Il conferimento di partecipazioni nel regime del realizzo controllato permette di pervenire alla holding odontoiatrica senza sottoporsi alla imposta sulle plusvalenze sia per le partecipazioni di controllo nella srl odontoiatrica che per quelle di minoranza che siano almeno qualificate. Con il presente articolo si esamina in maniera dettagliata i due regimi fiscali agevolati previsti dall’art. 177 comma 2 e comma 2 bis del TUIR
Il conferimento di partecipazioni è la principale modalità con la quale si può costituire una Holding Odontoiatrica, anche se non è l’unica via (si vedano ad esempio gli articoli su Scissione e Trasformazione).
Il conferimento delle partecipazioni della Srl Odontoiatrica nella Holding Odontoiatrica è l’ultima tappa di un percorso che ha portato il dentista dapprima a costituirsi in società e poi a realizzare una ricchezza patrimoniale e finanziaria che richiede adeguate forme di protezione e di garanzia.
Nel presente contributo analizziamo nel dettaglio questa operazione e gli speciali regimi previsti dall’art. 177 comma 2 e 2.bis del TUIR per il conferimento delle partecipazioni, che andremo ad applicare alla gran parte dei casi in cui si procederà a costituire la Holding Odontoiatrica con una più o meno ampia distanza temporale rispetto alla costituzione della Srl Odontoiatrica o della Stp Odontoiatrica.
Il regime speciale per il conferimento di partecipazioni è previsto dall’art. 177, comma 2 del TUIR:
Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
Il primo di questi regimi si applica a casistiche diverse rispetto al secondo e si tratta di una diversità molto più ampia di quanto possa sembrare con una analisi superficiale della norma.
Tale regime permette di conferire la quota che assicura la maggioranza nella Srl odontoiatrica in regime di neutralità fiscale indotta. Questo significa che la plusvalenza insita in quella quota non viene eliminata sotto il profilo fiscale ma semplicemente sospesa, in modo tale da consentire al titolare di conferirla nella Holding Odontoiatrica senza doversi sottoporre al relativo tributo.
L’obiettivo finale del legislatore è, evidentemente, quello di favorire la costituzione di holding di famiglia utili ad una migliore pianificazione del passaggio generazionale, in un Paese quale è il nostro in cui le generazioni successive alla prima tendono fatalmente ad azzerare il valore delle aziende costituito dalle generazioni che le hanno precedute in una buona parte dei casi.
La distruzione del compendio aziendale, infatti, produce danni che non rimangono confinati al ristretto nucleo familiare dell’imprenditore ma che si estendono all’intera collettività, con perdita di gettito fiscale per lo Stato e di posti di lavoro per la collettività e con la creazione di minore ricchezza nel territorio, il che giustifica questo tipo di approccio facilitante da parte del legislatore.
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Una prima conclusione cui possiamo giungere è il che il regime in parola non potrà mai applicarsi al caso srl-stp e il motivo è semplice: per le ragioni già esposte nel precedente articolo dedicato alla Holding Odontoiatrica, infatti, alla stessa non potrà mai andare una quota superiore al 33% della srl-stp e cioè una percentuale troppo bassa per assicurare il controllo. Il che esclude in automatico l’applicabilità dell’art. 177 comma 2 TUIR.
Una seconda conclusione che emerge dalla lettura attenta della norma è che la stessa è applicabile alle società di capitali e non a quelle di persone. Il riferimento all’art. 2359 comma 1 cod. civ. non lascia alcun dubbio in merito, in quanto si fa diretto ed esclusivo riferimento alla maggioranza dei diritti di voto in assemblea e quest’organo, nelle società di persone, semplicemente manca. Qualche interprete lascia aperta la porta alle società di persone per l’art. 177 comma 2 bis, per via della formulazione più aperta della norma che fa riferimento anche a percentuali qualificate del patrimonio; e tuttavia, al momento, non abbiamo avuto ancora alcuna pronuncia ufficiale in merito neanche da parte dell’AdE.
Per quello che più a noi interessa, si tratta dell’ennesima conferma alle nostre radicate convinzioni in merito alla preferenza nei confronti della società di capitale, quando si deve scegliere un modello societario per la costituzione dell’ambulatorio odontoiatrico.
Altre conclusioni utili provengono dalla lettura attenta della Risposta ad Interpello 170/2020 dell’Agenzia delle Entrate; vediamole una per una:
Alcune tra queste conclusioni meritano di essere meglio argomentate.
