sono effettive, determinanti e documentabili.
Per i produttori e i fornitori, il nuovo iperammortamento introduce un incentivo indiretto ma rilevante: rendere chiaramente individuabile e dimostrabile la localizzazione della trasformazione sostanziale.
È importante chiarire che non esiste un ente pubblico che certifichi ex ante, per ogni prodotto, dove sia avvenuta la trasformazione sostanziale. Nel sistema europeo, l’origine del bene è innanzitutto un fatto dichiarato dal produttore, che conosce la struttura del processo produttivo e se ne assume la responsabilità attraverso una documentazione adeguata.
In concreto, ciò significa che il produttore è chiamato a:
In presenza di filiere complesse o di casi borderline, il supporto di relazioni tecniche di parte o perizie non è obbligatorio, ma può rafforzare significativamente la solidità della posizione assunta.
Dal punto di vista operativo, questo può tradursi in:
Un bene tecnicamente valido ma privo di una chiara qualificazione dell’origine rischia oggi di risultare meno competitivo rispetto a soluzioni analoghe che consentono al cliente finale di beneficiare dell’iperammortamento.
È importante sottolineare che calibrazione, collaudo e test funzionali svolti in UE/SEE, se isolati, non sono di regola sufficienti a qualificare un bene come di origine europea ai fini dell’iperammortamento, quando il bene è già completo e funzionalmente autonomo all’atto dell’ingresso nel territorio UE.
I casi di scanner, sistemi di imaging e dispositivi medicali complessi richiedono quindi una valutazione particolarmente prudente. In assenza di una trasformazione strutturale in UE e di una documentazione tecnica solida, il rischio di contestazione resta elevato.
Questo approccio riflette la ratio della norma: agevolare investimenti che generano valore produttivo effettivo in Europa, in coerenza con i criteri consolidati del diritto dell’Unione.
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Uno dei chiarimenti più rilevanti introdotti dal decreto attuativo riguarda il timing dell’investimento, tema particolarmente sensibile per gli studi odontoiatrici che programmano acquisti complessi con mesi di anticipo.
Il decreto richiama espressamente i criteri del TUIR e stabilisce che, ai fini dell’iperammortamento, rileva il momento di effettuazione dell’investimento, che per i beni mobili coincide con la data di consegna o spedizione del bene, e non con la data dell’ordine o della firma del contratto.
Questo passaggio è tutt’altro che formale. In ambito odontoiatrico è frequente che l’ordine di una CBCT, di uno scanner intraorale o di un riunito digitale venga effettuato con largo anticipo rispetto alla consegna, soprattutto quando sono necessari lavori di adeguamento degli spazi o personalizzazioni tecniche.
Esempi pratici di pianificazione per Iperammortamento e beni Made in UE
Un ordine effettuato nel 2025 per un macchinario consegnato nel corso del 2026 rientra pienamente nel perimetro dell’iperammortamento, perché il momento fiscalmente rilevante è la consegna. Al contrario, un ordine formalizzato entro il 30 settembre 2028 ma con consegna successiva a tale data resta escluso dall’agevolazione, salvo il ricorso al meccanismo della prenotazione.
La normativa consente infatti di “prenotare” l’agevolazione a condizione che, entro il termine previsto, sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione e che l’investimento venga completato nei termini successivi stabiliti dal decreto.
Dal punto di vista operativo, questo significa che il dentista non può limitarsi a valutare se l’investimento è astrattamente agevolabile, ma deve anche coordinare tempi di ordine, acconti e consegna con attenzione, soprattutto negli ultimi mesi di vigenza della misura.
Il tema del timing assume un rilievo ancora maggiore quando si passa ai beni immateriali, dove il concetto di “consegna” è meno intuitivo rispetto ai beni fisici. È proprio su questo terreno che il decreto introduce le innovazioni più significative, dedicate ai software e alle soluzioni digitali utilizzate negli studi odontoiatrici, che analizzeremo nel capitolo successivo.
La principale innovazione del decreto attuativo sull’iperammortamento riguarda senza dubbio i beni immateriali, e in particolare i software. Si tratta di un ambito che, fino a oggi, era rimasto sostanzialmente ai margini delle agevolazioni fondate sul concetto di origine geografica del bene.
Per i software, infatti, i criteri doganali tradizionalmente utilizzati per i beni fisici risultano inapplicabili. Non esiste un luogo di produzione in senso materiale, né una catena di montaggio. Il decreto prende atto di questa realtà e introduce una disciplina del tutto nuova, basata sul concetto di sviluppo sostanziale.
