La Società Semplice, il dentista e l’uovo di Colombo
La società semplice è come l’uovo di Colombo, nella giungla di preoccupazioni e rischi cui il dentista ogni giorno si affaccia. Affiancata poi alla sua sorella maggiore (la Srl Odontoiatrica) permette di raggiungere livelli di protezione quasi perfetti. La Società Semplice è stata troppo a lungo snobbata se pensiamo ad una serie di problemi come la tutela patrimoniale, la pianificazione successoria, la semplificazione fiscale e altro ancora. D’ora in poi sarà forse il caso di ripensare completamente gli assetti societari funzionali ad uno studio dentistico moderno e sicuro.
Premetto tali questioni possono essere oggetto solo di qualche cenno e chi volesse approfondire la tematica dovrà necessariamente seguire i nostri corsi sul tema o chiamarci in consulenza.
Abbiamo già parlato di tutela patrimoniale e di pianificazione successoria. Abbiamo anche visto che gli strumenti più complessi e completi quali il Trust sono di fatto riservati ai detentori di patrimoni rilevanti.
Questa cosa non ci andava giù. Ci interessava trovare una soluzione valida anche per chi non avesse a disposizione patrimoni rilevanti.
Ma la soluzione che vi proponiamo non si limita a quadrare questo obiettivo. Si tratta in realtà di una soluzione adatta anche per coloro che non hanno – e/o non hanno intenzione di costituire – una srl odontoiatrica nelle sue varie forme già da noi trattate, ma che hanno uno studio, magari anche un piccolo studio, con un immobile strumentale di proprietà e/o altri immobili ad uso abitativo o come investimento.
Il problema dell’immobile strumentale
Come è ben noto, l’immobile strumentale di proprietà, se acquistato a partire dal 2010, non è deducibile come costo (quote di ammortamento) di esercizio (sempre che non sia stato acquisito tramite leasing immobiliare, beninteso).
E per aggiungere iniquità ad iniquità, se venduto anche dopo cinque anni, rimane soggetto ad imposta sulla plusvalenza.
Questa barbarie giuridica, che vale solo per i professionisti, pone gli stessi in una situazione di assoluta penalizzazione rispetto alle imprese e ai privati. Le imprese infatti sono anch’esse soggette a plusvalenza sine die, ma, a differenza dei professionisti, almeno deducono costo di acquisto e spese accessorie, comprese le imposte indirette e gli oneri notarili sostenuti per l’acquisto, attraverso l’ammortamento, in 33 anni.
I privati, dal canto loro, non deducono nulla e pagano le imposte sull’immobile, ma almeno se vendono dopo cinque anni dall’acquisto sono esentati da imposizione sulla plusvalenza.
I professionisti restano quindi e senza alcuna giustificazione giuridica i più penalizzati. E restano anche esposti agli attacchi dei pazienti e dei creditori, facendo parte tali immobili a tutti gli effetti del patrimonio personale del professionista.
Ebbene, la società semplice può costituire una soluzione per:
Conferire tale immobile insieme ad altri eventualmente posseduti dal professionista in un altro soggetto giuridico con un patrimonio distinto e separato da quello del professionista (non troppi perché, al limite, si costituiscono più società semplici).
Dedurre interamente i canoni di locazione sulla posizione fiscale del professionista (se mantiene lo studio come persona) o dell’ambulatorio (se costituisce una srl), stipulando un contratto sullo stesso immobile che vede nel ruolo del locatore la società semplice (ovviamente dopo averlo acquistato tramite quella o dopo averlo conferito alla stessa successivamente all’acquisto).
Predisporre una efficiente pianificazione successoria dell’intero patrimonio del professionista con vantaggi fiscali immediati e a lungo termine.
Pianificare l’eventuale vendita dell’immobile strumentale con un trattamento fiscale fortemente agevolato purché la stessa alienazione dell’immobile avvenga oltre i cinque anni dall’acquisto (no imposta sulle plusvalenze).
