Il passaggio da studio dentistico a srl odontoiatrica è una operazione molto diversa dalla trasformazione societaria che avviene da un certo tipo di società ad un altro. Questo articolo è scritto per i dentisti che vogliano capire i fondamenti giuridici sia del passaggio che della trasformazione, in modo tale da pianificare correttamente questa operazione straordinaria. Capire la natura della trasformazione societaria consentirà di coglierne i numerosi vantaggi soprattutto quando questa avviene da una società di persone o da una stp verso la Srl odontoiatrica.
Ci sono almeno due tipi di trasformazione che interessano il dentista:
Nel primo caso possiamo parlare di trasformazione impropria, nel senso che la parola trasformazione è utilizzata erroneamente ed è accettabile solo nella sua accezione comune e gergale. Non ha un corrispettivo diretto in ambito giuridico e, formalmente parlando, non può essere affatto considerata una trasformazione se non nel senso comune di una conversazione tra dentisti.
Nel secondo caso, invece, parliamo di trasformazione propriamente detta e ci dobbiamo riferire con precisione a quanto il legislatore ha stabilito per questa operazione, trattandosi di un istituto giuridico ben identificato e descritto.
Ci sono parole che hanno un significato diverso a seconda del contesto in cui vengono usate e le ricadute pratiche del loro impiego sono funzione dell’equivoco più o meno grande che si genera impiegandole in modo disinvolto.
Questo articolo è dunque destinato sia al dentista che vuole trasformare il proprio studio professionale (o studio associato) in società (trasformazione impropria), sia al dentista che vuole trasformare la propria società in una società diversa da quella attuale (trasformazione propria).
Il dentista comune, che non ha ancora optato per l’impresa odontoiatrica, solitamente opera in forma tradizionale con una partita iva personale, all’interno di uno studio professionale o di uno studio associato.
Quando poi decide di passare all’impresa esprime questa transizione con il termine improprio di trasformazione societaria, ignorando che l’espressione indica un istituto giuridico ben preciso e diverso da quello di cui egli intende avvalersi.
Sarebbe più corretto utilizzare una espressione diversa come per esempio: passaggio, transizione, mutazione. Per non creare equivoci con la trasformazione vera e propria, impiegherò d’ora in poi l’espressione “passaggio” per questa fattispecie di operazione.
Il passaggio da studio professionale a società è ampiamente descritto all’interno del nostro libro La Srl Odontoiatrica cui rimandiamo il lettore per la maggiore ampiezza della trattazione.
Volendo riassumere il tema possiamo dire che il passaggio verso la Srl odontoiatrica può essere effettuato in diversi modi, ognuno dei quali segue percorsi diversi e comporta vantaggi e svantaggi specifici.
Possiamo riassumerli come segue: la società parallela, il conferimento, la cessione.
La società parallela è un neologismo che utilizziamo per descrivere la nascita di una società odontoiatrica che non sostituisce lo studio professionale ma si affianca ad esso.
La società parallela può essere descritta come un nuovo soggetto giuridico che si forma accanto alla partita iva già esistente e si pone sul mercato in contrapposizione ad esso ed in diretta concorrenza.
In questo senso la società odontoiatrica è un competitor vero e proprio e non rappresenta in alcun modo una trasformazione del soggetto originale che, peraltro, continua ad esistere e ad operare.
Dopo la creazione di una Srl odontoiatrica parallela alla propria partita Iva, il dentista (o lo studio associato) si troverà ad operare su due fronti: il primo è rappresentato dall’attività originale e personale, nella quale egli recita il ruolo di professionista, il secondo è quello della società odontoiatrica, nella quale egli rappresenta il socio e/o l’amministratore e/o il direttore sanitario e/o il collaboratore odontoiatra.
L’opzione della società parallela è stata di gran lunga la più diffusa negli scorsi decenni e decisamente prevalente fino a quando il fenomeno della Srl Odontoiatrica non è letteralmente esploso nel nostro Paese (anni duemila). Presenta infatti delle criticità che sono emerse strada facendo, mano a mano che il fenomeno diventava maturo e che la parte pubblica (segnatamente il fisco) andava alla ricerca di comportamenti elusivi (vd. elusione fiscale e abuso del diritto).
