Con il 2020 vanno in soffitta Superammortamento al 130% e Iperammortamento al 270% e si riparte con il Credito d’Imposta sui beni strumentali. Questo vale sia per i dentisti che per le srl odontoiatriche, anche se a queste ultime il legislatore assegna, ancora una volta, un trattamento migliore. Ci sono solo 12 mesi a disposizione per assicurarsi i benefici fiscali del Credito d’Imposta. In questo articolo un breve vademecum sul credito d’imposta in generale e su quello specifico per i beni strumentali.
Fino a pochi mesi fa nessun odontoiatra parlava del credito d’imposta, pochissimi sapevano perfino cosa significasse.
Con l’arrivo del 2020, soprattutto a seguito della Legge di Bilancio 2020, l’espressione Credito d’Imposta sta invece prepotentemente entrando nel nostro linguaggio abituale.
Il credito d’imposta tuttavia può essere declinato in molti modi diversi a seconda della Legge cui si riferisce, quindi vale la pena di sviluppare come si deve questo argomento.
Forniamo di seguito una guida pratica a tutti i colleghi che volessero saperne di più e cogliere i vantaggi fiscali oggi disponibili.
Il Credito d’imposta è una condizione particolare di privilegio in cui può trovarsi un contribuente nei confronti dello Stato (o enti pubblici in generale). Si realizza ogniqualvolta un soggetto (fisico o giuridico, quindi professionista o società) sia in credito con il fisco.
Questo può accadere perchè, ad esempio, siano stati pagati tributi superiori a quelli richiesti oppure perchè si colgano i benefici di alcune agevolazioni concesse dallo Stato stesso.
Ci concentreremo su questa seconda situazione perchè, allo stato attuale delle norme, esistono opportunità interessanti per i professionisti e, soprattutto per le società odontoiatriche (Srl Odontoiatrica o società di persone).
Il Credito d’Imposta costituisce un beneficio fiscale importante perchè permette al contribuente di compensare parzialmente o totalmente un debito erariale con il fisco oppure di richiedere un rimborso del credito vantato.
In entrambi i casi rappresenta un flusso di cassa positivo che segue un percorso inverso rispetto a quello abituale: è lo Stato che invia del denaro al contribuente invece del contrario.
Per fare un esempio banale: se vanto un credito di imposta di 100 € nei confronti dello Stato e contemporaneamente devo versare tributi per 150 € posso compensare parzialmente i 150 di debito con i 100 di credito e versare allo Stato solo 50€.
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Alla data di oggi esistono diversi modi per generare un Credito d’Imposta. Ognuno di questi modi è descritto all’interno di appositi provvedimenti legislativi che sono stati adottati esplicitamente per aiutare le imprese e favorire lo sviluppo economico.
Alcuni sono alla portata di tutti, altri no. Di sicuro molti di questi interessano il dentista comune e, ancor di più, il dentista che si è organizzato in forma di impresa vera e propria attraverso una società.
I provvedimenti più noti sono i seguenti:
Le forme più interessanti di Credito d’Imposta ora accessibili sono invece:
che sono contenute nella Legge di Bilancio 2019 appena approvata dal Parlamento e che sono di gran lunga le più accessibili dai dentisti.
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Questo Credito di Imposta per investimenti nel Mezzogiorno, non deve essere confuso con quello citato in precedenza, anche se i due titoli sono quasi identici. Per questo motivo lo chiameremo Bonus Investimenti al Sud.
Il provvedimento venne inizialmente adottato con la Legge n. 208 del 2015, art. 1, commi da 98 a 108, poi modificata e integrata almeno due volte.
Ancorché destinato solo ad alcune aree del Sud Italia questo beneficio è relativamente semplice da ottenere e particolarmente adatto agli studi dentistici che abbiano intenzione di investire in tecnologia.
Esso infatti copre agevolmente gli investimenti in beni strumentali nuovi e porta un credito di imposta fino al 45% (non omogeneo ovunque) dell’importo speso.
Questo significa che una Srl Odontoiatrica che acquistasse, per esempio, 100.000 € di beni strumentali maturerebbe un credito di imposta di ben 45.000 €. Di conseguenza, per qualsiasi pretesa erariale da parte dello Stato (imposte, tasse, contributi) quella società non pagherebbe nulla fino alla concorrenza di 45.000 €.