Effettuare tutte le operazioni immobiliari con lo stesso trattamento fiscale prescritto per i privati e non per i soggetti commerciali.
Escapologia facile? Nulla di tutto questo.
Questo tema è trattato anche all'interno del libro "Srl Odontoiatrica".
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La società semplice come soluzione al problema dell’immobile strumentale per il professionista
La società semplice ha negli ultimi anni soppiantato tutte le forme alternative societarie di godimento.
Questo è avvenuto per via di una serie di innovazioni legislative, di natura anche fiscale, che hanno reso progressivamente sconvenienti tutte le altre forme societarie attraverso le quali si costruivano le cosiddette holding familiari (snc, sas o srl immobiliari o di partecipazioni).
Parliamo quindi di tutte quelle società che venivano costituite non per esercitare vere e proprie attività imprenditoriali e commerciali, ma per detenere e amministrare il patrimonio familiare di tipo immobiliare.
Perché è avvenuto questo progressivo scoraggiamento?
La questione è stata oggetto di forti dispute nel tempo, la cui descrizione vi risparmio per portarvi dritti verso la questione che più vi interessa: oggi la società semplice può contare su una interpretazione e una giurisprudenza assai favorevole – oramai del tutto consolidata – alla detenzione e amministrazione di tali patrimoni familiari.
Tutto ciò si verifica a patto di utilizzarla per il conseguimento di una precisa tipologia di redditi, con esclusione di quelli riconducibili al regime fiscale del lavoro autonomo e di impresa.
Detta in maniera più diretta, si tratta di un’ottima soluzione per la gestione statica di patrimoni immobiliari di famiglia.
Gestione statica significa gestione semplice e cioè quella di un patrimonio che viene utilizzato per fini familiari o come investimento familiare, con gli immobili messi a reddito – affittandoli a soggetti terzi – e operazioni di semplice manutenzione del patrimonio stesso.
Questo tipo di gestione non possiede le caratteristiche richieste per le società commerciali – e cioè tutte quelle esercitate dalle forme societarie diverse dalla società semplice – ed è per questo che la legislazione fiscale ha tenuto a scoraggiare la formazione di società commerciali – quali sas, srl o stp – per gestire tale tipo di attività.
Il Legislatore in realtà ha fatto molto di più: ha reso fiscalmente conveniente la trasformazione di società commerciali che gestivano questo tipo di attività in società semplici, considerando tutte le società commerciali resistenti come società di comodo.
In altri termini, oggi, tutte le sas e srl immobiliari che mantengono questo tipo di attività senza innestare in esse anche attività di tipo squisitamente commerciale sono a rischio.
Attenzione però: se questo è vero per le gestioni statiche di tipo immobiliare, la stessa cosa non può dirsi per la gestione statica di patrimoni misti e in particolare per la componente mobiliare e finanziaria di questi patrimoni.
Per via di un buco normativo, infatti, sono pesantemente penalizzati sotto il profilo fiscale i frutti del capitale quando il patrimonio è costituito da una componente mobiliare o finanziaria (partecipazioni in altre società commerciali o investimenti finanziari).
Chi detiene questo tipo di patrimoni misti, in sostanza, vede poca convenienza nel gestirli per il tramite di una società semplice e deve guardare ad altre soluzioni: e cioè utilizzare come holding di famiglia altre tipologie societarie oppure gestire attraverso la società immobiliare solo la componente immobiliare del patrimonio.
Questo almeno fino a quando il buco normativo di cui sopra non verrà colmato.
Un altro elemento di fondamentale importanza per decidere la convenienza ad utilizzare questo veicolo societario è poi costituito dal numero di componenti il nucleo familiare del professionista.
Poiché tale tipologia societaria permette lo stesso trattamento fiscale riservato al privato, è evidente che tanto più numerosi sono i membri della famiglia, che devono ovviamente essere tutti inseriti nella compagine sociale della società, tanto più ci troveremo, sotto il profilo dell’imposizione sui redditi, in una situazione favorevole rispetto a quella di partenza (tutto il reddito sul professionista a più alta aliquota marginale IRPEF), in quanto saremo riusciti a splittare tali redditi su più teste, con un carico fiscale complessivo più basso.
