
Il professionista, la S.r.l. odontoiatrica e la STP non applicano le stesse regole fiscali. Cambiano la deducibilità dell’immobile, delle ristrutturazioni, della formazione, delle trasferte e delle somme o dei benefit riconosciuti al dentista e ai suoi familiari. Ma cambia soprattutto il perimetro delle attività che possono essere esercitate e, di conseguenza, quello dei costi realmente inerenti.

Professionista, S.r.l. odontoiatrica e STP applicano regole molto diverse su immobili, familiari, benefit e attività esercitabili.
Una delle domande che mi vengono rivolte più spesso dai dentisti è questa: è vero che se costituisco una s.r.l. posso scaricare più costi ?
La risposta è affermativa: tuttavia fermarsi qui sarebbe non soltanto superficiale, ma anche pericoloso, perché potrebbe far pensare che sia sufficiente costituire una società per trasformare magicamente qualsiasi spesa personale in un costo aziendale. Naturalmente non funziona così.
La società non può “scaricare tutto”. Deve continuare a dimostrare che il costo è effettivo, documentato, congruo e collegato all’attività esercitata. La differenza vera, tuttavia, è molto più profonda.
Il dentista libero professionista coincide, dal punto di vista giuridico e fiscale, con la propria attività. Non può assumere sé stesso, non può corrispondersi uno stipendio, non può nominarsi amministratore del proprio studio individuale e non può attribuirsi fringe benefit o prestazioni di welfare. Non può nemmeno pagarsi come lavoratore autonomo.
La S.r.l., invece, è un soggetto distinto dal dentista. Può quindi instaurare con lui, con gli altri soci, con gli amministratori e con i loro familiari veri rapporti giuridici, riconoscendo compensi, rimborsi, beni e servizi.
È proprio questa separazione tra la società e le persone che operano per suo conto a consentire, in molti casi, la deduzione di costi che il professionista non potrebbe mai dedurre nei propri confronti.
Ma c’è anche una seconda distinzione, spesso completamente ignorata.
Una S.r.l. odontoiatrica ordinaria e una STP costituita in forma di S.r.l. producono entrambe reddito d’impresa, ma non sono affatto la stessa cosa.
La STP deve esercitare in via esclusiva un’attività professionale. La S.r.l. odontoiatrica ordinaria può invece avere un oggetto sociale più ampio e svolgere, quando la legge e le autorizzazioni lo consentono, anche attività diverse da quella strettamente odontoiatrica. E quando cambia il perimetro delle attività che una società può effettivamente svolgere, cambia anche il perimetro dei costi che possono essere considerati inerenti e congrui.
Procediamo però con ordine.
Prima di parlare di professionisti e società, occorre chiarire alcuni termini che i commercialisti utilizzano continuamente, spesso dando per scontato che tutti sappiano cosa significhino.
Un costo è deducibile quando viene sottratto dai compensi o dai ricavi prima di calcolare il reddito imponibile.
Facciamo un esempio molto semplice: Un dentista incassa 400.000 euro e sostiene 250.000 euro di costi deducibili. Il reddito non sarà calcolato sui 400.000 euro incassati, ma sulla differenza di 150.000 euro.
Questo non significa che lo Stato gli abbia restituito i 250.000 euro spesi. Significa semplicemente che non gli chiede di pagare le imposte anche sulla parte di ricavi utilizzata per sostenere i costi dell’attività.
Un costo è indeducibile quando, pur essendo stato effettivamente pagato, non può ridurre il reddito imponibile.
Il denaro è uscito comunque dal conto corrente, ma per il Fisco quella spesa è come se non esistesse.
Ed è proprio questo il motivo per cui l’indeducibilità può diventare particolarmente dolorosa.
L’inerenza è il collegamento tra il costo e l’attività esercitata: una spesa non deve necessariamente produrre immediatamente un ricavo, ma deve comunque appartenere alla sfera professionale o imprenditoriale.
L’acquisto di un riunito è evidentemente inerente all’attività odontoiatrica.
