Molti consulenti o collaboratori hanno oramai optato per la Società di Consulenza, dal momento che questa comporta importanti vantaggi fiscali, contributivi e patrimoniali rispetto alla professione pura. Tuttavia il passaggio da professione ad impresa comporta una sostanziale modificazione dei presupposti giuridici che permettono lo svolgimento dell’attività di consulenza, con ricadute significative anche sul piano contrattuale. Per questo motivo, in questo articolo descriviamo le caratteristiche salienti del Contratto di Appalto di Servizi, che rappresenta il modello di approdo formale e regolatorio per una Società di Consulenza.
In un futuro molto prossimo ogni dentista dovrà familiarizzare con il concetto giuridico del Contratto di Appalto, rispetto al quale potrà trovarsi soggetto attivo o passivo, a seconda delle scelte professionali ed imprenditoriali adottate.
Il motivo di questo nostro convincimento è presto detto.
Nell’attuale mercato odontoiatrico il fenomeno della Consulenza sta assumendo proporzioni grossolane ed è in costante aumento da decenni.
Ciò è dovuto a diversi fattori:
In buona sostanza il dentista, nella sua veste professionale, ricade necessariamente in una delle seguenti categorie:
L’unico caso a fare eccezione è quello del Consulente puro che opera in favore di colleghi con studio professionale tradizionale. In questo solo caso non entra in gioco un Contratto d’appalto di Servizi, ancorché nel settore pubblico sia considerato tale.
Con queste premesse, è bene che il dentista conosca il significato giuridico e pratico di un Contratto di Appalto, all’interno del quale possono e devono essere ricondotti quasi tutti i contratti di collaborazione e consulenza che siamo abituati a identificare in modi diversi.
Vediamo dunque le due fattispecie di nostro interesse, sapendo che la prima occupa uno spazio molto più ampio ed, in prospettiva, ancora più grande.
Il Codice Civile descrive genericamente il Contratto d’appalto nell’art. 1655 in questo modo:
L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Il Contratto d’opera professionale è descritto invece nell’art. 2222 c.c. come segue:
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Già da una prima lettura a confronto dei due testi appaiono evidenti alcune differenze tra una un’attività professionale di consulenza e una attività d’impresa avente per oggetto la stessa consulenza.
Entrambe le strade sono percorribili ma i presupposti giuridici che le regolamentano sono diversi. Tali presupposti si concretizzano nella definizioni di due tipologie di contratti, che hanno dunque una diversa sostanza e una diversa forma: il Contratto d’Opera professionale di consulenza o di collaborazione e il Contratto di Appalto di Servizio di consulenza o collaborazione:
E’ fondamentale per l’odontoiatra conoscere l’inquadramento giuridico di entrambi ed il loro razionale di impiego, posto che rispetto ad essi, in molti casi, assumerà il ruolo di soggetto passivo (appaltatore), di soggetto attivo (committente), oppure entrambi allo stesso tempo.
In tutti i casi, vale questa regola: è la natura giuridica di chi riceve l’incarico a determinare quale tipo di contratto sia applicabile.
Tutti i soggetti coinvolti dovranno dunque dedicare una quota rilevante degli sforzi organizzativi alla definizione contrattuale propria e de gli altri soggetti che, a vario titolo, ruotano intorno a lui.
Se ti interessa questo argomento e lo vuoi approfondire, partecipa anche tu al prossimo Corso di Management e Organizzazione per processi dello Studio dentistico. Puoi iscriverti on line a questo link. Ti aspettiamo insieme al personale del tuo studio.
Questa fattispecie si applica quando il fornitore del servizio di consulenza è un soggetto giuridico ovvero una impresa in forma societaria:
Il Contratto di Appalto di Servizi in ambito privato, come già detto, è quello comunemente impiegato quando si vuole regolamentare l’esecuzione di una attività di consulenza in cui il committente è, indifferentemente, un soggetto fisico (titolare di studio professionale) o un soggetto giuridico di diritto privato (srl odontoiatrica, stp odontoiatrica, impresa in genere), mentre l’appaltatore (fornitore del servizio) è una Società di Consulenza (detta anche Consulting).
