La scissione societaria è una operazione utile per il dentista che voglia separare il patrimonio della propria Srl in due o più società diverse. Risulta particolarmente preziosa in alcune circostanze: risolvere conflitti tra soci, separare gli asset di valore dal rischio, favorire il passaggio generazionale, affrontare la crisi d’impresa, rivedere l’assetto organizzativo e affrontare in modo più efficace le sfide competitive. La scissione ha caratteristiche distintive rispetto alle altre operazioni straordinarie descritte in articoli precedenti, che la rendono preziosa in particolari situazioni e contesti. Ci limitiamo ad esporre quello che un dentista imprenditore dovrebbe sapere soprattutto in vista della creazione di una Holding.
La Scissione è una delle operazioni straordinarie cui può essere soggetta una Srl odontoiatrica, insieme alle altre trattate in questo blog: trasformazione, conferimento, fusione e liquidazione.
E’ un tema di interesse per il dentista che ha già effettuato il passaggio da una dimensione professionale tradizionale alla dimensione di impresa vera e propria.
In particolare la scissione societaria è lo strumento con il quale è possibile separare alcuni asset della Srl Odontoiatrica da altri, creando una nuova società accanto alla prima, per esempio una Holding odontoiatrica. Questa necessità si manifesta soprattutto quando la Srl Odontoiatrica negli anni ha generato ricchezza (ad esempio patrimonio immobiliare, liquidità, dividendi) e si vuole separare tale ricchezza dal rischio tipico dell’impresa.
Abbiamo già visto che questa operazione può essere effettuata anche tramite conferimento delle partecipazioni (o delle quote societarie), ma la scissione presenta elementi distintivi che potrebbero renderla più vantaggiosa in particolari circostanze.
Per questo motivo è opportuno, per un dentista, conoscere entrambe queste operazioni: ricorrendo ora all’una, ora all’altra, a seconda delle situazioni che vengono a crearsi.
Nella stesura di questo articolo prenderemo in considerazione solo gli aspetti relativi alle Società a Responsabilità Limitata e ci concentreremo maggiormente su quelli di interesse strategico per il dentista che possiede una Srl Odontoiatrica, rimandando quelli tecnici e giuridici più fini alle dinamiche proprie delle consulenze.
E’ impossibile per un dentista, ma anche francamente inutile, conoscere nel dettaglio questo istituto giuridico. I particolari tecnici di come si realizza l’operazione possono essere affidati al consulente commercialista di fiducia.
La scissione societaria è definita con l’art. 2506 del c.c. ove si dice che:
“Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.”
Questo significa che chi detiene una Srl odontoiatrica può pensare, se serve, di operare una scissione trasferendo parte del suo patrimonio ad una nuova società realizzata appositamente per riceverla (cosiddetta NewCo oppure una Holding).
Lo stesso articolo dice anche che:
“La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.”
In questo senso la Srl Odontoiatrica può continuare ad avere una propria vita (quindi, per esempio, continuare ad operare sul mercato dell’odontoiatria senza trasferire beni materiali, immateriali, contratti, autorizzazioni, ecc.) pur avendo trasferito una parte anche consistente del proprio patrimonio all’interno di una società Holding oppure no, per il tramite della scissione (per esempio il patrimonio immobiliare che non si vuole tenere nell’attività a rischio).
Se ti interessa questo argomento partecipa anche tu al prossimo Corso Holding Odontoiatrica. Parleremo di tutte le forme di odontoiatria d'impresa per il dentista. Iscriviti online al Corso Holding. Ti aspettiamo insieme al tuo commercialista!
Nell’esempio appena fatto, lo scopo dichiarato della scissione parziale è rappresentato da una migliore tutela patrimoniale rispetto alle aggressioni potenziali dei terzi ostili.
