Esenzione Iva sulle fatture sanitarie: cosa fanno le srl?
L’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie è legata alla natura stessa delle prestazioni e non al soggetto che le effettua. Per l’amministrazione finanziaria dunque è irrilevante che ad effettuare una prestazione sia un soggetto fisico (professionista) o una società. Quello che conta è l’interesse del paziente relativamente ad un bene (la salute) che il legislatore intende tutelare. Non solo le Srl odontoiatriche possono emettere fattura in esenzione Iva, ma sono obbligate a farlo.
Quello dell’esenzione Iva sulle fatture sanitarie è un dilemma pratico che ogni tanto si riaffaccia nella routine dei dentisti.
Riguarda i dentisti molto più degli altri medici, dal momento che la pratica della consulenza o della collaborazione è molto più frequente tra i primi che tra i secondi.
Inoltre il dentista, sempre più spesso, si trova ad operare all’interno di uno studio organizzato in forma di Srl odontoiatrica, di sua proprietà o di altri.
Il quesito dell’esenzione Iva sulle fatture sanitarie
E’ vero che solo chi gestisce l’attività sanitaria, in quanto titolare dell’autorizzazione ad esercitare suddetta attività, può fatturare le prestazioni erogate dalla struttura?
E’ vero che le prestazioni di diagnosi e cura svolte da operatori sanitari, liberi professionisti, nell’ambito di una srl odontoiatrica devono essere fatturate dalla stessa srl nei confronti del paziente e sono anch’esse esenti da IVA?
Come si conciliano queste apparenti contraddizioni?
Ebbene, sul punto si è espressa in modo più che autorevole la stessa Agenzia delle Entrate già nel 2010, ben prima che il tema delle società odontoiatriche diventasse così popolare.
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Normativa di riferimento circa l’esenzione Iva sulle fatture sanitarie
La normativa di riferimento è costituita dalle disposizioni di cui al comma n. 18 dell’articolo 10, primo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che esenta dall’imposta sul valore aggiunto
“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.
Il comma n. 19, invece, esenta
“le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”. Per le cliniche e case di cura private l’esenzione opera se le stesse sono “convenzionate”.
Nel caso di uno studio dentistico non convenzionato con il SSN (anche in forma di srl) sembrerebbe dunque che l’esenzione Iva sulle fatture sanitarie non sia applicabile. Ma la stessa amministrazione finanziaria chiarisce che se lo studio, ambulatorio o clinica, NON opera in regime di ricovero, allora deve essere assimilata alle strutture convenzionate, escludendo di nuovo questi soggetti dalla applicazione dell’Iva, indipendentemente da chi ha eseguito la prestazione.
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La posizione dell’amministrazione finanziaria e della corte di giustizia europea
alle prestazioni di natura sanitaria, sia dirette all’accertamento diagnostico che alla cura, rese al paziente non ricoverato dai medici e dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni indicate all’articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Tale orientamento è ribadito anche dalla Corte di Giustizia secondo cui l’applicabilità dell’esenzione IVA alle prestazioni mediche deve essere valutata oggettivamente, avendo riguardo alla natura delle prestazioni fornite (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 10 settembre 2002, C- 141/00).
Al quesito, infine, se solo chi gestisce l’attività sanitaria, in quanto titolare dell’autorizzazione ad esercitare suddetta attività, può fatturare le prestazioni erogate dalla struttura, sono da intendersi riferite alle prestazioni rese direttamente al paziente dalla struttura sanitaria privata,per il tramite del professionista.
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Il corretto modello di fatturazione
Concludiamo dunque con il corretto flusso di fatturazione all’interno dello studio dentistico, anche quando strutturato in forma associativa o societaria: il paziente riceve una fattura (esente da Iva) rilasciata dalla struttura sanitaria e la struttura sanitaria riceve una fattura (esente da Iva) dal professionista (o dalla Società di Consulenza) che esegue la prestazione.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce altresì che, solo nei casi in cui il professionista agisca in forma di rapporto diretto con il paziente (pur all’interno della struttura sanitaria) allora dovrà emettere una fattura (sempre esente da Iva) al paziente stesso. Questo accade, per esempio, quando il professionista è titolare di un contratto di affitto all’interno della struttura.