Sul piano giuridico l’appalto di un servizio si distingue dall’appalto di un’opera per le caratteristiche peculiari delle prestazioni erogate, che non consistono nella realizzazione materiale di un’opera (come per esempio una costruzione), ma nello svolgimento di una attività che produce per il committente una utilità economicamente apprezzabile.
Sulla disciplina applicabile a questo tipo di negozio incide la tipologia oggetto di appalto, che può consistere sia in un servizio unico, sia in una prestazione periodica. Questo secondo caso è quello di nostro interesse, in quanto la consulenza odontoiatrica ha carattere continuativo e non si esaurisce, normalmente, in un singolo accesso del consulente presso il committente.
Oltreché dal già citato art. 1655 c.c. (e seguenti fino al 1677), il contratto di appalto di servizi, ove applicabili, condivide le disposizioni contenute nell’art. 1559 c.c. e segg. relative al contratto di somministrazione, che pure ha una natura distinta e separata e non è applicabile per intero al caso nostro.
Più precisamente, in un Contratto di Appalto di servizio una parte si obbliga a pagare un prezzo per il servizio che riceve, mentre l’altra si obbliga ad eseguire lo specifico servizio richiesto, con organizzazione propria dei mezzi necessari e gestione in proprio del rischio correlato (rischio d’impresa, rischio medico legale, rischio d’insuccesso, ecc.).
In questo senso l’obbligazione assunta dalla società di consulenza (appaltatore o fornitore del servizio) è una obbligazione di risultato e non di mezzi, in quanto l’appaltatore non è tenuto solamente allo svolgimento di una determinata attività, ma anche alla realizzazione del servizio pattuito.
La rilevanza critica dell’aspetto organizzativo riconduce il contratto di appalto di servizio nell’alveo dei contratti d’impresa, ecco perchè si applica alle Società di Consulenza e non alla consulenza professionale (che come vedremo in seguito è disciplinata a parte).
Il fondamento di questa appartenenza è riassumibile come segue: il risultato contrattuale promesso al committente non si raggiunge direttamente e semplicemente con il lavoro dell’appaltatore, ma attraverso l’organizzazione di mezzi necessari, che l’appaltatore gestisce a proprio rischio, come detto sopra.
Per quanto la differenza sembri sottile e sfumata, in realtà non è così.
Facciamo un esempio pratico: la semplice esecuzione di trattamenti ortodontici su pazienti del committente (come avviene nelle consulenze di ortodonzia) è diversa dalla organizzazione di un servizio ortodontico completo, che può comprendere oltre alle prestazioni tecniche sul paziente altri elementi di valore:
e molto altro ancora.
Se ti interessa questo argomento e lo vuoi approfondire, partecipa anche tu al prossimo Corso di Management e Organizzazione per processi dello Studio dentistico. Puoi iscriverti on line a questo link. Ti aspettiamo insieme al personale del tuo studio.
In virtù delle caratteristiche tipiche della consulenza odontoiatrica, si dice che il servizio prevede un contratto ad esecuzione prolungata. Non è oggetto del contratto, infatti, una certa quantità di lavoro sic et simpliciter, quanto piuttosto il prodotto di un determinato lavoro, che richiede del tempo per essere eseguito. In questo senso l’interesse finale del committente non viene soddisfatto di momento in momento, ma una sola volta, cioè quando il servizio viene eseguito e compiuto.
Interessante sapere, inoltre, che nell’ambito dei contratti di appalto di servizi, il legislatore consente all’appaltatore di concedere in subappalto l’esecuzione dei servizi, qualora gli accordi tra le parti non dispongano diversamente.
Come è noto nella esecuzione delle consulenze odontoiatriche l’apporto di materiali di consumo occupa un posto rilevante negli accodi tra le parti e non incide solamente in termini economici, ma anche sulle relazioni con i fornitori, sulle scelte ciniche e perfino sulle particolari tecniche adottate dal professionista (es. chirurgia guidata vs. chirurgia a mano libera, ortodonzia linguale vs. allineatori vs. ortodonzia vestibolare, ecc.).