Ma potrebbe darsi anche il caso opposto: ovvero la scissione porta l’attività a rischio all’interno di un nuovo soggetto societario, mantenendo il valore patrimoniale per la Srl Odontoiatrica iniziale che potrebbe poi modificare il proprio statuto e, in conseguenza delle quote di controllo acquisite sulla nuova società, fungere da Holding. In altre parole la nuova società diventa quella operativa in ambito odontoiatrico (acquisendo le dovute autorizzazioni), mentre la vecchia società diventa la cassaforte di sicurezza.
A spingere in questa direzione potrebbero essere strategie di marketing (ad esempio rebranding) oppure dinamiche societarie legate a interessi divergenti tra i soci originari (ad esempio passaggio generazionale, politiche successorie). Una terza ipotesi potrebbe essere la necessità di isolare elementi riconducibili alla crisi di impresa spostando l’attività sana e produttiva in una NewCo.
Proviamo a fare un caso concreto come ce ne sono tanti nel settore odontoiatrico.
Supponiamo due soci di Srl Odontoiatrica facenti capo allo stesso nucleo familiare e che si avviino al passaggio generazionale intrafamiliare o extrafamiliare. Per esempio marito e moglie che intendano lasciare l’attività ai propri figli o due fratelli che vogliano cedere l’attività a terzi, e via dicendo. Essi, molto probabilmente, avranno interesse a mantenere la proprietà dell’immobile dove l’attività viene svolta.
In questo caso può essere effettuata un’operazione di scissione immobiliare mantenendo la proprietà dell’immobile che verrà scisso e confluirà nella NewCo. La Srl Odontoiatrica può essere ceduta ai figli o venduta a compratori, che continueranno l’attività professionale. La NewCo, posseduta per esempio al 50% dai due fratelli, andrebbe a svolgere attività di gestione immobiliare mettendo a reddito l’immobile (bene strumentale della società) alla società operativa. Questo tipo di operazione si concretizza attraverso la stipula di un contratto di locazione di tipo commerciale tra le due società.
Dal momento che la scissione totale porta all’estinzione della Srl Odontoiatrica, non tratteremo questa fattispecie perchè di scarso interesse per il dentista comune se non in casi estremi.
Ci dedicheremo invece al caso, più interessante della scissione parziale.
Per lo stesso motivo non consideriamo il caso della scissione doppia, ovvero il caso in cui due Srl Odontoiatriche contemporaneamente operano una scissione in favore della stessa beneficiaria. Citiamo poi, a scopo puramente informativo, l’ipotesi della scissione eterogenea, ovvero quella in cui la scissa e la beneficiaria appartengano a diverse categorie di società (es. di persone e di capitale).
Come detto, a seguito di scissione parziale, la Srl Odontoiatrica continuerebbe ad esistere (con lo stesso oggetto sociale o con uno nuovo, a seconda dei casi) ed ai soci originari saranno assegnate le quote della NewCo.
La prospettiva con cui dobbiamo guardare la scissione, dunque è la stessa del conferimento di quote, ovvero la prospettiva dei soci e non quella della società (come avviene invece nel caso di conferimento d’azienda o nel caso della trasformazione). I soci della società scissa, infatti, rimangono tali, ma diventano anche soci della società beneficiaria (o delle beneficiarie se più di una).
In altre parole i soci vengono ripagati dalla nuova società con partecipazioni societarie o, parzialmente, anche in denaro (purché sia minore o uguale al 10% del valore nominale delle quote attribuite).
Si danno due casi:
Se ti interessa questo argomento partecipa anche tu al prossimo Corso Holding Odontoiatrica. Parleremo di tutte le forme di odontoiatria d'impresa per il dentista. Iscriviti online al Corso Holding. Ti aspettiamo insieme al tuo commercialista!
La scissione si articola in tre fasi ben distinte che sono: il progetto di scissione, la delibera assembleare e l’atto notarile.
Non è importante, in questa sede, descrivere i dettagli di queste operazioni, perchè è bene che vengano delegate al proprio consulente commercialista e notaio.