Il reddito sarà poi ulteriormente decurtato dalle spese per la gestione del patrimonio stesso, anche se in percentuale molto minore di quella permessa alle società commerciali, cui è permesso decurtare tale reddito con l’ammortamento degli immobili, sia pur in un arco di tempo molto lungo (33 anni).
E’ chiaro quindi che per poter decidere sulla convenienza di tale operazione di acquisto o successivo conferimento in capo alla società, si deve valutare una serie di elementi che riguardano la peculiare situazione del singolo professionista.
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Quando non conviene la società semplice
In qualche caso potrebbe risultare una scarsa convenienza in questo tipo di operazione.
Vediamone alcuni:
L’immobile è già stato comprato e si dovrebbe conferire alla società: per farlo si dovrebbe ripagare le imposte indirette una seconda volta, in quanto il conferimento di un immobile è fiscalmente equiparato ad una cessione, e il trattamento cambia se si tratta di un immobile abitativo o strumentale. Infatti, nel primo caso la base imponibile su cui applicare dette imposte è il valore catastale dell’immobile, mentre nel secondo è il valore venale. Se poi lo strumentale è stato acquistato con iva, l’aliquota complessiva (iva + registro e ipocatastali) può arrivare fino al 26%. Appare chiaro che in mancanza della possibilità di ammortizzare tale immobile in 33 anni, possibilità che nella società semplice è preclusa, diventa molto difficile trovare convenienza nell’utilizzo di questo veicolo societario ed è meglio studiare altre soluzioni.
L’immobile è unicamente quello strumentale e lo si deve ancora comprare: qui la convenienza all’acquisto tramite la società è praticamente scontata, perchè se si deve pagare imposte indirette per acquistarlo, tanto vale farlo subito per il tramite della società, non foss’altro perchè se lo acquista il professionista non potrà comunque dedurlo e per di più, se lo dovesse vendere in un momento anche lontano, la cessione sarà sempre almeno potenzialmente plus valente. Se invece compra la società semplice, una volta trascorsi cinque anni dall’acquisto, la cessione diverrà esente da imposta. Si tratta di un elemento di valutazione importante, soprattutto se si pensa a dentisti senza figli che intendono cedere l’immobile a terzi a fine attività o adibirlo ad uso personale diverso da quello professionale. Per la stessa ragione, anche un conferimento dello stesso immobile nella società successivo all’acquisto originario da parte del professionista potrebbe comunque risultare conveniente, sia pur in misura minore che nel caso precedente, purché gli anni di lavoro nella struttura – proprio, dei propri figli o di terzi – siano abbastanza da rendere conveniente fiscalmente l’operazione e sempre che i soci della società siano almeno due. Si deve ricordare che in assenza di ammortamento dell’immobile, l’unico modo per recuperare la maggiore spesa in termini di imposte dirette pagate per il conferimento (senza iva pari al 9% PER IMPOSTA DI REGISTRO SUL VALORE VENALE + IPOCATASTALI FISSE + SPESE NOTARILI + BOLLO ) è quella di sfruttare il minor carico fiscale legato allo split del reddito su più teste per un numero di anni sufficiente al citato recupero;
Valore e composizione del patrimonio del professionista, che impatta pesantemente sulla valutazione di convenienza in relazione al profilo successorio. Sotto questo profilo, non si può non considerare che le imposte di successione presentano almeno ad oggi elevate franchigie in capo alla moglie e ai figli (pari ad un milione di euro per testa). Tuttavia, non si può non considerare l’alta possibilità che venga prima o poi tirata fuori una riforma che giace da tempo nei cassetti del legislatore, che prevede l’introduzione dell’imposta di successione. Questa potrebbe – guarda caso – portare ad un abbassamento di quella franchigia da quella attuale di un milione a quella di 200.000 euro.E’ chiaro che in questo caso la soluzione della società tornerebbe pesantemente in auge e renderebbe convenienti anche operazioni che prima non lo erano. Praticamente, quasi tutte.