Anche questo beneficio, purtroppo, è riservato alle imprese e non è accessibile dai professionisti.
La scadenza era prevista per il 31 dicembre 2019 ma è stata prorogata di un anno grazie al comma 319, art. 1 , Legge n. 160. Quindi ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2020 per cogliere il beneficio fiscale.
Il Bonus Investimenti al Sud è infine cumulabile con altri benefici fiscali quali ad esempio l’iperammortamento (decaduto dal 2020), la Nuova Sabatini o il Fondo di Garanzia, nonché con forme di finanziamento agevolato o a fondo perduto che l’impresa si sia aggiudicata.
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I commi 184-196, art. 1 , della Legge n. 160, mandano in soffitta la disciplina dell’Iperammortamento e del Superammortamento, operando sempre in modo differenziato tra imprese e professionisti.
La logica della supervalutazione fiscale degli investimenti viene sostituita da quella del Credito d’Imposta. Come scrive bene Debora Reverberi (Euroconference News):
il nuovo incentivo, pur ereditando ambito applicativo soggettivo e oggettivo dai precedenti, cambia natura tramutandosi da maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti, ai fini della deduzione dall’Ires o dall’Irpef delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, a credito d’imposta.
Vale la pena di dire subito che i due benefici in gran parte si equivalgono, ma alcuni distinguo sono interessanti e li faremo di seguito.
Vediamo intanto il testo della Legge.
Comma 185.
Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 […] effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Non bisogna farsi ingannare dal comma 185 che sembra riservare il beneficio alle imprese, perchè al successivo comma 194 il legislatore apre anche ai professionisti.
Comma 194.
Il credito d’imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Semplificando possiamo dire che il credito d’imposta riferito all’ex superammortamento è accessibile sia ai professionisti che alle imprese, mentre il credito d’imposta riferito all’ex iperammortamento è riservato alle sole imprese. Dunque, da questo punto di vista non ci sono differenze sostanziali tra 2019 e 2020.
Come già nel caso del super e dell’iperammortamento, per dar luogo al credito d’imposta, l’investimento deve essere effettuato per l’acquisto di beni strumentali nuovi.
Comma 186.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla
dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito […].
In questo passaggio risulta evidente che anche uno studio odontoiatrico ha diritto ad accedere al beneficio, con le limitazioni sopra indicate se si tratta di un professionista, senza limitazioni se si tratta di una società
Sono invece escluse dal beneficio del credito d’imposta le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, soggette ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
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Comma 187.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa […]. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Questo significa che tutti i beni strumentali nuovi sono utili ai fini del Credito d’Imposta (esclusi gli autoveicoli, gli immobili ed una lunga serie di beni che per brevità espositiva ho omesso ma che sono di scarso interesse per un dentista), ma lo sono anche i beni immateriali già previsti dalla normativa sull’iperammortamento.
Tra i beni immateriali, come vedremo dopo, devono essere ricompresi i software gestionali dello studio dentistico e in generale tutti gli applicativi informatici usati normalmente nella professione. Sono stati esplicitamente ricompresi gli applicativi in cloud.
E’ bene ricordare che i beni immateriali erano ricompresi nella disciplina dell’iperammortamento e quindi sono riservati alle sole imprese anche per il credito d’imposta.
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Comma 188.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo […] nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il comma 188 è importante perchè segna il differente trattamento tra dentista e società odontoiatrica. I beni qui indicati si riferiscono alla disciplina dell’ex superammortamento e quindi riguarda indifferentemente sia il professionista che la società (ovvero sia il dentista che l’impresa).
Si tratta dei beni strumentali non ricompresi dal Piano Industria 4.0.
Per questi beni il beneficio è del 6% fino ad un importo massimo di 2 milioni di € spesi.
Vale anche per i beni acquistati in leasing.
ESEMPIO Supponiamo di fare un investimento di 100.000 € in beni materiali non rientranti nel piano Industria 4.0. Fino al 2019 questo investimento comportava un vantaggio fiscale di 31.200 € (130.000 * 24 / 100). Nel 2020 lo stesso investimento genererà invece un credito d'imposta di 6.000 € con cui compensare altri tributi + la deduzione ordinaria del bene che vale altri 24.000 € (100.000 * 24 / 100) per un totale di 30.000 €. La differenza è piuttosto marginale se non consideriamo il peso della contribuzione (Enpam) che vedremo in seguito.