Il legislatore identifica questo tema come Fornitura della materia e lo tratta nell’art. 1658 c.c.:
La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
Anche in questo senso appare evidente che la consulenza eseguita in forma d’impresa è un servizio più ampio e articolato rispetto alla semplice prestazione intellettuale. Peraltro, come vedremo dopo, nel caso di consulenza professionale la fornitura della materia non si intende di default a carico del fornitore, come accade invece nel caso appena descritto.
Qualche indicazione, infine, sulle ipotesi di risoluzione del contratto o di recesso.
Gli artt. 1662 e 1671 c.c. dettano una disciplina speciale rispetto alla risoluzione o al recesso che prescinde dalla gravità dell’eventuale inadempimento e che può trovare applicazione solo quando la prestazione di servizio sia unitaria. Tali norme infatti prevedono una sanzione non già per l’inadempimento in sè, il quale non può tecnicamente sussistere finché l’obbligazione è in corso di esecuzione, ma per il mancato adeguamento del servizio alle direttive contrattuali e/o alle regole dell’arte.
Nell’art. 1662 c.c. si legge infatti:
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
Per questo motivo incoraggiamo sia il consulente che il committente a specificare nell’accordo contrattuale le procedure cliniche ed extracliniche secondo le quali il servizio deve essere eseguito. In tal senso un sistema interno di organizzazione per processi può rilevarsi estremamente preziosa, così come l’esplicito richiamo a linee guida scientifiche esterne, protocolli diagnostico terapeutici consolidati o raccolte di buone pratiche approvati dalle società scientifiche.
A tutela del consulente, invece, l’art. 1771 c.c. prevede quanto segue:
Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Se ti interessa questo argomento e lo vuoi approfondire, partecipa anche tu al prossimo Corso di Management e Organizzazione per processi dello Studio dentistico. Puoi iscriverti on line a questo link. Ti aspettiamo insieme al personale del tuo studio.
Questa fattispecie si applica quando il fornitore (prestatore d’opera e di servizio di consulenza) è un soggetto fisico ovvero una impresa non in forma societaria:
Interessante sapere, dunque, che il piccolo imprenditore, rispetto alla tipologia contrattuale applicabile, viene equiparato, per dimensioni e complessità organizzativa, al professionista puro.
Il legislatore si è occupato molto del contratto d’opera all’interno del Codice Covile distinguendo un contratto d’opera generico e un contratto d’opera professionale. Gli articoli relativi al primo tuttavia valgono anche per il secondo, sempreché non sia specificato diversamente.
Preliminarmente, è interessante mettere a confronto gli artt. 2222 e 2230:
Di seguito descriviamo le prescrizioni normative applicabili al nostro caso nel dettaglio di tutti gli articoli di legge inerenti (sia quelli generici, sia quelli specifici per la libera professione).
Come abbiamo visto, la prevalenza dell’aspetto organizzativo su quello intellettuale distingue nettamente il Contrato di Appalto di servizi dal Contratto d’opera professionale.
Entrambe le fattispecie hanno ad oggetto una prestazione di risultato in favore del Committente (creditore), così come entrambe escludono il vincolo di subordinazione e l’assunzione dei rischi in proprio, tuttavia ciò che le distingue è proprio l’aspetto organizzativo.
Per quanto il professionista e il piccolo imprenditore siano dotati di una propria organizzazione, questa risulta tuttavia meno rilevante e comunque non prevalente rispetto all’opera intellettuale; essi dispongono di mezzi più limitati e certamente secondari rispetto al lavoro personale nell’esecuzione della prestazione, anche quando il lavoro coinvolge i familiari (vd. Impresa familiare in odontoiatria).
L’art. 2223 c.c. chiarisce un aspetto interessante per chi svolge attività di Consulenza odontoiatrica e segna una differenza fondamentale rispetto al Contratto di Appalto di servizi visto sopra.
Riguarda i casi in cui il consulente conferisce materiali all’interno della consulenza, così come spesso avviene in ortodonzia (brackets, allineator, ecc.) o in implantologia (impianti, connessioni, ecc.). Ancor prima delle implicazioni fiscali che il conferimento di materiali produce, si legge quanto segue:
Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita
Sembra dunque lecita, ancorché non obbligatoria, la pratica di fornire al committente i materiali incorporandoli all’interno della prestazione eseguita senza dover ricorrere, necessariamente alla vendita degli stessi (con conseguente fatturazione separata ed applicazione dell’imposta sul valore aggiunto).
