

La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina delle rivalutazioni delle quote societarie, confermando la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni in SRL ma innalzando l’imposta sostitutiva dal 18% al 21%. Dopo la stabilizzazione a regime introdotta nel 2025, la rivalutazione non è più una misura straordinaria ma uno strumento strutturale di pianificazione fiscale. L’articolo analizza il quadro normativo di riferimento, l’evoluzione storica del provvedimento, il funzionamento operativo della rivalutazione delle quote di SRL e i casi in cui può risultare conveniente, anche attraverso esempi numerici. Un focus finale è dedicato alle valutazioni strategiche per soci e professionisti sanitari che operano in forma societaria.

Con l’uscita della Legge di Bilancio 2026 il tema delle rivalutazioni delle quote societarie torna al centro dell’attenzione di soci e consulenti, in particolare per chi detiene partecipazioni in società a responsabilità limitata. Non si tratta di una novità assoluta, ma di un intervento che modifica in modo significativo l’equilibrio economico di uno strumento già noto e ampiamente utilizzato negli ultimi anni.
La rivalutazione consente, in estrema sintesi, di rideterminare il costo fiscale delle quote detenute, assumendo un valore aggiornato al posto del costo storico. Questo valore diventa rilevante nel momento in cui la partecipazione viene ceduta, perché incide direttamente sulla determinazione della plusvalenza e quindi sull’imposizione fiscale finale.
Il motivo per cui nel 2026 se ne parla di nuovo è duplice.
Da un lato, il legislatore ha reso strutturale la disciplina della rivalutazione delle partecipazioni, superando definitivamente la logica delle proroghe annuali che aveva caratterizzato questo strumento per oltre vent’anni. Dal 2025 la rivalutazione non è più una misura “a termine”, ma una facoltà permanente, esercitabile ogni anno a determinate condizioni.
Dall’altro lato, la Legge di Bilancio 2026 ha innalzato l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni, portandola dal 18% al 21%. Un aumento che, pur non stravolgendo il meccanismo, incide in modo concreto sulla convenienza economica dell’operazione e impone valutazioni più attente rispetto al passato.
Per i soci di SRL – e in particolare per chi opera in ambito sanitario, dove le partecipazioni societarie sono spesso detenute per lunghi periodi e in ottica di continuità o futura cessione – la rivalutazione resta uno strumento di pianificazione fiscale potenzialmente utile. Tuttavia, non è più una scelta “automatica”: l’aumento dell’aliquota rende necessario confrontare con maggiore precisione il costo immediato dell’imposta sostitutiva con il risparmio fiscale atteso in caso di realizzo della plusvalenza.
È in questo nuovo equilibrio, tra stabilizzazione normativa e incremento del prelievo, che si colloca il dibattito sulle rivalutazioni quote societarie 2026. Nei paragrafi successivi analizzeremo il funzionamento della misura, la normativa di riferimento e i casi in cui può ancora rappresentare una scelta razionale e strategica.
Quando si parla di rivalutazione delle quote di una SRL, ci si riferisce alla possibilità, concessa dalla normativa fiscale, di rideterminare il costo fiscale della partecipazione detenuta da una persona fisica, sostituendo il costo storico di acquisto con un valore più aggiornato.
Il costo fiscale è un elemento centrale perché rappresenta il parametro di confronto utilizzato per calcolare la plusvalenza nel momento in cui la quota viene ceduta. In assenza di rivalutazione, la plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di cessione e il costo storico; su tale differenza si applica l’imposta sostitutiva del 26%.
La rivalutazione consente invece di “alzare” questo costo fiscale, assumendo come nuovo valore quello risultante da una perizia giurata di stima. Su tale valore rivalutato si paga un’imposta sostitutiva anticipata, che nel 2026 è pari al 21%, e che sostituisce l’imposizione futura sulla parte di plusvalenza affrancata.
È importante chiarire subito alcuni aspetti fondamentali.
La rivalutazione:
Nel caso delle quote di SRL non quotate, il valore rivalutato non è determinabile sulla base di prezzi di mercato, ma deve essere calcolato come frazione del patrimonio netto della società, risultante da una perizia di stima redatta da un professionista abilitato (tipicamente un dottore commercialista o un revisore legale).
Dal punto di vista pratico, il meccanismo funziona così:
La rivalutazione diventa rilevante solo se e quando la quota viene ceduta. Se la partecipazione non viene mai venduta, l’imposta sostitutiva pagata rimane un costo definitivo, senza alcun recupero.
