Forse non tutti i dentisti sanno che esiste una misura fiscale chiamata Credito di Imposta, che consente un beneficio fiscale fino al 50% dei costi sostenuti e fino ad un massimo di 20 milioni di euro. La cosa incredibile è che tale misura sembra essere tagliata perfettamente ad una attività, quella odontoiatrica, che coniuga impresa (sempre) e ricerca (molto spesso). In questo articolo il Dott. Paolo Bernorio, commercialista ed esperto della materia, ci spiega come poter accedere a questa agevolazione fiscale seguendo tutte le regole della legge che la disciplina. Se avete una Srl Odontoiatrica potete beneficiarne.
Anche i dentisti sono interessati al credito di imposta cui dà diritto l’attività di ricerca e sviluppo, ma solo quelli che hanno uno studio organizzato in forma societaria.
Quanti sono i dentisti che svolgono intenzionalmente attività di ricerca e sviluppo nel proprio studio? Quanti sono quelli che svolgono tale attività senza averne effettivamente formalizzato la vera natura di ricerca? Quanti sono i dentisti che, sapendo dei vantaggi fiscali derivanti dall’attività di ricerca e sviluppo, potrebbero decidere di avviarla all’interno del proprio studio?
Quanti sono, per esempio, i colleghi che collaborano con le università, con i centri di ricerca pubblici e privati, con le aziende private operanti nel nostro settore? Quanti sono relatori abituali ai congressi o ai corsi? Quanti di noi hanno contribuito allo sviluppo di prodotti di comune uso odontoiatrico?
A tutti questi è dedicato l’articolo seguente.
Il Piano nazionale Industria 4.0 e il Credito di imposta per ricerca e sviluppo
Il Credito di Imposta per ricerca e sviluppo (nel seguito anche R&S) si colloca all’interno del piano nazionale Industria 4.0.
Negli intenti del legislatore, il credito di imposta per investimenti in R&S è volto a stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese italiane.
Un documento prodotto dal Ministero dello Sviluppo Economico mette in evidenza i risultati di un’indagine condotta dallo stesso Ministero tra ottobre 2017 e febbraio 2018 su un campione costituito da circa 23.700 imprese rappresentativo della popolazione dell’Industria in senso stretto e dei servizi alla produzione, di tutte le classi dimensionali (incluse quelle con meno di 10 addetti) e di tutte le regioni italiane.
Le tecnologie che sono state considerate nel questionario sono le seguenti:
robot collaborativi e interconnessi (advanced manufacturing solutions);
integrazione elettronica dei dati e delle informazioni lungo le diverse fasi produttive dell’azienda (horizontal integration);
stampanti 3D (additive manufacturing);
condivisione elettronica con clienti/fornitori delle informazioni sullo stato della catena di distribuzione (inventario, tracking, etc., c.d. vertical integration;
realtà aumentata (augmented reality);
gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti (cloud);
Simulazioni di sperimentazione e test virtuali (simulation);
rilevamento e analisi di elevate quantità di dati (big data/analytics);
nanotecnologie e materiali intelligenti (Smart technology/materials);
sicurezza informatica durante le operazioni in rete e su sistemi aperti (cyber security);
comunicazione elettronica in rete tra macchinari e prodotti (industrial Internet of things).
Industry 4.0 abbraccia quindi una importante parte delle tematiche di ricerca e innovazione indicate come prioritarie per il futuro delle PMI nazionale.
Sul totale della popolazione delle Imprese considerate, l’8,4% utilizza almeno una delle tecnologie considerate. A questa quota si aggiunge un ulteriore 4,7% di imprese che, anche se non coinvolte attualmente, hanno in programma investimenti specifici nel prossimo triennio. Le imprese che potremmo definire “tradizionali”, ovvero che non utilizzano tecnologie 4.0 né hanno in programma interventi futuri, rappresentano la grande maggioranza della popolazione industriale, pari all’86,9% del totale.
Oltre il 55% delle imprese 4.0 dichiara di aver utilizzato almeno una misura di sostegno pubblico rispetto al 22,7% delle analoghe imprese non impegnate nelle tecnologie in esame. In particolare il Credito di Imposta per le spese in R&S è stato utilizzato dal 17,0% delle Imprese Industria 4.0 considerate.
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Credito di imposta per ricerca e sviluppo: riferimenti normativi
L’articolo 3 del DL n. 145 del 23/12/2013 (cd. Decreto Destinazione Italia) ha istituito la disciplina del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il citato art. 3 del DL 145/2003 è stato interamente sostituito dall’articolo 1, comma 35 della Legge 23/12/2014, n. 190 (cd. Legge di Stabilità 2015), che, successivamente, è stato parzialmente modificato dall’articolo 1, commi 15 e 16 della Legge 11/12/2016, n. 232 (cd. Legge di Bilancio 2017).
La misura agevolativa in parola si rivolge a tutte le Imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
Dal tenore della norma, quindi, si evince che:
sono esclusi i soggetti che pongono in essere esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell’art. 2229 del Codice Civile e che quindi generano reddito da attività professionale riconducibile redditi di lavoro autonomo di cui al Titolo I, capo V (articoli 53 e 54) del D.P.R. n° 917 del 22/12/1986 (Testi Unico Imposte sui Redditi), imponibile Irpef.
Sono invece incluse le Società a responsabilità limitata (Srl odontoiatrica) che operano in ambito odontoiatrico e che generano redditi di impresa di cui al Titolo I, capo V (articoli 55 e 56) del sopra citato Testi Unico Imposte sui Redditi.