Rimane comunque sempre attuale, sia che si compri tramite la società semplice che direttamente come professionista, l’imperativo categorico più volte da me richiamato in questa sede, nei corsi di formazione e in consulenza, che è quello di evitare di acquistare l’immobile con iva.
Non date retta a chi vi dice che non è possibile. Basta acquistare da privati o da imprese che abbiano costruito da più di cinque anni. Esiste anche chi sceglie di vendere con iva, pur non essendovi costretto, per propria convenienza personale. Come sia sia, ricordate.
CON IVA, NO PARTY.
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Le nozioni base sulla società semplice
Dal punto di vista tecnico, la società semplice è la forma più elementare di società di persone e per molto tempo è stata utilizzata per attività agricole e poco altro.
La stessa non deve effettuare attività commerciali, come le altre forme di società (di persone e di capitali).
Appartiene alla famiglia delle società di persone e condivide con essa alcune importanti caratteristiche, ma se ne discosta in senso a noi assai favorevole per le altre:
Può essere costituita e gestita con disbrighi burocratici minimi e con costi irrisori.
Non è tenuta alla redazione del bilancio e deve tenere scritture contabili estremamente semplificate.
Ha una gestione assai semplice e snella e si presenta come uno strumento estremamente flessibile ed adattabile statutariamente ad ogni peculiare esigenza.
Ad essa non si applicano – non essendo un soggetto commerciale – gli articoli del TUIR che riguardano i soggetti commerciali: non gli studi di settore o il fatturato minimo così come tutta la fiscalità dei soggetti commerciali.
Non è attaccabile sotto il profilo della normativa contro le società di comodo e anzi è stata beneficiata proprio da quest’ultima, nel senso che – come già ricordato – sono state varate misure fiscali straordinarie tese a incentivare con benefici fiscali temporanei la trasformazione in società semplice di tutte le altre società commerciali di puro godimento, quali le srl e le snc immobiliari, come più in generale tutte le altre forme di holding familiare.
Non prevede nemmeno la costituzione obbligatoria con atto pubblico (notaio) anche se, nel caso in cui la stessa detenga immobili, tale atto è praticamente indispensabile. L’atto pubblico è poi richiesto ai fini di rendere noti ai terzi eventuali limiti alla responsabilità dei soci; che sono possibili se inseriti nello statuto per una certa categoria di soci, cioè i non amministratori, e tale circostanza è resa conoscibile ai terzi con mezzi idonei (atto pubblico presso il notaio).
Questo è poi un punto molto importante.
Il codice civile prevede che i soci amministratori abbiano la responsabilità e la rappresentanza della società, ma concede anche di limitare la responsabilità di alcuni soci. Il che significa che gli unici soci per i quali la responsabilità rimane piena sono quelli, tra gli amministratori, che rappresentano la società e che quindi si assumono la responsabilità degli atti compiuti attraverso la stessa e per conto della stessa.
Costoro rispondono anche con il proprio patrimonio personale degli atti che hanno posto in essere per conto della società.
I creditori dovranno quindi attaccare il patrimonio della società e solo dopo, qualora il primo si fosse rilevato incapiente, quello degli amministratori della stessa che la rappresentano; ed infine quello degli altri amministratori non rappresentanti. D’altra parte, se tali amministratori non pongono in essere atti fraudolenti, una società di puro godimento e cioè una società che si limita a detenere beni mobili o immobili allo scopo di gestirli, quale tipo di rischi potrà correre? Assai poco rilevanti.
Quello che tuttavia per noi è più interessante è che esiste la possibilità di escludere taluni soci da alcuna responsabilità sociale, semplicemente comunicando la loro esistenza ai terzi con i mezzi idonei di cui abbiamo già parlato.
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La società semplice come strumento di tutela patrimoniale e di pianificazione successoria
Ai nostri scopi queste possibilità si traducono in importanti conseguenze.
