Il diritto di covendita e quello di trascinamento sono due clausole statutarie che mirano a limitare la circolazione arbitraria delle quote societarie come già descritto per la prelazione o il gradimento. In particolare, la covendita tutela i diritti dei soci di minoranza quando si trovino di fronte alla scelta unilaterale del socio di maggioranza di vendere le proprie quote. Infatti obbliga il socio di maggioranza intenzionato a trasferire le proprie quote a terzi a garantire anche ai soci di minoranza la possibilità di vendere alle stesse condizioni. Il trascinamento, al contrario, tutela i diritti del socio di maggioranza favorendo la vendita dell’intero pacchetto di quote anche quando i soci di minoranza si oppongono.
In questo articolo parliamo delle clausole statutarie di Covendita e di Trascinamento, di particolare interesse per chi possiede una Srl Odontoiatrica e/o una Holding Odontoiatrica.
In un precedente contributo ci siamo già dedicate alla Clausola di Prelazione e a quella di Gradimento che disciplinano la circolazione delle quote dei soci in una Srl. Abbiamo dimostrato come e quanto il regime di circolazione delle stesse sia direttamente correlato all’elemento personalistico, nel senso che un limite o un condizionamento alla circolazione delle quote tende a preservare la persona dei soci e il nucleo originario della compagine sociale.
Il perseguimento di questa finalità costituisce un elemento davvero indispensabile in società che portano avanti micro-imprese e il cui modello di business dipende in misura determinante dalla persona dei soci: esattamente il caso della Srl Odontoiatrica o dei gruppi societari guidati da una Holding odontoiatrica.
I limiti o i condizionamenti alla libera circolazione delle quote non possono essere assoluti: costituisce una libera prerogativa del socio quella di poter realizzare il controvalore economico del proprio investimento, a maggior ragione se si guarda ad una società di capitali come la Srl, alla cui natura l’elemento puramente economico è strettamente inerente.
Si può quindi imporre clausole tese a garantire l’acquisto delle quote a pari condizioni da parte dei soci che vogliono rimanere in società (clausola di prelazione); oppure si può restringere la rosa dei potenziali acquirenti esterni con una clausola di gradimento (laddove per poter acquistare si deve possedere determinate caratteristiche professionali o di altro genere), o addirittura di mero gradimento (i soci superstiti sono liberi di accettare o meno l’acquirente esterno sulla base di valutazione personali e non sindacabili e che non devono nemmeno essere illustrate al potenziale socio.
Non è possibile andare oltre se si vuole impedire al socio di vendere le quote. Il che apre la strada ad altre possibilità che pure possono trovare un’adeguata disciplina nello statuto di una società a responsabilità limitata e che potremmo sintetizzare in questo modo: se non è possibile impedire al socio di vendere le quote ad un terzo, si può almeno richiedere che gli altri soci conservino l’obbligo o almeno il diritto di vendere anch’essi le quote al terzo e di abbandonare la società.
Molto interessante, a questo fine, si rivela l’analisi di alcune clausole statutarie tipiche per la regolamentazione della circolazione delle quote nei trasferimenti inter vivos e cioè quelle di covendita e di trascinamento.
Queste ultime possono servire a gestire al meglio le dinamiche societarie relative alle compagini familiari come a quelle più o meno ristrette.
Tuttavia non vi è dubbio che è proprio in quelle ristrette che le clausole di covendita e di trascinamento si rivelano più utili e possono servire a tutelare i soci di minoranza come anche quelli di maggioranza.
L’elemento personalistico che caratterizza il tipo societario che a noi più interessa si traduce anche nella necessità di legare le sorti della compagine ben oltre la cessione o il trasferimento delle quote da parte di uno dei suoi componenti.
Si pensi al caso di un dentista che sia anche socio di maggioranza della società e che decida di cedere le quote ad un terzo, lasciando il socio o i soci di minoranza di fronte alla necessità di decidere se esercitare la prelazione (opzione non sempre percorribile, per il copioso aggravio monetario che la stessa comporta) o di ritrovarsi a detenere una quota sensibilmente svalutata, con un nuovo socio di maggioranza non necessariamente gradito quando persino ostile.
