

Il regime PEX continua a rappresentare un pilastro della pianificazione fiscale per gli odontoiatri che operano tramite holding. La Legge di Bilancio 2026 non ne stravolge l’impianto, ma introduce un criterio di maggiore selettività per le partecipazioni di entità minima, rendendo necessario un inquadramento più attento delle strutture societarie. L’articolo ricostruisce il quadro normativo aggiornato, distingue correttamente tra participation exemption sulle plusvalenze (art. 87 TUIR) ed esenzione dei dividendi (art. 89 TUIR), chiarisce il ruolo delle soglie del 5% e del valore fiscale di 500.000 euro e analizza gli effetti pratici del regime PEX nella gestione dei dividendi e nella cessione delle quote della SRL odontoiatrica detenuta dalla holding.

Per molti odontoiatri che hanno strutturato la propria attività attraverso una holding che detiene le quote della SRL odontoiatrica operativa, il regime PEX (Participation Exemption) rappresenta uno degli elementi chiave dell’architettura fiscale complessiva. Non si tratta di un tecnicismo riservato ai grandi gruppi, ma di un regime che incide in modo diretto sulla tassazione dei dividendi e sulla vendita delle partecipazioni, cioè sui due principali momenti di monetizzazione del valore creato dall’attività professionale.
Nel 2026 il tema torna centrale non perché il regime PEX sia stato rivoluzionato, ma per una ragione opposta: la Legge di Bilancio 2026 ne ha confermato l’impianto di base, introducendo però una maggiore selettività per le partecipazioni di entità minima. In un contesto normativo in cui molte leve fiscali sono state ritoccate (si pensi, ad esempio, alle rivalutazioni delle partecipazioni o ad altri strumenti di pianificazione), la stabilità del regime PEX assume un valore strategico per chi opera tramite holding.
Per l’odontoiatra imprenditore, la holding non è solo un veicolo di controllo societario, ma uno strumento attraverso il quale:
In questo schema, il regime PEX consente alla holding di esentare da imposizione il 95% dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate sulla vendita delle quote, lasciando imponibile solo una quota residuale. È evidente che anche piccoli interventi normativi su questo equilibrio avrebbero un impatto rilevante sulla convenienza del modello holding.
La Legge di Bilancio 2026, pur non intervenendo direttamente sull’articolo 87 del TUIR che disciplina la PEX, va comunque letta con attenzione perché:
Per questo motivo, nel 2026 il regime PEX non è un tema “teorico”, ma un punto fermo su cui molti odontoiatri basano le proprie scelte societarie, patrimoniali e, in prospettiva, di uscita dall’attività.
Nei paragrafi successivi analizzeremo come funziona concretamente la PEX, quali sono i requisiti da rispettare, e cosa comporta – in termini pratici – per i dividendi e per la vendita delle quote della SRL odontoiatrica detenuta dalla holding.
Nel linguaggio corrente, e anche nella prassi professionale, si tende spesso a utilizzare l’espressione “regime PEX” facendo riferimento sia alla tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni sia al trattamento fiscale dei dividendi percepiti dalle holding. È una semplificazione diffusa e comprensibile, ma dal punto di vista tecnico è opportuno fare una distinzione.
Il regime PEX in senso proprio è disciplinato dall’articolo 87 del TUIR e riguarda esclusivamente le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni, a condizione che siano rispettati specifici requisiti. In questo caso, parlare di participation exemption è giuridicamente corretto.
Il trattamento dei dividendi percepiti da società soggette a IRES, invece, è regolato dall’articolo 89 del TUIR. Anche qui il legislatore prevede l’esclusione da imposizione del 95% del reddito percepito, ma si tratta di un regime distinto, con presupposti differenti e senza richiamo formale alla PEX.
Nel presente articolo, per esigenze di chiarezza e continuità espositiva, si utilizzerà talvolta l’espressione “PEX sui dividendi” in senso descrittivo e non tecnico, per indicare il regime di esenzione applicabile ai flussi infragruppo. La distinzione normativa resta tuttavia ferma ed è rilevante soprattutto nelle valutazioni di carattere strutturale e nelle operazioni straordinarie.