Oggi dobbiamo distinguere almeno due situazioni diverse per capire dove e quando la società parallela è una strada percorribile in sicurezza e quando invece rappresenta elusione vera e propria. Inutile dire che tra i due estremi esiste un numero infinito di situazioni intermedie nelle quali il carattere elusivo dell’operazione è soggettivo ed arbitrario. Facciamo delle ipotesi per chiarire meglio il concetto:
Pertanto se il dentista ritiene di voler operare una trasformazione impropria del proprio studio, ovvero il passaggio dalla professione tradizionale alla società odontoiatrica, attraverso lo strumento della società parallela dovrà utilizzare un modello quanto più vicino possibile al primo dei due descritti. Tanto più si allontanerà da esso per avvicinarsi al secondo tanto si esporrà al rischio che gli venga contestata la condotta elusiva (in caso di controllo).
In linea generale sconsigliamo il ricorso alla società parallela quando l’intento dichiarato è quello di operare un passaggio da studio professionale (o studio associato) a società vera e propria, pur sapendo che tale scelta è perfettamente legittima (quindi non illegale).
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Il conferimento dello studio dentistico all’interno di una società è la seconda modalità con la quale si può effettuare il passaggio da studio dentistico a società odontoiatrica (abbiamo già parlato di questo tema nell’articolo Trasformazione, cessione e conferimento: da Studio a Srl).
Anche in questo caso il dentista comunemente parla di trasformazione dello studio dentistico in modo improprio. Più corretto utilizzare la formula del passaggio, come dicevamo sopra. Sul piano giuridico, infatti, conferimento e trasformazione sono due istituti ben precisi e concorrenti tra loro (o alternativi). Se il dentista impiega erroneamente la terminologia sbagliata (per esempio parlando con il notaio o con il proprio commercialista) ingenera una serie di equivoci senza fine, ottenendo risposte e soluzioni contraddittorie in seguito alle quali non riuscirà più a capire cosa deve fare e come farlo.
Il conferimento è una operazione con la quale si trasferisce del valore (denaro, beni materiali, prestazioni professionali, diritti, beni immateriali, ecc.) da un soggetto giuridico ad un altro mediante contratto sociale. Quindi è obbligatorio, per effettuare un conferimento, che il destinatario sia una società mentre il conferente può essere indifferentemente una società o un professionista. Questo secondo caso è quello che ci interessa in questa fase.
Quando un professionista conferisce la propria attività in una società è tenuto a pagare le imposte sul valore del conferimento (o almeno sulla parte di esso che corrisponde all’avviamento), equiparando il conferimento ad una cessione a titolo oneroso. Tale valore è dunque assimilato al reddito da lavoro autonomo come previsto negli articoli 9 e 54 Tuir.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’Iva:
Una parte di rilievo la gioca certamente il Notaio, cui spetta la decisione se ricondurre l’operazione alla prima fattispecie o alla seconda, generando conseguenza palesemente diverse da un caso all’altro.
Il conferimento dunque presenta, per il dentista conferente, uno svantaggio fiscale rispetto alla costituzione di una società parallela. Tale svantaggio si manifesta con l’obbligo di pagare le imposte (e i contributi) sul reddito derivante dall’avviamento. Che poi tali imposte possano essere quasi completamente compensate da altri tipi di pianificazione fiscale ricomprese nel perimetro del conferimento stesso, è una questione diversa e possibile, ma esula dagli scopi di questo articolo.
Di contro, il conferimento è una operazione che non presenta alcun tipo di criticità né dal punto di vista giuridico né fiscale, a condizione che sia corredata da una perizia di stima del valore conferito da parte di un revisore contabile.
Una terza via che porta alla trasformazione impropria è rappresentata dalla cessione a titolo oneroso o vendita.
In questo caso il dentista cede (vende) alla società i beni materiali ed immateriali della propria attività ricevendo un corrispettivo in denaro che segue il destino appena descritto sia in termini di imposte dirette (irpef) sia di imposte indirette (Iva o Tassa di registro).