Per questo motivo, la rivalutazione delle quote di SRL è uno strumento che trova la sua naturale collocazione nell’ambito della pianificazione, più che nella gestione ordinaria. È una scelta che ha senso solo se inserita in una visione prospettica: cessione, riorganizzazione societaria, ingresso di nuovi soci o passaggio generazionale.
Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono le norme che regolano oggi questo istituto, come si è evoluto nel tempo e perché la sua trasformazione in misura “a regime” ne ha cambiato il significato operativo.
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La disciplina della rivalutazione delle quote societarie affonda le proprie radici in una normativa ormai storica, ma solo negli ultimi anni ha assunto una configurazione stabile e strutturale.
Il riferimento normativo originario è l’articolo 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che ha introdotto per la prima volta la possibilità, per le persone fisiche, di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni detenute al di fuori dell’esercizio d’impresa, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva e la redazione di una perizia giurata di stima.
Per lungo tempo, tuttavia, questo strumento non ha avuto carattere permanente. Al contrario, è stato riproposto ciclicamente dal legislatore attraverso continue proroghe annuali o pluriennali, spesso con:
Questa impostazione “a tempo” ha reso la rivalutazione uno strumento utile ma incerto, da valutare di anno in anno, spesso sotto la pressione delle scadenze di fine esercizio.
Un primo cambio di passo si è avuto con la Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024). Con questo intervento, il legislatore non si è limitato a rinnovare la misura, ma ha scelto di stabilizzarla a regime, rendendo strutturale la possibilità di rivalutare le partecipazioni possedute al 1° gennaio di ciascun anno.
Dal 2025 in poi, quindi, la rivalutazione:
La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) interviene su questo impianto ormai stabile, non modificando la struttura della norma, ma incidendo su un elemento chiave: l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni, che viene innalzata dal 18% al 21%.
È importante sottolineare che:
In altri termini, il legislatore ha scelto di conservare la rivalutazione come strumento permanente di pianificazione fiscale, ma rendendola economicamente meno “automatica” rispetto al passato. La misura resta disponibile, ma richiede oggi una valutazione più consapevole del rapporto tra imposta anticipata e beneficio fiscale futuro.
Questo passaggio dalla logica della proroga a quella della norma a regime rappresenta un cambiamento culturale prima ancora che tecnico. La rivalutazione non è più un’occasione episodica, bensì uno strumento strutturale da inserire, se del caso, all’interno di una pianificazione patrimoniale e societaria di medio-lungo periodo.
Nel prossimo paragrafo faremo un breve excursus storico per capire come si è arrivati a questa stabilizzazione e perché l’aliquota è progressivamente aumentata nel tempo.
La rivalutazione delle partecipazioni non è uno strumento recente del sistema fiscale italiano. Al contrario, rappresenta una misura che il legislatore utilizza da oltre vent’anni, adattandola progressivamente alle esigenze di gettito e di politica fiscale del momento.
L’istituto nasce, come già accennato, con la legge n. 448 del 2001, in un contesto in cui l’obiettivo principale era quello di favorire l’emersione di valori latenti e agevolare il riassetto degli assetti proprietari, soprattutto nelle società non quotate. Fin dall’inizio, la logica è stata quella di consentire ai contribuenti di anticipare una tassazione “agevolata” sulle plusvalenze potenziali, in cambio di un’imposta sostitutiva inferiore a quella ordinaria.
Per molti anni, tuttavia, la rivalutazione ha avuto un carattere straordinario e temporaneo. Il legislatore l’ha riproposta più volte attraverso leggi finanziarie e leggi di bilancio, spesso con:
In una prima fase, le aliquote dell’imposta sostitutiva erano particolarmente contenute, rendendo la rivalutazione uno strumento estremamente attrattivo. Questo ha favorito un largo utilizzo dell’istituto, soprattutto in vista di cessioni programmate o riorganizzazioni societarie.
Con il passare del tempo, però, l’approccio è cambiato. A partire dagli anni più recenti, il legislatore ha progressivamente incrementato l’aliquota dell’imposta sostitutiva, riducendo il vantaggio fiscale “automatico” e spostando l’attenzione sulla valutazione caso per caso.
Il percorso di aumento può essere sintetizzato così:
Questo andamento segnala chiaramente la volontà del legislatore di mantenere lo strumento, ma allo stesso tempo di contenere l’erosione della base imponibile, rendendo la scelta meno generalizzata e più selettiva.