Lo è anche un corso di formazione clinica, pur non essendo possibile collegare quel corso a una singola fattura emessa il giorno successivo.
Molto più difficile sarebbe spiegare perché una struttura odontoiatrica debba sostenere il costo di un motoscafo, di un appartamento al mare o di una settimana bianca per tutta la famiglia del socio.
La congruità riguarda invece la ragionevolezza economica della spesa.
Anche un costo astrattamente collegato all’attività può risultare sproporzionato rispetto alle dimensioni della struttura, al suo fatturato, alle mansioni della persona che ne beneficia, all’utilità concreta per l’impresa e ai valori normalmente praticati dal mercato.
Una società odontoiatrica con cinque milioni di euro di ricavi, cinquanta dipendenti e più sedi può ragionevolmente sostenere costi organizzativi, informatici e formativi molto diversi rispetto a una piccola struttura con due riuniti.
L’inerenza e la congruità devono quindi essere valutate nella realtà concreta, non soltanto leggendo la descrizione della fattura.
Deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA non sono la stessa cosa: le prestazioni odontoiatriche aventi finalità sanitaria sono normalmente esenti da IVA e ciò comporta che il dentista o la società che effettua soltanto prestazioni sanitarie esenti non può normalmente recuperare l’IVA pagata sugli acquisti.
Se un’apparecchiatura costa 50.000 euro più 11.000 euro di IVA, il costo effettivo non sarà pari a 50.000 euro, ma a 61.000 euro. L’IVA indetraibile entra quindi nel costo del bene e ne segue il trattamento fiscale.
Se il costo è ammortizzabile, sarà ammortizzato anche l’importo dell’IVA.
Se il costo è indeducibile, l’IVA diventa parte dello stesso costo indeducibile.
La situazione può cambiare quando la struttura effettua anche operazioni imponibili, perché possono entrare in gioco il pro-rata di detraibilità o la separazione delle attività. E cioè quando oltre a porre in essere l’attività odontoiatrica classica, ne affianca anche altre di natura imprenditoriale o commerciale.
Il dentista che esercita individualmente produce reddito di lavoro autonomo.
La regola prevalente è il cosiddetto principio di cassa: i compensi sono normalmente tassati quando vengono incassati e i costi sono dedotti quando vengono pagati.
Esistono però numerose eccezioni, soprattutto per beni strumentali, leasing, autovetture, immobili, ristrutturazioni e spese pluriennali.
Dal periodo d’imposta 2024 la disciplina del reddito di lavoro autonomo è stata profondamente riorganizzata dal decreto legislativo n. 192 del 2024. Nel luglio 2026 le norme sono poi confluite nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo n. 117 del 2026. La ricodificazione ha cambiato la numerazione degli articoli, ma non ha stravolto le regole appena introdotte.
Questa è probabilmente la differenza più importante di tutto l’articolo.
Il professionista e la sua attività individuale non sono due soggetti distinti.
Il dentista non può stipulare un contratto con sé stesso.
Non può:
Il denaro che il professionista preleva dal conto dello studio non costituisce un costo.
È semplicemente denaro che appartiene già allo stesso soggetto e che viene trasferito dalla sfera professionale a quella privata.
Supponiamo che il dentista paghi dal conto dello studio le bollette della propria abitazione, la scuola dei figli, una vacanza o un viaggio personale, un’assicurazione privata o una spesa familiare.
Questi costi restano personali e non possono essere trasformati in fringe benefit o welfare perché manca il soggetto che dovrebbe attribuirli al professionista.
Il dentista dovrebbe, in sostanza, attribuire il beneficio a sé stesso. E fiscalmente questa operazione non esiste.
Naturalmente, il dentista professionista può avere dipendenti.
E può riconoscere loro retribuzioni, buoni acquisto, fringe benefit, welfare aziendale, rimborsi spese per trasferte, l’auto ad uso promiscuo, telefoni, assicurazioni, corsi di formazione o altro.