Ovviamente le imposte saranno calcolate sulla plusvalenza realizzata nella transazione, che si scarica prevalentemente sulla componente clientelare (il cosiddetto avviamento).
A differenza dei due casi precedenti di trasformazione impropria, quest’ultimo caso avviene senza coinvolgimento del notaio, nell’ambito di una comune dialettica commerciale tra venditore e compratore. In tutti i casi pare opportuno avvalersi di un revisore contabile per la redazione di una perizia di valutazione dei beni ceduti.
La cessione ha un vantaggio rispetto al conferimento, rappresentato dal fatto che può qualificarsi come cessione d’azienda o di ramo d’azienda e come tale non si configura come reddito da lavoro autonomo. In questo senso risulta essere esente da contribuzione obbligatoria alla cassa di previdenza professionale.
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Ora affrontiamo il tema della Trasformazione propriamente detta, che, come appare oramai evidente, può avvenire solo a partenza societaria.
Il dentista già costituito in impresa, conoscendo il significato della trasformazione potrà coglierne i vantaggi utilizzandola, dove serve, in modo strategico.
Per semplicità espositiva faremo quasi sempre riferimento alla trasformazione da società di persone (es. sas, snc) a Srl Odontoiatrica o da Stp (in qualunque forma) a Srl Odontoiatrica. Riteniamo infatti che le trasformazioni in direzione opposta non siano di alcun interesse per il dentista così come le trasformazioni verso forme più complesse di società (come le Spa o gli enti associativi) per quanto lecite e tecnicamente possibili.
Ci riferiremo dunque sempre a quelle che in ambito tecnico sono definite trasformazioni omogenee progressive.
La trasformazione societaria è una semplice modifica della forma giuridica di una società. Quindi si riferisce sempre al passaggio di una società già costituita, da una tipologia ad un’altra.
Per esempio la società Alfa sas che diventa società Alfa srl compie una trasformazione societaria. La stessa operazione, in senso inverso, la compie la società Alfa srl che si trasforma in società Alfa sas.
Sostituendo gli acronimi sas, snc, srl, spa, cooperativa, ecc, in fase di partenza ed in quella di arrivo, possiamo idealmente descrivere tanti tipi diversi di trasformazione quante sono le combinazioni possibili.
La trasformazione societaria è ricompresa nel novero delle cosiddette operazioni straordinarie, cui appartengono anche la fusione, la scissione, il conferimento e la liquidazione. Tutte le società possono compiere operazioni straordinarie, purché rispettino le norme previste dal codice e ne diano pubblicità adeguata.
Cosa succede quando la società Alfa snc si trasforma, per esempio, nella società Alfa srl, o viceversa?
La trasformazione rappresenta una semplice modifica della forma giuridica che avviene davanti al Notaio per atto pubblico. E’ importante sapere che gli aspetti sostanziali della società rimangono gli stessi ed è solo la forma (appunto) a modificarsi.
Per fare alcuni esempi non cambia nulla in termini di: oggetto sociale, compagine sociale, attribuzione partita iva, diritti e obbligazioni contrattuali con i terzi, ecc. Se ci sono dipendenti all’interno della società questi mantengono il loro ruolo come se nulla fosse accaduto. Lo stesso vale per i collaboratori, i fornitori, i consulenti, i conti correnti, le autorizzazioni, le proprietà, i debiti, i crediti, ecc.
L’art. 2498 del c.c. si esprime con queste parole:
“Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”.
In questo senso può essere utile anche la lettura della sentenza di Cassazione n. 3790/1975, dove si dice che:
“la trasformazione di una società commerciale da uno in altro dei tipi riconosciuti dalla legge non importa estinzione di un soggetto giuridico e correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma soltanto modificazione dell’atto costitutivo, restando ferma l’identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici da esso costituiti anteriormente alla trasformazione”.
Raramente una trasformazione societaria si rende obbligatoriamente necessaria. Diciamo piuttosto che un dentista può ravvisare motivi di opportunità o di maggiore vantaggio operando con una forma societaria nuova rispetto a quella attuale.
