

Il Codice degli Incentivi introduce il principio di equiparazione tra autonomi e imprese, atteso da anni anche nel settore odontoiatrico. Tuttavia, una lettura attenta delle norme mostra come questa equiparazione non sia automatica né incondizionata e come, in molti ambiti chiave (dagli incentivi fiscali alla finanza agevolata) la SRL odontoiatrica continui a godere di un vantaggio strutturale rispetto al dentista che opera in forma professionale.

Quando si parla di equiparazione autonomi e imprese, molti dentisti che esercitano come liberi professionisti riconoscono subito una situazione vissuta sulla propria pelle per anni.
Non si è trattato solo di una sensazione: in moltissimi casi, la disparità rispetto alle SRL odontoiatriche è stata concreta e misurabile.
Sul piano dell’accesso alle agevolazioni pubbliche — finanza agevolata, bandi, contributi a fondo perduto, crediti d’imposta — il sistema ha spesso favorito i soggetti qualificati come imprese, lasciando ai margini i professionisti, anche quando operavano con studi strutturati, personale dipendente e investimenti significativi in tecnologia e organizzazione.
Il tema è tornato particolarmente attuale con il ritorno dell’iperammortamento 2026, misura che consente di maggiorare fiscalmente il costo dei beni strumentali innovativi, ma che rimane riservata alle imprese. Un esempio concreto che, per molti studi odontoiatrici, rende evidente come la distinzione giuridica tra professionista e impresa continui ad avere effetti molto pratici nella gestione quotidiana.
È vero: negli anni non sono mancate alcune aperture.
A livello regionale, oppure in fasi straordinarie come quella dell’emergenza Covid-19, diversi interventi hanno ampliato la platea dei beneficiari includendo anche i lavoratori autonomi. In alcuni territori — come nel caso di specifiche misure regionali o strumenti attivati in Puglia — il confine tra professionisti e imprese è stato temporaneamente attenuato.
Si è però sempre trattato di interventi episodici, legati a singoli bandi o a contesti eccezionali, non di un principio generale valido per l’intero sistema degli incentivi.
Con il nuovo Codice degli Incentivi, il legislatore introduce per la prima volta un principio organico di equiparazione tra autonomi e imprese nell’accesso alle agevolazioni pubbliche. Un passaggio che interessa direttamente chi opera nel settore odontoiatrico come professionista individuale, STP, impresa individuale o società odontoiatrica.
Ma a questo punto la domanda è inevitabile: l’equiparazione è davvero compiuta?
Si tratta di un principio destinato a essere sempre rispettato, oppure di un criterio generale che lascia ancora margini di esclusione?
E soprattutto: esiste un obbligo reale per il legislatore e per chi scrive i bandi di trattare allo stesso modo autonomi e imprese?
Sono domande tutt’altro che teoriche, come dimostra proprio il caso dell’iperammortamento.
Per comprendere cosa si intenda oggi per equiparazione autonomi e imprese, è necessario partire da dove tutto ha avuto origine: la legge delega che ha autorizzato il Governo a riscrivere in modo organico il sistema degli incentivi pubblici.
Il Codice degli Incentivi nasce infatti da una legge di delega con cui il Parlamento ha affidato al Governo il compito di razionalizzare, semplificare e rendere più coerente l’insieme delle agevolazioni economiche riconosciute dallo Stato.
Tra i criteri direttivi indicati dal legislatore delegante vi è anche l’esigenza di superare distinzioni meramente formali tra soggetti economici, laddove non giustificate dalla natura dell’intervento agevolativo.
In questo contesto, il lavoratore autonomo — e quindi anche il dentista libero professionista — viene considerato non più solo come soggetto “residuale” rispetto all’impresa, ma come attore economico a pieno titolo, capace di effettuare investimenti, assumere personale, innovare processi e contribuire allo sviluppo del sistema produttivo.
È importante però chiarire subito un punto: la legge delega non impone un’equiparazione assoluta e incondizionata tra autonomi e imprese.