Si ipotizzi, inoltre, che la clausola di gradimento, pur presente in statuto nella forma meno limitante, non sia idonea ad impedire l’ingresso del nuovo socio proprio perchè lo stesso rispetta i requisiti previsti dalla stessa (ad es., è un dentista in una società con clausola statutaria di gradimento che richiede esattamente quella qualifica professionale). Tale evenienza è ovviamente molto più probabile in società a ristretta compagine e si tratta persino di un’evenienza potenzialmente in grado di danneggiare la stessa società. Come già in precedenza rilevato, in questo tipo di società la qualità delle persone e il loro affiatamento conta moltissimo per la buona gestione e le fortune economiche dell’azienda societaria.
Il Legislatore della Riforma del 2003 ha mostrato di essere pienamente consapevole della pericolosità di questi potenziali risvolti e ha quindi concesso un’autonomia negoziale ai soci molto forte, fino al punto di concedere agli stessi di poter includere in statuto particolari clausole di derivazione anglosassone tese a limitare fortemente quei risvolti in capo ai soci e alla società stessa.
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Il primo tipo di queste è quello delle clausole di covendita o tag along ed è generalmente finalizzato a tutelare i soci di minoranza. Questi ultimi, infatti, per effetto dell’inclusione in statuto di questa clausola di covendita, si ritrovano nella possibilità di esercitare il diritto di vendere le proprie quote unitamente (e allo stesso prezzo) di quelle del socio di maggioranza; questo, perlomeno, in tutti quei casi in cui quest’ultimo intenda cedere la propria partecipazione a terzi.
Ovviamente, nel caso in cui in statuto sia presente anche la clausola di prelazione, il socio di minoranza si ritroverà nella possibilità di comprare le quote di maggioranza allo stesso prezzo in cui il terzo acquirente si sia dichiarato disposto ad acquistarle; oppure, di vendere al citato terzo le proprie quote allo stesso prezzo.
Il socio di maggioranza, invece, per effetto dell’inclusione della clausola di covendita o tag along in statuto, deve impegnarsi a far sì che il terzo acquirente si renda disponibile ad acquistare non solo le proprie quote ma anche quelle di minoranza allo stesso prezzo.
In questo modo i soci di minoranza possono trarre vantaggio dalla forza contrattuale di cui gode il socio di maggioranza, ad esempio nella fissazione del prezzo unitario di vendita, sovente comprensivo di un premio di maggioranza (e cioè di un sovraprezzo) che trova la sua origine nel fatto che quelle quote non sono uguali a tutte le altre, considerato che con la loro detenzione normalmente assicurano il controllo della società.
Va tuttavia sottolineato il fatto che il socio di minoranza può ma non deve usufruire di questa possibilità: non deve quindi vendere necessariamente al terzo acquirente, esattamente come non è obbligato ad acquistare le stesse quote in forza del diritto alla prelazione a lui concesso dall’omonima clausola.
Il socio di minoranza, in altri termini, in forza della clausola di covendita o tag along, matura un diritto a vendere alle stesse condizioni del socio di maggioranza.
Specularmente, la stessa clausola statutaria pone in capo al socio di maggioranza che intende vendere la propria partecipazione un obbligo a procurare anche al socio di minoranza un’offerta di acquisto delle sue quote alle stesse condizioni che vengono offerte a lui dal terzo acquirente e precisamente alle stesse condizioni espressamente previste in statuto. Il terzo acquirente, a sua volta, è vincolato anch’esso ad un obbligo, la cui forza cogente dipende in misura determinante dal modo in cui sono redatte le clausole in parola.
L’applicabilità di questa clausola statutaria al contesto odontoiatrico è facilmente intuibile: si pensi a quei casi in cui un dentista e socio di maggioranza della società si decida a cedere la propria quota a terzi, in presenza di soci di minoranza che dentisti non sono. Questi ultimi potrebbero anche decidere di proseguire l’attività con il nuovo socio (magari anche lui dentista); tuttavia, è molto più che probabile che decidano per cedere anch’essi la propria partecipazione.
Le clausole statutarie di prelazione e di covendita o tag along si prestano benissimo ad entrambi gli scopi.
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Un profilo interessante e che merita di essere esplorato è quello della coercibilità della clausola di covendita o di tag along: quali sono le conseguenze di un comportamento non conforme alla stessa del socio di maggioranza?