Secondo il provvedimento, un software può essere considerato di origine UE/SEE se le attività che ne determinano il valore economico e funzionale sono state svolte prevalentemente all’interno di tale area. Non conta dove il software viene utilizzato o commercializzato, ma dove viene effettivamente progettato, sviluppato e reso operativo.
Questo approccio segna un cambio di paradigma importante anche per gli studi odontoiatrici, che sempre più spesso investono in soluzioni digitali avanzate: software gestionali, sistemi di imaging, moduli di intelligenza artificiale, piattaforme di pianificazione clinica.
Il decreto richiede che tale origine venga attestata dal produttore o dal licenziante del software attraverso una dichiarazione specifica, che diventa l’elemento centrale di prova ai fini dell’iperammortamento.
Nei prossimi capitoli vedremo quali informazioni devono essere contenute in questa dichiarazione e come interpretarle correttamente dal punto di vista operativo.
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Per i beni immateriali inclusi nell’iperammortamento, il decreto attuativo introduce un obbligo documentale del tutto nuovo: una dichiarazione sull’origine del software, resa dal produttore o dal soggetto che ne concede la licenza. Questa dichiarazione diventa l’elemento centrale su cui si fonda la spettanza dell’agevolazione.
Il provvedimento individua tre informazioni essenziali che devono essere esplicitamente attestate.
1. Sede dello sviluppo sostanziale – La dichiarazione deve indicare il luogo in cui sono state svolte le attività che caratterizzano lo sviluppo del software: ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, attività di testing e debugging. Non è sufficiente fare riferimento alla sede legale della software house; ciò che rileva è dove queste attività sono state concretamente eseguite.
Per uno studio odontoiatrico, questo aspetto assume rilievo quando il software utilizzato è commercializzato da un operatore europeo ma sviluppato, in tutto o in parte significativa, al di fuori dell’UE/SEE.
2. La soglia del 50% del valore delle attività di sviluppo – Il decreto richiede che almeno il 50% del valore complessivo delle attività di sviluppo del software sia riconducibile a soggetti operanti stabilmente in territorio UE/SEE. Si tratta di una soglia quantitativa che introduce un criterio di prevalenza, non di esclusività.
Il testo non specifica in modo puntuale come debba essere determinato tale valore (ad esempio costi del personale, ore/uomo, prestazioni fatturate), lasciando aperti margini interpretativi. Proprio per questo, è importante che la dichiarazione del produttore sia coerente e motivata, evitando formulazioni generiche.
3. Componenti open source e moduli di terze parti – Un chiarimento di particolare interesse riguarda l’utilizzo di componenti open source. Il decreto stabilisce che le librerie e i moduli open source incorporati nel software non rilevano ai fini della determinazione dell’origine, a condizione che il valore aggiunto proprietario sia riconducibile allo sviluppo svolto in UE/SEE.
Questo passaggio è fondamentale per la pratica quotidiana: gran parte dei software odontoiatrici moderni – inclusi quelli che integrano funzioni di intelligenza artificiale – si basa su componenti open source di provenienza geografica non sempre identificabile.
Esempi pratici per lo studio odontoiatrico
Un software gestionale sviluppato e mantenuto da una software house europea, che utilizza librerie open source ma concentra in UE la progettazione, lo sviluppo e l’evoluzione del prodotto, può soddisfare il requisito di origine.
Più delicata è la posizione di software che si limitano a personalizzare soluzioni sviluppate prevalentemente extra-UE o che integrano modelli di intelligenza artificiale pre-addestrati all’estero, senza un apporto sostanziale di sviluppo interno. In questi casi, la dichiarazione del produttore diventa decisiva e va valutata con particolare attenzione.
Per il dentista, la regola pratica è semplice: la presenza di un software “europeo” non è presunta, ma deve essere dimostrata attraverso una dichiarazione strutturata e coerente con quanto richiesto dal decreto.
Dopo aver esaminato le regole certe introdotte dal decreto attuativo, è utile soffermarsi su alcune fattispecie che, pur rientrando nel perimetro dell’iperammortamento, presentano profili applicativi più complessi. Si tratta di situazioni molto frequenti negli studi odontoiatrici e che meritano un approccio prudente e consapevole.
Un primo chiarimento fondamentale riguarda i software concessi in licenza d’uso. Anche nel nuovo iperammortamento, come già avveniva nel precedente regime, l’agevolazione non è limitata ai software “acquistati” in senso stretto, ma può riguardare anche i diritti di utilizzo, a condizione che il costo sia qualificabile come investimento in un bene immateriale e non come semplice servizio.