In questo caso esistono due soggetti distinti: il professionista, nella veste di datore di lavoro (ddl) e il dipendente, nella veste di beneficiario. Il costo viene sostenuto dal primo nell’ambito del rapporto instaurato con il secondo.
Il professionista non può però mettere sé stesso nella posizione del proprio dipendente.
Questa possibilità esiste invece nella S.r.l., perché la società è un soggetto diverso dal dentista che vi opera.
Per il lavoro autonomo esiste inoltre una disposizione particolarmente restrittiva.
Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato dal coniuge, dai figli minorenni, dai figli permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti.
Il divieto riguarda anche i familiari dei soci di un’associazione professionale. La norma è oggi contenuta nell’ art. 62 del nuovo Testo Unico.
Occorre però evitare una generalizzazione: non tutti i parenti rientrano nel divieto. Il compenso corrisposto a un figlio maggiorenne non inabile, a un fratello o a un altro familiare può essere deducibile, a condizione che il rapporto sia reale, il lavoro venga effettivamente svolto e il compenso sia congruo.
Resta comunque il limite fondamentale: il professionista non potrà mai attribuire a sé stesso una remunerazione deducibile.
L’automobile rappresenta uno degli esempi più evidenti della rigidità fiscale del lavoro autonomo.
Per il professionista la deduzione è normalmente limitata al 20%.
Inoltre:
Il fatto che il dentista utilizzi ogni giorno l’automobile per raggiungere lo studio non rende il veicolo esclusivamente strumentale. L’auto resta normalmente suscettibile anche di utilizzazione personale.
Con la S.r.l. il problema può essere affrontato in modo diverso, perché l’automobile può essere attribuita al dipendente o all’amministratore anche come compenso in natura o in uso promiscuo. Ciò non significa necessariamente che l’auto diventi deducibile al 100%; significa però che entra in gioco una disciplina diversa, collegata al rapporto tra società e beneficiario, che il professionista non può applicare a sé stesso.
Per il professionista le spese relative ad alberghi e ristoranti sono deducibili:
Immaginiamo un dentista che abbia incassato 300.000 euro. Il 2% corrisponde a 6.000 euro.
Anche se il 75% delle spese sostenute fosse superiore, il professionista non potrebbe superare il limite di 6.000 euro.
Il pagamento deve inoltre essere tracciabile quando previsto dalla normativa.
La società non è sottoposta al limite del 2% dei compensi, anche se resta normalmente applicabile la percentuale del 75%, salvo le diverse regole previste per trasferte e specifiche fattispecie.
Per il professionista le spese di rappresentanza sono deducibili entro il limite dell’1% dei compensi percepiti.
Tra queste rientrano, per esempio omaggi, beni ceduti gratuitamente, cene ed iniziative di pubbliche relazioni, oggetto d’arte, di antiquariato o da collezione.
Anche in questo caso la disciplina della società è diversa, perché i limiti vengono determinati in relazione ai ricavi e secondo le regole del reddito d’impresa.
Le spese sostenute dal professionista per la partecipazione a corsi, master, congressi, convegni, aggiornamento professionale e viaggi e soggiorni collegati alla formazione sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro. Oltre questo importo la spesa non viene riconosciuta.
Per la società non esiste lo stesso limite specifico. Una S.r.l. può quindi sostenere spese formative molto più elevate, purché siano coerenti con l’attività, con le persone che vi partecipano e con le dimensioni della struttura.
Arriviamo ora a uno dei punti più rilevanti.
Il dentista professionista che acquista oggi un immobile da destinare esclusivamente allo studio non può ammortizzarne il costo. Ammortizzare significa distribuire la deduzione del costo di un bene su più anni.
La legge consente al professionista di ammortizzare riuniti, scanner, computer, mobili e altre attrezzature, ma esclude gli immobili. L’ articolo 60 del nuovo Testo Unico lo stabilisce espressamente.
