

Nel 2024, su Dentista Manager, abbiamo sostenuto con rigore giuridico una tesi che non era “mainstream” nelle interpretazioni di settore: l’obbligo di iscrizione al RENTRI — […]

Nel 2024, su Dentista Manager, abbiamo sostenuto con rigore giuridico una tesi che non era “mainstream” nelle interpretazioni di settore: l’obbligo di iscrizione al RENTRI — il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti — coinvolgeva anche i professionisti sanitari, odontoiatri inclusi, in quanto produttori di rifiuti pericolosi ai sensi del Testo Unico Ambientale. (vedi articolo su Rentri: studio dentistico e impresa odontoiatrica).
All’epoca tale impostazione non trovava conferme esplicite nella comunicazione delle associazioni di categoria e di alcune fonti sindacali, che sostenevano l’esclusione dei professionisti sanitari dall’obbligo.
Oggi la Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) introduce una modifica normativa che chiarisce definitivamente il perimetro di applicazione del RENTRI e che va letta alla luce proprio di quelle osservazioni.
Il comma 789 della Legge di Bilancio 2026 modifica il perimetro di applicazione del RENTRI 2026 sostituendo il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006. Nel testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale si legge, tra l’altro:
“…Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.”
In questo testo non compare la parola “dentista”, né alcun riferimento nominale alle professioni sanitarie.
Tuttavia, la norma esclude dal RENTRI 2026 quei soggetti che soddisfano determinate condizioni già previste per il registro di carico e scarico nel Testo Unico Ambientale (art. 190, commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006), secondo una logica di allineamento normativo.
La modifica non introduce un’esenzione “ad personam” per i dentisti, ma opera per criteri generali: se un soggetto rientra nell’esclusione ambientale del registro di carico e scarico di cui all’art. 190, commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006, è ora escluso anche dall’iscrizione al RENTRI.
Questo significa concretamente che:
Nel nostro articolo del 2024 abbiamo evidenziato con argomentazioni giuridiche che l’obbligo del RENTRI non era limitato alle imprese, ma poteva coinvolgere, sulla base testuale della normativa ambientale previgente, anche i professionisti sanitari in quanto produttori di rifiuti pericolosi.
La Legge di Bilancio 2026 si pone come un chiarimento formale di quel quadro, recependo proprio quella distinzione di disciplina e introducendo un criterio di esclusione basato sui meccanismi già previsti per il registro di carico e scarico — anziché lasciare la regola basata su mere interpretazioni soggettive.
In altre parole:
Verifica la forma giuridica del tuo studio: se è organizzato come impresa o ente, l’obbligo del RENTRI sussiste nei termini già noti.
Se sei un professionista libero professionista, valuta se puoi rientrare nell’esclusione generalizzata basata sull’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 (es. conservazione dei formulari per 3 anni, anziché registro di carico e scarico).
La parola “dentista” non figura nella norma, ma la disciplina coinvolge i soggetti produttori ai sensi della legge ambientale, compresi i professionisti sanitari.
Con questa novità il quadro applicativo per gli odontoiatri non è più solo oggetto di interpretazione, ma è oggi governato da una regola normativa chiara e coerente, che mette ordine dove le associazioni sindacali avevano finito per creare ambiguità.
Il tuo carrello è vuoto.
Benvenuto su www.dentistamanager.it.
Ti preghiamo di prendere nota e rispettare le informazioni di seguito riportate che regolano l'utilizzo del nostro sito e dei materiali pubblicati e a cui sono soggetti i servizi forniti; l’accesso alle pagine del sito web implica l’accettazione delle seguenti condizioni.
Diritto d’autore
Tutto il materiale pubblicato sul sito ed il sito stesso, compresi testi, illustrazioni, fotografie, progetti, cataloghi, grafici, loghi, icone di pulsanti, immagini, clip audio, software, contenuti del blog, articoli di approfondimento, strutturazione dei corsi (in generale, il "Contenuto" del sito), è coperto da diritto d'autore.
La legislazione italiana ed internazionale in materia di diritti d'autore e marchi tutela il contenuto e il sito in generale.
La riproduzione dei materiali contenuti all'interno del sito, con qualsiasi mezzo analogico o digitale, è vietata.
Sono consentite citazioni, purché accompagnate dalla citazione della fonte Dentista Manager S.r.l., compreso l'indirizzo www.dentistamanager.it
Sono consentiti i link da altri siti purché venga specificato che si tratta di link verso il sito www.dentistamanager.it