

Il credito d’imposta Formazione 4.0, introdotto dalla Legge n. 205/2017 nell’ambito del Piano Industria 4.0, è uno strumento pensato per incentivare le imprese a sviluppare competenze digitali nei propri lavoratori. Negli ultimi anni, tuttavia, alcuni accertamenti fiscali hanno contestato il beneficio sostenendo che i corsi debbano essere coerenti con le mansioni dei dipendenti. Questa condizione, però, non è prevista né dalla normativa nazionale né dalla disciplina europea sugli aiuti alla formazione. La giurisprudenza tributaria tende infatti a riconoscere che l’agevolazione spetta anche quando la formazione serve proprio ad acquisire nuove competenze.

Il Fisco pretende requisiti che la Legge non prevede
Tra le misure introdotte negli ultimi anni per sostenere la modernizzazione del sistema produttivo italiano, il credito d’imposta Formazione 4.0 rappresenta uno degli strumenti più interessanti e, allo stesso tempo, uno dei più discussi.
La misura è stata introdotta dall’art. 1, commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0. L’obiettivo del legislatore è piuttosto chiaro: incentivare le imprese a investire nella formazione del personale sulle tecnologie digitali e sui nuovi modelli organizzativi legati alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi.
La norma individua un elenco di tecnologie considerate strategiche – tra cui big data, cloud computing, cybersecurity, robotica avanzata, integrazione digitale dei processi e internet of things – e riconosce alle imprese un credito d’imposta sulle spese sostenute per formare i propri dipendenti su questi temi.
In altre parole, il legislatore ha ritenuto che la trasformazione digitale non possa avvenire solo attraverso l’acquisto di macchinari o software, ma debba necessariamente passare anche attraverso l’aggiornamento delle competenze delle persone che lavorano nelle imprese.
Negli ultimi anni, tuttavia, molti contribuenti che hanno utilizzato il credito d’imposta si sono trovati a dover affrontare contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria fondate su un presupposto piuttosto discutibile.
Secondo alcune verifiche fiscali, il credito Formazione 4.0 non sarebbe spettante quando i corsi frequentati dai lavoratori non risultano coerenti con le mansioni concretamente svolte all’interno dell’impresa.
In pratica, l’amministrazione finanziaria tende a sostenere che l’agevolazione possa essere riconosciuta soltanto se esiste una relazione diretta tra:
Il problema è che questa condizione non compare né nella norma istitutiva del credito né nella disciplina attuativa.
Se si torna a leggere la normativa che disciplina il credito d’imposta emerge un quadro piuttosto diverso.
La legge prevede infatti che le attività formative possano essere finalizzate sia all’acquisizione di nuove competenze sia al consolidamento di competenze già possedute.
Questa impostazione è coerente con la disciplina europea sugli aiuti di Stato alla formazione prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che consente agli Stati membri di sostenere economicamente programmi di formazione destinati a migliorare il livello di qualificazione dei lavoratori.
La logica della misura è quindi evidente: favorire l’innalzamento del livello tecnologico del capitale umano all’interno delle imprese. Se l’agevolazione fosse limitata esclusivamente ai lavoratori che già operano in ambiti tecnologicamente avanzati, la portata dell’intervento sarebbe inevitabilmente molto più ridotta.
In altre parole, il credito d’imposta è stato concepito proprio per consentire alle imprese di formare lavoratori che non possiedono ancora quelle competenze.
La questione è stata affrontata anche dalla giurisprudenza tributaria, che in diverse occasioni ha adottato un approccio molto più aderente alla ratio della norma.
In varie pronunce le Corti di giustizia tributaria di merito hanno affermato che la spettanza del credito non può essere esclusa per il solo fatto che il lavoratore formato non svolga già mansioni direttamente collegate alle tecnologie oggetto della formazione.
Secondo questo orientamento, ciò che rileva ai fini dell’agevolazione è che:
Non è invece necessario dimostrare che il lavoratore utilizzi già quelle competenze nello svolgimento delle proprie mansioni.
Questa interpretazione appare coerente con la funzione stessa della formazione, che per definizione serve proprio ad acquisire conoscenze nuove e non semplicemente a certificare competenze già possedute.
Naturalmente ciò non significa che il credito d’imposta Formazione 4.0 possa essere utilizzato in modo indiscriminato.
Le verifiche fiscali possono certamente portare al recupero del beneficio quando emergono criticità sostanziali, come ad esempio:
In questi casi il recupero dell’agevolazione è pienamente legittimo, perché viene meno il presupposto stesso dell’incentivo.
Diverso è il caso in cui l’attività formativa sia reale e coerente con le tecnologie individuate dal legislatore, ma venga contestata solo perché i lavoratori non svolgono ancora mansioni direttamente collegate a tali ambiti tecnologici.
Il credito d’imposta Formazione 4.0 nasce per favorire la trasformazione digitale delle imprese attraverso la crescita delle competenze del capitale umano.
Perché questa misura possa funzionare davvero è necessario che le regole di utilizzo siano chiare e prevedibili. I controlli devono concentrarsi sui casi in cui il beneficio è stato utilizzato in modo improprio o senza adeguata documentazione.
Quando invece la formazione riguarda effettivamente le tecnologie individuate dalla normativa e l’impresa è in grado di dimostrarne lo svolgimento, introdurre criteri interpretativi non previsti dalla legge rischia soltanto di generare incertezza.
E, come spesso accade in materia fiscale, l’incertezza è uno dei principali fattori che scoraggiano gli investimenti.
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