Se il dentista acquista un immobile per 500.000 euro:
La quota capitale della rata del mutuo rappresenta soltanto la restituzione del finanziamento e non è un costo deducibile.
Il leasing immobiliare non deve essere confuso con l’acquisto finanziato mediante mutuo.
Nel leasing, la proprietà dell’immobile appartiene alla società di leasing, che lo concede al professionista contro il pagamento di canoni.
I canoni relativi all’immobile strumentale sono deducibili su un periodo non inferiore a dodici anni, esclusa la quota riferibile al terreno.
Quindi:
Non si tratta di una differenza terminologica, ma di una differenza sostanziale.
La disciplina degli immobili professionali è cambiata più volte nel tempo, al punto da creare una vera e propria stratificazione di regole.
Per gli immobili acquistati o costruiti entro il 14 giugno 1990 era prevista la possibilità di dedurre le quote di ammortamento. Si tratta ormai di casi residuali, ma possono ancora esistere immobili entrati nella sfera professionale in quel periodo.
Per gli immobili acquistati in questo intervallo il costo non era ammortizzabile. Il professionista poteva quindi sostenere un investimento rilevantissimo senza ottenere alcuna deduzione del prezzo pagato.
Per un breve periodo il legislatore riaprì la possibilità di ammortizzare gli immobili strumentali acquistati dai professionisti. La stessa finestra riguardò i contratti di leasing immobiliare stipulati nel medesimo triennio.
Per i primi tre periodi d’imposta le quote venivano però ridotte a un terzo.
Dal 1° gennaio 2010 il costo degli immobili acquistati direttamente tornò a essere indeducibile. Non è quindi corretto affermare genericamente che tutti gli immobili acquistati prima del 2010 siano ammortizzabili.
La finestra straordinaria riguardava gli immobili acquistati dal 2007 al 2009, oltre alle situazioni molto più risalenti regolate dalla normativa precedente.
I contratti di leasing immobiliare stipulati in questo periodo non beneficiavano della deducibilità prevista per i leasing sottoscritti nel triennio 2007-2009.
Dal 2014 è stata ripristinata la deducibilità dei nuovi leasing immobiliari professionali.
L’acquisto diretto è invece rimasto indeducibile.
Fino al 2023 la disciplina delle ristrutturazioni degli immobili professionali era particolarmente complicata.
Occorreva distinguere tra spese incrementative e spese non incrementative.
Una spesa era incrementativa quando aumentava il valore dell’immobile, la capacità produttiva, la funzionalità e la vita utile dello stesso.
Quando l’immobile era ammortizzabile, la spesa incrementativa aumentava il costo fiscale dell’immobile e veniva dedotta attraverso l’ammortamento.
Le spese non incrementative erano invece deducibili entro il limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante all’inizio dell’anno. L’eccedenza veniva distribuita nei cinque periodi d’imposta successivi.
Il problema diventava quasi surreale quando la ristrutturazione riguardava un immobile non ammortizzabile.
La spesa avrebbe dovuto aumentare il valore di un bene il cui costo, però, non produceva alcun ammortamento.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha dovuto affrontare nel tempo numerose situazioni particolari, comprese le opere effettuate su immobili di terzi o acquisiti senza un costo fiscalmente riconosciuto.
Dal periodo d’imposta 2024 il legislatore ha finalmente introdotto una regola molto più chiara.
Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria sono deducibili in sei quote annuali costanti. Una quota viene dedotta nell’anno in cui la spesa è sostenuta e le altre cinque nei cinque anni successivi.
Se il professionista sostiene una spesa di 120.000 euro, dedurrà:
E questo anche quando il costo di acquisto dell’immobile non è ammortizzabile.
Si verifica quindi una situazione che può sembrare paradossale ma non lo è:
il costo dell’immobile può essere completamente indeducibile, mentre la sua ristrutturazione è deducibile in sei anni.