La Dottrina ha discusso a lungo sul tema e alla fine si è allineata alla tesi esposta in una Sentenza di Cassazione e in particolare Cassazione 30 settembre 2005, n. 19203:
In via di principio, è possibile ammettere che il trasferimento della partecipazione in una società di capitali sia a certi fini efficace ed operante tra le parti indipendentemente dalla sua opponibilità alla società. Tuttavia, quando si tratti di una società a responsabilità limitata, le cui quote non sono naturalmente destinate alla circolazione, una siffatta distinzione è scarsamente plausibile e, comunque, richiederebbe una valutazione in concreto dell’ipotetica volontà in tal senso espressa dai contraenti interessati, non potendosi di sicuro presumere che essi abbiano inteso perfezionare il trasferimento della quota anche a prescindere dalla concreta successiva possibilità, per il cessionario, di esercitare nei confronti della società i diritti inerenti alla qualità di socio (…). Corretta appare dunque la decisione impugnata laddove afferma che la mancata espressione del consenso agli altri soci, espressamente richiesto dallo statuto della società a responsabilità limitata in caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi, rende il trasferimento della quota inefficace anche tra le parti del contratto di cessione.
In ogni caso, onde evitare qualunque rischio, è il caso di prevedere in statuto sia un meccanismo condizionale per l’efficacia della cessione della quota di maggioranza come anche la precisazione che l’iscrizione a libro soci del terzo acquirente è subordinata al rispetto delle modalità di acquisto indicate nello statuto.
In questo modo si potrà avere come effetto indubitabile ed indiscutibile che la cessione viziata dal mancato rispetto della procedura non produrrà effetti sia nei confronti degli altri soci che della società stessa (effetti quindi di natura reale).
Una clausola tipo potrebbe essere la seguente:
Qualora uno o più soci di maggioranza intendano trasferire in tutto o in parte le proprie quote a favore di un terzo offerente, di tal che il risultato finale sia la fuoriuscita della maggioranza del capitale sociale, essi dovranno darne comunicazione all’altro socio ovvero a tutti gli altri soci e all’organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede della società ed al domicilio di ciascun socio risultante dal libro soci. La comunicazione deve contenere le generalità dell’offerente, il prezzo offerto e le condizioni del trasferimento. Ogni socio di minoranza interessato all’esercizio del diritto di tag along deve far pervenire al socio comunicante e all’organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di tag along con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre dieci giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della comunicazione di cui sopra. Nel caso in cui venga perfezionato l’accordo di trasferimento tra il socio di maggioranza ed il terzo offerente, il socio di maggioranza dovrà far sì che il terzo offerente presenti al socio di minoranza un’offerta di acquisto ai medesimi termini e condizioni. Ogni socio che abbia esercitato il diritto di tag along avrà diritto di trasferire tutto o parte delle proprie quote possedute alla data di ricevimento della comunicazione medesima, a favore dell’offerente, in aggiunta alle quote dei soci che hanno effettuato la comunicazione in questione. Tale diritto avrà per oggetto tutte le quote ovvero un numero massimo di queste determinato secondo la seguente formula: x = y*(w/z) dove: x = numero di quote che ciascun socio di minoranza avrà diritto di disporre a favore dell’offerente; y = numero di quote possedute dal socio di minoranza che intenda esercitare il diritto; w = numero di quote originariamente oggetto dell’offerta; z = il numero di quote possedute dal socio di maggioranza. L’offerta di acquisto proveniente dal terzo deve essere irrevocabile per un periodo di 30 gg. dal ricevimento dell’offerta stessa. Durante il periodo indicato il socio di minoranza resta libero di accettare o meno detta offerta. L’accettazione da parte del socio di minoranza dovrà avvenire nel termine indicato con le modalità sopra indicate. Decorso il termine di 30 gg. senza che vi sia stata accettazione per iscritto da parte del socio di minoranza le relative offerte da parte del terzo si intenderanno decadute senza ulteriori formalità ed il socio di maggioranza potrà dare esecuzione al trasferimento delle quote in favore del terzo offerente. L’efficacia del trasferimento della partecipazione dal socio di maggioranza al terzo acquirente dovrà essere, con apposita clausola, sospensivamente condizionata al corretto svolgimento della procedura sopra descritta a tutela del socio di minoranza che abbia esercitato il diritto di tag along. Il socio di maggioranza si asterrà in ogni caso dal vendere o comunque trasferire le proprie quote all’offerente ove quest’ultimo non accetti di acquistare le quote degli altri soci di minoranza che abbiano comunicato la propria intenzione di esercitare il diritto di tag along nelle proporzioni come sopra calcolate. Nell’ipotesi di trasferimento delle quote eseguito senza l’osservanza di quanto sopra descritto, l’acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci e non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi (2).