Il vero punto di svolta, tuttavia, non è stato l’aumento dell’aliquota, bensì la trasformazione della rivalutazione in norma permanente a partire dal 2025. Con la stabilizzazione a regime, la rivalutazione ha smesso di essere una “finestra fiscale” da cogliere in extremis ed è diventata un istituto strutturale, utilizzabile con maggiore razionalità e senza l’urgenza delle proroghe.
Nel contesto attuale, quindi, la rivalutazione delle quote di SRL non è più uno strumento emergenziale, ma una leva di pianificazione fiscale consapevole, il cui utilizzo va ponderato in funzione:
Nel prossimo paragrafo entreremo nel vivo delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, per capire cosa cambia concretamente per chi valuta una rivalutazione nel corso dell’anno.
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La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) interviene sulla disciplina della rivalutazione delle partecipazioni in modo mirato, senza stravolgerne l’impianto complessivo. Il cambiamento principale riguarda infatti il livello del prelievo fiscale, più che le regole operative dello strumento.
La novità più rilevante per chi detiene quote di SRL è l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, che passa dal 18% al 21% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, sia quotate sia non quotate.
Questo incremento non è un dettaglio marginale. L’imposta sostitutiva rappresenta il “prezzo” da pagare per affrancare, in tutto o in parte, la plusvalenza latente sulla partecipazione. Un’aliquota più elevata significa:
È però importante sottolineare ciò che non cambia con la Legge di Bilancio 2026.
Restano invariati:
Dal punto di vista sistematico, l’intervento del 2026 si inserisce in una linea di continuità con le scelte precedenti. Dopo aver reso la rivalutazione una misura a regime, il legislatore ha scelto di incrementarne il costo, probabilmente con l’obiettivo di garantire maggior gettito e limitare un utilizzo indiscriminato dell’istituto.
Per i soci di SRL, questo significa che la rivalutazione:
In particolare, con un’aliquota del 21%, la rivalutazione risulta conveniente solo se il prelievo anticipato sul valore rivalutato è inferiore alla tassazione del 26% che si applicherebbe sulla plusvalenza in assenza di affrancamento. Questo confronto, apparentemente semplice, nasconde in realtà diverse variabili, che analizzeremo nel prosieguo dell’articolo.
Nel prossimo paragrafo vedremo come funziona operativamente la rivalutazione delle quote di SRL oggi, con un taglio pratico e orientato alle decisioni.
Alla luce della stabilizzazione a regime e delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, la rivalutazione delle quote di SRL segue oggi una procedura ormai ben definita, che può essere sintetizzata in alcuni passaggi chiave.
Il primo elemento da considerare è il perimetro soggettivo. La rivalutazione è riservata alle persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell’esercizio d’impresa. In pratica, riguarda il socio “privato” e non la società né eventuali soggetti IRES.
Dal punto di vista oggettivo, possono essere rivalutate le quote di SRL non quotate, possedute alla data del 1° gennaio dell’anno in cui si intende esercitare l’opzione. Questo requisito temporale è essenziale: non è possibile rivalutare partecipazioni acquisite successivamente.
Il cuore dell’operazione è rappresentato dalla determinazione del valore della quota. Poiché le SRL non sono negoziate su mercati regolamentati, il valore non può essere desunto da prezzi di mercato, ma deve essere determinato attraverso una perizia giurata di stima.
La perizia:
Una volta determinato il valore, il socio che intende rivalutare deve procedere al versamento dell’imposta sostitutiva, che per il 2026 è pari al 21% del valore periziato. Il versamento deve avvenire entro il 30 novembre dello stesso anno in cui si esercita l’opzione.
La normativa consente anche la rateizzazione dell’imposta, fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo. In questo caso:
È importante chiarire un aspetto spesso frainteso: la rivalutazione non elimina la tassazione futura, ma la riduce. In caso di cessione della quota, la plusvalenza sarà calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il valore rivalutato, non più rispetto al costo storico. La parte di valore già affrancata mediante l’imposta sostitutiva non sconta ulteriori imposte.
Dal punto di vista documentale, il socio deve:
Nel contesto delle SRL che operano in ambito sanitario, questo meccanismo assume particolare rilievo perché le partecipazioni sono spesso detenute per periodi lunghi, con valori storici molto bassi rispetto ai valori attuali. In questi casi, la rivalutazione può incidere in modo significativo sulla fiscalità di una futura cessione, ma solo se inserita in una strategia coerente.
