

Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove regole sulla previdenza complementare che modificano in modo significativo la gestione del TFR nelle nuove assunzioni. Questa guida operativa è pensata per i titolari di studi dentistici e illustra in modo chiaro cosa cambia rispetto al passato, quali categorie di lavoratori sono coinvolte e quali obblighi devono essere rispettati. Vengono inoltre analizzati gli adempimenti pratici da eseguire, le possibili responsabilità derivanti da una gestione non corretta e le principali criticità da evitare. Infine, vengono forniti suggerimenti utili per organizzare al meglio le procedure interne e garantire una gestione conforme alla normativa vigente.

Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le nuove regole sull’adesione automatica alla previdenza complementare, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che modificano in modo significativo gli adempimenti a carico dei datori di lavoro in occasione delle nuove assunzioni. Sebbene la riforma interessi tutti i datori di lavoro privati, gli studi dentistici sono coinvolti in prima persona, considerato il frequente ricorso all’assunzione di ASO, personale amministrativo, apprendisti, igienisti dentali e altre figure dipendenti.
La novità non consiste nell’introduzione di un obbligo generalizzato di aderire a un fondo pensione, bensì nel diverso trattamento dell’inerzia del lavoratore. Se in passato il dipendente disponeva di sei mesi per decidere la destinazione del proprio TFR, dal 1° luglio 2026 il termine è stato ridotto a 60 giorni e, al ricorrere di determinati presupposti, la mancata scelta può comportare l’adesione automatica a una forma di previdenza complementare, con possibili conseguenze anche per il datore di lavoro sotto il profilo organizzativo ed economico.
Per il titolare dello studio odontoiatrico ciò significa che la fase di assunzione dovrà essere gestita con maggiore attenzione: sarà necessario aggiornare l’informativa consegnata ai neoassunti, adeguare la modulistica, monitorare le nuove scadenze, verificare il fondo pensione individuato dalla contrattazione collettiva applicabile e coordinarsi con il consulente del lavoro affinché le procedure amministrative e paghe siano correttamente allineate alla nuova disciplina.
In questo articolo analizzeremo cosa cambia rispetto al passato, quali lavoratori sono interessati dalla riforma, quali adempimenti ricadono concretamente sul titolare dello studio, quali rischi è opportuno evitare e se esistono differenze tra studio professionale e società odontoiatrica, con una checklist operativa finale e una raccolta delle principali fonti normative.
La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 non consiste nell’istituzione di una nuova forma di previdenza complementare, ma nella modifica delle regole con cui il lavoratore sceglie la destinazione del proprio trattamento di fine rapporto (TFR). L’obiettivo del legislatore è favorire una maggiore adesione ai fondi pensione, riducendo i casi in cui la decisione viene rinviata o non viene espressa affatto.
Fino al 30 giugno 2026 il lavoratore disponeva di sei mesi dalla data di assunzione per comunicare se destinare il TFR maturando a una forma di previdenza complementare oppure mantenerlo nel regime ordinario previsto dalla legge. Per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026, invece, il termine è stato ridotto a 60 giorni, con un’evidente accelerazione degli adempimenti sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro.
Anche le conseguenze della mancata scelta diventano più incisive. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, il silenzio del lavoratore può comportare, nei casi previsti dalla normativa, l’adesione automatica a una forma pensionistica complementare, con il conferimento del TFR maturando al fondo individuato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 252/2005. In alcuni casi, inoltre, il contratto collettivo applicato può prevedere anche l’obbligo per il datore di lavoro di versare una contribuzione aggiuntiva al fondo pensione, con un conseguente incremento del costo del lavoro.
È importante chiarire che queste nuove regole si applicano solo ai lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2026. Per i dipendenti già in forza prima di tale data, infatti, continuano a valere le scelte già effettuate in passato sulla destinazione del TFR, senza necessità di ripetere la procedura o di adeguarsi al nuovo termine dei 60 giorni. Per il titolare di uno studio dentistico, quindi, il cambiamento riguarda principalmente la gestione delle nuove assunzioni: sarà necessario consegnare un’informativa aggiornata, raccogliere le dichiarazioni del lavoratore, monitorare con precisione la scadenza dei 60 giorni e verificare che gli eventuali conferimenti al fondo pensione siano effettuati correttamente.
