L’impiego delle società di capitali nella professione odontoiatrica si declina in molti modo diversi. In questo blog abbiamo ampiamente descritto la cosiddetta Srl Odontoiatrica, con la quale identifichiamo lo svolgimento dell’attività professionale all’interno del proprio studio organizzato in forma societaria. Poi abbiamo definito la particolare fattispecie di Società di Consulenza o di Servizi vera e propria, con la quale identifichiamo una attività professionale in forma societaria svolta esclusivamente presso strutture di altri colleghi o imprenditori. Ora trattiamo il tema della Società di Mezzi, con la quale vogliamo identificare l’uso strumentale della società di capitale al solo ed unico scopo di gestire i mezzi immobiliari e strumentali con i quali il dentista gestisce la propria attività (ma escludendo la possibilità di fatturare le prestazioni odontoiatriche ai pazienti con la società stessa).
Trattiamo in questo articolo della Società di Mezzi come opzione alternativa alla Srl Odontoiatrica tipica descritta più volte in precedenza.
La trasformazione di uno studio professionale in Srl Odontoiatrica è uno degli argomenti più dibattuti (e sostenuti) di questo blog. Tuttavia esistono molte situazioni nelle quali tale trasformazione non è consigliabile tout court o, più semplicemente, non è consigliabile nell’immediato e dovrebbe essere pianificata e posticipata in un tempo successivo.
Sono questi i casi in cui, per esempio, vi siano limiti formativi o culturali del professionista titolare dello studio che gli impediscano di modificare le dinamiche di lavoro abituali in favore di formule organizzative innovative e, per quanto vantaggiose, difficili da applicare in quel contesto specifico.
Oppure ci sono i casi in cui i volumi di fatturato e di utile dello studio dentistico non siano sufficientemente elevati da giustificare il passaggio alla Srl Odontoiatrica, che, per quanto minimo, rappresenta comunque un investimento economico.
O ancora, ci sono casi in cui lo Studio da trasformare in Srl richiederebbe interventi strutturali per adeguarsi alla normativa locale sulle autorizzazioni. Non sempre questo è possibile per motivi tecnici oppure economici.
In questi e altri casi, una possibilità rimane comunque e sempre aperta: quella della Società di Mezzi, appunto. Una soluzione, tuttavia, che non si può improvvisare.
Chiameremo arbitrariamente Società di Mezzi questa soluzione per tenerla distinta dalla Srl Odontoiatrica (con la quale definiamo lo svolgimento dell’attività professionale vera e propria mediante società di capitali) e dalla Società di Servizi o Società di Consulenza (con la quale definiamo una attività professionale svolta presso la struttura di altri colleghi e in assenza di uno studio di proprietà).
Quando parliamo di Società di Mezzi in odontoiatria, intendiamo sempre una società di capitali (quasi sempre una Srl), che non assume rilevanza autonoma nell’esercizio dell’attività sanitaria ma si limita a erogare una serie di servizi a favore del professionista, come nel caso in cui prende in affitto il locale dal professionista o lo acquista direttamente, lo allestisce e lo attrezza, e poi lo mette a disposizione dello stesso professionista, con o senza altre forniture, dipendenti, etc.
E’ un caso tipico di sdoppiamento della personalità, per dirla in modo ironico ma efficace, sia pure di una personalità di tipo giuridico. Tuttavia, come vedremo meglio nel prosieguo dell’articolo, questo sdoppiamento dovrà essere operato in modo controllato.
In particolare, la Società di Mezzi potrà effettuare a proprio nome tutte le operazioni di ristrutturazione e allestimento del locale che ritiene necessarie. Potrà anche assumere i dipendenti e stipulare tutti i contratti per forniture che non sono incompatibili con le normative vigenti (nel senso che alcuni contratti li può stipulare solo il medico).
A questo punto, tale società potrà stipulare due contratti con l’odontoiatra:
Questi contratti genereranno per il dentista costi deducibili e sarà lui a richiedere e ottenere l’autorizzazione ad operare (con una SCIA e con autorizzazione all’esercizio, a seconda del tipo di attività che intende svolgere).
Sarà poi ovviamente egli a fatturare personalmente le proprie prestazioni ai pazienti (distinguendosi in questo modo dalla Srl Odontoiatrica e dalla Società di Consulenza che fatturano per le prestazioni professionali effettuate dal dentista).
In questo modo, il dentista si troverà in una situazione più sfavorevole rispetto al caso in cui tutta l’attività fosse intestata ad una Srl Odontoiatrica, ma più vantaggiosa rispetto al caso in cui fosse tutta intestata alla sua persona fisica.