Il titolare di uno studio dentistico, che è anche proprietario dell’immobile strumentale, conferendo tale immobile nella società con costi e imposte relativamente contenuti (o, meglio ancora, acquistandolo direttamente per il tramite della società), può isolare quell’immobile dalle proprie proprietà personali e consentire quindi la tutela patrimoniale del professionista, perlomeno per tutto che riguarda la porzione del suo patrimonio che non ha a che fare con l’attività professionale
Nello specifico, i creditori potranno rivalersi solo sul controvalore rinveniente dalla liquidazione della sua quota sociale. Per ottenere questo risultato, tuttavia, dovrà necessariamente procedere secondo due strade alternative, la prima della quali permette di schermare quasi interamente il patrimonio del professionista e la seconda che lo permette in misura meno perfetta ma comunque molto efficace:
blindare l’attività professionale costituendo anche una srl di gestione dell’ambulatorio. In questo modo, non risponderà più direttamente nei confronti dei terzi e dei pazienti per le attività professionali con il proprio patrimonio, in quanto il rapporto contrattuale coi pazienti e gli altri creditori sarà assunto direttamente dalla società di gestione dell’ambulatorio e dal patrimonio di questa (non da quello del professionista!).
se non vuole o può costituire una srl di gestione dell’ambulatorio o una srl-stp, dovrà avere l’accortezza di non farsi inserire tra i soci illimitatamente responsabili della società semplice, ma attribuire quel ruolo ad altri familiari. In questo modo, eviterà di rispondere illimitatamente con il proprio patrimonio per le attività della società semplice. Un eventuale creditore di questa dovrà comunque prima escutere il patrimonio sociale, poi quello dei soci illimitatamente responsabili e solo alla fine il suo, nei limiti del valore della quota. Certo, il patrimonio di un familiare è anche almeno in parte il suo e quindi tale garanzia è del tutto apparente se qualcosa va storta. Tuttavia, come già ricordato, si tratta di un rischio teorico, perchè la società semplice si limita a gestire un patrimonio immobiliare e non corre rischi imprenditoriali di alcun genere, per cui i rischi sono sostanzialmente inesistenti.
TORNIAMO QUINDI AL PROFILO DELL’IMPATTO SUL REDDITO DELL’IMMOBILE.
Il fatto di farselo affittare dalla società semplice -a lui o alla sua srl di gestione dell’ambulatorio o alla sua srl-stp – gli permetterà di scaricare interamente i canoni di locazione e quindi di ottenere vantaggi fiscali che da proprietario diretto gli erano preclusi.
La società, a sua volta, non sconterà un trattamento fiscale di quell’immobile simile a quello delle società commerciali, perché essendo appunto la stessa una società non commerciale sarà sottoposta allo stesso regime fiscale che contraddistingue il privato che detiene un immobile, ma se lo vende dopo cinque anni e/o lo assegna ai sogni dopo il suo scioglimento, non si vedrà tassare alcuna plusvalenza. Se poi, come introdotto in apertura di questo articolo, si è provveduto a costituire un’ampia compagine sociale, quel reddito verrà splittato in più teste con un risparmio fiscale notevole (più bassa aliquota marginale IRPEF).
Lo stesso stratagemma risolverà anche una serie di problematiche legate alla pianificazione successoria del professionista titolare, il quale lascerà a suoi eredi non più un immobile ma una quota societaria, la quale a sua volta non comporterà per gli eredi oneri fiscali e spese tipiche legate alla proprietà di quell’immobile, acquisito a seguito e per effetto della successione; e risolverà, persino in assenza di testamento, tutte le problematiche legate al lascito di proprietà indivise, tipiche della successione senza testamento, di cui abbiamo già parlato.
Ovvio che il testamento è comunque e sempre meglio farlo per tutto quello che resta fuori dalla società semplice.
Va poi ricordato che quando il titolare lascia in eredità la quota di controllo di una società agli eredi diretti quali il coniuge e i figli, tale trasmissione mortis causa si verifica in esenzione totale di imposta di successione.
