La Legge di Bilancio 2021 apre il nuovo anno con una serie di interventi normativi volti ad aiutare anche la nostra categoria: crediti di imposta, moratoria, incentivi, risorse per lo sviluppo. Molti di questi provvedimenti abbiamo imparato a conoscerli già negli anni precedenti: per lo più si tratta di cogliere le principali novità, quasi tutte di segno positivo. Ancora una volta è evidente il favore di cui godono le imprese rispetto alle professioni e, conseguentemente, le Srl Odontoiatriche rispetto agli Studi tradizionali.
La nuova Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) porta con sé i consueti aggiornamenti in materia fiscale e di agevolazione alle attività di impresa; tra questi c’è il piano Transizione 4.0, che era già stato annunciato dal Mise nelle scorse settimane.
Le novità della Legge di Bilancio 2021 sono accessibili anche ai dentisti, ma sono molto più ampi per coloro che si sono costituiti in forma di Srl Odontoiatrica o di impresa in genere.
Di seguito descriviamo le principali novità di interesse per le attività odontoiatriche, specificando ove possibile a quale tipologia giuridica sono riservate.
Pur non essendo mai nominato esplicitamente con questa formula, il piano Transizione 4.0, preannunciato dal ministro Patuanelli sul sito del Mise già nello scorso mese di Dicembre, è stato pressoché confermato in toto.
In buona sostanza il piano Transizione 4.0 riprende l’impianto delle agevolazioni precedenti e le amplia, venendo incontro alle necessità contingenti degli studi dentistici che, come quasi tutte le altre imprese, hanno sofferto l’impatto del Covid sull’economia nazionale e internazionale.
Per il dentista che si approccia solo ora al tema delle agevolazioni alle imprese per la transizione tecnologica e digitale consigliamo la lettura di alcuni articoli precedenti su questo blog.
La lettura di questi articoli consentirà infatti di capire meglio il senso generale della legge nella sua evoluzione complessiva, ma soprattutto di conoscere alcuni dati importanti che non vengono ripresi in questa ultima formulazione, perchè si danno per acquisiti dal legislatore attraverso continui rimandi.
Gli articoli che, anche noi, daremo per scontati sono i seguenti:
Come già anticipato in apertura è bene sapere che il piano Transizione 4.0 nella Legge di Bilancio è indirizzato sia alle imprese come la Srl Odontoiatrica, sia ai dentisti che operano in regime professionale tradizionale. Tuttavia si registrano delle differenze significative in termini di beneficio fiscale.
Per entrambe le categorie infatti è possibile beneficiare del credito di imposta per beni strumentali materiali che afferiscono al vecchio superammortamento (beni non 4.0).
Il beneficio del credito di imposta per beni strumentali materiali che afferiscono al vecchio iperammortamento (beni 4.0) è riservato invece soltanto alle imprese.
Di seguito vediamo in cosa consiste la differenza tra le due misure.
Questo tema è trattato anche all'interno del Corso Srl Odontoiatrica organizzato da Dentista Manager. Partecipa anche tu.
I beni materiali e immateriali che ricadevano sotto la vecchia disciplina del superammortamento sono ora trattati ai commi 1054 e 1055 dell’art. 1.
In questa categoria ricadono gli acquisti dei beni strumentali più frequenti (e mediamente meno costosi) per un dentista o per una srl odontoiatrica. Facciamo alcuni esempi che ci aiutino a capire di cosa stiamo parlando: il banco della reception o un sistema di illuminazione, un brevetto, un brand, il motore chirurgico o una banale pinza i cui valori superino unitariamente i 516,46 €.
Che ne sarà, dal punto di vista fiscale, di un bene strumentale ordinario acquistato nel 2021?
Esso produrrà un credito di imposta del 10% (contro il 6% attuale) senza limiti di spesa massimi, indipendentemente dal fatto che ad acquistarlo sia un dentista o una srl odontoiatrica. Il beneficio termina il 31 dicembre 2021 per poi ritornare alla percentuale precedente del 6% fino al 31 dicembre 2022.
E’ molto interessante il fatto che il credito di imposta derivante da questa tipologia di beni è fruibile in un solo anno ed è a compensazione immediata se il soggetto produce ricavi inferiori ai 5 milioni di euro (come accade nella stragrande maggioranza dei dentisti).
Pertanto possiamo dire che il vantaggio è spendibile immediatamente nello stesso anno in cui viene fatto l’investimento.