Queste ragioni di opportunità sono solitamente legate a tre tipi di determinanti: i ruoli, il rischio, il fisco. Come vedremo presto, tutti questi fattori di solito orientano chi ha costituito una società di persone (sas, snc, ecc.) a spostarsi verso una società di capitale (Srl Odontoiatrica), atteso che la tipologia societaria di destinazione comporta indubbi vantaggi rispetto a quella di partenza:
Molto frequente è anche la trasformazione di una STP in Srl Odontoiatrica pura, allo scopo di superare i limiti intrinseci della società tra professionisti che abbiamo ampiamente descritto nell’articolo Stp odontoiatrica: le tante ragioni del no.
In questa sede ci limitiamo a ribadire un concetto forte: allo stato attuale non esistono valide ragioni per costituire una società di persone o una Stp quando è possibile costituire una Srl Odontoiatrica. Per questo motivo, tutti i dentisti che “per errore di valutazione” hanno costituito società di natura diversa hanno interesse a conoscere l’istituto della trasformazione per poter approdare alla Srl, tanto più che le modalità di esecuzione della trasformazione propria sono estremamente appetibili.
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Un aspetto importante nella trasformazione è rappresentata dalla continuità dei rapporti giuridici così come esplicitamente previsto dall’art. 2498 del cod. civ. sopra citato. Questo significa che diritti e obblighi del soggetto prima della trasformazione sono conservati dalla società che risulta dalla trasformazione stessa.
Non ci si deve stupire dunque del fatto che, in ambito odontoiatrico, questa specifica previsione di Legge sia sfruttata per superare ostacoli di natura autorizzativa che affliggono le Srl Odontoiatriche in alcune regioni italiane (segnatamente, tra le altre, Campania, Puglia, Lazio e Abruzzo).
Il dentista che intende istituire una Srl Odontoiatrica in queste regioni, infatti, si vede costretto a ricorrere all’istituto della Stp per volontà esplicita delle istituzioni che intendono favorire questo tipo di società rispetto a quelle commerciali (anche quando queste ultime sono costituite da professionisti regolarmente iscritti agli albi professionali). Pur essendo delle società di capitali a tutti gli effetti, fuori da ogni ipocrisia di casta, le Stp/srl nelle regioni indicate, hanno una corsia preferenziale in termini autorizzativi, mentre le Srl pure non vengono autorizzate, pur lecitamente costituite.
In attesa che il legislatore provveda a sanare una autentica turbativa del mercato, che discrimina i dentisti da una regione all’altra dello stesso Paese, i dentisti hanno imparato che grazie all’istituto della trasformazione societaria possono prima costituire una Stp/sas (ottenendo così il titolo autorizzativo) e poi effettuare il passaggio a Srl Odontoiatrica, mantenendo inalterato ogni diritto e obbligo in capo alla società originale, ivi compreso il titolo autorizzativo.
Una volta inserita stabilmente sul mercato, la neonata Srl odontoiatrica dovrà provvedere, immediatamente, alla propria cancellazione dalla speciale sezione dell’Albo degli odontoiatri cui era iscritta come Stp.
In tutti i casi in cui una società viene trasformata in un’altra sono necessari alcuni adempimenti preliminari o contestuali all’atto notarile. In particolare dobbiamo ricordarne due: gli aspetti pubblicistici, la stima del patrimonio aziendale e l’adeguamento dello statuto (atto costitutivo). Esaminiamoli brevemente.
L’aspetto pubblicistico è di scarsa criticità per il dentista che può delegare questi adempimenti ai propri consulenti. Deve però ricordarsi quanto sopra detto a proposito della trasformazione da Stp a Srl circa l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri. E’ fuori da ogni dubbio che sia necessario dare evidenza pubblica del fatto che una neonata Srl non possa esse iscritta all’Albo professionale e non è pensabile di invocare la trasformazione societaria per mantenere in modo surrettizio una iscrizione che non è prevista dalla legge (anzi è vietata). Se pensiamo che l’iscrizione all’Albo professionale è proprio uno dei fattori limitanti della Stp e che la rende di gran lunga meno appetibile della Srl Odontoiatrica, il problema non si dovrebbe proprio porre in assoluto: il dentista trasforma la Stp e poi ha tutto l’interesse a cancellarsi dall’Albo (oltre che obbligo di farlo).