Il tenore letterale della norma sembra suggerire, tuttavia, che in prima istanza la fornitura della maria sia a carico del committente. Questo punto è importante ce venga chiarito all’interno del contratto di consulenza.
In questo ambito il Contratto di Appalto di servizi ed il Contratto d’opera hanno caratteristiche abbastanza simili. L’art. 2224 c.c. infatti dispone che:
Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Anche in questo caso dunque consigliamo di ricomprendere nel contratto previsioni specifiche sullo standard degli output qualitativi delle prestazioni ed un richiamo esplicito alle Linee Guida emanate dalle principali società scientifiche di rifermento per ciascuna disciplina.
Un minimo di diligenza su questo punto, all’interno del contratto di consulenza, potrà essere utile nell’eventualità di conflitti sia tra le parti del contratto sia in caso di contenziosi medico legali con il cliente finale (il paziente).
Se ti interessa questo argomento e lo vuoi approfondire, partecipa anche tu al prossimo Corso di Management e Organizzazione per processi dello Studio dentistico. Puoi iscriverti on line a questo link. Ti aspettiamo insieme al personale del tuo studio.
Il tema del corrispettivo spettante al consulente, viene trattato sia nell’art. 2225 c.c.
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
sia nell’art. 2233 c.c.:
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene]. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Nel contratto d’opera professionale, dunque, le prestazioni si intendono a titolo oneroso, salvo che non sia stabilito diversamente dal contratto stesso.
Questo significa che la prestazione può essere eseguita anche in assenza di un compenso e quindi gratuitamente, sempreché la gratuità non sia sfruttata come leva di marketing (in conflitto con le regole deontologiche) ovvero senza il consenso di entrambe le parti.
Solo in caso di contenzioso “il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.”
La gratuità della prestazione è ammessa da numerosi pronunciamenti della Suprema Corte. Tra questi ricordiamo:
Al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari, che possono consistere nell’affectio, nella benevolentia, come anche in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio
L’onerosità costituisce un elemento naturale ma non essenziale dei contratti di prestazione d’opera intellettuale essendo consentito alle parti sia di escludere senz’altro il diritto del professionista al compenso, sia di subordinarlo al verificarsi di una condizione.
La legittimità di un contratto di consulenza che preveda l’esecuzione di prestazioni a titolo gratuito è ampiamente misconosciuta al grande pubblico dei dentisti o quanto meno sottostimata per importanza. Si pensi a tutti quei casi in cui il professionista socio di Srl odontoiatrica o di Srl di Consulenza non intenda ricevere compensi per le prestazioni che effettua in favore di queste, quali che siano le ragioni, fiscali, economiche, finanziarie o di semplice utilità personale che stanno alla base di questa decisione.
In altre parole la gratuità delle prestazioni eseguite, permette al dentista titolare di Srl Odontoiatrica di variare il mix dei propri redditi in funzione di massimizzare lecitamente un risparmio fiscale e contributivo, sempre a patto che le politiche retributive adottate dalla società trovino riscontri tracciabili in documenti contrattuali aventi data certa anteriore ad eventuali verifiche (leggasi in questo senso l’articolo Il compenso professionale nella Srl Odontoiatrica).
L’art. 2227 c.c. disciplina il recesso unilaterale dal contratto di consulenza e prevede che:
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Il successivo art. 2228 c.c. precisa inoltre che:
Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta.
Declinando le norme nel nostro contesto non ci sembra siano necessari ulteriori commenti.
Più interessante invece quanto prescrive, sul diritto di recesso, l’art. 2237 c.c.:
Il cliente [vd. committente NdA] può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Di fatto il legislatore realizza intenzionalmente una asimmetria giuridica che protegge maggiormente il committente rispetto al fornitore. Il primo può recedere ad nutum il secondo solo per giusta causa. Per questo motivo è importante stabilire all’interno del contratto di consulenza cosa rappresenti giusta causa di recesso e cosa no. Possiamo fare alcuni esempi:
e molto altro ancora.