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Il regime PEX (Participation Exemption) è un meccanismo fiscale che consente alle società soggette a IRES – quindi anche alle holding – di escludere da imposizione la quasi totalità dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate.
Nel contesto delle holding odontoiatriche, la PEX trova applicazione quando la holding:
Il principio di fondo è quello di evitare una doppia imposizione economica sul reddito già tassato in capo alla società operativa. L’utile prodotto dalla SRL odontoiatrica viene infatti:
Il regime PEX attenua questo secondo livello di imposizione, prevedendo che:
Dal punto di vista numerico, questo significa che il carico fiscale effettivo è estremamente contenuto. Applicando l’aliquota IRES del 24% solo sul 5% imponibile, l’imposizione reale si riduce a poco più dell’1% del flusso ricevuto o della plusvalenza realizzata.
Per l’odontoiatra imprenditore, questo aspetto è centrale perché consente alla holding di:
È però fondamentale chiarire che il regime PEX non è automatico. L’esenzione del 95% si applica solo se sono rispettati specifici requisiti, che riguardano sia la partecipazione sia la società partecipata. Questi requisiti devono essere verificati con attenzione, perché la loro mancanza comporta la tassazione integrale del dividendo o della plusvalenza.
Nel caso tipico della holding odontoiatrica “classica” – costituita per detenere le quote della SRL operativa, senza svolgere attività diversa dalla gestione delle partecipazioni – il regime PEX è generalmente applicabile, ma non per questo va dato per scontato. Alcuni errori di impostazione o di gestione possono compromettere l’esenzione, con effetti fiscali rilevanti.
Nel prossimo paragrafo entreremo nel dettaglio della normativa di riferimento, analizzando i requisiti previsti dall’articolo 87 del TUIR e spiegando perché sono particolarmente rilevanti nel settore odontoiatrico.
Il regime PEX (Participation Exemption) è disciplinato dall’articolo 87 del TUIR, che definisce le condizioni in presenza delle quali le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni possono beneficiare dell’esenzione del 95%. Le stesse logiche, per effetto di norme coordinate, si applicano anche al trattamento dei dividendi percepiti dalle società holding.
Si tratta quindi di una una disciplina strutturale e consolidata, non stravolta dalla Legge di Bilancio 2026, ma che deve essere riletta alla luce delle scelte complessive del legislatore e del contesto in cui operano oggi le holding sanitarie.
Affinché una holding possa applicare il regime PEX in caso di vendita delle quote della SRL odontoiatrica, devono essere soddisfatti congiuntamente quattro requisiti fondamentali.
1. Requisito temporale – La partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente per almeno 12 mesi prima della cessione.
Questo requisito è generalmente soddisfatto nelle strutture odontoiatriche, dove le holding sono pensate per una detenzione stabile e di lungo periodo.
2. Requisito di classificazione contabile – La partecipazione deve essere iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
Per le holding “pure” odontoiatriche questo requisito è normalmente rispettato, ma è essenziale che la classificazione contabile sia coerente fin dall’inizio.
3. Requisito di residenza fiscale – La società partecipata (la SRL odontoiatrica) non deve essere residente in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Nel caso di società sanitarie italiane, il requisito è di norma pacificamente soddisfatto.
4. Requisito di commercialità della partecipata – La società partecipata deve esercitare un’attività commerciale ai sensi del TUIR. Questo è il requisito più delicato per il settore sanitario.
Le SRL odontoiatriche esercitano, nella quasi totalità dei casi, un’attività d’impresa a tutti gli effetti, con organizzazione di mezzi, personale e struttura. Di conseguenza, il requisito di commercialità è normalmente rispettato.
È però importante sottolineare che:
Per l’odontoiatra che opera tramite holding, questo significa che il regime PEX non è una concessione discrezionale, ma un beneficio che deriva dal corretto inquadramento civilistico e fiscale della SRL operativa.
