
La legge di conversione del D.L. 62/2026 chiarisce che il trattamento economico complessivo non coincide con la sola paga base. Nel confronto tra contratti collettivi devono essere considerate tutte le voci fisse e continuative, dirette, indirette e differite, comprese mensilità aggiuntive, indennità, welfare contrattuale generalizzato e altri istituti economici. Restano fuori premi, bonus e voci discrezionali attribuite ai singoli lavoratori. Per gli studi dentistici, la scelta del CCNL richiede quindi una valutazione più seria e completa.

Il trattamento economico complessivo non coincide con la sola paga base: nel confronto tra CCNL contano anche mensilità aggiuntive, indennità, welfare contrattuale e altri istituti economici.
Abbiamo già parlato del D.L 30 aprile 2026, n.62 in questo articolo: Salario giusto, contratti leader e nuovo CNEL: cosa sta cambiando davvero nel lavoro italiano | Dentista Manager.
In quell’articolo abbiamo messo in luce le novità importanti che riguardano i Contratti Collettivi nazionali e la nuova condizione imposta dalla norma che i Contratti Collettivi non comparativamente rappresentativi devono rispettare per essere considerati legittimi: e cioè quella di adeguarsi al trattamento economico complessivo stabilito da quelli che comparativamente più rappresentativi lo sono davvero e che sono riconosciuti tali per effetto del nuovo monitoraggio effettuato dal CNEL.
La Legge di conversione del D.L. 30 aprile 2026 n. 62 aggiunge un tassello importante alla disciplina del cosiddetto salario giusto.
Il punto non è solo formale. E non riguarda soltanto gli addetti ai lavori, i consulenti del lavoro o le organizzazioni sindacali. Riguarda anche gli studi dentistici e le società odontoiatriche ogni volta che devono valutare quale contratto collettivo applicare, quanto costa davvero un dipendente e se il trattamento economico riconosciuto sia effettivamente allineato ai parametri di legge.
Il nuovo comma 4-bis dell’art. 7 chiarisce infatti che il trattamento economico complessivo non coincide con la sola paga base. Non basta guardare il minimo tabellare. Non basta confrontare la retribuzione mensile lorda. Non basta dire che “più o meno siamo lì”.
La norma dice una cosa più precisa: nel trattamento economico complessivo rientrano tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Dentro questo perimetro entrano quindi anche le mensilità aggiuntive, le indennità fisse e continuative, le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e gli altri istituti o indennità aventi valore economico. Restano invece fuori le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.
Questa precisazione cambia il modo di guardare ai contratti collettivi.
Perché il confronto non può più essere fatto soltanto sul costo immediato in busta paga. Bisogna guardare all’intero pacchetto economico che il contratto garantisce al lavoratore: ciò che viene pagato subito, ciò che matura nel tempo, ciò che arriva in modo indiretto, ciò che viene differito, ciò che ha comunque un valore economico contrattualmente riconosciuto.
Per uno studio dentistico questo significa una cosa molto semplice: quando si valuta un CCNL, non bisogna chiedersi soltanto quanto costa oggi il dipendente. Bisogna chiedersi quanto vale davvero, nel suo complesso, il trattamento economico che quel contratto assicura.
La parte finale del comma 4-bis è forse la più importante. Le voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori sono escluse. Quindi premi occasionali, bonus individuali, liberalità, riconoscimenti concessi caso per caso o benefit non strutturali possono avere una loro utilità gestionale, ma non servono a comporre il trattamento economico complessivo rilevante ai fini del confronto.
Il legislatore, in sostanza, sta dicendo che il salario giusto non si misura sulle promesse, sulle concessioni discrezionali o sui premi decisi di volta in volta. Si misura sul trattamento economico stabile, continuativo e contrattualmente dovuto.
Ed è un passaggio da non sottovalutare.
Perché nel mondo odontoiatrico il costo del lavoro viene spesso guardato in modo troppo superficiale, come se tutto si esaurisse nella paga mensile. Ma un contratto collettivo non è solo una tabella di minimi. È un insieme di istituti economici, diretti e indiretti, immediati e differiti, che definiscono il valore reale del rapporto di lavoro.
Da oggi questa distinzione pesa di più.
E pesa soprattutto per chi pensa di scegliere un contratto collettivo solo perché apparentemente meno oneroso. Il risparmio vero, se esiste, dovrà essere verificato sull’intero trattamento economico complessivo. Non sulla singola voce. Non sulla paga base. Non sulla sensazione che “alla fine costa meno”.
Per il dentista titolare di studio, la conseguenza pratica è chiara: prima di applicare o cambiare un CCNL, serve una valutazione seria. Voce per voce. Istituto per istituto. Guardando non solo a quello che si paga oggi, ma a tutto ciò che il contratto riconosce al lavoratore in modo fisso, continuativo e economicamente rilevante.
Perché il salario giusto, dopo questa modifica, non è più una formula generica. È un parametro da misurare. E chi gestisce uno studio dentistico non può permettersi di misurarlo male.
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