Forse non tutti i dentisti sanno che esiste una misura fiscale chiamata Credito di Imposta, che consente un beneficio fiscale fino al 50% dei costi sostenuti e fino ad un massimo di 20 milioni di euro. La cosa incredibile è che tale misura sembra essere tagliata perfettamente ad una attività, quella odontoiatrica, che coniuga impresa (sempre) e ricerca (molto spesso). In questo articolo il Dott. Paolo Bernorio, commercialista ed esperto della materia, ci spiega come poter accedere a questa agevolazione fiscale seguendo tutte le regole della legge che la disciplina. Se avete una Srl Odontoiatrica potete beneficiarne.
Anche i dentisti sono interessati al credito di imposta cui dà diritto l’attività di ricerca e sviluppo, ma solo quelli che hanno uno studio organizzato in forma societaria.
Quanti sono i dentisti che svolgono intenzionalmente attività di ricerca e sviluppo nel proprio studio? Quanti sono quelli che svolgono tale attività senza averne effettivamente formalizzato la vera natura di ricerca? Quanti sono i dentisti che, sapendo dei vantaggi fiscali derivanti dall’attività di ricerca e sviluppo, potrebbero decidere di avviarla all’interno del proprio studio?
Quanti sono, per esempio, i colleghi che collaborano con le università, con i centri di ricerca pubblici e privati, con le aziende private operanti nel nostro settore? Quanti sono relatori abituali ai congressi o ai corsi? Quanti di noi hanno contribuito allo sviluppo di prodotti di comune uso odontoiatrico?
A tutti questi è dedicato l’articolo seguente.
Il Credito di Imposta per ricerca e sviluppo (nel seguito anche R&S) si colloca all’interno del piano nazionale Industria 4.0.
Negli intenti del legislatore, il credito di imposta per investimenti in R&S è volto a stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese italiane.
Un documento prodotto dal Ministero dello Sviluppo Economico mette in evidenza i risultati di un’indagine condotta dallo stesso Ministero tra ottobre 2017 e febbraio 2018 su un campione costituito da circa 23.700 imprese rappresentativo della popolazione dell’Industria in senso stretto e dei servizi alla produzione, di tutte le classi dimensionali (incluse quelle con meno di 10 addetti) e di tutte le regioni italiane.
Le tecnologie che sono state considerate nel questionario sono le seguenti:
Industry 4.0 abbraccia quindi una importante parte delle tematiche di ricerca e innovazione indicate come prioritarie per il futuro delle PMI nazionale.
Sul totale della popolazione delle Imprese considerate, l’8,4% utilizza almeno una delle tecnologie considerate. A questa quota si aggiunge un ulteriore 4,7% di imprese che, anche se non coinvolte attualmente, hanno in programma investimenti specifici nel prossimo triennio. Le imprese che potremmo definire “tradizionali”, ovvero che non utilizzano tecnologie 4.0 né hanno in programma interventi futuri, rappresentano la grande maggioranza della popolazione industriale, pari all’86,9% del totale.
Oltre il 55% delle imprese 4.0 dichiara di aver utilizzato almeno una misura di sostegno pubblico rispetto al 22,7% delle analoghe imprese non impegnate nelle tecnologie in esame. In particolare il Credito di Imposta per le spese in R&S è stato utilizzato dal 17,0% delle Imprese Industria 4.0 considerate.
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L’articolo 3 del DL n. 145 del 23/12/2013 (cd. Decreto Destinazione Italia) ha istituito la disciplina del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il citato art. 3 del DL 145/2003 è stato interamente sostituito dall’articolo 1, comma 35 della Legge 23/12/2014, n. 190 (cd. Legge di Stabilità 2015), che, successivamente, è stato parzialmente modificato dall’articolo 1, commi 15 e 16 della Legge 11/12/2016, n. 232 (cd. Legge di Bilancio 2017).