Per quanto riguarda i dividendi, il riferimento normativo non è l’art. 87 TUIR, ma l’art. 89, che prevede un meccanismo sostanzialmente analogo: anche in questo caso, il 95% del dividendo percepito dalla holding è escluso da imposizione, mentre il restante 5% concorre al reddito imponibile IRES.
La Legge di Bilancio 2026 non modifica questo assetto, confermando:
Questo quadro normativo stabile rappresenta un elemento di certezza per gli odontoiatri che hanno scelto – o stanno valutando – una struttura a holding. Tuttavia, come vedremo nei prossimi paragrafi, la corretta applicazione della PEX richiede attenzione soprattutto nella gestione dei dividendi e nelle operazioni di cessione delle quote.
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La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo puntuale sul coordinamento tra dividendi e plusvalenze, introducendo un criterio di selettività legato alla “caratura” della partecipazione. In particolare, per dividendi e PEX la neutralizzazione della doppia imposizione economica resta confermata (esclusione del 95%), ma viene resa espressamente dipendente – per le partecipazioni “minime” – dal superamento di almeno uno dei due requisiti: quota non inferiore al 5% oppure valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Per le holding odontoiatriche “classiche”, che normalmente detengono partecipazioni di controllo o comunque significative nella società operativa, tali requisiti risultano nella maggior parte dei casi già soddisfatti: per questo l’impatto pratico della riforma è spesso nullo.
Per le holding che detengono la SRL odontoiatrica, nel 2026 restano fermi alcuni punti fondamentali:
Dal punto di vista dell’odontoiatra imprenditore, questo significa che la convenienza del modello holding non viene ridimensionata dalla Legge di Bilancio 2026 sul fronte PEX.
Pur in assenza di modifiche dirette, la Legge di Bilancio 2026 produce effetti indiretti che rendono il regime PEX ancora più centrale.
In particolare:
In altre parole, mentre alcuni strumenti diventano più costosi o meno automatici, la PEX rimane una zona di stabilità fiscale, su cui costruire strategie di medio-lungo periodo.
Un elemento da non sottovalutare è il messaggio di fondo che emerge dalla Legge di Bilancio 2026. Il legislatore sembra orientato a:
Questo rafforza l’importanza di avere holding “sostanziali”, correttamente impostate e gestite, evitando strutture meramente formali che potrebbero essere più esposte a contestazioni.
Nel prossimo paragrafo entreremo nel dettaglio del trattamento dei dividendi che la holding percepisce dalla SRL odontoiatrica, spiegando perché la PEX continua a essere uno strumento decisivo nella gestione della liquidità.
La Legge di Bilancio 2026 non ha abolito il regime di participation exemption, né per le plusvalenze né per i dividendi, ma ne ha ridefinito in modo più puntuale l’ambito di applicazione, introducendo un criterio di selettività fondato sulla rilevanza economica della partecipazione detenuta. In particolare, la normativa ha chiarito che l’esclusione del 95% dal reddito imponibile continua ad applicarsi a condizione che la partecipazione presenti almeno uno dei seguenti requisiti: una quota non inferiore al 5% del capitale della società partecipata oppure un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Queste soglie non individuano una categoria speciale di soggetti, né sono limitate a regimi “particolari” o a fattispecie marginali: esse si applicano anche alle società holding soggette a IRES, incidendo in linea teorica su tutti i casi in cui i dividendi o le plusvalenze siano percepiti nell’esercizio d’impresa. Tuttavia, è proprio la struttura tipica delle holding odontoiatriche di gestione a rendere, nella maggior parte dei casi, irrilevante l’impatto concreto della riforma. Tali holding, infatti, detengono normalmente partecipazioni di controllo o comunque significative nelle società operative, superando già in via ordinaria la soglia del 5% o, in alternativa, quella del valore fiscale minimo richiesto.