Le quote residue relative alle spese sostenute prima del 2024 continuano invece a seguire il vecchio piano di deduzione. Inutile aggiungere che in caso di indeducibilità delle spese, resteranno indeducibili anche le imposte indirette relative al sostenimento di quelle spese (su questo importantissimo tema cfr. Le spese di ristrutturazione dell’immobile strumentale | Dentista Manager ).
La S.r.l. produce reddito d’impresa.
Ma la differenza principale non è soltanto fiscale. La società è un soggetto distinto dai soci, dagli amministratori, dai dipendenti, dai collaboratori e dai loro familiari.
Questa separazione consente alla società di instaurare con ciascuno di essi un valido negozio giuridico.
Per negozio giuridico si intende, molto semplicemente, un rapporto riconosciuto dall’ordinamento, come un contratto di lavoro dipendente, un incarico di amministrazione, un contratto di collaborazione, un incarico professionale, una contratto di locazione o di servizio.
È qui che nasce una differenza enorme rispetto al professionista.
Il dentista può operare per conto della società in qualità di amministratore e/o di professionista incaricato o di dipendente, quando ne ricorrano le condizioni o ancora come socio destinatario di dividendi.
Non tutte queste posizioni sono automaticamente compatibili tra loro.
Il socio amministratore con pieni poteri, per esempio, difficilmente potrà contemporaneamente essere considerato dipendente della stessa società, perché mancherebbe il potere direttivo e gerarchico di un altro soggetto. Tuttavia, il punto resta.
La società può corrispondere al dentista un compenso perché la società e il dentista sono soggetti distinti.
Il professionista individuale non può corrispondere un compenso a sé stesso. I compensi degli amministratori sono deducibili dalla società nell’esercizio in cui vengono effettivamente pagati.
Qui bisogna essere molto precisi: non è corretto affermare che tutte le spese personali siano sempre indeducibili per la società. Una spesa che soddisfa un bisogno personale del beneficiario può essere sostenuta dalla società come componente della sua remunerazione.
Può assumere la forma di compenso in natura, di fringe benefit, di prestazione di welfare (se ne ricorrono i presupposti), di rimborso spese, di bene assegnato al dipendente o all’amministratore con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di servizio riconosciuto nell’ambito del rapporto.
Pensiamo a:
Il beneficio può rispondere a un’esigenza personale del destinatario. Tuttavia, se è correttamente inserito in un rapporto di lavoro, di amministrazione o di collaborazione, non è più una spesa personale della società.
Diventa una componente della remunerazione riconosciuta a una persona che opera per suo conto.
Naturalmente il beneficiario potrà essere tassato sul valore ricevuto, salvo che trovi applicazione una specifica esclusione o esenzione.
Deducibilità del costo per la società ed esenzione fiscale per il beneficiario sono due questioni completamente diverse.
Questo passaggio deve essere ribadito perché rappresenta il cuore del confronto.
Il dentista professionista non può pagare una propria spesa e decidere di qualificarla come stipendio, compenso di amministratore, fringe benefit, welfare o retribuzione in natura esente da imposte e contributi.
Manca il rapporto tra due soggetti.
La S.r.l., invece, può riconoscere al dentista che opera per suo conto un trattamento economico composto da:
La società deve rispettare tutte le condizioni previste dalla normativa. Tuttavia, possiede uno strumento giuridico che il professionista individuale, per definizione, non potrà mai e in nessun caso utilizzare su sé stesso.
La stessa differenza si manifesta con particolare evidenza nei confronti dei familiari. Supponiamo che il coniuge del dentista lavori realmente nella struttura e si occupi di amministrazione, controllo degli incassi, gestione dei fornitori, organizzazione del personale, controllo di gestione o altro.
Se il dentista opera individualmente, il compenso corrisposto al coniuge rientra nella specifica indeducibilità prevista dalla legge. Se la stessa attività viene esercitata da una S.r.l., la società può assumere il coniuge o conferirgli un valido incarico.
In presenza di un rapporto reale può dedurre retribuzione, contributi, compensi, formazione, trasferte, spese telefoniche, computer, automobile ad uso promiscuo, fringe benefit e altro.