Piuttosto, afferma un principio di parità di accesso agli incentivi quando la misura è compatibile con entrambe le tipologie di soggetti.
Questo passaggio è centrale per chi opera nel settore odontoiatrico.
Uno studio professionale, una STP odontoiatrica, una impresa individuale odontoiatrica o una SRL odontoiatrica possono trovarsi, in concreto, a realizzare investimenti simili (tecnologie, digitalizzazione, formazione, efficientamento), ma il legislatore delega non dice che debbano sempre essere trattati allo stesso modo, bensì che la differenza di forma giuridica non può essere, di per sé, una causa automatica di esclusione.
Sarà il decreto legislativo attuativo, cioè il Codice degli Incentivi, a tradurre questo principio in norme operative, definendo quando l’equiparazione opera e quali limiti restano.
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Il Codice degli Incentivi è un decreto legislativo che ridefinisce i principi generali applicabili agli incentivi pubblici attraverso una disciplina organica e comune. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2025 ed è in vigore dal 1° gennaio 2026.
La norma di riferimento, il Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184, afferma chiaramente il proprio oggetto all’articolo 1:
“In attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160 […] il presente decreto […] definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese…”
Questa formulazione è importante perché fissa il perimetro di applicazione del Codice: non si tratta di un testo che crea nuove agevolazioni in sé, ma di una cornice di regole comuni che governano l’intero ciclo di vita degli incentivi, dalla programmazione alla concessione, alla valutazione.
Quanto all’ambito di applicazione, sempre all’art. 1, comma 2 si precisa che:
“Sono soggette alla disciplina del presente codice le agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all’articolo 12.”
La norma esclude però alcuni incentivi, ad esempio quelli fiscali che non prevedono attività istruttorie valutative o gli incentivi contributivi, mantenendo per questi ultimi la disciplina specifica di settore.
Perché questo è importante per l’equiparazione?
Sul piano sostanziale, il Codice rappresenta una discontinuità rispetto al quadro previgente perché supera (almeno in linea di principio) la visione “a compartimenti stagni” che fino ad oggi ha caratterizzato il sostegno pubblico.
In passato, l’accesso a una agevolazione poteva dipendere in modo significativo dalla forma giuridica del soggetto che richiedeva il beneficio: professionisti e imprese venivano talvolta trattati in modo diverso non per ragioni collegate all’obiettivo dell’incentivo, ma semplicemente per la diversa classificazione giuridica. In molti casi questo ha avuto un impatto concreto anche per studi odontoiatrici strutturati. 🇮🇹
Il Codice non abolisce le forme giuridiche né equipara automaticamente tutti i soggetti in ogni misura; piuttosto, sancisce un criterio di razionalità: quando un incentivo è concepito per sostenere un investimento o un progetto compatibile con l’attività di un autonomo, questi deve essere valutato alla stregua di un’impresa.
Questo principio viene poi sviluppato nel testo normativo attraverso diverse disposizioni (ad es. Art. 10 – Partecipazione del lavoratore autonomo, riportato in indice nel testo ufficiale).
Nel Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184, che istituisce il nuovo Codice degli Incentivi, il tema dell’equiparazione tra autonomi e imprese trova una formulazione esplicita nella disciplina dedicata alla partecipazione dei lavoratori autonomi. Il legislatore interviene con l’obiettivo di evitare che la sola forma giuridica costituisca un ostacolo all’accesso alle agevolazioni, quando la misura risulta compatibile anche con l’attività professionale.
In particolare, il Codice stabilisce che, quando un bando prevede la partecipazione dei lavoratori autonomi, questi accedono alle medesime condizioni previste per le PMI. La norma chiarisce inoltre che ai professionisti non possono essere richiesti requisiti tipicamente riferiti alle imprese, qualora tali requisiti non siano necessari per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o non risultino funzionali alle finalità dell’incentivo. Si tratta di un passaggio rilevante, perché mira a impedire esclusioni di fatto basate su elementi puramente formali, come l’assetto societario o l’organizzazione d’impresa.