La riforma del 2026 non introduce quindi una penalizzazione generalizzata delle holding, ma mira piuttosto a limitare il beneficio della neutralizzazione della doppia imposizione economica alle partecipazioni di effettivo rilievo, escludendo dall’esenzione quelle “minime”, caratterizzate da quote ridotte e da un basso valore fiscale. È in questo ambito che possono emergere effetti fiscali sfavorevoli, soprattutto nelle holding di investimento o di famiglia che detengono partecipazioni frammentate o puramente finanziarie, spesso inserite in strutture multilivello. Si tratta, tuttavia, di un modello diverso da quello normalmente adottato nel settore odontoiatrico, dove la holding svolge una funzione di governo e coordinamento dell’attività operativa.
Alla luce di ciò, pur in presenza di un intervento normativo che ridefinisce formalmente i presupposti applicativi del regime, per le holding odontoiatriche correttamente strutturate il regime PEX sui dividendi e sulle plusvalenze resta sostanzialmente invariato, mentre le nuove regole assumono rilievo soprattutto in contesti diversi, nei quali la partecipazione non raggiunge una soglia minima di rilevanza economica.
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Per l’odontoiatra che opera tramite una holding, il regime PEX trova una prima e fondamentale applicazione nella tassazione dei dividendi distribuiti dalla SRL odontoiatrica alla holding stessa. È qui che il modello holding esprime, nella gestione ordinaria, gran parte della propria efficienza fiscale.
Quando la SRL odontoiatrica produce utili, questi vengono innanzitutto tassati in capo alla società con l’IRES (ed eventualmente con l’IRAP). Una volta deliberata la distribuzione del dividendo alla holding, entra in gioco il meccanismo di esenzione previsto dal TUIR.
In base alla disciplina vigente, il 95% del dividendo percepito dalla holding è escluso da imposizione, mentre solo il 5% concorre alla formazione del reddito imponibile IRES. Applicando l’aliquota IRES del 24% su questa quota residuale, il prelievo effettivo sul dividendo risulta estremamente contenuto, nell’ordine di poco più dell’1%.
Dal punto di vista pratico, questo significa che:
È importante chiarire che la Legge di Bilancio 2026 non ha modificato questo meccanismo. Non sono state introdotte nuove ritenute sui dividendi infragruppo, né sono state ridotte le percentuali di esenzione per le società soggette a IRES. Le soglie di partecipazione di cui si è discusso in precedenza risultano normalmente già soddisfatte in questo schema tipico delle holding odontoiatriche.
Dal punto di vista finanziario, il regime PEX sui dividendi consente alla holding di svolgere un ruolo centrale di:
La vera differenza emerge infatti nel confronto con l’ipotesi alternativa: la distribuzione diretta del dividendo all’odontoiatra persona fisica. In quel caso, il dividendo sarebbe tassato con l’imposta sostitutiva del 26%, con un impatto immediato e rilevante sulla liquidità disponibile.
Il modello holding, grazie alla PEX, consente invece di posticipare la tassazione in capo alla persona fisica, lasciando che gli utili restino all’interno di un perimetro societario fiscalmente efficiente. Questo aspetto è particolarmente rilevante per chi:
Nel prossimo paragrafo analizzeremo l’altro grande ambito di applicazione del regime PEX: la vendita delle quote della SRL odontoiatrica, e le implicazioni fiscali per la holding e per l’odontoiatra imprenditore.
Nel dibattito seguito all’approvazione della Legge di Bilancio 2026 si è diffusa l’idea che, per continuare a beneficiare dell’esenzione del 95% sui dividendi, le holding debbano detenere una partecipazione almeno pari al 10% del capitale della società partecipata.
Questa lettura non trova riscontro nel testo definitivo della norma.
La legge, infatti, ha riscritto in modo coordinato gli articoli 87 e 89 del TUIR, chiarendo che l’esclusione del 95% continua ad applicarsi agli utili percepiti in presenza di partecipazioni fiscalmente rilevanti, individuate alternativamente da una delle seguenti soglie:
Le stesse soglie valgono anche per taluni strumenti finanziari e per i contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto diverso da opere e servizi.
