Il condominio odontoiatrico è una soluzione di ripiego che incrocia le necessità di dentisti con studio proprio in crisi e quelle di dentisti senza studio. Prendere consapevolezza dei limiti e dei problemi di tale forma di aggregazione è il primo passo per evitare di commettere errori.
Il condominio odontoiatrico è una soluzione di ripiego che incrocia le necessità di dentisti con studio proprio in crisi e quelle di dentisti senza studio. Prendere consapevolezza dei limiti e dei problemi di tale forma di aggregazione è il primo passo per evitare di commettere errori.
Alcuni dentisti proprietari di studio cercano colleghi cui affittare delle aree operative costituendo così una sorta di aggregazione atipica che definiamo Condominio Odontoiatrico. Altri dentisti non possiedono uno studio proprio e cercano una “casa” dove trattare i propri pazienti e sono così clienti ideali dei primi.
Cosa dire di una formula che preveda la compresenza in uno studio di più professionisti, diversa dallo Studio Associato e dalla Srl Odontoiatrica?
Rispondo volentieri alla domanda, anche perché non ho volutamente trattato il tema dell’affitto (o sub-affitto) di una porzione di studio tra colleghi, se non incidentalmente in questo blog. Non l’ho fatto – e lo dico fin da subito – perché tra le varie forme di aggregazione professionale prese in esame, la giudico quella con maggiori rischi e minori vantaggi per entrambe le parti in causa.
Dunque prenderei in considerazione questa soluzione solo come estrema ratio, laddove tutte le altre possibilità esaminate in questo blog non fossero esperibili.
Occupiamoci qui del primo tema: maggiori rischi. Il tema dei minori vantaggi rispetto ad altre soluzioni possibili, è già stato implicitamente negli articoli sullo studio associato e sulla srl odontoiatrica.
In primo luogo dobbiamo considerare l’ambito giuridico entro il quale un accordo del genere si iscrive: trattasi di un contratto di locazione e come tale è necessario (ma anche molto opportuno, come vedremo) che tale contratto esista concretamente, nel senso che venga formalizzata tra le parti una scrittura privata, che sia poi regolarmente registrata con tutti gli oneri connessi in termini di responsabilità e di costi.
La conclusione di un contratto di locazione tra locatore e uno o più locatari genera quello che impropriamente, ma molto efficacemente, viene chiamato “condominio professionale”. Il condominio professionale, come già il condominio tradizionale, richiede che vengano fissate delle regole di comportamento precise affinchè i diritti e le aspettative legittime dei singoli non vengano negati all’interno delle dinamiche condominiali. Per comodità ci riferiremo al caso semplice e più frequente di un dentista locatore (colui che cede in affitto) e di un solo dentista locatario (colui che riceve in affitto), ovvero di due soli dentisti che decidono di convivere all’interno di uno stesso spazio. Le regole da definire investono numerosissimi ambiti e talora molto complessi. Le domande che seguono serviranno a dare una panoramica estesa sulle questioni che devono essere affrontate.
Posto che l’avvio di una attività odontoiatrica è soggetta ad autorizzazione con delibera della parte pubblica (tipicamente la Asl), a chi spetta l’onere di ottenere tale autorizzazione e quello di mantenere nel tempo i requisiti richiesti? Tale autorizzazione è trasferibile ipso facto dal locatore al locatario, trattandosi di due attività produttive diverse (ovvero con ragione sociale e partita iva diversa)? L’eventuale perdita o revoca dell’autorizzazione da parte del dentista locatore in che modo si ripercuote sul dentista locatario? Eventuali sanzioni a carico di chi saranno? Come si supera la presunzione della parte pubblica che si sia costituito di fatto un poliambulatorio e che dunque sia necessario avviare l’iter autorizzativo, ben più complesso, delle strutture sanitarie (soggette talora al percorso di accreditamento)? Chi eventualmente si dovrà far carico di questi oneri?
Naturalmente molti di questi problemi sarebbero facilmente risolvibili se lo studio del locatore e quello del locatario fossero nettamente separati, con due ingressi, locali di servizio separati, ecc, ma nella maggior parte dei casi si tratta di spazi condivisi con ampi margini di promiscuità (es, segreteria, sala d’attesa, sala sterile, magazzino, archivi, ecc). Proprio da quest’ultima considerazione possiamo aprire il fronte delle considerazioni successive.
La promiscuità tra locatore e locatario non si limita alla condivisione degli spazi, ma molto spesso anche a quello delle risorse (umane e strumentali) disponibili nello studio. In caso contrario il condominio odontoiatrico sarebbe così antieconomico per almeno una delle due parti, da non avere neppure ragione di esistere.