Come già argomentato al precedente punto 2), il requisito del controllo rileva in capo al conferitario (holding) e non al conferente (socio persona fisica della srl odontoiatrica). Non deve essere quindi necessariamente una quota di controllo quella conferita dal singolo conferente. La norma non parla di unico soggetto conferente. L’art. 177 comma 2 TUIR infatti prevede espressamente che il regime risulti utilizzabile quando con
le azioni o quote ricevute a seguito di conferimento in società […] la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, nr. 1
Questa conclusione, avallata dall’Ade, ci porta naturalmente ad affermare che sia possibile, per soci di minoranza, pervenire alla costituzione di una Holding conferendo tutti insieme le proprie partecipazioni in una Holding odontoiatrica costituita in forma di società a responsabilità limitata e di farlo in neutralità indotta ex art. 177 comma 2 TUIR, perché sarà proprio attraverso questa acquisizione che la Holding odontoiatrica potrà acquisire il controllo della società conferita.
Tuttavia questa conclusione, per quanto interessante, non appare sufficiente a dirimere del tutto la questione. Che accade se ad esempio il conferimento di partecipazioni avviene da parte di tre soci, ognuno dei quali detiene il 33% delle quote della società conferita (la srl odontoiatrica)? In teoria, basterebbero le quote di due tra i tre soci per assicurare alla holding il controllo sulla prima società.
L’Ade ha già fornito la risposta a questa domanda, una risposta per certi versi sorprendente.
Esiste un solo caso in cui i tre soci possono beneficiare della stessa agevolazione in parola e cioè che l’operazione di conferimento avvenga uno actu. Se l’operazione non viene frazionata ma avviene in un solo atto, tutti i soci possono usufruire dell’agevolazione. Ma se l’operazione viene frazionata in qualunque modo e con qualunque variante, chi non ha usufruito nel primo atto dell’agevolazione, non potrà recuperarla successivamente e dovrà valutare se esistano i presupposti per l’applicazione di altro regime agevolato, oppure se non gli rimane che effettuarla per le vie ordinarie, applicando cioè il regime previsto dall’art. 9 TUIR, che prevede l’emersione piena della plusvalenza eventualmente latente sulla quota e la sua sottoposizione a relativa imposizione.
Da questa sia pur sommaria analisi dei documenti di prassi amministrativa dell’AdE appare evidente che la soluzione aperta dall’art. 177 comma 2 TUIR costituisce la via previlegiata per la costituzione della holding in neutralità fiscale attraverso il conferimento delle partecipazioni detenute nella srl odontoiatrica in tutti quei casi in cui esiste un socio di maggioranza (e cioè un socio persona fisica che detiene il 51% o più delle quote della srl odontoiatrica), oppure esistono più soci persone fisiche che detengono ognuno una partecipazione di minoranza nella srl odontoiatrica stessa e sono disposti a conferirle, in un’unica operazione di conferimento, nella Holding odontoiatrica (ricevendo in cambio eguali percentuali di quote di quest’ultima).
Ovviamente, con riferimento a quest’ultimo caso, nulla esclude che siano solo alcuni tra i soci di minoranza a conferire le quote nel regime della neutralità indotta nella Holding odontoiatrica stessa. Quello che appare chiaro è che se il socio rimanente dovesse decidere in un momento futuro – rispetto a quello in cui è stato attuato il conferimento degli altri soci – di conferire a sua volta anche le sue partecipazioni nella stessa Holding odontoiatrica, questa operazione non potrà avvenire usufruendo del regime di neutralità indotta disciplinato dall’art. 177 comma 2 TUIR. L’operazione dovrà quindi avvenire con la disciplina ordinaria prevista dall’art. 9 TUIR e quindi comporterà l’emersione dell’intera plusvalenza e la sottoposizione di quest’ultima alla relativa imposizione.
Non sarà neanche possibile per il socio in parola usufruire del regime previsto dall’art. 177 comma 2 bis TUIR, in merito al quale diremo meglio nel prosieguo dell’articolo, perché, come vedremo, tale regime permette certamente il conferimento con partecipazione di minoranza – sempreché la stessa sia almeno una partecipazione qualificata e cioè pari ad almeno il 21% del capitale della srl odontoiatrica – ma solo se tale partecipazione viene conferita in una Holding unipersonale (personal holding).