Infatti egli potrà dedurre interamente le fatture di affitto e di servizi (al cui interno possono esserci costi che da professionista non avrebbe potuto dedurre).
Potendo affittare il proprio immobile strumentale alla società – che a sua volta lo riaffitta attrezzato a lui – si troverà in una situazione più favorevole rispetto a prima, perché percepirà i canoni sui quali paga le imposte sul reddito, ma la società dedurrà l’affitto che paga a lui come costo fisso e anche lui potrà dedurlo come professionista.
Da una parte pagherà le imposte sulla proprietà in qualità di contribuente persona fisica e dall’altra scaricherà i canoni di affitto costo dell’attività in qualità di professionista, cosa che gestendo tutto in proprio non avrebbe potuto fare.
In quel caso, infatti, l’immobile strumentale di proprietà – se non è ad uso promiscuo – non lo poteva dedurre.
Insomma, non si tratta proprio di una situazione uguale a quella che potremmo realizzare utilizzando pienamente il veicolo societario (come nel caso della Srl Odontoiatrica, in cui la srl è direttamente autorizzata come persona giuridica a erogare prestazioni sanitarie e quindi, una volta autorizzata, diviene essa stessa struttura sanitaria, con un oggetto sociale specifico), ma è sempre una via di mezzo accettabile in determinate condizioni.
Si potrebbe anche utilizzare questa soluzione di second best come passaggio intermedio.
Se il locale si presta allo scopo (cioè se ristrutturandolo a mestiere è possibile renderlo conforme ai requisiti minimi di una struttura complessa e aperta al pubblico) si può sempre partire come Società di Mezzi, ampliare l’attività, abituare il professionista al regime della competenza, dargli modo di risolvere le beghe interne, se ce ne sono, e poi, al momento giusto, effettuare una modifica statutaria dell’oggetto sociale e partire con l’iter autorizzativo per la Srl Odontoiatrica (autorizzazione alla realizzazione e a seguire autorizzazione all’esercizio).
Specifico che non conviene – come pure potrebbe apparire fattibile in prima approssimazione – definire subito un oggetto sociale completo (che quindi preveda anche la gestione dell’ambulatorio tra le attività statutarie) per via del fatto che la Camera di Commercio, quando iscrive la società nel Registro delle imprese, richiede esclusivamente i documenti costitutivi ritenuti necessari. Nell’ipotesi in cui si costituisca già la Società di Mezzi con l’oggetto sociale proprio della Srl Odontoiatrica, la Camera di Commercio potrebbe richiedere anche una copia dell’autorizzazione all’esercizio.
E’ bene sapere che senza attivazione della società al Registro delle Imprese, sono molte le cose che non si possono fare (i fornitori non ti forniscono il materiale per lavorare, ad esempio) e comunque non pare davvero il caso che chiunque vada a richiedere una visura della società la trovi ufficialmente in stato di inattività, per intuibili motivi.
Questa doppia operazione (da studio a Società di Mezzi e quindi a Srl Odontoiatrica) presenta dei problemi pratici che bisogna saper gestire. In special modo se l’autorizzazione viene richiesta sullo stesso locale dove lavora già il titolare come professionista (quello che gli aveva affittato la società di mezzi nel primo passaggio) ci sono problemi di non poco conto, perché, tutto andando bene, ci metti dodici mesi a completare l’iter e in questo periodo potresti riscontrare problemi con la tua ASL di appartenenza.
Sapendo come comportarsi, tuttavia, è una soluzione percorribile.
Dal punto di vista fiscale, l’operazione permette in certe condizioni di migliorare la situazione e ne abbiamo già spiegato, sia pur sommariamente, i motivi parlando sia della Srl Odontoiatrica sia della Società di Servizi.
Dal punto di vista della tutela patrimoniale, se il locale è di proprietà del dentista, è chiaro che affittarlo alla società non cambierà di molto la situazione del titolare stesso, in considerazione del fatto che l’attività professionale la esercita direttamente egli e quindi eventuali creditori potrebbero rifarsi anche su quell’immobile.
Ma se teniamo presente che il rischio medico legale vero e proprio è basso in odontoiatria (la gran parte delle cause hanno risarcimenti medi inferiori ai 50.000 euro) e che tutti gli altri creditori – i più pericolosi – hanno rapporti con la Società di mezzi, è innegabile che la tutela patrimoniale del dentista in relazione a questa soluzione, è ben più ampia di quella che potrebbe avere gestendo tutto il fascio di rapporti e di contratti a proprio nome.