Gli aspetti operativi del credito d’imposta per ricerca e sviluppo sono stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 5/E del 16/3/2016 e la circolare 13/E del 27/4/2017.
La misura agevolativa in parola si rivolge a tutte le Imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
Dal tenore della norma, quindi, si evince che:
sono esclusi i soggetti che pongono in essere esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell’art. 2229 del Codice Civile e che quindi generano reddito da attività professionale riconducibile redditi di lavoro autonomo di cui al Titolo I, capo V (articoli 53 e 54) del D.P.R. n° 917 del 22/12/1986 (Testi Unico Imposte sui Redditi), imponibile Irpef.
Sono invece incluse le Società a responsabilità limitata (Srl odontoiatrica) che operano in ambito odontoiatrico e che generano redditi di impresa di cui al Titolo I, capo V (articoli 55 e 56) del sopra citato Testi Unico Imposte sui Redditi.
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Ai sensi dell’art. 5 comma 2 DM 27/5/2015, il beneficio fiscale è determinato come spesa incrementale complessiva, calcolata come:
differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta antecedenti a quello chiuso al 31 dicembre 2015 e, quindi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, negli anni 2012, 2013 e 2014.
Il triennio di riferimento (2012-2014) è costante ai fini della determinazione dell’agevolazione per i successivi anni dal 2015 al 2020.
Per le imprese costituite successivamente al 2012 la media si calcola dalla data di costituzione.
Per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, il credito di imposta ammonta al 50% del costo incrementale determinato come sopra ed ha una misura massima annua per ciascun beneficiario di complessivi euro 20 milioni.
Il credito è riconosciuto a condizione che la spesa sostenuta per ricerca e sviluppo i ciascun periodo in cui si intende fruire dell’agevolazione sia almeno pari a euro 30.000. In caso di periodo di imposta superiore o inferiore ai 12 mesi, l’importo di euro 30.000 deve essere ragguagliato alla minore o maggiore durata del periodo.
Segue un esempio numerico.
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La Società Dental Top Srl ha sostenuto i seguenti costi di ricerca e sviluppo:
Per l’anno di imposta 2017 il credito di imposta sarà determinato in euro 50.000, calcolati come segue: Euro 100.000 moltiplicati per il 50% (aliquota agevolazione). Euro 100.000 sono la differenza tra 180.000 (spesa 2018) e 80.000 (spesa media triennio 2012-2014).
Sotto il profilo temporale, la prima parte della lettera a) del comma 15 (modificando il comma 1 dell’articolo 3) ha disposto che il credito di imposta, inizialmente attribuito per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, spetta per gli investimenti effettuati fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
La Circolare 5/E del 16/3/2016 dell’Agenzia delle Entrate, precisa che le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, in linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte:
Nel dettaglio le attività ammesse all’agevolazione possono riguardare:
Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
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Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro e, nello specifico, quelle relative a:
A partire dal periodo di imposta in corso a 31 dicembre 2017 è stata eliminata la distinzione tra spese per “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”.
Il personale deve essere dipendente dell’impresa e deve essere effettivamente impiegato in attività R&S. Sono espressamente escluse le mansioni amministrative, contabili, commerciali nonché i costi del personale impiegato in attività di mero supporto alle attività di ricerca eleggibili.
Inoltre è possibile considerare, ai fini dell’agevolazione, i costi relativi ai rapporti di collaborazione con l’impresa (anche lavoro autonomo) impiegato in attività R&S, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del beneficiario.
Sono agevolabili anche i compensi corrisposti all’amministratore, non dipendente dell’impresa, per le attività svolte in ricerca e sviluppo.
È agevolabile non solo l’incremento delle spese derivante dall’assunzione di nuovo personale, ma anche quello attribuibile a un maggiore impiego in termini di ore lavorate o derivante da un aumento della retribuzione del personale già in organico presso l’impresa beneficiaria.