E’ il caso di sottolineare un aspetto: il conferimento uno actu di più partecipazioni di controllo appartenenti a tre o più soci è certamente possibile ex lege ma va valutato attentamente sotto il profilo dell’opportunità e della visione strategica. Perché comporterà necessariamente o la condivisione forzata degli utili della holding odontoiatrica per ciascun socio (escludendo, ovviamente, l’ipotesi di distribuzione dei dividendi alle persone fisiche, ipotesi che renderebbe senza senso il passaggio effettuato alla holding odontoiatrica degli utili stessi) oppure la creazione di altre holding personali per ciascun socio senza poter contare sul conferimento in neutralità delle relative partecipazioni, come spiegheremo meglio nel paragrafo dedicato all’esame dell’art. 177 comma 2 bis TUIR.
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La risposta ad interpello 170/2020 specifica che la norma anti abuso del diritto non può essere applicata al caso del conferente persona fisica privata, con un’unica eccezione e cioè quella di partecipazioni che per loro natura non potrebbero beneficiare della PEX (come nel caso delle srl immobiliari di gestione, ad esempio).
Come ricorderete, la PEX è quel regime agevolato che interessa la imposizione agevolata sulle plusvalenze e che non è applicabile in tutti i casi. In pratica, tale regime comporta l’applicazione dell’aliquota IRES al 24% solo sul 5% dell’ammontare della plusvalenza stessa.
Tale regime ricalca in parte quello agevolato per i dividendi ma se ne differenzia per il fatto che prevede condizioni di applicabilità ancora più restrittive.
Ricordiamo brevemente le condizioni cui è subordinata l’applicazione di questo regime agevolato: quanto ai requisiti per poter applicare il regime di esenzione, è necessario che le quote possedute dalla Holding odontoiatrica siano classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso e mai nel capitale circolante. Tale possesso deve essere ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.
Il requisito del possesso minimo deve sussistere anche in capo alle società neo costituite, che, quindi, per poter rientrare nel campo di applicazione della PEX, devono essere state costituite da almeno 12 mesi. La società partecipata, inoltre, deve esercitare un’impresa commerciale.
Per quanto riguarda le Holding, la condizione della effettiva commercialità deve essere garantita nelle società partecipate indirettamente dalla holding stessa (comma 5, articolo 87 TUIR). Le partecipazioni devono rappresentare la maggior parte del valore del patrimonio della holding stessa.
La lettera d), comma 1 dell’articolo 87 del TUIR prevede una presunzione assoluta di mancanza di commercialità laddove
il patrimonio della società partecipata sia prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa (diversi quindi dagli immobili-merce) e diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa (strumentali)”.
Sono quindi escluse le società partecipate e relative quote che pongono in essere attività di gestione immobiliare statica o dinamica (immobiliari di gestione) e non quelle di costruzione e vendita (immobiliari di costruzione e vendita).
Ora, la risposta ad interpello AdE nr. 170/2020 chiarisce che non sia applicabile al caso del conferente persona fisica privata la norma antiabuso contenuta nell’art. 175 comma 2 del TUIR, richiamata dall’art. 177 comma 3 sempre del TUIR.
Il che concretamente significa che se un socio persona fisica non imprenditore conferisse nella Holding odontoiatrica quote di controllo in società immobiliari di gestione non potrebbe certo usufruire del regime agevolato ex art. 177 comma 2 TUIR, ma dovrebbe necessariamente passare per il regime ordinario ex art. 9 TUIR.
La ratio dell’esclusione è abbastanza chiara: si vuole evitare che attraverso il conferimento di partecipazioni che garantiscano alla holding odontoiatrica il controllo della partecipata si possano trasformare partecipazioni che non beneficiano della PEX in partecipazioni che ex post ne possano beneficiare, trascorsi dodici mesi.
La pronuncia di prassi AdE esaminata nel precedente paragrafo determina precise conseguenze sulle scelte implicite operate dal dentista in merito all’immobile strumentale utilizzato per esercitare l’attività. Diviene in altri termini determinante il tipo di società al cui interno viene inserito l’immobile rispetto alle intenzioni del dentista stesso in merito al destino del citato immobile nel tempo.