La stima del patrimonio aziendale deve essere effettuata obbligatoriamente prima della trasformazione ad opera di un soggetto qualificato. In particolare, quando la società di approdo è una Srl, deve essere effettuata una perizia da parte di un soggetto iscritto nel registro dei revisori contabili oppure da una società di revisione nominata dalle parti, secondo quanto previsto dall’art. 2645 del cod. civ. E’ interessante sapere che nel caso della trasformazione la perizia di stima è incentrata sui singoli elementi patrimoniali al fine di verificare la loro congruità e di evitare possibili “annacquamenti” del capitale da parte degli amministratori. Lo scopo della perizia nella trasformazione è quindi, in sostanza, quello di tutelare i terzi rispetto alla società ed ai suoi obblighi. In questo senso si capisce come la valorizzazione dell’avviamento, come avviene nelle perizie preliminari ai conferimenti, sia irrilevante (posto che nel caso del conferimento, la valorizzazione dell’avviamento ha, invece, una valenza eminentemente fiscale e impositiva che nella trasformazione propria si annulla, come vedremo in seguito).
L’adeguamento dell’atto costitutivo avviene contestualmente alla trasformazione societaria davanti al notaio. Lo scopo dell’adeguamento è quello di dare alla nuova società la veste giuridica idonea post trasformazione. Non sarebbe infatti possibile trasformare una Sas in una Srl mantenendo l’assetto tipico delle società di persone, né si può pensare di ricorrere alla trasformazione per eludere questo obbligo. Sempre interessante è poi il caso del passaggio da Stp Odontoiatrica (esempio stp/sas) ad Srl Odontoiatrica, perchè all’atto della trasformazione verranno anche eliminati tutti i vincoli statutari della Stp e che la rendono il clone deforme della sua sorella maggiore. Ci riferiamo ad aspetti quali: limitazioni nell’oggetto sociale, limitazioni nella compagine sociale, limitazioni nel ricorso ai collaboratori, limitazioni legate agli obblighi ordinistici, limitazioni sul ricorso al fallimento, solo per citare le principali.
Sappiamo tutti che uno dei grandi vantaggi della Srl odontoiatrica rispetto alle società di persone è rappresentato dalla limitazione della responsabilità personale del socio rispetto ai terzi ostili o creditori.
In linea generale non possiamo pensare di trasformare una sas, per esempio, in una Srl Odontoiatrica al solo scopo di eludere le responsabilità che come soci della Sas abbiamo maturato prima della trasformazione. In altre parole i soci non vengono liberati per le obbligazioni assunte in precedenza e per le quali continuano a rispondere illimitatamente.
A fronte di questa garanzia, tuttavia, la trasformazione offre una possibilità di liberarsi di queste responsabilità illimitata se ciò è manifestamente accettato dai creditori. Poichè la procedura per raccogliere tale consenso è semplice, il nostro consiglio è quello di attuarla in estrema trasparenza, raccogliendo i risultati che arrivano.
La Srl Odontoiatrica di approdo invia una comunicazione certificata (anche via Pec) ai propri creditori (es. fornitori, istituti di credito, enti pubblici, ecc.) riguardante la delibera di trasformazione. I creditori hanno tempo sessanta giorni per manifestare la propria volontà contraria, in assenza di riscontro si presume la loro accettazione.
In caso di opposizione di uno o più dei creditori i soci della nuova Srl Odontoiatrica potranno alternativamente optare per:
Ancora una volta, è il caso di dare uno sguardo al passaggio da Stp a Srl. Nel caso la trasformazione avvenga da Stp/società di persone, vale quanto abbiamo appena descritto. Nel caso di trasformazione da Stp/Srl a Srl Odontoiatrica, trattandosi della stessa tipologia di società, la comunicazione diventa irrilevante per il creditore ma sostanziale per i soci della società trasformata, dal momento che si vedranno implicitamente riconosciuto il diritto di ricorrere al fallimento (cosa che prima era loro negata).