Le spese per il lavoro dipendente comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a favore dei lavoratori.
La parentela non rende automaticamente indeducibile il costo.
Quello che conta è che il rapporto sia vero, documentato, congruo, correttamente contrattualizzato per iscritto ed effettivamente eseguito.
Ovviamente non è sufficiente assumere formalmente il coniuge o nominarlo amministratore per fare diventare deducibili tutte le spese familiari. Una vacanza della famiglia non diventa automaticamente una trasferta e una casa privata non diventa automaticamente un alloggio aziendale.
Un’automobile utilizzata esclusivamente per esigenze personali non diventa automaticamente un bene strumentale.
La società deve essere in grado di spiegare:
In assenza di una causa giuridica ed economica reale, la spesa può essere considerata, alternativamente, indeducibile, un credito verso il socio, una distribuzione occulta di utili, un compenso non dichiarato o una spesa estranea all’attività.
Il fatto che la società possa utilizzare strumenti che il professionista non possiede non significa che possa utilizzarli male.
Anche sull’immobile la differenza è enorme.
La S.r.l. può acquistare un immobile strumentale e ammortizzare il costo del fabbricato.
La deduzione inizia dall’esercizio nel quale l’immobile entra in funzione.
La parte riferibile al terreno non è ammortizzabile e deve quindi essere separata dal costo del fabbricato.
Il confronto è immediato:
Non è una piccola differenza. Su un investimento immobiliare di alcune centinaia di migliaia di euro può cambiare completamente il costo fiscale effettivo dell’operazione.
Per la società non si applica la regola delle sei quote prevista dal 2024 per il professionista.
Bisogna distinguere tra spese incrementative e spese non capitalizzate.
Se l’intervento aumenta:
il costo viene normalmente capitalizzato.
Capitalizzare significa aggiungere la spesa al valore contabile del bene.
La deduzione avverrà quindi attraverso le successive quote di ammortamento.
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che non vengono aggiunte al valore del bene sono deducibili entro il limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili esistenti all’inizio dell’esercizio.
L’eccedenza viene dedotta in cinque quote costanti nei cinque esercizi successivi.
Anche qui professionista e società seguono quindi percorsi completamente differenti.
A questo punto dobbiamo affrontare un altro luogo comune. Molti ritengono che una S.r.l. odontoiatrica ordinaria e una STP costituita in forma di S.r.l. siano sostanzialmente la stessa cosa.
Non è così.
Fiscalmente entrambe producono reddito d’impresa. La qualificazione del reddito della STP costituita in forma di S.r.l. come reddito d’impresa non nasce da una Legge ma dalla prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima aveva assunto questa posizione già nel 2014, prima con la risposta a interpello n. 954-93/2014 e poi con la consulenza giuridica n. 954-55 del 16 ottobre 2014. La tesi è stata successivamente ribadita dalla risoluzione n. 35/E del 2018, relativa alle società tra avvocati, e soprattutto dalle risposte a interpello nn. 125 e 128 del 2018. Con la risposta n. 600 del 16 settembre 2021, l’Agenzia ha applicato espressamente lo stesso principio a una STP operante nel settore odontoiatrico, confermandolo ancora nella risposta n. 247 del 2024. Solo successivamente è intervenuto il legislatore, introducendo nel TUIR l’articolo 177-bis e disciplinando espressamente anche le operazioni che comportano il passaggio dal reddito di lavoro autonomo al reddito d’impresa.
Ma l’identità della categoria fiscale non elimina le differenze giuridiche e operative.
La legge richiede che l’atto costitutivo della STP preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.
La STP può naturalmente sostenere tutti i costi necessari per esercitare la professione odontoiatrica:
Ma deve essere possibile ricondurre questi costi all’attività professionale o alle attività realmente strumentali al suo esercizio. Non può trasformarsi liberamente in un contenitore destinato a svolgere qualsiasi attività imprenditoriale.