Se infatti non si prevede di dover vendere l’attività e l’immobile utilizzato per esercitarla, appare chiaro che il dentista potrebbe avere convenienza nel tenere l’immobile stesso all’interno di qualunque scatola societaria. L’immobile:
Quando non si pensa di vendere l’immobile ma solo ed eventualmente l’attività odontoiatrica (cosa che ne facilita quasi sempre la cessione, perché è raro che chi compra l’attività voglia anche e contemporaneamente acquisire l’immobile strumentale), anche allo scopo di procurarsi una rendita, sotto forma di canone di locazione, per il periodo della pensione, la dislocazione dell’immobile in una società diversa da quella che esercita l’attività odontoiatrica può avere un forte senso sotto il profilo della tutela patrimoniale: l’immobile sarebbe comunque al riparo da eventuali attacchi patrimoniali posti in essere dagli aventi causa coinvolti nell’attività odontoiatrica. E persino quando fosse inizialmente allocato all’interno della srl odontoiatrica stessa, si potrebbe sempre effettuare uno spin off e/o una scissione societaria successivamente, portando l’immobile stesso nella disponibilità di un altro veicolo societario (la holding o una immobiliare di gestione da questa partecipata).
Quando invece si parte fin dal principio con l’idea di vendere anche l’immobile insieme all’attività, il campo delle scelte possibili si riduce necessariamente e conviene, almeno pro-tempore, lasciarlo nella srl odontoiatrica, costituire la holding con conferimento di partecipazioni in neutralità fiscale ex art. 177 comma 2 e, solo in un secondo momento, venderlo insieme all’attività.
Appare evidente, anche in questo caso, l’importanza di una corretta pianificazione delle operazioni da compiere anche sotto il profilo fiscale.
La CM 33/E del 17/06/2010 dell’AdE ha definitivamente sdoganato – cambiando radicalmente la precedente impostazione interpretativa dell’art. 177 comma 2 TUIR – l’applicabilità del relativo regime anche nel più ristretto ambito delle operazioni infragruppo e interfamiliari.
Ciò ha definitivamente confermato la piena utilizzabilità del conferimento di partecipazioni a neutralità indotta anche nell’ambito di nostro più diretto interesse e cioè quello delle microimprese appartenenti al medico/dentista. Cito direttamente:
si ritiene che l’operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento, autonomamente valutata, costituisce oggetto di una autonoma e speciale disciplina tributaria in virtù della sua matrice comunitaria e del suo carattere riorganizzativo (consentire ad una società di acquisire – ovvero incrementare in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di un’altra società), rilevante per l’incidenza sugli assetti del controllo societario tanto tra soggetti indipendenti quanto all’interno di gruppi societari familiari.
Da ultimo, è il caso si ricordare come la Risposta ad interpello AdE 170/2020 stabilisca che l’operazione di conferimento di partecipazioni sconta sempre l’imposta di registro in misura fissa e non è soggetta all’imposta sulle transazioni finanziarie, trattandosi di un’operazione di riorganizzazione.
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L’art. 177, comma 2 bis del TUIR afferma quanto segue:
Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma.
Questo particolare regime richiama il precedente in alcuni passaggi ma se ne discosta sensibilmente in altri.
In comune, sia il precedente regime che questo hanno la possibilità di sterilizzare la plusvalenza insita nel conferimento di partecipazioni di minoranza qualificata con lo stesso meccanismo già descritto per il conferimento delle partecipazioni di controllo e cioè quello della neutralità indotta.
Le peculiarità particolari invece sono quelle per cui lo schema è applicabile anche alle ipotesi di conferimento di partecipazioni che permettano alla conferitaria di acquisire non il controllo della conferita ma solo una partecipazione qualificata.
Questo aprirebbe la strada al conferimento di partecipazioni in neutralità fiscale persino ai casi in cui il dentista non abbia il controllo della propria Srl odontoiatrica, purché detenga almeno una partecipazione qualificata e renderebbe applicabile lo schema persino al conferimento della partecipazione di minoranza in una srl-stp.
