Elusione fiscale ed abuso del diritto sono espressioni meno note al dentista comune rispetto al concetto di evasione. Spesso vengono usate a sproposito, soprattutto in ambito […]
Elusione fiscale ed abuso del diritto sono espressioni meno note al dentista comune rispetto al concetto di evasione. Spesso vengono usate a sproposito, soprattutto in ambito odontoiatrico.
Altre volte, al contrario, il rischio di adottare comportamenti elusivi è alquanto sottovalutato tra i colleghi. Provo a fare un po’ di chiarezza facendo riferimento al mondo specifico dell’odontoiatria.
Con l’espressione elusione fiscale si intendono tutti i comportamenti messi in atto dal contribuente al solo ed unico scopo di ridurre l’imposizione fiscale che sarebbe stata applicata se quei comportamenti non fossero stati adottati.
Una recente definizione di abuso del diritto, si ricava anche dal decreto attuativo 128/2015, con il quale è stato introdotto un concetto unificato di elusione e abuso del diritto, definito condotta abusiva. In particolare, la norma 10 bis descrive l’abuso del diritto in questo modo:
Una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
Sul piano giuridico l’elusione fiscale (o l’abuso del diritto) deve essere considerata un semplice illecito amministrativo e quindi non costituisce reato penale, come invece accade per l’evasione fiscale vera e propria.
Probabilmente sono molte le circostanze nelle quali un dentista, come ogni altro contribuente, rischia di essere sanzionato per elusione fiscale. Ma c’è senza dubbio una situazione più ricorrente di altre nel nostro ambito. Serve una breve premessa.
Tra tutti i professionisti, l’odontoiatra è certamente quello che è gravato dai maggiori oneri in termini di costi fissi, rispetto agli avvocati, gli ingegneri, i commercialisti, ecc. La dimensione organizzativa ed economica di uno studio dentistico è del tutto simile a quella di un impresa in cui il peso degli investimenti e delle immobilizzazioni di capitale è così elevato da costituire un vero e proprio rischio d’impresa.
Tra questi costi ce n’è uno per il quale la legge non ammette alcuna deduzione fiscale per il professionista: l’immobile. Più precisamente il costo di acquisto dell’immobile, pur essendo un onere estremamente elevato, non è fiscalmente deducibile. Per quanto questa normativa rappresenti un’ingiustizia oramai storica e nota, allo stato attuale il limite permane. Al contrario, i costi di affitto di un immobile adibito a studio sono considerati oneri deducibili, con grave discriminazione tra chi decide (o è costretto) a comprare la propria sede operativa e chi invece decide (o è costretto) a locarlo da terzi.
Il differente trattamento fiscale del costo di acquisto o di locazione dell’immobile destinato allo studio dentistico ha indotto alcuni colleghi a costituire una società immobiliare, da loro stessi partecipata, con l’unico scopo di rendere deducibile un costo che diversamente non lo sarebbe.
Molti colleghi odontoiatri hanno fatto ricorso all’escamotage dell’immobiliare con la forma giuridica della società di persone o della società di capitali. Più spesso è stata scelta la società di persone perchè meno onerosa e più facile da gestire. In alcuni casi è stata costituita insieme ai familiari che a vario titolo partecipano agli interessi dello studio dentistico o vi collaborano direttamente.
Ebbene, questa soluzione by-passa il problema della deduzione in modo efficace, ma comporta il rischio che l’amministrazione finanziaria la contesti. Ed il rischio è così concreto da rappresentare quasi una certezza.
Il concetto portante di queste contestazioni è il seguente:
L’interposizione fittizia di una società immobiliare che abbia come unico scopo quello di rendere deducibile un costo (attraverso il pagamento di un affitto da parte del professionista) rappresenta un caso molto frequente di elusione fiscale o abuso del diritto.