Ebbene, stando così le cose, come si definiscono i ruoli sul piano organizzativo all’interno dello studio, ovvero come e chi gestisce questioni come: sicurezza dei lavoratori, manutenzione degli elettromedicali, approvvigionamento dei materiali, scelta delle attrezzature, priorità e precedenza nel loro utilizzo, scelta dei fornitori, contrattazione dei prezzi di acquisto, livello qualitativo dei servizi accessori, gestione e conservazione documentale (immagini, consensi, diario clinico, anamnesi, modelli, ecc.), politiche di sicurezza della rete informatica o dei singoli terminali, livelli di privilegio degli accessi e gestione delle password, protocolli operativi di base (ciclo di sterilizzazione, gestione dei rifiuti, gestione delle emergenze, ecc.), orari di apertura dello studio e di accesso, sistemi antiintrusione, gestione amministrativa dei pazienti (contabilità, fatturazione, solleciti, richiami, ecc)?
Tutti questi elementi, e molti altri ancora non menzionati, dovrebbero ricadere in precise previsioni contrattuali tra le parti, con la conseguenza che:
un contratto completo sarebbe eccessivamente complesso e difficile da redigere, mentre uno incompleto aumenterebbe il margine di incertezza su competenze e poteri e, conseguentemente, dei rischi sia di conflitto, sia di eventi avversi.
In un periodo di medio lungo termine, ovvero in un condominio odontoiatrico che non ha già cessato di esistere prima, la distinzione della proprietà della clientela diventa via via più difficile, con il risultato che la corretta attribuzione delle prestazioni in agenda e dei relativi compensi talora può risultare impossibile.
È inoltre possibile che sia lo stesso paziente ad optare per un professionista diverso da quello iniziale oppure che, per motivi di urgenza o per differenti livelli di competenza sulle prestazioni (elemento estremamente prezioso in uno studio associato), la stessa promiscuità sopra menzionata a proposito di risorse e spazi, si rifletta anche sulla pazientela afferente allo studio.
Poiché non è sempre possibile dirimere la paternità del paziente tra due ragioni sociali diverse, questo può essere fonte di conflitto tra le parti e, per esteso, fonte di disservizio con il paziente stesso. Il concetto di promiscuità potrà poi essere esteso anche in sede di identificazione delle responsabilità in caso di contenzioso, atteso che il paziente (soprattutto se in malafede) avrà tutto interesse a coinvolgere il maggior numero di professionisti in eventuali richieste di risarcimento.
A questo punto si deve anche introdurre il concetto di forza contrattuale: in un condominio odontoiatrico il dentista locatario patisce senza dubbio la posizione dominante del dentista locatore, il quale è forte delle leve di potere che gli derivano dalla proprietà delle parti comuni e delle risorse, ma soprattutto dal fatto che in caso di conflitto e di successiva separazione potrà beneficiare di un aumento di clientela derivante dall’apporto iniziale dei collega.
Normalmente il capitale di clientela che si realizza presso una struttura, sia da parte del titolare che di eventuali collaboratori o consulenti o coinquilini, rimane in gran parte presso la struttura anche quando gli operatori professionali si spostano o cessano l’attività. È un fenomeno che conoscono bene i cosiddetti consulenti di ortodonzia, che fanno propria la casa altrui per periodi più o meno lunghi, partecipando alla costruzione di valore di uno studio senza beneficiarne in futuro. Anche di questo fattore si può e si deve tener conto in sede di contrattualizzazione del rapporto, con i conseguenti appesantimenti del documento.
Il versante fiscale è forse l’unico ben determinato dal legislatore, pur con qualche riserva. La coabitazione tra professionisti, in presenza di contratto di locazione, dovrebbe superare i vincoli posti in materia di accentramento di compensi, che obbligherebbe il titolare di struttura ad emettere direttamente la fattura al paziente salvo poi onorare quella emessa dai consulenti.
Nel caso di condominio odontoiatrico, non trattandosi di consulenza, il dentista locatario può (e deve) emettere una fattura in proprio liberandosi così dall’obbligo suddetto e tenendo una contabilità (registri, prima nota, ecc) propria. La riserva, che forse potrebbe essere chiarita da un commercialista, riguarda le dichiarazioni relative agli studi di settore per le quali la promiscuità di tutte le risorse in campo (locali, attrezzature e personale) potrebbe generare qualche imbarazzo e qualche rischio di contestazione. Con il pensionamento degli studi di settore, tuttavia, probabilmente questo problema è già stato risolto.
Come detto in premessa, mi sono limitato qui a descrivere i principali rischi di questa scelta professionale. Pur non mancando esempi di successo di tale forma sperimentale di organizzazione del lavoro (come già segnalato in questo blog), ritengo tuttavia che debba essere riservata ad una fascia di professionisti molto ristretta (perché non vantaggiosa nella maggior parte dei casi) e dotati di buone competenze manageriali (sia in fase di definizione del contratto, sia in fase di gestione vera e propria).
