Costituire società con qualcuno è una delle esperienze più stimolati e gratificanti della vita. Purtroppo questo non sempre è possibile per limiti nostri individuali o perchè le circostanze non lo permettono. In questi casi il codice civile ci viene incontro con una opzione che molti ignorano: la srl unipersonale.
Ci sono molte ragioni per cui un dentista dovrebbe costituire una srl odontoiatrica (e le abbiamo dette tutte) ma ci sono solo due ragioni per le quali un dentista dovrebbe costituire una srl odontoiatrica unipersonale a responsabilità limitata (Surl), ovvero fare società da solo.
Queste due ragioni sono anche molto diffuse tra i colleghi:
Considerato il carattere individualista e autoreferenziale dei nostri colleghi è molto probabile che queste due motivazioni in realtà non siano così distinte come sembrano. Molto spesso è solo l’ego ipertrofico del professionista che gli impedisce di cogliere le opportunità ed i vantaggi di una compagine sociale allargata oltre i confini del proprio io, ma questo discorso ci porterebbe troppo lontano.
Il vero scopo di questo articolo è mostrare al dentista medio, titolare di studio tradizionale (e, perchè no, anche al consulente puro), come sia possibile (ed anche relativamente semplice) aggirare il problema della solitudine costituendo società … anche da soli.
Nel caso specifico, come detto, ci occupiamo della cosiddetta Società unipersonale a responsabilità limitata.
Sintetizzando al massimo, sul piano giuridico, una società unipersonale a responsabilità limitata è del tutto identica ad una classica società di servizi (quella che ho sempre definito impropriamente srl odontoiatrica) ma con un’unica differenza: la compagine sociale è costituita da un socio unico e non da una pluralità di soci.
Chi è questo socio? Il dentista stesso.
Chi sarà l’amministratore di questa società? Il dentista stesso (oppure qualcuno nominato esternamente se lo statuto lo prevede).
Chi sarà il consulente di questa società (ovvero il dentista che esegue le prestazioni professionali)? Il dentista stesso oltre ad altri collaboratori o consulenti che la società (ovvero il dentista titolare) metteranno a contratto.
Chi sarà il Direttore Sanitario di questa società che opera in ambito sanitario? Il dentista stesso (oppure un collega nominato esternamente alla società).
A chi dovrà essere intestata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività odontoiatrica? Alla società unipersonale e quindi NON al dentista come persona fisica, ancorché quest’ultimo costituisca il 100% della società costituita.
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La risposta a questa domanda è semplice e provocatoria al tempo stesso.
Solitamente chi costituisce una società lo fa per condividere una esperienza di impresa insieme ad altri, condividendo con questi il rischio associato all’impresa ed anche i relativi benefici: economici, relazionali, esperienziali, ecc.
Ma un soggetto che, come detto in apertura, non ha o non vuole nessuno accanto a sé, perchè mai dovrebbe costituire una società lo stesso e forzarla ad una dimensione unipersonale che sembrerebbe contraria alla natura di una società, ai suoi scopi ed al suo stesso significato etimologico?
Bene, diciamolo senza troppe ipocrisie:
lo scopo della srl unipersonale è quello di godere dei vantaggi fiscali, civili, patrimoniali, economici, finanziari, contributivi che una srl odontoiatrica può offrire senza dover accettare il prezzo che la compartecipazione comporta (vd. la rinuncia al potere assoluto tipico dell’individualista).
Chi costituisce una srl unipersonale in luogo di una srl ordinaria agisce con una logica speculativa pura ed in una prospettiva personalistica assoluta, rinunciando al valore più grande che invece una società può dare in una prospettiva diametralmente opposta: il valore della condivisione, del confronto e del conforto reciproci, la ricchezza della diversità e della crescita comune.
Se si tratta di scelta, la considero una scelta sbagliata. Se si tratta di necessità, invece, considero la unipersonale come una scelta naturale molto più intelligente dello studio monocratico tradizionale.
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Si dice comunemente che una srl ordinaria rappresenti un contratto tra persone, mentre una società unipersonale rappresenti un atto unilaterale.
Un tempo il codice civile vietava esplicitamente la costituzione di società unipersonali. Tale facoltà è stata introdotta solo negli anni novanta e più precisamente con il D.Lgs 3 Marzo 1993 n.88.
Si tratta molto banalmente di redigere uno statuto e sottoscriverlo alla presenza del Notaio.
Una Srl ordinaria può anche diventare unipersonale in itinere. Questo si verifica quando originariamente è stata costituita una società ordinaria e poi la compagine si riduce all’unità per fatti concludenti, tra i quali, per esempio, la morte di soci oppure l’acquisto progressivo da parte di un socio delle quote sociali di tutti gli altri.