La soglia del 10% è invece propria di altri contesti (in particolare della Direttiva Madre-Figlia in ambito UE) e non è stata recepita come requisito generale nel regime domestico dei dividendi.
La riforma del 2026 non introduce quindi una tassazione generalizzata dei dividendi delle holding, ma mira a limitare l’esenzione ai soli investimenti di effettivo rilievo economico, escludendo le partecipazioni marginali o puramente finanziarie.
Per le holding odontoiatriche “classiche”, che detengono partecipazioni di controllo o comunque significative nelle società operative, tali condizioni risultano normalmente soddisfatte e il regime di esenzione sui dividendi resta sostanzialmente invariato.
Se i dividendi rappresentano la gestione ordinaria del valore prodotto dalla SRL odontoiatrica, la vendita delle quote costituisce il momento in cui tale valore viene realizzato in modo definitivo. È in questo passaggio che il regime PEX in senso proprio, disciplinato dall’articolo 87 del TUIR, assume un ruolo centrale per la holding.
Quando una holding cede la partecipazione nella SRL odontoiatrica e sono rispettati i requisiti previsti dalla norma, la plusvalenza realizzata è esente da IRES per il 95%, mentre solo il restante 5% concorre alla formazione del reddito imponibile. Applicando l’aliquota IRES del 24% su questa quota residuale, il carico fiscale effettivo risulta estremamente contenuto.
Dal punto di vista operativo, questo significa che la holding può:
Per l’odontoiatra imprenditore, si tratta di un vantaggio rilevantissimo rispetto all’ipotesi di cessione diretta delle quote come persona fisica, che comporterebbe una tassazione della plusvalenza con imposta sostitutiva del 26%.
Nel contesto tipico delle holding odontoiatriche, i requisiti richiesti dall’art. 87 TUIR sono generalmente soddisfatti, ma è utile richiamarli in chiave pratica.
Il requisito temporale (possesso ininterrotto per almeno 12 mesi) è normalmente rispettato, poiché la holding nasce per detenere stabilmente la partecipazione.
Il requisito contabile richiede che la partecipazione sia iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Questo aspetto va curato fin dall’inizio, perché una classificazione errata può compromettere l’accesso alla PEX.
Il requisito della residenza fiscale non pone criticità per le SRL odontoiatriche italiane.
Il requisito della commercialità è quello più rilevante dal punto di vista concettuale. Le SRL odontoiatriche esercitano normalmente un’attività d’impresa organizzata e, quindi, un’attività commerciale ai sensi del TUIR. In assenza di assetti atipici o strutture meramente patrimoniali, questo requisito è soddisfatto.
La PEX sulla vendita delle quote consente alla holding di trasformare il valore aziendale in liquidità con un prelievo fiscale molto ridotto. Questo apre scenari di pianificazione importanti:
Va però ricordato che la PEX opera in capo alla holding, non alla persona fisica. Se e quando l’odontoiatra deciderà di prelevare le risorse dalla holding, entrerà in gioco la tassazione dei dividendi in capo al socio persona fisica, con le regole ordinarie. La PEX, quindi, non elimina la tassazione finale, ma ne consente una gestione nel tempo.
In sede di pianificazione della cessione, è importante coordinare il regime PEX con altri strumenti fiscali eventualmente utilizzati nel passato, come:
Una valutazione integrata consente di evitare duplicazioni di costo e di massimizzare l’efficienza complessiva dell’operazione.
Nel prossimo paragrafo analizzeremo le criticità operative più frequenti del regime PEX nelle holding sanitarie, cioè gli errori e le attenzioni da avere per non compromettere un beneficio che, se perso, può avere effetti fiscali molto rilevanti.