Dal punto di vista della pianificazione successoria, invece, cambia ben poco dato che l’autorizzazione sanitaria è in capo al titolare e non alla società: l’erede si troverebbe nella stessa identica situazione che avrebbe se il professionista avesse operato totalmente in proprio.
Con tutti i distinguo del caso e valutando attentamente ogni situazione specifica, la soluzione della Società di Mezzi rappresenta una buona opportunità per il dentista.
Tuttavia, presenta anche delle insidie, di cui è bene dare conto. Quando costituisci una Società di mezzi, infatti, e inizi a operare, corri il rischio che l’Amministrazione Finanziaria ti contesti l’architettura costruita invocando la norma anti-elusione.
La norma anti-elusione generale è scolpita nell’art. 37 del DPR 600/197.
Tale articolo infatti recita:
“Sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli (il contribuente) ne è l’effettivo possessore per interposta persona.”
Tale articolo è stato mandato in soffitta da una Legge del 2015, che ha depenalizzato l’elusione, concetto che è stato unificato con quello dell’abuso del diritto, senza però togliere le sanzioni amministrative, il che significa che ai nostri fini è cambiato ben poco.
Per essere precisi, con il decreto attuativo 128/2015, è stato introdotto un concetto unificato di elusione e abuso del diritto, definito condotta abusiva.
Ecco, secondo la definizione data dalla norma 10 bis citata cosa si intende per abuso del diritto:
“Una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.
Anche prima di tale decreto, debbono esistere precise condizioni che una concatenazione di fatti giuridici deve possedere per essere considerata aggredibile dalla norma anti-elusione prima e da quella dell’abuso del diritto poi.
Tra questi la più rilevante è la evidente inesistenza di valide ragioni economiche.
Nello specifico, continua la norma del 2015 al comma 2, si considerano:
Operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;
Vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
E’ molto importante comprendere di cosa stiamo parlando con degli esempi pratici, calati nella nostra attività.
Il Fisco sa benissimo che il contribuente cercherà sempre di evitare le imposte, avvalendosi di facoltà concesse dal sistema normativo tributario.
Non può entrare più di tanto nel merito oppure può provare anche a farlo ma sa che in Giudizio corre dei rischi. Vige sempre il principio della libertà di iniziativa economica, per cui ogni limitazione a questa libertà deve essere ben motivata. E infatti, il Fisco quando il contribuente impugna le sue decisioni, non è che vinca sempre.
Ora però bisogna evitare di andare a costruire schemi in cui è evidente che l’unico scopo è quello di eludere le tasse.
L’esempio principe in questo senso è rappresentato proprio dalla Società di Mezzi costituita per semplice trasformazione giuridica dello studio: un dentista sa che l’immobile principale all’interno del quale ha collocato il proprio studio, se lo compra con soldi propri, non lo può dedurre. Quindi decide di farlo comprare ad una società di capitali (srl) che invece può dedurlo, perché la sua attività tipica – appositamente prevista in statuto – è quella immobiliare.
Troppo semplice per l’Agenzia delle Entrate in questo caso dimostrare che la ragione economica non c’è o se c’è appare assai debole.
Si badi bene che aggiungere anche altri elementi a questa attività potrebbe di per sé non essere ritenuto sufficiente per dimostrare una valida ragione economica.
Alcuni esempi potranno valere a far capire cosa intendo.
Questa società, ad esempio, potrebbe farsi carico anche di allestire l’immobile di tutto quanto serve per rendere operativo lo studio per poi concederlo in locazione al professionista stesso come locale attrezzato (come descritto sopra). Potrebbe anche fungere da società di servizi per conto del medico: è lei che stipula tutti i contratti e assume i dipendenti, salvo poi metterli a disposizione del dentista, il quale avrà stipulato con la società stessa un contratto di affitto di area attrezzata e uno per la fornitura di servizi.
La società fatturerà al dentista e per lui quelle fatture, una volta pagate, divengono costi deducibili.
Tale società poi potrebbe essere partecipata da familiari del dentista e potrebbe anche vedere tali familiari come dipendenti della stessa, in rapporto di lavoro dipendente.
Il che, ovviamente, servirebbe anche per distribuire i redditi che il professionista aveva – prima dell’operazione – interamente in capo a sè stesso e che invece – dopo l’operazione – vanno a distribuirsi parzialmente sui suoi familiari.