Questa appena citata è una formulazione basica della clausola statutaria di covendita o di tag along che si presta ad innumerevoli varianti a seconda del caso. Ovviamente, è sempre possibile fissare una percentuale minima di capitale della s.r.l. per individuare il socio di maggioranza nella misura voluta, che potrebbe essere una maggioranza assoluta o relativa.
Apposite varianti della clausola di covendita potrebbero far rientrare nel diritto della minoranza anche situazioni in cui la cessione della quote di maggioranza venisse effettuata in più occasioni invece che con un’unica operazione. Per le comunicazioni tra le parti possono essere ammessi anche altri mezzi rispetto a quelli di cui sopra, quali ad esempio la pec.
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Le clausole di trascinamento sono esperibili in due varianti, anch’esse di derivazione anglosassone, e sono:
Il Trascinamento drag along somiglia molto alla clausola di covendita tag along di cui al precedente paragrafo, ma se ne differenzia per alcuni elementi non secondari.
In questo caso, infatti, il socio venditore (ancora una volta si tratta quasi sempre del socio di maggioranza), in forza di questa clausola di trascinamento apposta in statuto, acquista la facoltà di vendere insieme alle proprie quote anche quelle dei soci o del socio di minoranza, alle medesime condizioni contrattuali e allo stesso prezzo.
Questa clausola statutaria consente di realizzare gli stessi obiettivi di quella di covendita con riferimento al socio di minoranza. La novità, semmai, si produce in capo al terzo acquirente il quale, in forza di questa clausola, si assicura la possibilità di acquistare l’intero capitale della Srl Odontoiatrica, evitando in ogni caso la presenza di altri soci di minoranza.
La principale differenza tra questa clausola di trascinamento e quella tag along, con riferimento al socio di minoranza, risiede nel fatto che in quest’ultimo caso il socio di minoranza stesso non acquista un diritto che resta libero di esercitare o meno ma si trova costretto a vendere anche la propria partecipazione nel rispetto delle condizioni già ricordate.
Questa tipologia di clausola statutaria interessa il dentista nella misura in cui lo stesso potrebbe ritrovarsi a cedere temporaneamente o progressivamente la propria Srl Odontoiatrica ad un partner finanziario (ad es. un venture capital o un fondo di investimento).
Questo tipo di partner ha normalmente un forte interesse a beneficiare di un premio di maggioranza nel momento in cui cede la propria partecipazione, circostanza quest’ultima che, nella gran parte dei casi, rientra nelle finalità di questo tipo di intermediari finanziari. Questi ultimi, infatti, comprano quasi sempre per rivendere a prezzo maggiorato, prima o poi.
La presenza della clausola di trascinamento garantisce quindi allo stesso di poter entrare con una percentuale di minoranza e per questa via finanziare il progetto industriale, acquisendo anche e nel contempo significativi poteri gestori (acquisiti normalmente inserendo in statuto particolari diritti in merito all’amministrazione sulle proprie quote).
Esistono anche casi in cui questa clausola interessa partner industriali e non finanziari, soggetti economici cioè che si rivelano interessati all’acquisto di porzioni importanti del capitale.
Questa tipologia di operatori (ad es. le catene dentali che acquistano strutture odontoiatriche in mano ad odontoiatri) sono normalmente più interessati a clausole di trascinamento di tipo lievemente diverso, quali le bring along, di cui parleremo appresso.