I beni materiali che ricadevano sotto la vecchia disciplina dell’iperammortamento sono ora trattati ai commi 1056 e 1057 dell’art. 1.
Il piano Transizione 4.o, come è ovvio, privilegia gli investimenti in nuove tecnologie digitali e interconnesse con i sistemi di produzione, riservando a questi beni un beneficio maggiore. Facciamo alcuni esempi anche ora: un apparecchio radiografico, una poltrona che sia interconnessa, uno scanner, un sistema di fresaggio interconnesso e via dicendo come descritto nell’articolo sopra citato.
Che ne sarà, dal punto di vista fiscale, di un bene strumentale 4.0 acquistato nel 2021 e nel 2022?
Esso produrrà un credito di imposta del 50% (contro il 40% attuale) fino a 2,5 milioni di euro spesi, ma solo se ad acquistarlo sarà una Srl Odontoiatrica o comunque una impresa. Il vantaggio non è applicabile al dentista che opera come professionista tradizionale.
Il beneficio scade il 31 dicembre 2021 per poi tornare all’aliquota del 40% attuale fino al 31 dicembre 2022.
Anche in questo caso il piano Transizione 4.0 porta un miglioramento in termini di fruibilità del credito di imposta perchè la durata dei 5 anni è stata ridotta a 3 anni.
In sintesi: le percentuali sono state elevate da 40 a 50% nel 2021 ed i tempi di fruizione sono stati ridotti da 5 a 3 anni.
I beni immateriali che ricadevano sotto la vecchia disciplina dell’iperammortamento sono ora trattati al comma 1058 dell’art. 1.
I beni immateriali strumentali 4.0 riferibili ad uno studio dentistico sono sostanzialmente rappresentati dai software gestionali o altre tipologie di sw che garantiscono l’interconnessione dei sistemi o il funzionamento dei beni materiali 4.0: pensiamo ad esempio ai sw che governano le periferiche degli apparecchi radiografici, dei sistemi cad-cam, ecc.
Un elenco dettagliato e completo di questa tipologia di beni è stato pubblicato dal Mise a questo link.
Questa tipologia di beni è agevolata con un credito di imposta del 20% (contro il 15% attuale) fino ad un massimo di 1 milione di euro (contro i 700mila euro attuali). L’agevolazione, è bene ricordarlo, è accessibile solo alle Srl Odontoiatriche o alle imprese in genere e non ai dentisti che operano in forma professionale tradizionale.
Una considerazione aggiuntiva deve essere fatta per il mondo odontoiatrico. Molto spesso i dentisti non acquistano i software gestionali per davvero, ma piuttosto sottoscrivono dei contratti di licenza temporanea che ricomprendono assistenza e aggiornamenti. Questa formula è molto più simile ad un noleggio in abbonamento che non ad un acquisto vero e proprio.
Raccomandiamo pertanto di porre particolare attenzione alla formula contrattuale adottata prima di considerare il bene immateriale agevolabile dal credito di imposta. Il problema non si pone invece per le licenze in abbonamento sostenute per i gestionali in cloud. Di seguito la previsione letterale della norma:
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
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Una novità interessante riguarda la retroattività del beneficio sugli acquisti effettuati già dal 16 novembre scorso.
Di fatto la Legge di Bilancio 2021, pur essendo operativa dal 1 gennaio, estende i propri benefici anche agli acquisti che sono stati effettuati in precedenza, estendendo di un mese e mezzo circa la propria durata.
Una volta tanto la retroattività di una legge non comporta effetti negativi, non ricordiamo altri precedenti analoghi.
I vantaggi del Piano Transizione 4.0 in realtà potranno essere colti anche successivamente alla scadenza del 31 dicembre 2021 (per le aliquote maggiori) e del 31 dicembre 2022 (per le aliquote minori)
ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Questa formula è ripresa esattamente come nelle edizioni precedenti ed ha un duplice significato (con annessi benefici e opportunità):
In analogia con quanto già prescritto nelle leggi precedenti, sono esplicitamente esclusi dal beneficio fiscale in questione
- i beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
- i beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento,
- i fabbricati e le costruzioni,
- i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208,
- […]
Per quanto di nostro interesse, sarà bene ricordare che immobili e autoveicoli sono sempre stati esclusi da questo tipo di disciplina.
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Un’altra novità di rilievo, rispetto al passato, è rappresentata dall’obbligo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 di comunicare al Ministero per lo Sviluppo Economico alcune informazioni circa le attività agevolate.