Il legislatore va oltre, imponendo che i bandi e le misure agevolative definiscano disposizioni specifiche per disciplinare i requisiti di accesso dei lavoratori autonomi, evitando assimilazioni forzate o adattamenti impropri dei criteri previsti per le imprese. In questo modo, l’equiparazione non viene costruita come una sovrapposizione artificiale tra categorie diverse, ma come un principio di valutazione coerente con la natura dell’attività svolta.
Per il settore odontoiatrico, il significato pratico di questa impostazione è chiaro: uno studio professionale o una STP non devono essere automaticamente esclusi da una misura solo perché non organizzati in forma di società di capitali, se l’investimento o il progetto oggetto dell’incentivo è compatibile con l’attività del professionista. Allo stesso tempo, la norma non afferma un diritto generalizzato all’accesso a qualsiasi agevolazione, ma subordina l’equiparazione alla compatibilità della misura e alla corretta impostazione del bando.
È proprio questo equilibrio a definire la portata reale dell’intervento normativo: l’equiparazione tra autonomi e imprese non è un automatismo, ma un criterio giuridico vincolante che le amministrazioni devono rispettare quando decidono di aprire una misura anche ai lavoratori autonomi.
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Chiarito come il Codice degli Incentivi introduce il principio di equiparazione tra autonomi e imprese, è altrettanto importante comprendere dove questo principio si ferma. Ed è qui che spesso si genera confusione, soprattutto tra i professionisti che si aspettano un allineamento automatico e generalizzato.
Il Codice, infatti, non afferma che ogni incentivo debba essere accessibile indifferentemente a professionisti e imprese. L’equiparazione opera solo quando la misura è compatibile con l’attività del lavoratore autonomo e con la sua natura giuridica. In altre parole, la parità non è assoluta, ma condizionata.
Questo aspetto emerge in modo molto chiaro quando si guarda a misure fiscali strutturalmente pensate per l’impresa. Un esempio emblematico, particolarmente attuale nel 2026, è quello dell’iperammortamento.
Si tratta di un’agevolazione che agisce attraverso la maggiorazione fiscale del costo dei beni strumentali, un meccanismo che presuppone la determinazione del reddito secondo le regole del reddito d’impresa. Per questa ragione, l’iperammortamento resta legittimamente riservato ai soggetti che producono reddito d’impresa, anche dopo l’entrata in vigore del Codice degli Incentivi.
Questo non rappresenta una violazione del principio di equiparazione, ma ne costituisce una applicazione coerente. Il Codice non impone di estendere ai lavoratori autonomi misure che, per struttura tecnica e fiscale, non sono compatibili con il lavoro professionale. Pretendere il contrario significherebbe confondere l’equiparazione con una omologazione forzata, che il legislatore non ha mai previsto.
Per il dentista, questo significa che la forma giuridica continua a contare.
Uno studio professionale o una STP potranno beneficiare dell’equiparazione solo laddove l’incentivo sia costruito in modo neutro rispetto al tipo di reddito prodotto. Al contrario, una SRL odontoiatrica o una impresa individuale continueranno ad avere accesso esclusivo a misure tipicamente legate al reddito d’impresa.
Il punto centrale è quindi questo: il Codice degli Incentivi introduce un vincolo di razionalità e coerenza per il legislatore e per le amministrazioni che scrivono i bandi, ma non elimina la libertà di differenziare le misure quando la natura dell’incentivo lo richiede.
Comprendere questo limite è fondamentale per evitare aspettative irrealistiche e per valutare correttamente, caso per caso, se una determinata agevolazione possa essere effettivamente accessibile anche al professionista.
Il Codice degli Incentivi è entrato in vigore il 1° gennaio 2026, ma questo non significa che l’equiparazione tra autonomi e imprese produca effetti automatici e immediati su tutte le misure agevolative esistenti o future.