Comma 189.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Considerato che uno studio dentistico difficilmente spende più di 2 milioni e mezzo di beni strumentali possiamo dire che per tutti i beni che prima erano in iperammortamento al 270% oggi vale un credito di imposta del 40%. Vale anche per i beni strumentali acquistati in leasing.
Come già anticipato sopra, questa misura è riservata alle sole imprese, quindi i professionisti non vi possono accedere mentre le società odontoiatriche sì.
ESEMPIO Supponiamo di avere una Srl odontoiatrica e di fare un investimento di 100.000 € in beni materiali Industria 4.0. Fino al 2019 questo investimento comportava un vantaggio fiscale di 64.800 € (270.000 * 24 / 100). Nel 2020 lo stesso investimento genererà invece un credito d'imposta di 40.000 € con cui compensare altri tributi + la deduzione ordinaria del bene che vale altri 24.000 € (100.000 * 24 / 100) per un totale di 64.000 €. La differenza, anche in questo caso, è abbastanza modesta se non consideriamo il peso della contribuzione (Enpam).
Comma 190.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, […], il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Ricordiamo innanzitutto che i beni immateriali erano legati fino al 2019 alla disciplina dell’iperammortamento, dunque il nuovo beneficio in termini di Credito d’Imposta è riservato solo alle imprese o società. I professionisti (dentista) ne sono esclusi. (Vd. confronto Dentista Vs. Srl)
L’allegato B fa riferimento ai cosiddetti beni immateriali, tipicamente i software. Per questi il beneficio è del 15% anche se si tratta di soluzioni in cloud.
ESEMPIO Supponiamo che la nostra Srl Odontoiatrica spenda 1.000 € per software gestionali installati o, per esempio, per un gestionale in Cloud. Fino al 2019 questo investimento comportava un vantaggio fiscale di 336 € (1.400 * 24 / 100). Nel 2020 lo stesso investimento genererà invece un credito d'imposta di 60 € con cui compensare altri tributi + la deduzione ordinaria del bene che vale altri 240 € (1.000 * 24 / 100) per un totale di 300 €. Praticamente si tratta della stessa cifra, sempre che non si consideri la contribuzione obbligatoria Enpam.
Comma 191.
Il credito d’imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione […] in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. […].
Imponendo l’obbligo di portare a compensazione il credito in 3 o 5 rate, il credito d’imposta si ragguaglia alle dinamiche dell’ammortamento (super o iper) che avviene sempre su base pluriennale.
In questo senso però si discosta negativamente dal Credito d’Imposta per R&S che consentiva fino al 2019 la compensazione totale e istantanea fino a capienza del debito tributario.
Indicando che il beneficio è utilizzabile solo in compensazione si intende dire che il credito d’imposta maturato non può essere ammesso alla richiesta di rimborso come per altri tipi di credito.
Da notare che l’agevolazione è maggiore per i beni immateriali (al 15%) che per gli altri (al 40%), infatti sono previsti 3 anni invece di 5 per completare la compensazione.
ESEMPI Se un professionista o una società sostengono costi per beni strumentali nuovi ex superammortamento per un valore di 100.000 € nel 2020, avrà generato un credito d'imposta di 6.000 € che porterà in compensazione attraverso gli F24 per un importo di 1.200 € all'anno per cinque anni dal 2021 al 2025 compreso. Se la mia Srl Odontoiatrica sostiene costi per beni strumentali nuovi ex iperammortamento allegato A (beni materiali) per un valore di 100.000 € nel 2020, avrà generato un credito d'imposta di 40.000 € che porterà in compensazione attraverso gli F24 per un importo di 8.000 € all'anno per cinque anni dal 2021 al 2025 compreso. Se invece lo stesso importo è per beni strumentali nuovi ex iperammortamento allegato B (beni immateriali), la mia società avrà generato un credito d'imposta di 15.000 € che porterà in compensazione attraverso gli F24 per un importo di 5.000 € all'anno per tre anni dal 2021 al 2023 compreso.
Comma 192.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive […]. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Questa specifica è importante perchè conserva la cumulabilità dei benefici che si realizzava già con il super e l’iperammortamento. Ricordiamo come già a proposito del Bonus Investimenti al Sud che la somma dei benefici derivanti da Fondo di Garanzia, Nuova Sabatini, Credito d’Imposta R&S, finanziamenti agevolati o a fondo perduto, ecc, possono portare ad un beneficio fiscale addirittura superiore al costo dell’investimento. Quando ciò si verifica il legislatore precisa che il beneficio non potrà superare il costo dell’investimento, e questa pare una norma di buon senso.