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Indipendentemente da come si sia formata, il legislatore prevede solo due obblighi specifici per la srl unipersonale:
L’osservanza di questi obblighi è molto importante, non solo per evitare di incorrere in sanzioni amministrative, quanto piuttosto per evitare che mutino i profili di responsabilità del socio da “limitata” a “illimitata”. Infatti nel caso in cui il capitale non venga interamente versato o non si assolva all’obbligo pubblicitario sulla natura unipersonale della società, il legislatore ha previsto esplicitamente che il socio possa essere ritenuto illimitatamente responsabile in solido con la società stessa e che quindi risponda con i propri beni personali di eventuali richieste economiche avanzate da terzi ostili.
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Sulla elusione fiscale abbiamo scritto molto di quello che un professionista ed un dentista in particolare dovrebbero sapere. La mia opinione (di dentista non laureato in legge) è che ad oggi non esistano elementi giuridici per sostenere che il vantaggio fiscale che un professionista trae dalla trasformazione dello studio in srl unipersonale comporti ipso facto gli estremi dell’abuso del diritto.
Questo perchè normalmente esistono tutte le ragioni economiche necessarie e sufficienti a giustificare l’operazione anche a margine del vantaggio fiscale legittimamente conseguito. Questo accade a condizione, ovviamente, che l’attività professionale dello studio sia interamente importata nella nuova impresa con tutta la molteplicità di attività, passività, contratti, personale dipendente, ecc.
Altri elementi che escludono la pura elusione sono alcune caratteristiche tipiche delle società di capitali, come per esempio la possibilità di partecipare ad associazioni di categoria più ampie e diverse, diverse opzioni di accesso al credito o finanza agevolata, la facoltà di finanziare l’impresa mediante la cessione di quote, la possibilità di cedere l’attività a terzi o di modulare il passaggio generazionale anche mediante trasmissione ereditaria.
Tutte queste ipotesi sono sostanzialmente impossibili (o quasi) nel caso di studio dentistico tradizionale e pertanto giustificano ampiamente la trasformazione.
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Il principio che limita la responsabilità civile dei soci di una srl al solo capitale sociale sottoscritto è giuridicamente noto come principio della autonomia patrimoniale perfetta.
In parole semplici, qualora la società di capitali fosse aggredita da creditori esterni, essi potranno far valere i propri diritti esclusivamente sul patrimonio della società e non sui beni del dentista che l’ha costituita. Diversamente il dentista tradizionale garantisce per gli obblighi contratti con la propria attività anche con i propri beni personali: denaro, beni mobili e beni immobili, fino a completa soddisfazione delle richieste dei creditori.
Come detto sopra, qualora il socio non abbia adempiuto agli obblighi di legge previsti per le società unipersonali, allora la sua responsabilità viene ricondotta illimitatamente anche ai suoi beni personali insieme al patrimonio della società.
Per quanto non esistano riferimenti codicistici in tal senso, alcuni autori sostengono che un analogo rischio possa essere corso da quelle società a base sociale ristretta ove gli stessi soci sono anche gli amministratori e, magari, tra di essi intercorrano anche legami di parentela stretti. In questi casi l’eventuale responsabilità personale degli amministratori potrebbe anche essere ribaltata sui soci in ragione della perfetta (o quasi) corrispondenza di identità tra i primi ed i secondi.
Il mio consiglio è di valutare attentamente queste situazioni insieme ad un consulente legale e/o fiscale. La segregazione dei propri beni dal rischio di impresa è una delle motivazioni più importanti che dovrebbe indurre un dentista a costituire una società di capitali, sarebbe un peccato perdere questo vantaggio solo per non aver pianificato bene il passaggio.
Una base societaria ampia e la non perfetta coincidenza tra soci ed amministratori mettono al riparo da questo rischio e per questo motivo le srl ordinarie sono preferibili, laddove possibile, all’unipersonale.
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Se si opta per una srl odontoiatrica unipersonale è importante sapere che non è ammesso un contratto di lavoro dipendente tra la società ed il socio unico. Per quanto farsi assumere dalla propria società sia per molti motivi sconveniente per il dentista comune, è bene sapere che tale contratto sarebbe da considerarsi nullo poichè la legge non lo permette.
Sono invece consentite altre forme di contratto privato tra Srl unipersonale e socio unico. Tra le mille possibili ce ne sono almeno due rilevanti e necessarie per condurre uno studio odontoiatrico in forma di società:
E’ facile capire che tali contratti sono firmati da una parte dal dentista in quanto amministratore della società (ed anche unico socio) e dall’altra dallo stesso dentista in veste di collaboratore. Ebbene, questi contratti sono validi ed opponibili a terzi solo se ricorrano due condizioni alternative tra loro:
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