Tale comunicazione non deve essere intesa come una richiesta preliminare cui subordinare il beneficio, ma come un semplice adempimento accessorio alla pratica complessiva ed è limitato alle imprese che si avvalgono del credito di imposta 4.0 (ex iperammortamento).
La norma dice infatti al comma 1059:
Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6, 7 e 8, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Le modalità e i termini con cui effettuare tale comunicazione saranno rese note con apposito decreto direttoriale del Mise.
Anche nella Legge di Bilancio 2021 il legislatore ha confermato che i benefici fiscali derivanti dall’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali sono cumulabili con altri benefici fiscali aventi per oggetto gli stessi beni.
Si legge infatti, sempre al comma 1059:
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Questa specifica, ampiamente presente anche nelle edizioni precedenti e pure nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate, è particolarmente importante per tutte le imprese che possono godere di benefici fiscali diversi.
Un caso emblematico è quello delle Srl Odontoiatriche del Sud che possono accedere al Credito di Imposta per il Mezzogiorno, anch’esso prorogato dalla attuale Legge di Bilancio 2021. Per questi soggetti l’acquisto di un bene strumentale 4.0 potrebbe arrivare ad essere così vantaggioso da risultare gratuito sommando al credito di imposta 4.0 (50%), il Credito di Imposta Mezzogiorno (fino al 45%) e la deduzione ordinaria del bene (24% se Ires o fino al 43% se Irpef).
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In analogia con le diposizioni precedenti, la Legge di Bilancio 2021 prevede che si ricorra ad una certificazione esterna solo nel caso di beni il cui valore unitario sia superiore ai 300.000 €.
Se ne parla nel Comma 1062.
Tale certificazione ritorna ad assumere però la qualità di perizia asseverata e deve essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. In alternativa sarà valido anche un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche richieste.
Dal momento che in odontoiatria l’ipotesi di beni unitari superiori ai 300.000 euro è piuttosto remota, meglio ricordare la seconda parte del Comma 1062 della Legge di Bilancio 2021, perchè proprio questa nozione è stata fonte in passato di molte incomprensioni e incertezze da parte dei colleghi:
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Possiamo concludere che, in ambito odontoiatrico, una autocertificazione del legale rappresentante è quasi sempre sufficiente. Questo semplifica molto le operazioni e rende il Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 facilmente accessibile.
Il Comma 1062 ha anche provveduto a ridurre le nostre ansie circa eventuali contestazioni da parte degli enti di controllo sulle autocertificazioni:
Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 6 a 8 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
Ci piace considerare il parere del Mise molto più indipendente da quello che potrebbe dare il nostro controllore in caso di contenzioso.
Il vantaggio competitivo della Srl Odontoiatrica rispetto al professionista tradizionale si consuma al comma 1061, ove si dice che:
Il credito d’imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Questa precisazione è sufficiente per escludere i dentisti tradizionali dal beneficio dei commi 1056, 1057 e 1058, che parlano di beni strumentali 4.0 e di credito d’imposta al 50%.
Questo significa, ancora una volta, che due soggetti:
hanno trattamenti fiscali (e quindi anche economiche e finanziarie) diversi.
Per uno scanner intraorale un soggetto può arrivare ad un beneficio fiscale che copre l’intero investimento, mentre l’altro, al massimo, potrà beneficiare su un credito di imposta del 10%.
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Il provvedimento legislativo prevede altre forme di Credito di imposta che non trattiamo in questo articolo perchè meritano uno spazio adeguato.
Nello specifico ricordiamo che sono previsti benefici per:
La Legge di Bilancio 2021 prevede l’Esonero dal pagamento dei contributi
previdenziali per autonomi e professionisti, al ricorre di alcune condizioni.
Ai Commi 20, 21 e 22, infatti è previsto che lavoratori autonomi e i liberi professionisti con un reddito complessivo, nel 2019, non superiore a 50.000
€, che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2020 pari ad almeno il 33%, possono beneficiare di un esonero dal pagamento dei contributi Enpam.
È lasciato a uno o più Decreti del Ministero del Lavoro il compito di definire i criteri e le modalità di riconoscimento dell’esonero.
Nella Legge di Bilancio 2021 trova spazio anche una norma relativa alla rivalutazione dei beni immateriali.
Viene estesa infatti la possibilità di rivalutare i beni di impresa (già possibile in passato) anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, versando l’imposta sostitutiva del 3%.
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I commi 95 e 96 intervengono sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013), semplificando ulteriormente l’accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.
Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.
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All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».
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