Segnaliamo l’opportunità che si evinca sempre chiaramente dalle fatture emesse il collegamento tra il paziente, le prestazioni eseguite ed il professionista che le ha effettuate.
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Autorizzazione sanitaria ed esenzione IVA
In chiusura è bene ricordare che l’autorizzazione sanitaria di uno studio o di una clinica è un requisito strutturale che non ha nulla a che fare con il regime fiscale delle prestazioni erogate.
Scopo dell’autorizzazione è garantire che il luogo dove le prestazioni sanitarie vengono eseguite sia conforme ai criteri minimi stabiliti dalla legge in termini di igiene e di sicurezza. Essa è rilasciata dalle regioni per il tramite delle Asl a chiunque (soggetto fisico o giuridico) ne abbia i requisiti.
Scopo della norma sull’Esenzione Iva ex art. 10 è quello di stabilire un regime agevolato per il cliente finale su alcuni tipi di servizi, tra i quali appunto le prestazioni sanitarie che attengano alla tutela di un bene primario.
Sia in un caso che nell’altro esecutori delle prestazioni sono tutti i professionisti o le società previsti dalla normativa vigente e non sempre sono coincidenti. Facciamo alcuni esempi pratici:
un medico che visita a domicilio un paziente emetterà una fattura esente iva anche se la prestazione è erogata in una abitazione e quindi senza alcuna necessità di autorizzazione. Lo stesso vale per tutte le prestazioni di assistenza domiciliare come radiografie, ecografie, prelievi di sangue, ecc.
una società (per esempio poliambulatorio, clinica o ospedale) può inviare a domicilio di un paziente il proprio personale medico per effettuare prestazioni sanitarie per le quali sarà la società ad emettere fattura in esenzione iva. In questo caso la prestazione la esegue un medico, il luogo non è autorizzato e la fattura la emette una società.
un consulente in ortodonzia o un collaboratore odontoiatrico in genere si reca presso uno studio per eseguire una prestazione su un paziente: in questo caso l’autorizzazione è necessaria per lo studio e sarà in capo al titolare di studio o alla società che lo gestisce, la prestazione viene eseguita dal consulente che non possiede alcuna autorizzazione ed entrambe le fatture sono esenti iva (sia quella che lo studio emette al paziente, sia quella che il consulente emette allo studio);
una società di consulenza invia un proprio operatore all’interno di una struttura di altri per eseguire una prestazione sanitaria: l’autorizzazione è in capo al titolare della struttura (persona fisica o giuridica), la prestazione viene eseguita dal medico o dall’odontoiatra per conto di una società di consulenza, tutte le fatture sono esenti iva perchè la prestazione resa al paziente lo permette: dalla struttura al paziente, dalla società di consulenza alla struttura autorizzata, dal consulente alla società di consulenza;
in tutti i casi sopra riportati, qualora la natura della prestazione sanitaria effettuata non sia riconducibile al paziente ma sia di natura diversa (per esempio direzione sanitaria oppure consulenza rivolta al collega per la soluzione di casi complessi) allora la prestazione non sarà più esente iva, indipendentemente dal fatto che vi sia una autorizzazione all’esercizio, che questa sia necessaria o meno o dalla natura del soggetto che l’ha ottenuta.
In poche parole: non confondiamo il regime fiscale della prestazione con le condizioni igienico sanitarie del luogo in cui la prestazione viene erogata e con la sua titolarità.
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Medico Chirurgo, Odontoiatra, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Ortognatodonzia.
Socio Fondatore, Amministratore Unico e Direttore Sanitario di Dental Care srl. Managing Partner di Studio Associato Vassura.
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