La tecnica redazionale della clausola drag along è molto simile a quella utilizzata per la tag along. Di seguito indichiamo un esempio:
Qualora uno o più soci di maggioranza intendano trasferire in tutto o in parte le proprie quote a favore di un terzo, di tal che il risultato finale sia la fuoriuscita della maggioranza del capitale sociale, essi dovranno darne comunicazione all’altro socio ovvero a tutti gli altri soci e all’organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede della società ed al domicilio di ciascun socio risultante dal libro soci. La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo offerto e le condizioni del trasferimento. Al verificarsi del presupposto oggettivo indicato, il socio di maggioranza avrà il diritto di richiedere agli altri soci di minoranza di vendere la medesima percentuale di quote (proporzionale alla percentuale di quote negoziata dal socio di maggioranza) al medesimo terzo cessionario alle stesse condizioni pattuite per sé. Ogni socio di minoranza è obbligato a cooperare con il socio di maggioranza e ad assumere ogni iniziativa e/o comportamento che risulterà necessario per il perfezionamento della cessione al terzo acquirente. All’uopo, a semplice richiesta proveniente dal socio di maggioranza, il socio di minoranza sarà tenuto a sottoscrivere un contratto di deposito fiduciario ed una procura a vendere, nei termini e con la forma degli atti di seguito allegati alle lettere “A” e “B” al fine di perfezionare la procedura di drag along. Le quote soggette al drag along saranno quindi incluse nell’unica proposta di vendita agli stessi termini e condizioni già concordate fra il socio di maggioranza ed il terzo cessionario. In ogni caso il valore di cessione delle quote detenute dal socio di minoranza e soggetto al drag along non potrà essere inferiore al valore di liquidazione dello stesso, calcolato in base ai criteri legali previsti per il recesso, cui espressamente si rimanda. Nell’ipotesi di trasferimento di quote eseguito senza l’osservanza di quanto sopra prescritto, l’acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci e non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi (3).
Il principale pericolo insito in questa clausola risiede nella possibilità di abusi da parte del socio di maggioranza che potrebbe utilizzarle per estromettere il socio di minoranza, utilizzando terzi compiacenti e in mala fede. Il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 31 marzo 2008, n. 1377, ha fatto osservare che
l’obbligo di co-vendita deve trovare un congruo contrappeso negoziale in un’equa valorizzazione della partecipazione che è previsto sia obbligatoriamente dismessa.
Con due evidenti conseguenze in ordine ai profili di validità della clausola:
E’ per questo motivo che normalmente si indica come limite minimo da non superare per la valorizzazione della quota di minoranza quello di liquidazione; lo stesso limite che viene normalmente fissato per l’esercizio del diritto di recesso concesso al socio di minoranza dissenziente.
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In questo caso la clausola di trascinamento non attribuisce il diritto ad essere trascinati ma semmai quello a trascinare. A differenza che nei casi precedenti, colui che beneficia del diritto di cui a questa clausola non è il socio di minoranza ma quello di maggioranza.
Quest’ultimo, quando vuole trasferire la propria partecipazione a terzi, potrà obbligare anche il socio di minoranza a fare altrettanto, ponendolo in una condizione di evidente soggezione.
Come in precedenza rilevato, questo tipo di clausola di trascinamento è proprio quello spesso richiesto dall’aspirante partner industriale (catena dentale) che acquista, in qualità di terzo acquirente, una partecipazione di controllo di una s.r.l. odontoiatrica in mano ad un dentista; questo tipo di investitore si ritrova quasi sempre, perlomeno nella prima fase dell’investimento – e cioè fino a che il dentista non esce completamente dal capitale e non interrompe l’attività presso la società -, con un socio di minoranza (che quasi sempre coincide con il dentista stesso) che conserva un peso rilevante sia in termini di quote che di leadership.
Il terzo acquirente deve conservare la matematica certezza di poter trascinare anche il socio di minoranza in una eventuale cessione della società, esattamente come deve essere sicuro che il dentista non possa vendere il pacchetto di minoranza ad altri che a lui. Dalla citata duplice esigenza deriva quasi sempre la contestuale presenza di diversi tipi di clausole statutarie tese a garantire il partner industriale; clausole statutarie costruite in modo tale da comportare gli effetti già illustrati in tutti i casi possibili.
La tecnica redazionale della citata clausola di trascinamento “particolare” può portarci ad una scrittura della stessa come da esempio seguente:
Qualora il socio di maggioranza intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote ad un terzo cessionario, che abbia formulato un’offerta di acquisto di dette quote, il socio di maggioranza ha il diritto di offrire in vendita al terzo cessionario anche un numero di azioni possedute dal socio di minoranza, nelle proporzioni calcolate secondo … [richiamo ad un sistema di calcolo come quello visto per la clausola tag along], ai medesimi termini e condizioni previsti per la vendita delle proprie azioni. I soci di minoranza avranno l’obbligo di vendere la relativa percentuale di azioni ai medesimi termini e condizioni previsti per la vendita delle azioni del socio di maggioranza. Nel caso in cui il cessionario intenda acquistare azioni che rappresentino meno del …% (… percento) dell’intero capitale sociale, al socio di maggioranza non spetterà alcun diritto di bring along. [indicazione delle forme di comunicazione (e dei mezzi alternativi che comunque assicurino la prova dell’avvenuta ricezione) da utilizzarsi fra le parti in detta procedura, come per la clausola tag along]. In ogni caso, il valore di cessione del pacchetto quote detenuto dal socio di minoranza e soggetto al bring along non potrà essere inferiore al valore di liquidazione dello stesso, calcolato in base ai criteri legali previsti per il recesso, cui espressamente si rimanda L’acquisto di tutte le quote, possedute dal socio di maggioranza e dal socio di minoranza, offerte in vendita ai sensi del presente articolo dovrà essere contestuale. Nell’ipotesi di trasferimento senza l’osservanza di quanto sopra prescritto, l’acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci e non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi (4).