In altre parole, la riforma non impone nuovi obblighi generalizzati di adesione alla previdenza complementare, ma attribuisce maggiore rilevanza agli adempimenti del datore di lavoro. Una gestione superficiale della procedura potrebbe tradursi in errori sulla destinazione del TFR, omissioni contributive o contestazioni da parte del dipendente, mentre un’organizzazione adeguata consente di gestire le nuove regole senza particolari difficoltà.
Le nuove disposizioni sulla previdenza complementare riguardano tutti i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dalle dimensioni dell’organizzazione o dalla forma giuridica adottata. Pertanto, anche lo studio odontoiatrico con uno o pochi dipendenti è tenuto ad applicare la nuova disciplina in occasione delle assunzioni che rientrano nel suo ambito di applicazione.
Dal lato dei lavoratori, invece, la situazione è più articolata. La riforma interessa innanzitutto i dipendenti del settore privato assunti per la prima volta a decorrere dal 1° luglio 2026. Per questi lavoratori, la mancata manifestazione della volontà entro 60 giorni può determinare l’adesione automatica alla forma di previdenza complementare prevista dalla legge.
Accanto a questa ipotesi principale, il legislatore disciplina anche alcune situazioni particolari. Ad esempio, il lavoratore che ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato e risulta già iscritto a una forma di previdenza complementare può essere soggetto a regole differenti in caso di nuova assunzione. Diversamente, il lavoratore che non è di prima assunzione e non ha mai aderito ad alcun fondo pensione continua, in assenza di una scelta espressa, a seguire il regime ordinario previsto per il TFR. Si tratta di distinzioni che il datore di lavoro non può presumere, ma deve verificare acquisendo apposite dichiarazioni al momento dell’assunzione.
Per uno studio dentistico ciò significa che non tutte le nuove assunzioni dovranno essere gestite allo stesso modo. Una ASO al suo primo impiego nel settore privato, un’impiegata amministrativa proveniente da un altro studio o un igienista dentale già iscritto a un fondo pensione potrebbero infatti essere soggetti a regole differenti. Proprio per questo motivo, la raccolta delle informazioni iniziali diventa uno degli adempimenti più importanti dell’intera procedura e rappresenta il presupposto per una corretta gestione della destinazione del TFR e degli eventuali obblighi contributivi.
Sotto il profilo degli adempimenti introdotti dalla riforma, la risposta è sostanzialmente negativa. Le nuove regole sulla previdenza complementare non distinguono infatti tra studio professionale, società tra professionisti (STP) o società odontoiatrica. Ciò che rileva è esclusivamente la qualifica di datore di lavoro nei confronti di lavoratori subordinati.
Ne consegue che il libero professionista che assume una ASO o una segretaria amministrativa è soggetto agli stessi obblighi previsti per una SRL odontoiatrica o per qualsiasi altra impresa privata: dovrà consegnare l’informativa, acquisire le dichiarazioni del lavoratore, monitorare il termine di 60 giorni e gestire correttamente la destinazione del TFR secondo le nuove disposizioni.
Le eventuali differenze non dipendono quindi dalla veste giuridica dello studio, bensì da altri fattori, come il contratto collettivo applicato, il numero dei dipendenti o la situazione previdenziale del singolo lavoratore. Ad esempio, il fondo pensione di riferimento e l’eventuale contributo datoriale possono variare in funzione del CCNL adottato, mentre il regime di gestione del TFR presenta alcune peculiarità per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, nei quali trova applicazione il Fondo Tesoreria INPS. Si tratta, tuttavia, di aspetti che prescindono dal fatto che il datore di lavoro sia un professionista o una società.
Per la grande maggioranza degli studi dentistici, caratterizzati da un organico di dimensioni contenute, gli adempimenti saranno quindi identici. L’attenzione dovrà concentrarsi soprattutto sull’organizzazione della procedura di assunzione e sul coordinamento con il consulente del lavoro, piuttosto che sulla forma giuridica con cui viene esercitata l’attività professionale.