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Comma 193.
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
E’ qui evidente l’intenzione del legislatore di assicurarsi che i soggetti che beneficiano del Credito d’Imposta non siano animati unicamente da strategie speculative e che, dopo aver ottenuto l’agevolazione fiscale, alienino i beni che le hanno generate.
Una raccomandazione di buon senso, anche al di fuori delle previsioni normative, è quella di non fare mai investimenti al solo scopo di generare un beneficio fiscale. Un dentista che sia un buon manager del proprio studio farà sempre e solo investimenti che servono per:
La corsa all’investimento con l’unico obiettivo di ottenere un vantaggio fiscale è miope e sterile, salvo i casi in cui il vantaggio fiscale non sia superiore al costo dell’investimento. Ma tale previsione è esplicitamente esclusa dal legislatore come abbiamo visto sopra.
In sintesi: gli investimenti si fanno solo se servono!
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Comma 195.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Questo passaggio è importante perchè definisce nella pratica cosa bisogna fare quando si effettua un investimento per il quale si intende accedere al beneficio del credito d’imposta.
Un piccolo memorandum può essere utile:
Da una parte dunque il legislatore ha ridotto la soglia che rende obbligatoria la perizia (300.000 contro 500.000 €), dall’altra ha semplificato le formalità certificative.
Come noto il dentista paga i contributi Enpam nella stessa misura sia che l’attività venga condotta in forma professionale sia che ci si avvalga di una struttura societaria.
E’ importante però considerare che le decadute discipline su Super e Iperammortamento avevano un impatto diverso sui contributi Enpam rispetto al nuovo Credito d’Imposta.
Vediamo molto brevemente in cosa consiste la differenza.
La base imponibile su cui calcolare il contributo variabile da versare ad Enpam (quota B) è determinato dalla differenza tra i ricavi e i costi deducibili, ovvero da quello che per un professionista si chiama reddito imponibile e per una società utile di esercizio (al netto di molte precisazioni che andrebbero fatte).
Nel caso di Super e Iperammortamento il costo dell’investimento veniva maggiorato rispettivamente del 30 e del 170%, determinando quindi un abbattimento proporzionale dell’imponibile ai fini Enpam, che risultava dunque più basso.
Con il passaggio al Credito d’Imposta tale abbattimento non si verifica e dunque, a parità di investimento fatto e considerando sostanzialmente invariati i benefici fiscali, si ottiene un beneficio contributivo nullo.
ESEMPI (sul presupposto che il contributo quota b sia pari al 18,50%) Se un professionista o una società sostengono costi per beni strumentali nuovi per un valore di 100.000 €, con il superammortamento del 2019 generavano un risparmio contributivo di 24.050 € (130.000 * 18,5 / 100), mentre con il credito d'imposta 2020 genereranno un risparmio contributivo di soli 18.500 € (100.000 * 18,5 / 100). Se la mia Srl Odontoiatrica sostiene costi per beni strumentali nuovi per un valore di 100.000 €, con l'iperammortamento allegato A del 2019 (beni materiali) generava un risparmio contributivo di 49.950 € (270.000 * 18,5 / 100), mentre con il credito d'imposta 2020 genererà un risparmio contributivo di soli 18.500 € (100.000 * 18,5 / 100). Se la mia Srl Odontoiatrica sostiene costi per beni strumentali nuovi per un valore di 100.000 €, con l'iperammortamento allegato B del 2019 (beni immateriali) generava un risparmio contributivo di 25.900 € (140.000 * 18,5 / 100), mentre con il credito d'imposta 2020 genererà un risparmio contributivo di soli 18.500 € (100.000 * 18,5 / 100).
Dunque in linea generale sul piano fiscale il passaggio da Super o Iper Ammortamento a Credito d’Imposta non comporta particolari differenze, mentre sul piano contributivo la differenza è macroscopica.
Ora bisognerebbe decidere se considerare i contributi Enpam alla stregua di un costo oppure no, e queste sono valutazioni personali. Ma nel primo caso, laddove vi fossero margini discrezionali per imputare investimenti al 2019 o al 2020, la prima scelta sarebbe decisamente più vantaggiosa.
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