Nel prossimo paragrafo analizzeremo quando la rivalutazione delle quote può essere realmente conveniente nel 2026, alla luce dell’aliquota del 21% e della tassazione ordinaria delle plusvalenze.
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Con l’aliquota dell’imposta sostitutiva salita al 21%, la rivalutazione delle quote di SRL nel 2026 non è più una scelta “di default”. Diventa invece uno strumento da utilizzare solo dopo una valutazione economica puntuale, basata sul confronto tra il costo immediato dell’affrancamento e la tassazione che si sosterrebbe in assenza di rivalutazione.
Il principio di base è semplice:
la rivalutazione è conveniente solo se l’imposta sostitutiva pagata oggi è inferiore all’imposta che si pagherebbe domani sulla plusvalenza non affrancata, soggetta all’aliquota del 26%.
Senza rivalutazione, la cessione di una quota di SRL genera una plusvalenza pari alla differenza tra:
Questa plusvalenza è tassata al 26%.
Con la rivalutazione, invece:
La convenienza aumenta:
Un socio detiene una quota di SRL con:
Senza rivalutazione la plusvalenza sarebbe pari a 370.000 euro (420.000 – 50.000).
L’imposta dovuta sarebbe pari al 26%, cioè 96.200 euro.
Con rivalutazione il socio rivaluta la quota a 400.000 euro e paga un’imposta sostitutiva del 21%, pari a 84.000 euro.
In caso di cessione a 420.000 euro, la plusvalenza residua sarebbe di 20.000 euro, tassata al 26%, pari a 5.200 euro.
Il carico fiscale complessivo sarebbe quindi 89.200 euro, inferiore rispetto ai 96.200 euro dovuti senza rivalutazione.
In questo scenario, la rivalutazione risulta conveniente, anche se il vantaggio è più contenuto rispetto al passato.
Supponiamo invece:
Senza rivalutazione la plusvalenza sarebbe pari a 180.000 euro, con un’imposta del 26% pari a 46.800 euro.
Con rivalutazione l’imposta sostitutiva del 21% sul valore rivalutato sarebbe pari a 73.500 euro.
La plusvalenza residua (30.000 euro) genererebbe un’imposta di 7.800 euro.
Il carico fiscale complessivo salirebbe a 81.300 euro, nettamente superiore rispetto all’ipotesi senza rivalutazione.
In questo caso, la rivalutazione non è conveniente.
Oltre al puro confronto numerico, esistono ulteriori elementi da valutare:
Nel 2026, quindi, la rivalutazione delle quote di SRL resta uno strumento utilizzabile, ma solo all’interno di una strategia consapevole, costruita su numeri concreti e su una visione chiara degli obiettivi del socio.
Nel prossimo e ultimo paragrafo tireremo le fila con alcune considerazioni strategiche specificamente pensate per soci di SRL e professionisti sanitari.
Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, la rivalutazione delle quote di SRL non può più essere considerata una scelta standardizzata, valida indistintamente per ogni socio. Con un’imposta sostitutiva salita al 21%, lo strumento mantiene una sua utilità, ma richiede oggi un approccio più selettivo e consapevole.
Per i professionisti sanitari che operano in forma societaria, la rivalutazione va letta all’interno di un contesto più ampio, che spesso include:
In questi casi, la rivalutazione può rappresentare uno strumento utile per ridurre l’impatto fiscale di una futura uscita, ma solo se inserita in una pianificazione coerente. L’errore più frequente è considerarla come un’operazione isolata, scollegata da un progetto concreto.
Dal punto di vista strategico, la rivalutazione delle quote può avere senso quando:
Al contrario, la rivalutazione tende a perdere efficacia quando:
La stabilizzazione a regime dell’istituto ha un effetto positivo importante: consente di scegliere il momento più opportuno, senza la pressione delle proroghe. Questo rende possibile valutazioni più razionali, basate su numeri e scenari realistici, piuttosto che su scadenze normative.
In definitiva, nel 2026 la rivalutazione delle quote di SRL non è uno strumento “da usare sempre”, ma uno strumento da usare bene. Per i soci e per i professionisti sanitari imprenditori, può ancora rappresentare una leva di pianificazione fiscale efficace, a condizione che venga analizzata con il supporto del proprio consulente e integrata in una visione di medio-lungo periodo.