Purtroppo l’esempio degli avvocati, che percorrono da tempo la strada del condominio professionale, non è applicabile all’attività odontoiatrica, che per impiego di risorse e immobilizzazione di capitali, è molto più simile ad un’impresa che non ad un semplice studio professionale.
Non abbiamo infine parlato delle perdite di opportunità che tale scelta comporta (i minori rischi cui accennavo all’inizio). Sono convinto che se traducessimo in termini numerici questo secondo ambito di indagine il valore delle opportunità perse sarebbe perfino superiore ai rischi descritti.
Se vuoi approfondire ulteriormente questo o altri temi legati alla professione odontoiatrica iscriviti al prossimo Master Dentista Manager tenuto dal Dott. Gabriele Vassura. Trovi tutte le informazioni cliccando qui.
[contact-form][contact-field label=’Nome’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Commentare’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]
Il tuo carrello è vuoto.
Benvenuto su www.dentistamanager.it.
Ti preghiamo di prendere nota e rispettare le informazioni di seguito riportate che regolano l'utilizzo del nostro sito e dei materiali pubblicati e a cui sono soggetti i servizi forniti; l’accesso alle pagine del sito web implica l’accettazione delle seguenti condizioni.
Diritto d’autore
Tutto il materiale pubblicato sul sito ed il sito stesso, compresi testi, illustrazioni, fotografie, progetti, cataloghi, grafici, loghi, icone di pulsanti, immagini, clip audio, software, contenuti del blog, articoli di approfondimento, strutturazione dei corsi (in generale, il "Contenuto" del sito), è coperto da diritto d'autore.
La legislazione italiana ed internazionale in materia di diritti d'autore e marchi tutela il contenuto e il sito in generale.
La riproduzione dei materiali contenuti all'interno del sito, con qualsiasi mezzo analogico o digitale, è vietata.
Sono consentite citazioni, purché accompagnate dalla citazione della fonte Dentista Manager S.r.l., compreso l'indirizzo www.dentistamanager.it
Sono consentiti i link da altri siti purché venga specificato che si tratta di link verso il sito www.dentistamanager.it
5 Commenti
Buongiorno, avrei due domande
A) se il condominio odontoiatrico viene creato all’interno di uno studio professionale dove esista già una autorizzazione sanitaria della ASL a favore del locatore (cioè all’attuale professionista nonchè proprietario dei muri), il nuovo locatore/conduttore deve chiedere anche lui una nuova autorizzazione alla ASL per esercitare la propria attività in autonomia e con propria partita iva ?
B) il contratto di condominio odontoiatrico può essere fatto anche all’interno di un Poliambulatorio ? valgono le stesse regole ?
grazie per i chiarimenti
GB
grazie! se permetti, vorrei chiederti un’altra cosa. dando vita ad un poliambulatorio, che tipo di rapporto di instaura tra proprietà e specialisti? questi ultimi dovranno pagare una quota per i servizi che ricevono o è la societá che incassa e fattura dando poi una % allo specialista.
grazie
ci vediamo al prossimo tuo corso .
nicola
Di regola è la società che incassa dai pazienti e dopo paga le fatture dei singoli professionisti. Oltre che essere la formula economicamente più profittevole (controllo sugli incassi, cash flow positivo, ecc) è anche obbligatorio per legge (normativa sull’accentramento fiscale dei compensi). Poi che il pagamento dei professionisti avvenga in forma percentuale o fissa, come sai, è tutta un’altra questione …
Un caro saluto.
Lele
Condivido le tue motivazioni. Troppe volte non valutiamo a fondo tutti i risvolti che un semplice nostro atto può comportare.
Vorrei sottoporti un’altra situazione che spesso si viene a creare. A volte ci possono essere una o due stanze libere che potrebbero essere affittate a specialisti non odontoiatri (oculista, ortopedico,dermatologo,fisioterapisti).
Valgono le cose già dette? C’è differenza se il locale è gestito da un odontoiatra o da una Srl?
Grazie
Cari saluti
Nicola De Simone
Caro Nicola,
l’introduzione di medici specialisti all’interno di uno studio dentistico, per la maggior parte delle normative regionali, equivale alla realizzazione di un poliambulatorio, soprattutto quando si tratta di una società di servizi che gestisce l’attività. Di fatto, se ci pensi, è proprio così. In questo caso, PRIMA di farlo, devi avviare una procedura autorizzativa specifica per le strutture ambulatoriali polispecialistiche che, solitamente, è più complessa (molto più complessa) e più restrittiva. In Lombardia va sotto il nome di accreditamento, ma credo non sia molto diversa nel resto d’Italia (certamente sono simili Veneto, Emilia, Piemonte, Liguria e Lazio). Inoltre, in questo caso, deve essere nominato un Direttore Sanitario, che non può essere un odontoiatra, ma deve essere un medico chirurgo.
Spero di aver risposto.
A presto.
GV