Il regime PEX, pur essendo strutturalmente stabile e fiscalmente molto efficiente, non è automatico e può essere facilmente compromesso da errori di impostazione o di gestione. Nelle holding odontoiatriche, le criticità non derivano tanto dalla complessità della norma, quanto dalla sottovalutazione di alcuni aspetti formali e sostanziali che diventano rilevanti proprio nel momento in cui si realizza il dividendo o la plusvalenza.
Una prima criticità riguarda la classificazione contabile della partecipazione. La partecipazione nella SRL odontoiatrica deve essere iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Una classificazione errata – ad esempio tra le attività circolanti – può far venire meno il requisito PEX, anche se la detenzione è stabile e di lungo periodo.
Un secondo punto di attenzione riguarda il requisito di commercialità della società partecipata. Sebbene le SRL odontoiatriche svolgano normalmente attività d’impresa, situazioni particolari (società inattive, strutture meramente patrimoniali, presenza prevalente di immobili non strumentali) possono generare profili di rischio. È quindi importante che l’attività sanitaria sia effettivamente esercitata in modo organizzato e continuativo.
Un’ulteriore criticità riguarda le operazioni straordinarie intervenute nel tempo. Fusioni, scissioni, conferimenti o riorganizzazioni societarie possono incidere sul requisito temporale o sulla continuità della partecipazione. In questi casi, è necessario verificare con attenzione se e come i requisiti PEX si trasferiscono alle nuove partecipazioni risultanti dall’operazione.
Da non sottovalutare è poi il tema delle holding “improprie” o meramente formali. Strutture costituite senza una reale funzione economica, prive di una gestione coerente e con flussi finanziari confusi, sono più esposte a contestazioni. La Legge di Bilancio 2026, pur non modificando direttamente la PEX, rafforza l’orientamento del legislatore verso una maggiore selettività nell’applicazione dei regimi agevolativi.
Infine, una criticità spesso trascurata riguarda il coordinamento tra PEX e fiscalità della persona fisica. Il fatto che la holding benefici della PEX non significa che la tassazione sia eliminata in modo definitivo. Una distribuzione disordinata delle risorse dalla holding all’odontoiatra può vanificare, nel tempo, i benefici ottenuti in fase societaria.
In sintesi, il regime PEX è uno strumento potente, ma richiede:
Nel prossimo e ultimo paragrafo tireremo le fila con alcune considerazioni strategiche specificamente dedicate agli odontoiatri che operano tramite holding, alla luce della Legge di Bilancio 2026.
Alla luce della Legge di Bilancio 2026, il regime PEX si conferma come uno degli elementi strutturali più rilevanti per gli odontoiatri che hanno scelto di operare attraverso una holding che detiene la SRL odontoiatrica. Nonostante le modifiche introdotte dalla manovra abbiano generato incertezze e timori, l’analisi puntuale della normativa mostra che il perimetro della PEX per le holding “classiche” resta invariato.
Questa stabilità normativa non è un dato secondario. In un contesto in cui altri strumenti di pianificazione fiscale sono stati resi più onerosi o più selettivi, la PEX continua a offrire un elevato grado di efficienza, sia nella gestione dei dividendi sia, soprattutto, nella prospettiva di una futura cessione della società operativa.
Per l’odontoiatra imprenditore, il modello holding mantiene quindi una sua piena razionalità quando:
Allo stesso tempo, la Legge di Bilancio 2026 rafforza un messaggio chiaro: i benefici fiscali premiano le strutture coerenti, non quelle improvvisate. Una holding odontoiatrica deve avere una funzione economica reale, una gestione ordinata e una chiara separazione tra patrimonio societario e patrimonio personale.
In questo senso, il regime PEX non va visto come un’agevolazione “da sfruttare”, ma come una conseguenza naturale di un corretto assetto societario. È proprio questa impostazione che consente di affrontare con maggiore serenità:
In conclusione, nel 2026 il regime PEX non cambia, ma cambia il contesto in cui si colloca. Per gli odontoiatri con holding, questo significa che il modello resta valido, a condizione di essere gestito con consapevolezza e inserito in una strategia complessiva di medio-lungo periodo.
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