Una S.r.l. ordinaria che gestisce una struttura odontoiatrica può avere un oggetto sociale più ampio.
Può prevedere e, soprattutto, svolgere realmente altre attività, quando siano lecite e vengano rispettate le eventuali autorizzazioni necessarie.
Potrebbe, per esempio, esercitare formazione rivolta a terzi, servizi amministrativi, consulenza organizzativa, servizi informatici, attività di comunicazione e marketing, locazione di attrezzature, gestione degli spazi, commercio di determinati prodotti, attività immobiliari e molto altro.
Ed è proprio qui che entra in gioco la differenza in termini di inerenza e congruità.
Immaginiamo che una società acquisti telecamere professionali, microfoni, impianti audio, software per montaggio video, attrezzature per webinar e arredi per aule didattiche.
Una S.r.l. ordinaria che svolga realmente attività formativa a pagamento può dimostrare con relativa facilità l’inerenza di questi costi.
Terrà corsi di formazione con relativi partecipanti e contratti, potrà produrre fatture emesse, materiale didattico, rapporti contrattualizzati con docenti, relativi ricavi e dimostrare di aver costruito un’organizzazione specifica per questa attività.
La stessa spesa sostenuta da una STP potrebbe essere giustificata se utilizzata per la formazione interna, l’aggiornamento dei soci, la comunicazione sanitaria e la presentazione dell’attività professionale.
Sarebbe invece molto più difficile giustificarla se la STP pretendesse di svolgere stabilmente un’autonoma attività commerciale di produzione audiovisiva o di formazione manageriale estranea all’odontoiatria.
Non è quindi la fattura a cambiare. È il contesto economico e giuridico nel quale il costo viene sostenuto.
Naturalmente non è sufficiente scrivere nello statuto che la società può svolgere altre attività diverse da quelle odontoiatrica. L’oggetto sociale rappresenta il perimetro giuridico entro il quale la società può muoversi.
Ma per dedurre i costi occorre anche che l’attività venga effettivamente esercitata.
Una clausola statutaria dimenticata in fondo a un atto notarile non è sufficiente per rendere inerente qualsiasi spesa.
Ma è altrettanto vero che una società che non può giuridicamente svolgere una certa attività avrà enormi difficoltà a dimostrare l’inerenza dei costi sostenuti per esercitarla.
La differenza emerge chiaramente anche con gli immobili. La STP può acquistare l’immobile utilizzato per esercitare la professione. Può essere proprietaria dello studio, ristrutturarlo e metterlo a disposizione dei professionisti.
Diventa invece molto più problematico utilizzare la STP per acquistare immobili da investimento, concedere appartamenti in locazione a terzi, accumulare un patrimonio immobiliare estraneo alla professione o svolgere sistematicamente attività immobiliare.
Queste attività difficilmente possono essere ricondotte all’esercizio esclusivo della professione odontoiatrica.
Una S.r.l. ordinaria, se dotata di un oggetto adeguato e di una vera organizzazione, può invece svolgere anche attività immobiliari.
Questa limitazione della STP spiega una delle ragioni per cui i suoi soci possono valutare la costituzione di una holding. La holding è una società distinta che può essere utilizzata per detenere partecipazioni, immobili, investimenti, marchi, liquidità o altri beni patrimoniali.
Può inoltre svolgere attività di coordinamento e rendere servizi alle società partecipate, quando esistano una vera organizzazione e contratti effettivi.
La STP rimane il soggetto che esercita la professione.
La holding o un’altra società del gruppo gestisce invece le attività patrimoniali o imprenditoriali che non devono essere collocate all’interno della STP.
Questo consente di separare:
Anche qui, però, non esistono scorciatoie.
La holding non può emettere fatture per servizi inesistenti o trasferire arbitrariamente gli utili prodotti dalla STP.
Devono esistere contratti, devono essere erogati servizi reali a canoni congrui, se vengono concessi finanziamenti da parte della holding gli stessi devono essere documentati; deve esistere personale o comunque un’organizzazione dedicata a queste attività.