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Le clausole di covendita e le clausole di trascinamento possono essere inserite nello statuto della società a responsabilità limitata sia ab origine che con modifiche successive. Il tema che ha tuttavia diviso Dottrina e Giurisprudenza è quello delle maggioranze di voto che potrebbero autorizzare tale inserimento.
Non è questa la sede per ripercorrere questo interessante dibattito che ha visto giudici e giuristi divisi tra il voto a maggioranza qualificata e quello totalitario.
Quello che il dentista deve sapere è che il voto unanime di tutti i soci appare essere la soluzione indispensabile ad evitare ogni rischio di contestazione. Questo soprattutto quando si provvede ad inserire tali clausole in statuto in un secondo tempo.
La regola della maggioranza, infatti, per quanto qualificata possa essere quest’ultima, non è suscettibile di evitare le prerogative normalmente concesse al socio di minoranza dissenziente (diritto di recesso); questo perlomeno in tutti quei casi in cui la maggioranza sposti l’asse del rapporto sociale in una direzione molto distante da quella originaria. E tantomeno si può ignorare, a questo proposito, che queste clausole, quale più quale meno, influiscono in misura determinante su una delle più importanti prerogative del socio e cioè quella di decidere liberamente se restare nel rapporto sociale o se vendere la partecipazione incassando un corrispettivo liberamente determinabile, sia pur all’interno del meccanismo di determinazione del prezzo che il mercato rende possibile in ogni ben determinata situazione.
Appare dunque evidente la necessità di inserire queste clausole nello statuto originario della società e cioè quello della sua prima costituzione. Tantomeno possono distogliere da questo obiettivo considerazioni legate alla compagine sociale iniziale, che potrebbero essere presto modificata.
Si pensi ai casi di Srl Unipersonale che vedono successivamente l’ingresso di altri soci appartenenti al nucleo familiare del dentista per effetto di cessioni, donazioni o passaggi generazionali. Quelle clausole non servono necessariamente nel momento in cui sono state inserite in statuto ma serviranno sicuramente in futuro e soprattutto dimostreranno tutta la propria utilità nel momento in cui il dentista avrà passato la mano nella gestione della Srl odontoiatrica (o della Holding Odontoiatrica).
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Lo strumento utile ad evitare che la naturale tendenza della società a responsabilità limitata porti l’elemento personalistico troppo distante dal contesto operativo di quest’ultima è lo statuto della società stessa.
Sarà attraverso l’inserimento di ben ragionate clausole statutarie che si riuscirà a preservare l’importanza del dentista e degli altri soci professionisti o laici che hanno costruito le fortune societarie, senza nel contempo limitare in misura eccessiva le loro legittime prerogative. Solo attraverso queste clausole statutarie sarà possibile imporre un apparato sanzionatorio pieno ed efficace e che, in caso di violazioni, renderà nullo il passaggio delle quote anche nei confronti della società e non solo dei soci.
Quando non è possibile impedire quel trasferimento di quote da parte di un socio, si può almeno inserire in statuto clausole di covendita e di trascinamento utili a permettere a tutti i soci della società di seguire un identico destino comune: e cioè quello di trasferire tutti insieme le proprie quote al terzo acquirente, preservando, sia pur indirettamente, quell’elemento personalistico che li aveva convinti ad unire i propri destini nel contratto di società.
Note
(1) la clausola è interamente tratta dall’articolo Clausole Statutarie di covendita e di trascinamento, a cura di Paolo Divizia in Rivista del Notariato, n. 2 del 2009 di cui al link 157_173 (fdnotai.it)
(2) Idem
(3) Idem
(4) Idem
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