L’intento è evidente ed è cioè quello di pagare le imposte, nel complesso, su una più bassa aliquota marginale da un lato e dall’altro quello di poter dedurre – cosa che farà la società – i costi relativi ai dipendenti-parenti che il titolare – operando direttamente – non avrebbe potuto dedurre, oppure avrebbe potuto dedurre solo in parte.
Tutto ciò potrebbe essere insufficiente a far escludere all’Amministrazione Finanziaria una condotta elusiva.
Perché la società immobiliare ha come socio proprio il dentista o al massimo i suoi più stretti familiari. Perché la società immobiliare non fa altro che affittare l’immobile attrezzato al dentista.
Non esiste alcuna altra attività.
E perché questa operazione ha, icto oculi, nessun’altra ragione che quella di permettere al dentista di eludere le imposte rispetto al caso in cui avesse fatto tutto da solo.
Il Fisco potrebbe quindi benissimo impugnare questa serie di negozi ed emettere una bella cartella, addebitando al dentista tutte le imposte che ha eluso più interessi e sanzioni.
In linea generale, l’Agenzia delle Entrate disconosce la deducibilità fiscale:
E’ quindi evidente che se si vuole percorrere questa strada bisogna costituire solo Società di Mezzi che non abbiano come unico scopo quello di eludere le tasse, ma che abbiano una valida ragione economica.
Esistono allo scopo diversi modi, che devono avere una caratteristica comune: la società non deve fatturare servizi solo al dentista
Il che vuole dire che deve fare esercitare anche altre attività oltre quella principale, attività che devono risultare tra quelle inserite nell’oggetto sociale della società stessa (il quale quindi va preparato ex ante e non dopo che arriva la cartella) e che non devono essere incompatibili con quella principale.
Vediamo tre esempi, tra i molti altri che potrebbero verificarsi:
Con riguardo all’ultimo esempio, si potrebbe ipotizzare una situazione in cui due o più professionisti utilizzano una società unica di mezzi, che ceda servizi ad entrambi, pur lasciando ad ognuno la propria indipendenza clinica e gestionale su due strutture diverse, ognuna delle quali ha l’autorizzazione o la scia in capo a ciascun titolare.
Tutto questo sempre coinvolgendo il commercialista, che di voi sa cose che nessuno altro consulente può sapere.
Le grandi società multinazionali dispongono di eserciti di avvocati che permettono loro di elaborare strategie tali da renderle inattaccabili da chiunque e di minimizzare il carico fiscale a livelli addirittura ridicoli; oppure di correre rischi molto bassi che vengono già messi a conto economico e che comportano, nella peggiore delle ipotesi, spese per ammende e sanzioni che rappresentano una percentuale minima rispetto alle imposte effettivamente eluse (è il caso delle grandi multinazionali che tra società madri e figlie riescono sempre a spostare gli utili in Paesi in cui l’imposizione sulle società è fissata ad aliquote scandalosamente basse).
Ebbene, non fatevi prendere dalla tentazione di imitarle con soluzioni casarecce e solo apparentemente vantaggiose.
Una di queste potrebbe essere quella di costituire la società di mezzi estero-vestita.
La normativa fiscale, infatti, presume che le società e gli enti esteri che controllano, ai sensi dell’art. 2359 c.c., una società di capitali o cooperativa o ente commerciale residenti, sono considerati al pari delle società residenti ai Italia ai fini fiscali, qualora sia altresì verificata una delle seguenti condizioni alternative:
E’ comunque ammessa la prova contraria.
Quindi l’estero vestizione si può fare, ma richiede consulenti esperti in loco e “particolari soluzioni” per funzionare, le quali comportano ingenti spese oltre che consulenti particolarmente esperti: Il che significa che si tratta di soluzioni adatte per giri d’affari ben più importanti di quelli propri di un dentista comune.
Lo strumento societario – e in particolare la società di capitali costituita sotto forma di SRL – costituisce una soluzione adattabile a diverse situazioni e può certamente prestarsi ad ottimizzare la variabile fiscale, la tutela patrimoniale e la liquidabilità dell’investimento in maniera più efficiente di quanto possa accadere attraverso l’esercizio professionale della attività odontoiatrica.
La Società di Mezzi costituisce appunto una di queste varianti che può ancora essere validamente utilizzata da quei professionisti che, per i più svariati motivi, non vogliono o non possono accedere alla versione più completa e performante della Srl Odontoiatrica tipica.
Rimane tuttavia essenziale pianificare queste trasformazioni con l’ausilio di consulenti esperti e sempre interpellando il proprio commercialista.
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