In tema di esecuzione personale dell’opera professionale l’art. 2232 c.c. dispone che:
Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.
Questo articolo deve essere fatto valere in almeno due momenti diversi nel contesto dell’attività odontoiatrica:
E’ lecito pensare che in assenza di questo articolo del codice civile il 90% delle attività odontoiatriche del nostro Paese si troverebbe paralizzata ovvero opererebbe in condizioni di dubbia legittimità.
Proviamo a fare alcuni esempi di come la catena delle deleghe possa essere più o meno lunga a seconda dei vari casi:
Gli esempi potrebbero esse molti altri, ma c’è un blocco importante al meccanismo della delega che il legislatore ha esplicitato specificamente nel caso delle Stp Odontoiatriche.
Nel caso di una Stp Odontoiatrica che si ponga come soggetto autorizzato, infatti, non è possibile conferire deleghe a soggetti diversi dai soci odontoiatri che costituiscono la società stessa. Abbiamo ampiamente descritto questo fenomeno (ed anche logica e razionale sottesi) negli articoli Nessuna delega nella Stp e Ausiliari e sostituti in odontoiatria.
Di seguito ulteriori articoli di nostro interesse:
Spese e acconti. Art. 2234 c.c.
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Divieto di ritenzione. Art. 2235 c.c.
Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Responsabilità del prestatore d’opera. Art. 2236 c.c.
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Il mondo dell’odontoiatria è popolato da una moltitudine eterogenea di soggetti (fisici e giuridici, laici e professionisti) ed è avviato sempre più alla super specializzazione. Di contorno troviamo fenomeni di concentrazione comuni a tutti i mercati e difficoltà normative in continua crescita.
Il risultato è che le dinamiche relazionali e i modelli di business sono sempre più articolati e complessi.
Non ci si deve stupire se, in un contesto caotico come questo, le prestazioni professionali vengono sempre più dirottate verso soggetti diversi da quelli cui i pazienti si rivolgono.
Il peso dei costi fissi di uno studio dentistico non è più sostenibile dai ricavi di un solo professionista: senza la possibilità di ricorrere a formule societarie e di operare in economia di scala, entro pochi anni, nessuno studio odontoiatrico privato potrà sopravvivere in Italia.
Ecco perchè la delega all’esterno dell’azienda o dello studio è un tema dominante ed ecco perchè gli istituti contrattuali assumono una rilevanza critica.
Tra questi abbiamo descritto il Contratto di Appalto di Servizi e il Contratto d’opera professionale (o Contratto di consulenza) nella speranza che i colleghi familiarizzino con essi e ne implementino l’uso quotidiano ed estensivo al più presto possibile.
Se ti interessa questo argomento e lo vuoi approfondire, partecipa anche tu al prossimo Corso di Management e Organizzazione per processi dello Studio dentistico. Puoi iscriverti on line a questo link. Ti aspettiamo insieme al personale del tuo studio.
Il tuo carrello è vuoto.
Benvenuto su www.dentistamanager.it.
Ti preghiamo di prendere nota e rispettare le informazioni di seguito riportate che regolano l'utilizzo del nostro sito e dei materiali pubblicati e a cui sono soggetti i servizi forniti; l’accesso alle pagine del sito web implica l’accettazione delle seguenti condizioni.
Diritto d’autore
Tutto il materiale pubblicato sul sito ed il sito stesso, compresi testi, illustrazioni, fotografie, progetti, cataloghi, grafici, loghi, icone di pulsanti, immagini, clip audio, software, contenuti del blog, articoli di approfondimento, strutturazione dei corsi (in generale, il "Contenuto" del sito), è coperto da diritto d'autore.
La legislazione italiana ed internazionale in materia di diritti d'autore e marchi tutela il contenuto e il sito in generale.
La riproduzione dei materiali contenuti all'interno del sito, con qualsiasi mezzo analogico o digitale, è vietata.
Sono consentite citazioni, purché accompagnate dalla citazione della fonte Dentista Manager S.r.l., compreso l'indirizzo www.dentistamanager.it
Sono consentiti i link da altri siti purché venga specificato che si tratta di link verso il sito www.dentistamanager.it