Quello che conta sapere, per un dentista, è che tali passaggi sono dettagliatamente previsti dal legislatore, soprattutto a garanzia dei terzi.
In particolare i tempi tecnici necessari non lasciano ipotizzare tempi brevissimi per mettere in atto un progetto di scissione. E’ ragionevole stimare che siano necessari circa 6 mesi perchè tutto il ciclo delle attività venga compiuto dal momento in cui si decida di eseguire l’operazione fino al momento in cui questa può dirsi compiuta e valida agli effetti giuridici.
Questo è un grosso limite che potrebbe far preferire altre soluzioni più rapide (come ad esempio la cessione vera e propria di ramo d’azienda oppure il conferimento), ancorché gli effetti finali non siano esattamente sovrapponibili in termini di partecipazioni.
E’ invece interessante sapere, a proposito dei tempi, che è prevista la possibilità di postdatare gli effetti della scissione, come previsto dall’art. 2506-quater c.c. (salvo i casi di società di nuova costituzione e cioè costituita a seguito della scissione stessa). E’ invece esplicitamente vietata la retrodatazione.
A seguito della scissione di Srl Odontoiatrica la società beneficiaria assume diritti ed obblighi relativi alla società scissa in relazione agli asset ricevuti.
In particolare l’art. 2506-quater prevede che:
“Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.
In questo modo è dunque possibile trasferire intenzionalmente delle passività ad una società diversa dalla Srl Odontoiatrica, liberandola di asset negativi. Questo potrebbe essere auspicabile alla vigilia di una cessione o di un passaggio generazionale. Si pensi al caso di una Srl Odontoiatrica con indebitamento pesante relativo ad un immobile strumentale che non si ha interesse a trasferire con la cessione dell’attività a terzi.
Una importante eccezione alla regola generale dell’art. 2506-quater è rappresentata dal debito fiscale. Per i debiti tributari, infatti, è prevista la responsabilità solidale illimitata a carico delle società beneficiarie di scissione parziale (articolo 173, Tuir). Su tale disparità e sul conseguente trattamento favorevole riservato all’erario dalla norma fiscale è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la Sentenza 90 del 2018 che ha escluso qualsivoglia illegittimità.
La scissione può anche rappresentare una soluzione sicura per i soci contro i rischi legati ad una futura e prevedibile crisi d’impresa (che oggi investe tanta parte delle attenzioni del legislatore). Essa infatti consentirebbe di limitarne i danni scindendo e conferendo a società beneficiarie i rami aziendali a più alto o più basso rischio secondo convenienza.
In questi casi, per evitare il rischio di una revocatoria ordinaria di natura cautelativa è necessario che si verifichino alcune condizioni di partenza: la crisi dell’azienda non deve essere conclamata e irreversibile, ma solamente eventuale ed ipotetica. In questo senso si è espressa la Corte Suprema con la Sentenza 45031/2010, affermando che
“la scissione effettuata nel rispetto delle indicazioni civilistiche, è fattispecie da non ritenersi operazione in pregiudizio dei creditori e, in presenza di fallimento di una società derivante da una operazione di scissione, appare difficilmente configurabile la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria.”
Se ti interessa questo argomento partecipa anche tu al prossimo Corso Holding Odontoiatrica. Parleremo di tutte le forme di odontoiatria d'impresa per il dentista. Iscriviti online al Corso Holding. Ti aspettiamo insieme al tuo commercialista!
In analogia con quanto accade per le altre operazioni straordinarie, anche la scissione societaria, sia essa totale o parziale, avviene in perfetta neutralità fiscale.
Gli aspetti fiscali sono molto più articolati e complessi di quanto esponiamo in questo articolo e per una disamina approfondita rimandiamo i colleghi dentisti alla consulenza con il proprio commercialista.
Tuttavia una rapida lettura del dettato normativo sarà sufficiente a chiarire il concetto generale di neutralità fiscale e le ricadute pratiche positive per il dentista che opera una scissione della Srl Odontoiatrica, qualunque ne sia la ragione sottesa.