Trasformare quindi immobili in quote societarie ha comportato l’annullamento di qualsiasi imposizione successoria in capo a questi precisi eredi – coniuge e figli appunto -, anche una volta superati i limiti di franchigia per ciascuno di questi, che potranno quindi essere utilizzati per annullare l’imposizione per altri beni eventualmente facenti parte del patrimonio del professionista.
Non basta.
Questa soluzione si pone come un’efficace alternativa anche alla società di mezzì, superando di un balzo tutte le problematiche legate all’abuso del diritto e cioè all’elusione delle imposte che a tale forma societaria possono essere legate, per effetto di un eventuale chiamata in causa da parte delle autorità fiscali, in assenza di tutte quelle strategie di costituzione di una valida ragione economica extra-fiscale di cui abbiamo già parlato in diversi articoli.
Il fatto di costituire un patrimonio separato per la famiglie e per di più ai fini di una corretta pianificazione successoria – se il tutto viene espressamente previsto in statuto – costituisce una ragione fortissima e un muro invalicabile per qualunque pretesa da parte del Fisco (con costi e disbrighi molto meno impegnativi di quelli che una srl di mezzi comporterebbe).
Se poi invece si va ad indagare la situazione della srl di gestione dell’ambulatorio quando la stessa viene legata alla società semplice per lo stesso professionista, i vantaggi di tale configurazione di gruppo societario aumentano in misura crescente.
La srl di gestione dell’ambulatorio – esattamente come lo studio – non ha alcun interesse a patrimonializzare l’immobile e ha gli stessi vantaggi del professionista nel tenerlo in un patrimonio distinto e separato, un patrimonio che gode per di più di notevoli vantaggi fiscali, ad essa preclusi.
Se infatti l’immobile strumentale fosse allocato nel patrimonio della società, sarebbe attaccabile da suoi aventi causa (creditori e pazienti). Se invece lo stesso viene allocato in un altro veicolo societario che non esercita un’attività commerciale, tale rischio è completamente scongiurato e si perviene a quella situazione ideale, da noi più volta descritta, che vede il professionista rispondere dei rischi della propria attività solo con il patrimonio che ha dedicato ad essa e non anche con il proprio patrimonio personale e familiare.
Inoltre, la stessa srl potrebbe fungere da società veicolo (SPV= special porpouse vehicol) per innumerevoli e diversi fini: ad esempio, potrebbe essere proprio la srl ad acquistare una porzione significativa di quote della società semplice, anche se le stesse quote sono sostanzialmente di proprietà del medico titolare dell’intera operazione. Basterebbe inserire il socio srl tra quelli con responsabilità limitata ai sensi dello statuto della società semplice, per conseguire un reticolo societario che rimanda alla famiglia, ma che nello stesso tempo scherma i rispettivi patrimoni nei confronti dei terzi.
Peraltro, la società semplice non dovrebbe rientrare, persino in presenza di un gruppo societario importante, nel bilancio consolidato di gruppo.
Esistono in realtà moltissime altre applicazioni nell’ambito del gruppo societario, che esulano da questa trattazione, ma tra queste non può non ricordarsi che, con tali meccanismi – attraverso la semplice interposizione di un contratto fiduciario –, si potrebbe arrivare persino ad acquisire un concorrente, senza che nessuno possa avere contezza su chi effettivamente sia il vero titolare delle quote.
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Le responsabilità del socio nella società semplice
Vediamo ora un altro importante aspetto e cioè la questione legata alla responsabilità vista dal punto di vista del socio della società semplice.
I creditori particolari del socio professionista – e cioè, sostanzialmente, creditori della sua attività professionale e privata e suoi pazienti – che diritti hanno sulla società?
Nel caso delle società di capitali (SPA – SRL – SAPA), il creditore particolare del socio può attaccare la quota sociale dello stesso.
La quota della società di capitali, infatti, ha un valore economico ben preciso e quantificabile e costituisce un valore che può essere attaccato in ogni momento, formando oggetto di un pignoramento come anche di altre azioni esecutive di natura civile e penale.