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Il riferimento normativo da cui partire per capire gli effetti fiscali della trasformazione è rappresentato dall’art. 170 del TUIR, che recita al comma 1:
“La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.”
Questo articolo descrive il concetto di neutralità fiscale dell’operazione di trasformazione societaria omogenea (come quelle nei casi citati sopra e di nostro interesse).
Ne consegue che il passaggio da un tipo di società soggetta ad IRPEF (società di persone, sas, snc, ecc.) ad una soggetta ad IRES (es. Srl Odontoiatrica) non genera materia imponibile. Questo solo fatto rende la trasformazione estremamente appetibile da qualunque dentista che si renda conto di aver sbagliato veicolo societario.
La neutralità fiscale, peraltro, viene fatta valere anche nel caso di divergenza tra valori dei beni aziendali prima e dopo la trasformazione, con la conseguenza che:
Il tema delle minusvalenze richiederebbe approfondimenti tecnici che sono fuori dallo scopo del presente articolo, rivolto principalmente ai colleghi dentisti.
Altro aspetto interessante è quello delle riserve ante trasformazione e della loro distribuzione post trasformazione. Ce ne parla il terzo comma dell’art. 170 del TUIR sopra citato:
“Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all’imposta di cui al Titolo II in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell’articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l’imputazione di esse a capitale non comporta l’applicazione del comma 6 dell’articolo 47”
In altre parole le riserve costituite, se e quando vengono distribuite ai soci nella nuova Srl Odontoiatrica non sono considerate dividendi e quindi non subiscono l’imposta sostitutiva del 26%. Bisogna solo porre attenzione a due condizioni essenziali:
Dato l’indubbio vantaggio fiscale che deriva dalla trasformazione di società di persone (soggetta ad Irpef) in società di capitale (soggetta a Ires), è stato posto il quesito se tale operazione non possa configurarsi come elusione o abuso del diritto. Sul tema è intervenuta la stessa Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 503 del 2019 con la quale non si ritiene elusiva l’operazione di trasformazione da società di persone a Srl per usufruire della tassazione di una plusvalenza al 24% invece delle aliquote Irpef progressive dei soci. In questo caso specifico è stato riaffermato il principio del comma 4, art. 10-bis, dello Statuto del contribuente secondo cui:
“resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”
Utile ricordare infine che in termini di imposte indirette, la trasformazione societaria è da considerarsi ininfluente ai fini IVA, mentre è soggetta all’imposta fissa di registro come tutte le altre modifiche statutarie in genere.
I dentisti (e molto spesso i loro consulenti) confondono ancora la trasformazione dello studio dentistico professionale in Srl Odontoiatrica con l’istituto giuridico vero e proprio della trasformazione societaria, che può avvenire solo tra una società di partenza e una di arrivo.
Poichè il primo caso non può essere considerata una trasformazione propria, riteniamo più opportuno usare il termine “passaggio” o “transizione”. Questo ci consente di evitare equivoci dalle ricadute pesanti soprattutto in termini di tassazione dell’operazione.
Nella trasformazione impropria, infatti, il regime fiscale applicato è quello del conferimento, con relativa applicazione delle imposte sul valore dei beni materiali ed immateriali conferiti (e relativa necessità di valorizzare l’avviamento in sede di perizia).
Nella trasformazione propria il regime fiscale applicato è quello della Trasformazione societaria con relativa neutralità fiscale per le imposte dirette e irrilevanza ai fini Iva (e relativa non necessità di valorizzare l’avviamento in sede di perizia).
L’operazione di trasformazione propria si rivela particolarmente vantaggiosa per chi ha costituito una Stp in qualunque forma di partenza perchè somma i vantaggi fiscali derivanti dalla trasformazione al superamento di alcuni limiti intrinseci di questa particolare forma societaria.
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