Tale possibilità è tuttavia subordinata al soddisfacimento di entrambe le seguenti due condizioni:
L’Agenzia delle Entrate, con una serie di risposte ad interpello pubblicate a partire dal 28 luglio 2020, ha specificato che quest’ultima condizione è applicabile al solo caso in cui il socio conferente sia solo uno. Il che significa che tale regime è di fatto applicabile solo nel caso in cui si punti alla costituzione di una personal holding. Soluzione, sia detto per inciso, sicuramente utile, magari al solo fine di pompare i dividendi dalla controllata con il regime agevolato, ma non paragonabile a quella di cui al regime precedente e che abbiamo definito quale holding di famiglia, soprattutto sotto il profilo del passaggio generazionale. Non risulta infatti applicabile alla personal holding – così si è premurata di specificare la stessa AdE nella Risposta ad interpello n. 552 del 25 agosto 2021 – l’esenzione da imposta di donazione e successione disciplinata dall’art. 3 co. 4 ter del D.Lgsvo 346/1990, perché quest’ultima è subordinata al controllo della società odontoiatrica, che in questo caso ovviamente manca. Ne deriva che le quote della personal holding non potranno essere donate o acquisite mortis causa agli/dagli eredi diretti in esenzione di imposta di donazione/successione.
Quasi non bastasse, tale regime prevede anche un’altra condizione restrittiva che, nei casi che a noi più interessano, non sarà quasi mai applicabile ma che comunque è il caso di conoscere. Il comma 2 bis dell’art. 177, infatti, prevede che, al fine di godere del regime del realizzo controllato nel conferimento di partecipazioni qualificate, in relazione a società “la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni”, la soglia di partecipazione deve essere verificata anche in relazione alle società sottostanti la personal holding, seguendo il c.d. effetto demoltiplicativo.
Il che apre a sua volta due ulteriori questioni: se la personal holding non è pura ma mista, con quale criterio si stabilisce la prevalenza nell’assunzione di partecipazioni?
L’AdE ha detto la sua con la Risposta ad Interpello n. 869 del 29 12 2021, stabilendo che la prevalenza va appurata applicando criteri economici e cioè di mercato e che la verifica deve essere effettuata al momento del conferimento: si dovrà quindi valutare il rapporto tra valore corrente delle partecipazioni detenute della società scambiata e il suo valore corrente complessivo alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica.
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Considerazioni a parte merita il tema dell’effetto demoltiplicativo.
La norma prevede che in caso di conferimento di partecipazioni in holding si deve verificare il requisito della partecipazione qualificata anche in relazione alle società partecipate dalla holding, tenendo conto della demoltiplicazione della catena partecipativa.
Questa questione, come già rilevato, non interessa più di tanto il caso del dentista socio della srl odontoiatrica nella gran parte dei casi. Ma potrebbe essere determinante in casi sporadici e specifici.
Si pensi al caso – abbastanza raro in verità – di quelle srl odontoiatriche in cui confluiscono più professionisti e i cui soci hanno già optato per la costituzione di una holding odontoiatrica con contestuale conferimento di partecipazioni in neutralità indotta ex art. 177 comma 2 TUIR. Costoro hanno conferito ognuno la propria partecipazione di minoranza nella holding odontoiatrica, ricevendo in cambio una partecipazione di eguale misura nella stessa. Poiché la holding odontoiatrica resta proprietà comune tra i soci, diviene difficile gestire il passaggio della ricchezza a ciascun socio.
Come già rilevato, l’ipotesi di distribuire i dividendi nella holding odontoiatrica, infatti, è da considerarsi risibile. Se questa fosse stata l’intenzione, tanto valeva evitare la costituzione di quest’ultima e distribuire i dividendi direttamente dalla srl odontoiatrica. Distribuirli nella holding odontoiatrica comporterebbe un ulteriore aggravio fiscale, perché il passaggio degli utili dalla srl odontoiatrica alla holding odontoiatrica ha già comportato una imposizione degli stessi all’aliquota del 1,2%, cui andrebbe ad aggiungersi una ulteriore imposizione all’aliquota del 26%.
Gli stessi soci potrebbero quindi valutare l’ipotesi di costituire anche una personal holding per ciascuno, conferendo in neutralità le quote detenute nella holding odontoiatrica stessa e ricevendo in cambio la totalità delle quote della personal holding, ex art. 177 comma 2 bis del TUIR.
Poiché tuttavia va rispettato anche il requisito della demoltiplicazione delle quote, diviene determinante la misura della partecipazione originaria nella srl odontoiatrica.
Un esempio varrà a chiarire la questione.
Se le quote della srl odontoiatrica erano pari al 50%, i due soci avranno ricevuto nel primo conferimento quote di pari percentuale nella holding odontoiatrica.