Si badi bene che in presenza di una srl ambulatorio questi aventi causa non possono essere quelli dell’attività sanitaria, perché questi ultimi possono solo attaccare la società.
E quindi stiamo parlando dei creditori particolari del socio professionista, per le piccole e residuali attività legate alla sua sfera privata, non certo di quella professionale.
Ma la stessa cosa non può dirsi per un socio di una società di persone.
In questo caso infatti, la quota rappresenta non un valore economico, ma una porzione di un fascio di diritti e obblighi legati al contratto sociale.
Il creditore del socio non può quindi attaccare quella quota.
Non può richiederne di certo il pignoramento e tanto meno – e persino in sede penale – la quota può essere oggetto di sequestro o di confisca.
Il creditore può al massimo attaccare l’utile distribuito pro-quota – sempre se quest’ultimo esista e sia stato deliberato, per espressa volontà da parte dell’assemblea della società, non potendo certo il creditore obbligarla a farlo, non possedendo lui alcun titolo nei confronti della società – e comunque sempre dopo aver tentato di escutere il patrimonio personale del socio (beneficio di preventiva escussione) .
Al massimo, può richiedere la liquidazione della quota del socio e la società deve adempiere in un arco di tempo di tre mesi, il che lascia spazio anche a possibili transazioni.
Tuttavia, per ottenere questo risultato e minimizzane le conseguenze in capo alla società è necessario introdurre particolari clausole statutarie che limitino la circolazione delle quote nelle mani di terzi e che fissino regole per la quantificazione della quota all’atto della sua liquidazione particolarmente stringenti, nel senso che si pongono come scopo di liquidare al socio il meno possibile proprio perchè studiate al fine di difendersi da attacchi dei terzi ab origine.
Infatti, tali clausole non impedirebbero comunque ai soci di sciogliere la società assegnando i beni ai creditori in natura, se solo volessero. Ma impedirebbero ai creditori di uno dei soci di contestare l’esiguità della somma rinveniente dalla liquidazione della quota, in quanto il creditore del socio particolare non ha alcun diritto nei confronti della società per i debiti personali del socio, e neanche può contestare le regole interne della società, ma ha solo il diritto di richiedere la liquidazione del socio e farsi saldare il proprio credito dalle sue mani. Ovvio che tale possibilità rende più forte anche la difesa del socio che ha continuato ad esercitare in forma diretta la professione e che quindi continua a rispondere illimitatamente nei confronti dei suoi aventi causa con tutto il patrimonio.
Con questa accortezza, si rende la vita più difficile al terzo che vuole riscuotere il proprio credito, in quanto tutto quello che può fare è richiedere la liquidazione della quota del proprio debitore e gli altri soci hanno tempo per decidere se limitarsi a ottemperare o sciogliere la società dopo aver messo a disposizione il corrispettivo nelle mani del socio debitore, il quale dovrà adempiere al proprio debito direttamente nelle mani del suo creditore.
Ora forse è più chiaro il motivo per cui la srl odontoiatrica in luogo dello studio vince anche sotto questo profilo, ma si possono comunque ottenere buoni risultati persino se si mantiene lo studio.
Un creditore particolare del dentista, titolare di studio, può certamente attaccare anche il controvalore di liquidazione della la quota della società semplice di proprietà del medico, dopo averla costretta a metterla in fatto quella liquidazione.
Ma se lo stesso medico esercita l’attività sotto forma di srl, non esiste alcun modo in cui tale creditore possa fare lo stesso, perché i patrimoni del medico, della srl di gestione dell’ambulatorio e della società semplice sono patrimoni del tutto separati e indipendenti.
Il fatto di essere creditore della srl, non comporta affatto la possibilità di attaccare il patrimonio del professionista e tanto meno quello della società semplice.
In particolare, il fatto di aver legato una società di capitali con una società di persone – e per di più nella forma di società semplice – costituisce una forma di tutela patrimoniale pressoché perfetta, se si sa dove e come mettere le mani e si sa costruire gli statuti nella maniera acconcia: evitate il fai da te, mi raccomando.