Nel caso, il costo agevolabile è quello effettivamente sostenuto per l’impiego in attività di R&S, ovvero tutte le componenti del costo del lavoro sostenuto dall’impresa, quali retribuzione lorda prima delle imposte, contributi obbligatori, TFR, premi di produzione;
Si precisa che il costo unitario del bene ammortizzabile non deve essere inferiore a 2.000 euro al netto dell’Iva e al lordo di eventuali contributi ricevuti o di altre agevolazioni connesse all’acquisto.
Sono agevolabili anche gli acquisti effettuati mediante locazione finanziaria, limitatamente alla parte del canone fiscalmente deducibile.
La quota di maggiorazione ai fini fiscali per effetto del Super e dell’Iper ammortamento (altre agevolazioni contenute nel pacchetto Industria 4.0), non rileva ai fini della determinazione delle quote di ammortamento eleggibili al credito di imposta.
Si tratta di costi di ricerca e sviluppo derivanti da prestazioni rese da università, enti di ricerca e organismi equiparati ed altre imprese diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate, o sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa.
Sono agevolabili anche i costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi ed organizzazione
Con riferimento a privative industriali, anche acquisite da fonti esterne, relative a n’invenzione industriale o biotecnologica, sono agevolabili le spese per l’acquisto di quei beni immateriali, già esistenti sul mercato, per la realizzazione dei quali sono state impiegate competenze tecniche specialistiche che non sono oggetto di “contratto di ricerca extra-muros” di cui all’articolo 3, comma 6, lettera c), posto che essi siano finalizzati alla creazione di prodotti, processi o servizi nuovi o sensibilmente migliorati.
Non sono ammessi all’agevolazione i marchi, i disegni e modelli oggetto di registrazione.
Rientrano inoltre nell’agevolazione le spese sostenute ai fini della certificazione contabile, nel limite di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione. Tale importo è agevolabile solo per le imprese che non sono soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale.
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Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP).
Il credito è cumulabile con altre misure agevolative (come per esempio l’iperammortamento), salvo che le norme disciplinati le altre misure non dispongano diversamente; in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.
Si ricorda che la norma istitutiva del credito di imposta per ricerca e sviluppo (art. 1 comma 35 della legge n° 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni normative previste dalla legge n° 232 dell’11 dicembre 2016) prevede la necessità di sottoscrizione di documentazione contabile certificata da parte del Presidente del Collegio Sindacale o Revisore dei conti o Professionista iscritto nell’Albo dei Revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, da allegare al bilancio.
Una volta determinati e certificati i costi agevolabili ed il credito di imposta generato, occorre riportare il credito stesso nel quadro RU del modello UNICO relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati, indicando, al rigo RU1 il codice credito “B9”.
Il credito è fruibile in forma “automatica”, ossia senza alcuna richiesta di concessione o autorizzazione amministrativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo n. 2419 luglio 1997.
L’utilizzo è consentito a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono state sostenutele spese agevolabili e solo dal giorno successivo alla data di ultimazione della suddetta certificazione.
Il credito è utilizzabile esclusivamente per le compensazioni orizzontali con altri tributi (Irpef, Ires, Irap, Iva, ecc.). Per la compensazione del credito tramite modello F24 è utilizzabile il codice tributo “6857” (RM n. 97/E del 25 novembre 2015).
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Ai fini della determinazione e della fruizione del credito di imposta per ricerca e sviluppo, occorre redigere, verificare e conservare i seguenti documenti:
L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli sulla base della dell’apposita documentazione contabile predisposta. I controlli sono finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio e la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti.
Nel caso venga accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito di imposta, per il mancato rispetto delle condizioni richieste o per la inammissibilità dei costi considerati, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Il Dott. Paolo Bernorio è Dottore commercialista, Revisore legale, Mediatore civile, CTU presso Tribunale di Lodi pbernorio@studiobernorio.com +39 3394440126
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