Il fatto che il software sia utilizzato in forza di una licenza non ne preclude, di per sé, l’accesso al beneficio. Diventa però centrale verificare la struttura contrattuale e la corretta imputazione contabile del costo, aspetti che devono essere coerenti con la natura di investimento agevolabile.
Analogo discorso vale per le soluzioni cloud e i modelli Software as a Service (SaaS), oggi ampiamente diffusi anche negli studi odontoiatrici. La modalità di fruizione remota del software non rappresenta un elemento ostativo all’iperammortamento, in continuità con l’impostazione già nota agli operatori.
Tuttavia, proprio nel caso dei SaaS emergono alcune criticità applicative. In primo luogo, il concetto di “consegna” del bene, rilevante ai fini del timing dell’investimento, è meno intuitivo rispetto ai beni materiali. In secondo luogo, la dimostrazione dell’origine UE/SEE dello sviluppo del software richiede una dichiarazione del produttore o del licenziante particolarmente accurata, che chiarisca non solo dove il software è stato sviluppato, ma anche la natura del diritto effettivamente concesso allo studio.
Il principio guida resta quello già consolidato: l’iperammortamento agevola l’investimento in tecnologia, non la mera erogazione di un servizio. Nei contratti cloud, la linea di confine tra le due fattispecie deve essere valutata con attenzione.
Un ulteriore ambito di incertezza riguarda le soluzioni di intelligenza artificiale, sempre più presenti nei software odontoiatrici, sia a supporto della diagnosi sia nei processi organizzativi e amministrativi.
Il decreto non fornisce indicazioni esplicite sul trattamento dei modelli di IA pre-addestrati di origine extra-UE che vengano successivamente personalizzati o ottimizzati. Resta quindi aperta la questione se il cosiddetto fine tuning possa essere qualificato come “sviluppo sostanziale” ai fini dell’origine UE/SEE.
In assenza di chiarimenti ufficiali, è opportuno adottare un approccio prudente, valorizzando la sostanza delle attività di sviluppo svolte in UE e la loro incidenza reale sul funzionamento del software.
In questi casi, più che mai, la qualità della documentazione e la coerenza delle dichiarazioni rese dal produttore diventano decisive.
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Alla luce delle regole introdotte dalla Legge di Bilancio e del decreto attuativo, l’iperammortamento resta uno strumento di grande interesse anche per gli studi odontoiatrici. Tuttavia, la complessità dei requisiti – in particolare quelli legati all’origine dei beni e al timing dell’investimento – rende necessario un approccio strutturato e preventivo.
Di seguito alcune indicazioni operative utili per ridurre i margini di incertezza e gestire correttamente l’agevolazione.
Verificare i requisiti prima dell’investimento
La valutazione sull’agevolabilità del bene dovrebbe avvenire prima della firma del contratto o dell’ordine. Questo vale sia per i beni materiali sia, a maggior ragione, per i software. Chiedere ex post chiarimenti al fornitore può rivelarsi complesso o inefficace.
Richiedere una documentazione adeguata al fornitore
Per i beni materiali è opportuno acquisire una dichiarazione sull’origine UE/SEE o sulla trasformazione sostanziale. Per i software, la dichiarazione del produttore o del licenziante deve essere specifica, coerente con il decreto e riferita al singolo prodotto utilizzato dallo studio.
Coordinare timing fiscale e operativo
Ordine, pagamento degli acconti e consegna del bene devono essere pianificati tenendo conto delle scadenze dell’iperammortamento. Negli investimenti tecnologici complessi, il rischio non è solo perdere l’agevolazione, ma collocarla nell’anno fiscale sbagliato.
Attenzione alla qualificazione contrattuale e contabile
Nei casi di software in licenza o in cloud, è essenziale che il contratto e la contabilizzazione riflettano la natura di investimento in un bene immateriale. Una qualificazione come semplice servizio può precludere l’accesso al beneficio.
Conservare la documentazione in ottica di controllo
L’iperammortamento è un’agevolazione che dispiega i suoi effetti nel tempo. È quindi fondamentale conservare in modo ordinato contratti, dichiarazioni, perizie e documentazione tecnica, pensando non solo alla fruizione immediata del beneficio, ma anche a eventuali controlli successivi.
L’esperienza degli ultimi anni insegna che, su misure complesse come questa, la differenza tra un’agevolazione ben utilizzata e una contestata non sta tanto nella norma, quanto nel metodo con cui viene applicata.