Per gestire correttamente le nuove disposizioni è opportuno che lo studio dentistico adotti una procedura standardizzata, da applicare ogni volta che viene assunto un nuovo dipendente. In questo modo si riduce il rischio di dimenticanze e si garantisce la tracciabilità di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa.
1. Consegnare l’informativa al lavoratore. All’atto dell’assunzione il dipendente deve ricevere un’informativa scritta che illustri le modalità di destinazione del TFR, il termine di 60 giorni per effettuare la scelta, le conseguenze dell’eventuale mancata risposta e il fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicato. In attesa dell’adozione della nuova modulistica ministeriale, è consigliabile utilizzare un’informativa predisposta dal consulente del lavoro e conservarne la prova dell’avvenuta consegna.
2. Acquisire le dichiarazioni del lavoratore. Lo studio dovrebbe raccogliere una dichiarazione dalla quale risulti se il dipendente si trova alla prima assunzione nel settore privato e se abbia già aderito in passato a una forma di previdenza complementare. Queste informazioni sono determinanti per stabilire quale disciplina applicare in caso di mancata scelta.
3. Raccogliere la scelta sulla destinazione del TFR. Il lavoratore può decidere di aderire a una forma pensionistica complementare oppure mantenere il TFR secondo il regime ordinario previsto dalla legge, ove consentito. È opportuno che la scelta venga formalizzata per iscritto e conservata nel fascicolo personale del dipendente.
4. Monitorare il termine dei 60 giorni. La riduzione dei termini rende indispensabile un sistema di controllo delle scadenze. Lo studio dovrebbe registrare la data di assunzione, quella di consegna dell’informativa e la data entro la quale il lavoratore deve esprimere la propria volontà, evitando che il termine decorra senza le necessarie verifiche.
5. Verificare il fondo pensione competente. In caso di adesione automatica, il TFR dovrà essere conferito al fondo individuato secondo i criteri previsti dalla legge e dal contratto collettivo applicato. Prima di procedere è opportuno verificare anche che il fondo sia abilitato a ricevere adesioni automatiche secondo le indicazioni della COVIP.
6. Aggiornare le procedure amministrative. Una volta definita la destinazione del TFR, il consulente del lavoro dovrà provvedere agli adempimenti contributivi e all’aggiornamento delle procedure paghe. Lo studio, dal canto suo, dovrà conservare tutta la documentazione relativa alla procedura, così da poter dimostrare, in caso di controlli o contestazioni, il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa.
Pur trattandosi di attività apparentemente semplici, la loro corretta sequenza è fondamentale. Una procedura standardizzata, condivisa tra lo studio e il consulente del lavoro, rappresenta il modo più efficace per evitare errori e garantire una gestione conforme delle nuove regole sulla previdenza complementare.
Uno degli aspetti più delicati della riforma riguarda l’individuazione del fondo pensione al quale destinare il TFR nei casi in cui opera il meccanismo dell’adesione automatica. Non sempre, infatti, la scelta è immediata e il datore di lavoro non può limitarsi a individuare genericamente un fondo di previdenza complementare.
La regola generale prevede che il TFR venga conferito al fondo pensione individuato dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Per questo motivo è fondamentale verificare con precisione quale CCNL venga applicato nello studio e quale forma pensionistica esso individui come riferimento.
La situazione può complicarsi quando nello stesso datore di lavoro trovano applicazione più contratti collettivi oppure quando risultano astrattamente applicabili più fondi pensione. In tali ipotesi occorre seguire i criteri previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 252/2005, che consentono di individuare il fondo corretto. Solo in mancanza di una forma pensionistica collettiva idonea trova applicazione il meccanismo residuale previsto dalla legge.
Dal 1° luglio 2026 è stato inoltre introdotto un ulteriore controllo. Le istruzioni emanate dalla COVIP prevedono infatti che possano ricevere le adesioni automatiche soltanto i fondi pensione che rispettano specifici requisiti in materia di politiche di investimento, basate sul principio del cosiddetto life cycle. Ogni fondo deve rendere pubblica sul proprio sito internet l’idoneità o meno a ricevere tali adesioni.