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La perizia di rivalutazione rappresenta un passaggio essenziale per poter rideterminare il costo fiscale delle quote di una SRL. In assenza di un valore di mercato ufficiale, infatti, la normativa richiede che il valore della partecipazione sia determinato sulla base di una stima tecnica asseverata, che costituisce il presupposto stesso dell’affrancamento fiscale.
La perizia consiste nella determinazione del valore economico della quota come frazione del patrimonio netto della società, tenendo conto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa alla data di riferimento. Il professionista incaricato utilizza criteri valutativi riconosciuti (ad esempio patrimoniali, reddituali o misti), motivando le scelte effettuate e documentando i dati utilizzati.
La perizia deve essere redatta e giurata da un soggetto abilitato. Per le quote di SRL, la legge individua tra i professionisti legittimati:
Il momento temporale è rilevante: la partecipazione deve essere posseduta al 1° gennaio dell’anno in cui si intende rivalutare e la perizia deve essere giurata entro il 30 novembre dello stesso anno, termine entro il quale va versata anche l’imposta sostitutiva.
Dal punto di vista economico, il costo della perizia può variare sensibilmente in funzione della complessità della società e della documentazione da analizzare. In linea generale, per una SRL di dimensioni medio-piccole, il costo può oscillare tra 1.000 e 3.000 euro, ma può essere più elevato in presenza di strutture societarie articolate o di criteri valutativi complessi.
Sotto il profilo fiscale, il costo della perizia non è deducibile dal reddito del socio, in quanto sostenuto da una persona fisica al di fuori dell’esercizio d’impresa. Tuttavia, tale costo può essere sommato al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, incrementando il costo fiscale rivalutato. In questo modo, il costo della perizia contribuisce indirettamente a ridurre la plusvalenza imponibile in caso di futura cessione.
La perizia non è quindi un mero adempimento formale, ma un elemento centrale dell’operazione: determina il valore affrancato, incide sul calcolo dell’imposta sostitutiva e influisce, nel tempo, sulla fiscalità della cessione. Per questo motivo, è opportuno che venga redatta con criteri coerenti e prudenziali, all’interno di una valutazione complessiva di convenienza dell’operazione.
Un aspetto che genera spesso confusione riguarda chi sostiene materialmente il carico fiscale nei due scenari: rivalutazione delle quote e tassazione ordinaria della plusvalenza. È quindi utile chiarire bene come funzionano i due meccanismi e quali sono gli effetti sulla cassa della persona fisica.
Nel caso della rivalutazione, l’imposta sostitutiva del 21% è sempre a carico del socio persona fisica.
È il socio che decide di rivalutare la propria quota, commissiona la perizia e versa direttamente l’imposta (in un’unica soluzione o a rate). Il pagamento avviene con risorse personali e rappresenta un esborso immediato, indipendente da qualsiasi operazione societaria. La società non è coinvolta né sotto il profilo fiscale né sotto quello finanziario.
Nel caso opposto, cioè in assenza di rivalutazione, la plusvalenza realizzata in occasione della cessione della quota è tassata con l’imposta sostitutiva del 26%. Anche in questo caso, il soggetto passivo dell’imposta resta la persona fisica che cede la partecipazione.
La differenza è solo operativa: nella prassi, l’imposta può essere trattenuta e versata dal soggetto che interviene nell’operazione (ad esempio un intermediario), ma non grava sulla cassa della società. La SRL non paga l’imposta e non subisce un costo proprio; al massimo svolge un ruolo tecnico di supporto, ma il prelievo resta fiscalmente imputato al socio.
È quindi importante chiarire che non esiste un’alternativa “cassa del professionista vs cassa della società” in senso sostanziale:
La vera differenza tra i due regimi non è quindi chi paga, ma quando si paga e su quale base imponibile.
Con la rivalutazione:
Senza rivalutazione:
Dal punto di vista della persona fisica, il principale svantaggio della rivalutazione è l’anticipo di cassa: si paga un’imposta anche se la cessione avverrà anni dopo o, in ipotesi, non avverrà mai.
Il principale vantaggio è la riduzione del carico fiscale complessivo, quando la differenza tra costo storico e valore attuale è elevata e la cessione è ragionevolmente prevedibile.
In definitiva, la scelta tra rivalutazione e tassazione ordinaria non dipende da chi “subisce” l’imposta, ma dalla gestione del tempo e della liquidità del socio e dalla probabilità di realizzare effettivamente la plusvalenza.
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