L’iperammortamento, come abbiamo illustrato nel nostro precedente approfondimento dedicato a “iperammortamento 2026”, rappresenta una misura di grande interesse anche per gli studi odontoiatrici, sia sotto il profilo fiscale sia, in molti casi, sotto quello previdenziale. Le regole generali, le aliquote e l’inquadramento sistematico dell’agevolazione restano quelli già analizzati in quell’articolo.
Questo contributo ha volutamente ristretto il campo a un profilo specifico ma decisivo: l’origine dei beni agevolabili, con un’attenzione particolare ai beni immateriali e ai software, che costituiscono una quota sempre più rilevante degli investimenti tecnologici degli studi.
Il messaggio di fondo è chiaro. L’iperammortamento 2026 non è un’agevolazione automatica né meramente formale. Funziona bene se inserito in una pianificazione consapevole degli investimenti, supportata da documentazione adeguata e da una corretta lettura delle regole introdotte dal decreto attuativo.
Per i beni materiali, il tema dell’origine UE/SEE richiede verifiche puntuali ma, nella maggior parte dei casi, gestibili. Per i beni immateriali, invece, il cambio di paradigma è evidente: il legislatore ha scelto di legare il beneficio allo sviluppo sostanziale del software, spostando l’attenzione dalla modalità di utilizzo alla sostanza dell’investimento.
In questo contesto, il ruolo del dentista non è quello di interpretare la norma, ma di porre le domande giuste prima di investire, coordinandosi con fornitori e consulenti. È proprio in questa fase che l’iperammortamento può trasformarsi da opportunità teorica a strumento effettivamente utile, evitando contestazioni future e consentendo di valorizzare al meglio gli investimenti tecnologici dello studio.
Di seguito un elenco cronologico dei principali riferimenti normativi che hanno disciplinato l’iperammortamento dalla sua introduzione originaria fino alla disciplina attuale, utile per inquadrare correttamente l’evoluzione dell’istituto e il contesto delle regole oggi applicabili.
Legge di Bilancio 2017 – Introduzione dell’iperammortamento
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).
Per la prima volta viene introdotto l’iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, nell’ambito del Piano Industria 4.0. La disciplina include sin dall’origine anche i beni immateriali (software) connessi agli investimenti agevolati.
Legge di Bilancio 2018 – Proroga e rafforzamento
Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
L’iperammortamento viene prorogato e rafforzato, con ampliamento dei beni agevolabili e consolidamento del collegamento tra beni materiali e software. Si rafforza l’impianto documentale basato su perizie e dichiarazioni.
Legge di Bilancio 2019 – Rimodulazione dell’agevolazione
Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
L’iperammortamento viene rimodulato per scaglioni di investimento, mantenendo l’impostazione di fondo e la rilevanza dei beni immateriali collegati.
Superamento dell’iperammortamento e transizione ai crediti d’imposta
Con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) il legislatore abbandona il meccanismo dell’iperammortamento, sostituendolo con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, che diventa lo strumento ordinario di incentivazione degli investimenti tecnologici negli anni successivi.
Periodo 2020–2025 – Crediti d’imposta e Transizione 4.0 / 5.0
Nel periodo successivo, la politica degli incentivi si concentra sui crediti d’imposta per beni materiali e immateriali, nell’ambito dei programmi Transizione 4.0 e, più recentemente, Transizione 5.0, con una logica diversa rispetto all’iperammortamento ma con continuità sui requisiti tecnologici.
Legge di Bilancio 2026 – Reintroduzione dell’iperammortamento
Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
L’iperammortamento viene reintrodotto come strumento autonomo di agevolazione per il periodo 2026–2028. La legge definisce il perimetro generale dell’agevolazione e rinvia a un decreto attuativo per la disciplina operativa.
Decreto attuativo interministeriale MIMIT–MEF 2026
Decreto interministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato nel gennaio 2026 e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto chiarisce i profili applicativi della nuova disciplina, tra cui:
Rinvii sistematici al TUIR
In particolare, l’articolo 109 del TUIR resta il riferimento per l’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento per i beni mobili, criterio espressamente richiamato dal decreto attuativo 2026.
Questo percorso normativo consente di cogliere come l’attuale iperammortamento non rappresenti una misura isolata, ma l’evoluzione di un istituto già sperimentato, sospeso e oggi riproposto con regole più selettive e mirate, soprattutto per quanto riguarda i beni immateriali.
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