L’effetto demoltiplicativo non pone problemi, perché nel momento in cui si farà il conferimento con una seconda operazione delle quote della holding odontoiatrica nella personal holding, i soci manterranno comunque una partecipazione qualificata (50% x 50% = 25%) e nulla potrà impedire loro di applicare il regime di neutralità indotta sulle partecipazioni qualificate ex art. 177 comma 2 bis TUIR.
E tuttavia, se i soci fossero tre e le partecipazioni fossero del 33% ciascuno nella srl odontoiatrica, si potrebbe certamente arrivare alla holding odontoiatrica comune conferendo nel regime della neutralità indotta, ma la possibilità di arrivare con lo stesso regime anche alla personal holding sarebbe esclusa proprio per effetto del citato meccanismo demoltiplicativo.
Il 33% del 33% è infatti pari al 10,89%, una partecipazione quindi non qualificata e non resterebbe altra strada che quella di conferire le partecipazioni della holding ex art. 9 TUIR nella personal holding, con la piena emersione della plusvalenza e relativa imposizione.
D’altra parte, in casi come questi, la costruzione della personal holding per ciascun socio si giustifica con l’esigenza di trasferire almeno i dividendi nella sfera personale di ciascun socio con il regime tributario agevolato (1,2% in luogo del 26%) e quindi si tratta di una opzione cui difficilmente converrà rinunciare. E tuttavia, per quello che più interessa ai fini di questo articolo, appare evidente che quando i soci sono più di due la costruzione di una holding in comune deve essere preventivamente valutata con grande attenzione, in considerazione di questi certi futuri sviluppi che escludono la possibilità di costituire anche una personal holding per ciascuno usufruendo del regime della neutralità indotta.
Con le sole esclusioni già evidenziate in precedenza, il conferimento di partecipazioni delle quote di controllo della srl odontoiatrica nella holding odontoiatrica comporta anche la possibilità di alienare le quote della controllata da parte della holding, usufruendo del regime speciale sulle plusvalenze (PEX), trascorsi dodici mesi dalla costituzione della holding. Si tratta di uno dei più interessanti vantaggi legati alla holding odontoiatrica, che va preso in considerazione proprio nel momento in cui si è certi che presto o tardi si arriverà a cedere l’attività odontoiatrica in un momento imprecisato. La plusvalenza sulla cessione di una srl odontoiatrica infatti potrebbe comportare esborsi impositivi troppo onerosi se la cessione fosse effettuata direttamente da una persona fisica e il conferimento alla holding delle relative quote potrebbe permettere di cedere subendo una imposizione estremamente meno gravosa e giustificare già di per sé tale operazione di costituzione della holding odontoiatrica stessa.
Anche nel caso del conferimento di partecipazioni qualificate è possibile usufruire delle stesse possibilità, ma con una importante differenza con riguardo al c.d. holding period.
La cessione potrà beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 87 Tuir sul 95% del suo ammontare (PEX). Si deve tuttavia prestare attenzione al fatto che il comma 2 bis dell’articolo 177 Tuir prevede che, in caso di conferimento, l’holding period passa da 12 a 60 mesi.
Si tratta di una differenza non indifferente.
Sappiamo già che in entrambi i casi potrebbe risultare conveniente isolare il compendio immobiliare in una società dedicata, soprattutto quando non si prevede di alienarlo ma di utilizzarlo come motore di rendite perpetue alimentate da canoni di locazione sul relativo compendio. Le partecipazioni in società immobiliari di gestione non sono infatti cedibili usufruendo della PEX, per cui è sempre il caso di non “sporcare” le altre attività commerciali con la loro presenza all’interno del gruppo societario.
In altri termini, queste attività o restano nella società operativa oppure è meglio che siano allocate in un veicolo societario ad hoc che non si prevede di cedere.
I due regimi esaminati sono quelli che andranno ad essere applicati dal dentista nella gran parte dei casi in cui lo stesso deciderà per la costituzione della holding odontoiatrica. Non in tutti i casi.
Esistono infatti eccezioni e situazioni particolari che impongono l’utilizzo di altri regimi fiscali previsti dal TUIR e in particolare di quello disciplinato dall’art. 9 e dall’art. 175. Ne parleremo in un articolo dedicato.
Resta il fatto che i regimi di cui al comma 2 e comma 2 bis art. 177 TUIR, quando e se applicabili, comportano una serie di vantaggi nella costituzione della holding odontoiatrica cui è davvero difficile rinunciare, ricorrendo i presupposti per l’opportunità di costituire una holding odontoiatrica.
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