Nella pratica quotidiana sarà quasi sempre il consulente del lavoro a effettuare queste verifiche. Tuttavia, è opportuno che anche il titolare dello studio sia consapevole della loro importanza, poiché un’errata individuazione del fondo pensione potrebbe comportare la necessità di rettificare i versamenti effettuati e generare inutili contenziosi con il lavoratore o con gli enti interessati.
Uno dei dubbi più frequenti tra i datori di lavoro riguarda il possibile impatto economico della riforma. La risposta, tuttavia, non è univoca: l’adesione automatica alla previdenza complementare non determina necessariamente un aumento del costo del lavoro, ma può produrlo in presenza di specifiche previsioni contenute nel contratto collettivo applicato.
Il conferimento del TFR al fondo pensione, infatti, non rappresenta di per sé un nuovo costo per il datore di lavoro, poiché il trattamento di fine rapporto costituisce comunque un accantonamento dovuto al lavoratore. Diverso è il caso della contribuzione datoriale prevista da molti fondi negoziali: alcuni contratti collettivi stabiliscono infatti che, in presenza dell’iscrizione del lavoratore al fondo pensione, il datore di lavoro debba versare anche un contributo aggiuntivo a proprio carico.
La riforma rende questo aspetto particolarmente rilevante perché, nei casi di adesione automatica, anche la contribuzione datoriale può diventare operativa, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dal contratto collettivo. Prima di ogni nuova assunzione è quindi opportuno verificare non solo quale sia il fondo pensione di riferimento, ma anche se il CCNL applicato preveda contributi a carico del datore di lavoro, in quale misura e a partire da quale momento essi siano dovuti.
Per gli studi dentistici l’impatto economico sarà generalmente contenuto, ma non per questo trascurabile, soprattutto in presenza di più assunzioni nel corso dell’anno. Una verifica preventiva con il consulente del lavoro consente di conoscere in anticipo gli eventuali oneri aggiuntivi e di evitare che un costo apparentemente marginale venga sottovalutato nella programmazione del personale.
È opportuno ricordare, infine, che l’obiettivo della riforma non è aumentare il costo del lavoro, bensì incentivare la diffusione della previdenza complementare. L’eventuale maggiore onere per il datore di lavoro rappresenta quindi una conseguenza indiretta dell’applicazione delle regole previste dalla contrattazione collettiva e non una nuova imposizione introdotta dalla legge.
L’introduzione dell’adesione automatica alla previdenza complementare rende ancora più importante una corretta gestione amministrativa delle nuove assunzioni. Nella maggior parte dei casi, infatti, le criticità non derivano dalla complessità della normativa, ma da semplici omissioni o da procedure interne non adeguatamente aggiornate.
Uno degli errori più comuni consiste nel ritenere che gli adempimenti siano interamente demandati al consulente del lavoro. Sebbene quest’ultimo svolga un ruolo fondamentale nella gestione delle paghe e dei versamenti, è il datore di lavoro che deve assicurarsi che il lavoratore riceva tempestivamente l’informativa prevista dalla legge e che vengano raccolte tutte le dichiarazioni necessarie. Una documentazione incompleta o non correttamente conservata può rendere difficile dimostrare il corretto adempimento degli obblighi in caso di contestazioni.
Un’altra criticità riguarda il monitoraggio delle scadenze. La riduzione del termine da sei mesi a 60 giorni lascia margini di errore molto più ridotti rispetto al passato. Una mancata verifica della posizione del lavoratore allo scadere del termine potrebbe determinare ritardi nell’attivazione della procedura prevista dalla legge o errori nella destinazione del TFR e degli eventuali contributi.
Occorre inoltre prestare particolare attenzione alle informazioni raccolte all’atto dell’assunzione. La disciplina applicabile varia infatti in funzione della storia lavorativa del dipendente e dell’eventuale adesione pregressa a una forma di previdenza complementare. Dare per scontata una situazione senza averla preventivamente verificata può portare ad applicare una disciplina non corretta.
L’entrata in vigore della nuova disciplina non è accompagnata da uno specifico sistema di sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro. Ciò non significa, tuttavia, che una gestione non conforme della procedura sia priva di conseguenze.