Questo è quanto prevede l’art. 173 del TUIR che dice:
“La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle quote ovvero all’annullamento di quote a norma dell’articolo 2506 ter del codice civile. In quest’ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo riferibile all’annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria.”
La neutralità fiscale dell’operazione vale tanto per le società coinvolte quanto per i singoli soci come persone fisiche.
Semplificando al massimo un discorso molto più complesso possiamo dire che la scissione rappresenta per il socio uno scambio patrimoniale: in sostanza egli scambia le quote della società scissa con quelle della società beneficiaria, senza generare plusvalenze imponibili.
In altre parole il socio è titolare dello stesso patrimonio ma questo ora è splittato su due o più società diverse e non è concentrato tutto nella Srl Odontoiatrica originale.
Affinché l’operazione straordinaria di scissione non subisca il fumus dell’abuso del diritto (elusione fiscale) sarebbe auspicabile una linea di comportamento chiara che ricomprenda alcuni punti:
Per fare degli esempi concreti, può considerarsi elusiva un’operazione di fusione e la successiva scissione parziale non proporzionale che risulti in concreto finalizzata esclusivamente all’assegnazione di beni ai soci. In tal caso la scissione sarebbe finalizzata ad una mera assegnazione individuale di beni. In questi casi l’operazione serve a creare apposite “società contenitore” in cui immettere beni da alienare, in modo da ottenere, in caso di successiva cessione delle quote, una conversione delle plusvalenze su singoli beni (soggette ad imposte) in plusvalenze su partecipazioni (fiscalmente neutre).
Nel caso della scissione, dato che i soggetti operanti sono le società, sono queste ultime e non i soci a dover avere valide ragioni economiche per compiere l’operazione. Quando è evidente, invece, che le valide ragioni economiche sono solo a beneficio dei soci ecco che il profilo elusivo comincia a manifestarsi.
Se ti interessa questo argomento partecipa anche tu al prossimo Corso Holding Odontoiatrica. Parleremo di tutte le forme di odontoiatria d'impresa per il dentista. Iscriviti online al Corso Holding. Ti aspettiamo insieme al tuo commercialista!
Come risulta ora chiaro la Scissione è una operazione che investe la società e i suoi beni, mentre la creazione di una Holding deriva dal conferimento di quote che, almeno in origine, sono delle persone fisiche. Quindi, a prima vista, sembrerebbe obbligatorio che per pervenire, con la Scissione, ad una Holding Odontoiatrica, possedendo già una Srl Odontoiatrica, si debba necessariamente adottare una strategia in due fasi distinte:
Una alternativa potrebbe essere anche:
In entrambi i casi sembrerebbe inevitabile andare a dama in due mosse, una delle quali riguarda la figura del socio e l’altra riguarda la Srl Odontoiatrica.
In realtà il D.lgs. 19/2023 ha introdotto nel nostro codice civile l’articolo 2506.1 che disciplina una nuova forma di Scissione, definita Scissione mediante scorporo:
Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e le relative azioni o quote a se stessa, continuando la propria attività.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
Il portato di questa nuova disposizione è facilmente comprensibile con le parole di Ennio Vial:
Si tratta di un’operazione che consente di scorporare alcuni beni di una società assegnandoli, non ad una società sorella, e nemmeno alla società partecipante o partecipata preesistenti, bensì ad una società totalmente posseduta dalla scissa che nasce a seguito dell’operazione straordinaria in discorso.
Quindi l’operazione di scissione, così prevista dall’articolo sopra citato, va a dama in una mossa sola, unendo contestualmente sia il conferimento delle quote sia il trasferimento di asset che è di interesse del dentista trasferire per le ragioni esposte in precedenza.