Il Codice, infatti, opera come cornice normativa generale: stabilisce principi e criteri che devono essere rispettati nella progettazione e nella gestione degli incentivi, ma lascia alle singole amministrazioni il compito di tradurre questi principi nei bandi e negli strumenti attuativi. È in questa fase che l’equiparazione può diventare concreta oppure restare, di fatto, inapplicata.
Per il dentista, questo significa che la verifica non può mai fermarsi al titolo della misura o al richiamo generico al Codice degli Incentivi. Occorre leggere con attenzione:
In assenza di un’espressa apertura ai lavoratori autonomi, l’equiparazione non può essere data per scontata. Allo stesso tempo, quando un bando prevede la partecipazione dei professionisti, l’amministrazione è oggi vincolata a non introdurre requisiti discriminatori basati esclusivamente sulla forma giuridica.
È proprio qui che si misura l’efficacia reale del Codice: non tanto nella sua formulazione astratta, quanto nella qualità dei bandi e nella loro coerenza con i principi enunciati dal legislatore.
Dopo la pubblicazione del Codice degli Incentivi, diversi commentatori qualificati hanno sottolineato come il principio di equiparazione tra autonomi e imprese rappresenti un passo in avanti significativo, ma non risolutivo rispetto alle disparità storicamente presenti nel sistema degli incentivi.
Nelle comunicazioni istituzionali, lo stesso Ministero competente ha chiarito che la parità di accesso riguarda i casi in cui la misura sia compatibile con l’attività del lavoratore autonomo, inserendo l’intervento all’interno di un percorso normativo più ampio di valorizzazione del lavoro professionale, senza però superare la distinzione strutturale tra reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo. L’equiparazione viene quindi presentata come criterio di riferimento, non come automatismo generalizzato.
Anche la dottrina fiscale e giuslavoristica ha evidenziato come il Codice non imponga l’estensione indiscriminata di tutti gli incentivi ai professionisti. In particolare, è stato osservato che il legislatore ha volutamente escluso dal perimetro del Codice alcune tipologie di agevolazioni — come quelle fiscali automatiche o legate a meccanismi propri del reddito d’impresa — confermando che la forma giuridica continua a incidere in modo sostanziale sull’accesso a molte misure.
Secondo diversi commentatori, proprio questo aspetto rende evidente come l’equiparazione introdotta dal Codice non elimini il vantaggio competitivo delle società di capitali, ma lo razionalizzi: laddove l’incentivo richiede una struttura imprenditoriale, una contabilità di tipo societario o presupposti fiscali incompatibili con il lavoro professionale, la riserva alle imprese resta non solo legittima, ma coerente con l’impianto normativo.
In questa prospettiva, il Codice degli Incentivi viene letto non come uno strumento di livellamento tra tutte le forme di esercizio dell’attività economica, ma come una norma di equilibrio, che amplia le possibilità per i professionisti senza mettere in discussione il ruolo centrale delle società — comprese le SRL odontoiatriche — nel sistema degli incentivi pubblici.
L’equiparazione autonomi e imprese introdotta dal Codice degli Incentivi rappresenta senza dubbio un passaggio culturale e giuridico rilevante. Per la prima volta, il legislatore riconosce in modo esplicito che il lavoratore autonomo — e quindi anche il dentista libero professionista — può essere un soggetto economico strutturato, meritevole di accesso agli incentivi quando la misura lo consente.
Allo stesso tempo, il Codice non promette ciò che non può mantenere.
Non elimina le differenze tra professionisti e imprese, non garantisce l’accesso a ogni agevolazione e non impedisce che alcune misure, come l’iperammortamento, restino legittimamente riservate ai soggetti che producono reddito d’impresa.
Per questo motivo, più che parlare di una equiparazione “compiuta”, è corretto parlare di un principio guida: uno strumento che può aprire opportunità concrete, ma solo se applicato correttamente e valutato caso per caso.
Per il dentista, la chiave resta la stessa di sempre: conoscere la norma, leggere i bandi con attenzione e non dare nulla per automatico, soprattutto quando si tratta di incentivi e agevolazioni fiscali.
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