L’errore più evidente riguarda la destinazione del TFR. Un conferimento effettuato al fondo pensione sbagliato, un’omessa attivazione dell’adesione automatica quando dovuta oppure, al contrario, un conferimento disposto in assenza dei presupposti previsti dalla legge possono determinare la necessità di rettificare la posizione del lavoratore e dare origine a richieste risarcitorie qualora quest’ultimo dimostri di aver subito un pregiudizio.
Ulteriori responsabilità possono derivare dall’omesso versamento della contribuzione datoriale eventualmente prevista dal contratto collettivo applicato. In tali casi il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a regolarizzare la propria posizione, con il pagamento degli importi dovuti e dei relativi accessori.
Occorre inoltre considerare il profilo probatorio. In caso di contestazione sarà il datore di lavoro a dover dimostrare di avere adempiuto correttamente ai propri obblighi, documentando la consegna dell’informativa, la raccolta delle dichiarazioni del lavoratore, il rispetto dei termini previsti dalla legge e la corretta gestione della destinazione del TFR.
Per questi motivi la migliore forma di tutela non consiste tanto nella conoscenza della normativa, quanto nell’adozione di una procedura interna semplice, documentata e costantemente applicata. In questo ambito, una buona organizzazione rappresenta spesso il più efficace strumento di prevenzione del contenzioso.
La disciplina della previdenza complementare è il risultato di un sistema normativo stratificato nel tempo, al quale la Legge di Bilancio 2026 ha apportato significative modifiche in materia di adesione automatica. Per il titolare di uno studio dentistico può essere utile conoscere le principali fonti, soprattutto per comprendere da dove derivano gli obblighi operativi descritti in questo articolo.
La normativa di riferimento è costituita principalmente dai seguenti provvedimenti:
Accanto a queste fonti assumono un ruolo fondamentale anche i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicati dal datore di lavoro. È infatti la contrattazione collettiva a individuare, nella maggior parte dei casi, il fondo pensione di riferimento e l’eventuale contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro, con effetti che possono incidere direttamente sul costo del lavoro e sugli adempimenti amministrativi dello studio.
Sì. La normativa si applica a tutti i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dalle dimensioni dello studio. Anche il libero professionista che assume una sola ASO o una segretaria è tenuto a rispettare i nuovi adempimenti.
No. Le nuove disposizioni si applicano alle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026. Per i lavoratori già in forza continuano a valere le scelte sulla destinazione del TFR già effettuate.
Sì. La disciplina riguarda tutti i lavoratori subordinati del settore privato che rientrano nell’ambito di applicazione della riforma, indipendentemente dalla mansione svolta.
Nei casi previsti dalla legge, il silenzio del lavoratore comporta l’adesione automatica a una forma di previdenza complementare con il conferimento del TFR maturando al fondo pensione individuato secondo i criteri stabiliti dalla normativa.
No. Il fondo pensione deve essere individuato secondo le regole previste dal D.Lgs. n. 252/2005 e dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro.
No. Il TFR rappresenta comunque un costo già previsto dalla legge. L’eventuale incremento del costo del lavoro deriva invece dalla contribuzione datoriale eventualmente prevista dal contratto collettivo applicato.
No. Gli adempimenti dipendono dalla qualità di datore di lavoro e non dalla forma giuridica con cui viene esercitata l’attività odontoiatrica.
Il consulente del lavoro svolge un ruolo fondamentale nella gestione operativa della procedura, ma il datore di lavoro rimane responsabile della corretta raccolta delle informazioni, della consegna dell’informativa al lavoratore e della conservazione della documentazione.
La riforma non introduce specifiche sanzioni amministrative. Restano tuttavia possibili responsabilità di natura civilistica e contributiva, oltre all’obbligo di regolarizzare eventuali errori nella gestione del TFR o dei versamenti ai fondi pensione.
Sì. È opportuno aggiornare la documentazione consegnata ai neoassunti, adeguando l’informativa sulla previdenza complementare e predisponendo le dichiarazioni necessarie per applicare correttamente la nuova disciplina.
Assolutamente sì. La riduzione del termine da sei mesi a 60 giorni rende consigliabile predisporre una procedura interna che consenta di monitorare le scadenze, documentare gli adempimenti e coordinare l’attività dello studio con quella del consulente del lavoro.
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