La scissione con scorporo può essere effettuata esclusivamente a beneficio di una società di nuova
costituzione. Non potrà mai essere una scissione totale dal momento che la Srl Odontoiatrica scissa deve continuare la propria attività. In caso di Srl Odontoiatrica scissa, si applica la riduzione da 60 a 30 giorni del termine per l’opposizione dei creditori. Interessante sapere che, se lo Statuto lo prevede, la possibilità che la deliberazione di scorporo sia adottata dall’organo amministrativo ex art. 2505 c.c. e non, necessariamente dall’assemblea dei soci, come previsto invece dalla scissione ordinaria.
Gli effetti di una scissione cos scorporo sono molto simili a quelli della scissione ordinaria o del conferimento ma ha una caratteristica specifica che la rende diversa sia dall’una che dall’altro: le partecipazioni societarie delle società sono diverse al termine di ciascuno dei tre processi. Infatti:
Nell’ambito di nostro interesse, dunque, la creazione di una Holding odontoiatrica mediante scissione con scorporo avviene in una sola mossa, ma la Holding è rappresentata dalla società scissa quindi dalla Srl Operativa iniziale. Questo prevederebbe lo spostamento dell’attività nella neocostituita, unitamente agli oneri autorizzativi conseguenti.
con la risposta 13 del 2019 il Fisco (confermando quanto già sostenuto nella risoluzione 97/E/17) ha affermato la legittimità delle operazioni volte a scorporare gli immobili nel contesto di operazioni di acquisizioni di aziende e partecipazioni. In particolare, l’operazione in cui una società titolare di immobili e attività produttive, mediante scissione parziale proporzionale, intendeva trasferire gli immobili (strumentali all’attività produttiva) a una società beneficiaria neocostituita. I soci avrebbero poi ceduto a terzi le partecipazioni della scissa (titolare del solo ramo produttivo), mantenendo le partecipazioni nella beneficiaria immobiliare. Questo “via libera” del Fisco agevola le operazioni di M&A e di private equity, in cui tipicamente il perimetro dell’acquisizione comprende solo l’azienda produttiva, e richiede al venditore/imprenditore di separare gli immobili strumentali di tale azienda spesso creando una società immobiliare di “famiglia”.
Particolare ancora più interessante è che l’operazione viene giudicata favorevolmente anche quando precede la cessione dell’attività produttiva, una delle soluzioni che noi abbiamo sempre indicato nei nostri corsi per conservare in famiglia il tesoretto immobiliare.
Se ti interessa questo argomento partecipa anche tu al prossimo Corso Holding Odontoiatrica. Parleremo di tutte le forme di odontoiatria d'impresa per il dentista. Iscriviti online al Corso Holding. Ti aspettiamo insieme al tuo commercialista!
Il tuo carrello è vuoto.
Benvenuto su www.dentistamanager.it.
Ti preghiamo di prendere nota e rispettare le informazioni di seguito riportate che regolano l'utilizzo del nostro sito e dei materiali pubblicati e a cui sono soggetti i servizi forniti; l’accesso alle pagine del sito web implica l’accettazione delle seguenti condizioni.
Diritto d’autore
Tutto il materiale pubblicato sul sito ed il sito stesso, compresi testi, illustrazioni, fotografie, progetti, cataloghi, grafici, loghi, icone di pulsanti, immagini, clip audio, software, contenuti del blog, articoli di approfondimento, strutturazione dei corsi (in generale, il "Contenuto" del sito), è coperto da diritto d'autore.
La legislazione italiana ed internazionale in materia di diritti d'autore e marchi tutela il contenuto e il sito in generale.
La riproduzione dei materiali contenuti all'interno del sito, con qualsiasi mezzo analogico o digitale, è vietata.
Sono consentite citazioni, purché accompagnate dalla citazione della fonte Dentista Manager S.r.l., compreso l'indirizzo www.dentistamanager.it
Sono consentiti i link da altri siti purché venga specificato che si tratta di link verso il sito www.dentistamanager.it