Inoltre, l’eventuale partecipazione della holding nella STP deve essere coordinata con le regole sulla prevalenza dei soci professionisti.
A questo punto il quadro dovrebbe essere più chiaro.
| Voce | Professionista | S.r.l. ordinaria | STP-S.r.l. |
|---|---|---|---|
| Tipo di reddito | Lavoro autonomo | Reddito d’impresa | Reddito d’impresa |
| Separazione tra attività e dentista | No | Sì | Sì |
| Compenso al dentista titolare | Impossibile | Possibile | Possibile |
| Fringe benefit al dentista | Impossibile a sé stesso | Possibile con valido rapporto | Possibile con valido rapporto |
| Welfare al dentista | Impossibile a sé stesso | Possibile quando ricorrono le condizioni | Possibile quando ricorrono le condizioni |
| Compenso al coniuge | Specificamente indeducibile nei casi previsti | Deducibile se il rapporto è reale | Deducibile se il rapporto è reale |
| Acquisto immobile strumentale | Non ammortizzabile | Fabbricato ammortizzabile | Fabbricato ammortizzabile |
| Ristrutturazione dal 2024 | Sei quote annuali | Capitalizzazione o limite del 5% | Capitalizzazione o limite del 5% |
| Alberghi e ristoranti | 75% e limite del 2% | 75%, senza limite del 2% | 75%, senza limite del 2% |
| Formazione | Limite di 10.000 euro | Nessun limite specifico | Nessun limite specifico |
| Attività ulteriori | Limitate alla professione | Possibili se previste ed effettive | Limitate dall’oggetto professionale esclusivo |
| Attività immobiliare autonoma | Estranea alla professione | Possibile | Generalmente incompatibile |
| Gestione di partecipazioni e investimenti | Personale | Possibile | Spesso da separare mediante holding |
In molti casi sì.
Ma non perché la S.r.l. abbia ricevuto dal legislatore una licenza per trasformare qualsiasi spesa privata in un costo aziendale.
La S.r.l. può dedurre più costi perché:
Il professionista, al contrario:
La scelta tra professionista, S.r.l. ordinaria e STP non può essere fatta limitandosi a confrontare le aliquote fiscali.
Non basta domandarsi in quale forma di esercizio si paghi meno imposte.
Bisogna chiedersi:
La S.r.l. ordinaria e la STP non sono due contenitori equivalenti tra i quali scegliere in base al gusto del notaio o del commercialista. E tantomeno dell’Ordine o dell’Associazione di turno, i quali si pronunciano in un certo modo per ragioni puramente ideologiche e non certo in base alle esigenze del singolo dentista: prova ne sia che solitamente danno lo stesso consiglio a tutti.
La scelta la deve fare il dentista. E la deve fare guardando esclusivamente al proprio interesse con un minimo di cognizione di causa. E quindi tenendo ben presenti le seguenti caratteristiche di ciascuna opzione.
La STP nasce per esercitare una professione regolamentata e rimane vincolata a quell’attività.
La S.r.l. odontoiatrica ordinaria è un’impresa sanitaria che può avere un perimetro operativo più ampio.
Ed è proprio l’ampiezza delle attività concretamente esercitate, non la semplice sigla riportata nella denominazione sociale, a determinare l’ampiezza dei costi che possono essere considerati inerenti e congrui.
La società, dunque, non è uno strumento per “scaricare tutto”. È uno strumento per organizzare in modo diverso l’attività, gli investimenti, il patrimonio e la remunerazione delle persone che vi lavorano.
Quando questa organizzazione è reale e correttamente costruita, la capacità di dedurre i costi può essere enormemente superiore a quella del professionista individuale.
Quando invece la società viene utilizzata soltanto per pagare le spese private dei soci senza contratti, senza funzioni reali e senza corretta tassazione, non abbiamo pianificazione fiscale. Abbiamo semplicemente costi indeducibili travestiti male.
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