Nel caso invece in cui a monte esista uno studio e non la srl di gestione, abbiamo sempre una forma di tutela patrimoniale migliore di quella che avremmo avuto con un patrimonio indiviso riconducibile al medico.
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Il regime fiscale della società semplice
Vediamo ora il funzionamento della società semplice dal punto di vista tributario.
La società semplice viene considerata un soggetto autonomo rispetto ai soci, per cui è necessaria la determinazione del reddito d’esercizio tramite una relativa dichiarazione dei redditi, reddito che non deve assumere mai la natura di reddito di impresa o di lavoro autonomo, altrimenti la società diverrebbe subito una società commerciale e il Fisco la tratterebbe come tale, con soli svantaggi da ogni punto di vista.
Il trattamento fiscale è analogo a quello della persona fisica, perché non esiste alcuna attività di tipo imprenditoriale e la società può produrre qualsiasi tipo di reddito ad eccezione dei redditi di impresa e di quello di lavoro autonomo: quindi redditi fondiari, di capitale, diversi, a tassazione separata.
Il reddito verrà poi ripartito tra i soci proporzionalmente alle rispettive quote societarie: soci che pertanto dovranno pagare l’IRPEF con aliquote che vanno crescendo da un minimo del 23% ad un massimo del 43%.
Per quanto concerne l’IRAP, le società semplici sono obbligate a pagarla solo in caso di svolgimento di attività professionali, artistiche o agricole. Il che non vale di sicuro nel nostro caso, ma solo nel caso in cui esercitino tali attività (un esempio classico è quello dello studio associato, che infatti viene assimilato proprio alla società semplice).
In caso di scioglimento della società, si può procedere alla distribuzione dei beni facenti parte del suo patrimonio ai soci.
E se tale destinazione avviene dopo cinque anni dal loro acquisto, sappiamo già che non esiste alcuna plusvalenza da tassare.
Ma è interessante capire che anche il socio che riceve quell’immobile non viene interessato da alcuna tassazione.
Si tratta di una posizione di sicuro interesse, che pone la società semplice quale soggetto giuridico fiscalmente privilegiato quando lo scopo sociale è la detenzione e l’amministrazione del/dei bene/i immobile/i.
Se infatti la medesima operazione fosse posta in essere da una società commerciale (di persone o di capitali), vi sarebbe un interessamento fiscale tanto della società (l’operazione risulterebbe infatti tendenzialmente plus valente), quanto dei soci (occorrerebbe verificare, in particolare, che l’attribuzione delle somme non possa generare tassazione in capo a questi ultimi).
Conclusioni
Le questioni che interessano la società semplice sono molto più ampie di quelle che ho finora descritto.
Per chi volesse approfondire la tematica, rimando ai nostri corsi sul tema e alla nostra consulenza.
Ma già qui possiamo indicare tale soluzione come la più interessante, poco onerosa e fiscalmente vantaggiosa, utile a realizzare un efficace tutela patrimoniale e una corretta pianificazione successoria e valida per qualunque tipologia di medico o odontoiatra e quindi utile a risolvere qualunque situazione, anche quella del piccolo titolare di studio, quando il suo patrimonio è prevalentemente quando non esclusivamente immobiliare e l’attività professionale costituisce l’unico elemento imprenditoriale che contraddistingue la sua attività.
Escludendo alcuni casi di cui si è fatto cenno in apertura, praticamente la situazione da cui è interessata la gran parte della categoria odontoiatrica e medica.
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Classe 1964. E' laureato con lode in Economia e Commercio e si è perfezionato in Discipline Bancarie e Finanziarie. Fondatore e Presidente di ANTAMOP (Associazione Nazionale Soci e Titolari Ambulatori Odontoiatrici e Polispecialistici), che federa e tutela gli ambulatori singoli, non appartenenti a grandi gruppi economici. Da anni collabora in esclusiva con Dentista Manager, si dedica alla consulenza extraclinica per gli studi dentistici e svolge una incessante attività di formazione.
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