Nei casi di studio dentistico associato ad una società immobiliare (di comodo) l’elusione fiscale o l’abuso del diritto si realizza comunemente nel modo seguente:
In alcuni casi la rata dell’affitto e quella del mutuo hanno importi molto simili: così facendo il dentista ottiene l’abbattimento dell’imponibile che cercava, la società immobiliare realizza una partita di giro che produrrà un imponibile molto basso o quasi nulla.
Questo fenomeno si inscrive perfettamente nel concetto di elusione fiscale o abuso del diritto sopra enunciata e non porterà niente di buono per il dentista nel caso attiri l’attenzione degli enti di controllo fiscali.
Pertanto è una soluzione che deve essere assolutamente evitata oppure modificata al più presto.
L’unico modo per evitare una accusa di elusione fiscale è … non commetterla. Sembra una risposta banale, ma non lo è.
Premesso che in questo Paese la materia del diritto è piena di incertezze e che molto spesso le interpretazioni della legge sono soggettive, esistono tuttavia delle condizioni abbastanza consolidate ed accettate in grado di fare la differenza tra una elusione quasi certa ed una condotta corretta quasi certa.
Per esporre bene il concetto mi rifaccio ad un vecchio articolo del compianto dott. Marcello Terzuolo (commercialista di Torino), che a chi gli chiedeva dove stesse il confine tra legalità ed illegalità a proposito delle società immobiliari, rispondeva in questo modo:
[Il confine tra diritto e abuso del diritto o elusione fiscale] sta nel dimostrare LE VALIDE RAGIONI ECONOMICHE (e non soltanto fiscali) per l’esistenza della società di servizi. Tale dimostrazione potrà avvenire in vari modi, ma ciò che può portare a superare ogni presunzione da parte del fisco e quindi lasciare tranquilli e tutelati i contribuenti è che la società di servizi non deve effettuare le proprie prestazioni di servizi (e quindi emettere le relative fatture) esclusivamente al professionista che l’ha costituita e che quindi direttamente (o per interposta persona) ne fa parte, ma deve emettere le fatture ad una pluralità di soggetti terzi che si avvarranno appunto dei suoi servizi. In questo modo si realizza INDUBITABILMENTE un intento economico giustificato per l’esistenza di una società di servizi ed altresì una sua autonomia organizzativa e negoziale.
In queste parole credo sia espresso in modo comprensibile il senso di quello che si deve fare. Come fare a dimostrare le valide ragioni economiche per l’esistenza della società immobiliare? Come fare a superare ogni presunzione da parte del fisco? Come fare a realizzare la cosiddetta autonomia organizzativa e negoziale?
Chi possiede una società immobiliare o chi intenda costituirla potrà semplicemente allargare le attività della società realizzando operazioni che non siano più soltanto finalizzate all’affitto dello studio. Un’idea potrebbe essere quella di compiere molte altre operazioni immobiliari e non soltanto quella di comodo. In questo modo verrà superata la dimensione personalistica ed elusiva dell’attività. All’interno di una molteplicità di operazioni immobiliari, infatti, quella ipoteticamente elusiva assume una dimensione più ridotta e quindi meno sospetta.
Un’altra idea è quella di coinvolgere nella compagine sociale anche soggetti che siano portatori di interessi diversi da quell’unico interesse odontoiatrico che potrebbe essere contestato.
Ma l’idea migliore per un dentista è senz’altro quella di convertire la società immobiliare in una vera e propria srl odontoiatrica: ovvero in una società di capitali (se ancora non lo è) che svolga una attività di servizio (società di mezzi) e che gestisca non solo l’immobile dello studio, ma anche l’intera attività odontoiatrica. Nel caso di una sas già esistente, per esempio, la conversione può essere fatta molto agevolmente dal notaio mediante trasformazione della sas in srl, mantenendo anche la stessa partita iva.
Una volta realizzata la società di servizi (srl odontoiatrica), si otterranno:
che realizzano indubitabilmente una situazione caratterizzata da:
La srl odontoiatrica, così realizzata, non avrà neppure la necessità di affittare l’immobile al dentista, ma ne sarà proprietaria ed utilizzatrice, deducendone i costi all’interno del proprio bilancio.
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