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Misura del credito di imposta
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 DM 27/5/2015, il beneficio fiscale è determinato come spesa incrementale complessiva, calcolata come:
differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta antecedenti a quello chiuso al 31 dicembre 2015 e, quindi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, negli anni 2012, 2013 e 2014.
Il triennio di riferimento (2012-2014) è costante ai fini della determinazione dell’agevolazione per i successivi anni dal 2015 al 2020.
Per le imprese costituite successivamente al 2012 la media si calcola dalla data di costituzione.
Per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, il credito di imposta ammonta al 50% del costo incrementale determinato come sopra ed ha una misura massima annua per ciascun beneficiario di complessivi euro 20 milioni.
Il credito è riconosciuto a condizione che la spesa sostenuta per ricerca e sviluppo i ciascun periodo in cui si intende fruire dell’agevolazione sia almeno pari a euro 30.000. In caso di periodo di imposta superiore o inferiore ai 12 mesi, l’importo di euro 30.000 deve essere ragguagliato alla minore o maggiore durata del periodo.
Segue un esempio numerico.
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Un esempio di credito di imposta per srl odontoiatrica
La Società Dental Top Srl ha sostenuto i seguenti costi di ricerca e sviluppo:
Anno 2012: euro zero;
Anno 2013: euro 80.000;
Anno 2014: euro 100.000;
Anno 2017: euro 180.000.
Per l’anno di imposta 2017 il credito di imposta sarà determinato in euro 50.000, calcolati come segue: Euro 100.000 moltiplicati per il 50% (aliquota agevolazione). Euro 100.000 sono la differenza tra 180.000 (spesa 2018) e 80.000 (spesa media triennio 2012-2014).
Ambito temporale per il Credito di Imposta
Sotto il profilo temporale, la prima parte della lettera a) del comma 15 (modificando il comma 1 dell’articolo 3) ha disposto che il credito di imposta, inizialmente attribuito per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, spetta per gli investimenti effettuati fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Attività di ricerca e sviluppo ammissibili
La Circolare 5/E del 16/3/2016 dell’Agenzia delle Entrate, precisa che le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, in linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte:
all’acquisizione di nuove conoscenze,
all’accrescimento di quelle esistenti
e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.
Nel dettaglio le attività ammesse all’agevolazione possono riguardare:
lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette (ricerca fondamentale). E’ importante chiarire che non devono essere previsti “usi commerciali diretti” dei lavori e delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale;
la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva (ricerca industriale);
l’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale (sviluppo sperimentale);
gli studi di fattibilità, anche nel caso in cui tale attività sia svolta nelle fasi della ricerca fondamentale e della ricerca industriale;
la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (sviluppo sperimentale);
la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
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Costi che danno diritto a credito di imposta
Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro e, nello specifico, quelle relative a:
Costi relativi al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
A partire dal periodo di imposta in corso a 31 dicembre 2017 è stata eliminata la distinzione tra spese per “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”.
Il personale deve essere dipendente dell’impresa e deve essere effettivamente impiegato in attività R&S. Sono espressamente escluse le mansioni amministrative, contabili, commerciali nonché i costi del personale impiegato in attività di mero supporto alle attività di ricerca eleggibili.
Inoltre è possibile considerare, ai fini dell’agevolazione, i costi relativi ai rapporti di collaborazione con l’impresa (anche lavoro autonomo) impiegato in attività R&S, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del beneficiario.
Sono agevolabili anche i compensi corrisposti all’amministratore, non dipendente dell’impresa, per le attività svolte in ricerca e sviluppo.
È agevolabile non solo l’incremento delle spese derivante dall’assunzione di nuovo personale, ma anche quello attribuibile a un maggiore impiego in termini di ore lavorate o derivante da un aumento della retribuzione del personale già in organico presso l’impresa beneficiaria.
Nel caso, il costo agevolabile è quello effettivamente sostenuto per l’impiego in attività di R&S, ovvero tutte le componenti del costo del lavoro sostenuto dall’impresa, quali retribuzione lorda prima delle imposte, contributi obbligatori, TFR, premi di produzione;
Quote di ammortamento delle spese di acquisizione di strumenti e attrezzature e laboratorio per effettivo impiego in attività R&S, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento fiscali di cui al DM 31 dicembre 1988.
Si precisa che il costo unitario del bene ammortizzabile non deve essere inferiore a 2.000 euro al netto dell’Iva e al lordo di eventuali contributi ricevuti o di altre agevolazioni connesse all’acquisto.
Sono agevolabili anche gli acquisti effettuati mediante locazione finanziaria, limitatamente alla parte del canone fiscalmente deducibile.
La quota di maggiorazione ai fini fiscali per effetto del Super e dell’Iper ammortamento (altre agevolazioni contenute nel pacchetto Industria 4.0), non rileva ai fini della determinazione delle quote di ammortamento eleggibili al credito di imposta.
Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese.
Si tratta di costi di ricerca e sviluppo derivanti da prestazioni rese da università, enti di ricerca e organismi equiparati ed altre imprese diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate, o sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa.
Sono agevolabili anche i costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi ed organizzazione
Competenze tecniche e privative industriali.
Con riferimento a privative industriali, anche acquisite da fonti esterne, relative a n’invenzione industriale o biotecnologica, sono agevolabili le spese per l’acquisto di quei beni immateriali, già esistenti sul mercato, per la realizzazione dei quali sono state impiegate competenze tecniche specialistiche che non sono oggetto di “contratto di ricerca extra-muros” di cui all’articolo 3, comma 6, lettera c), posto che essi siano finalizzati alla creazione di prodotti, processi o servizi nuovi o sensibilmente migliorati.
Non sono ammessi all’agevolazione i marchi, i disegni e modelli oggetto di registrazione.
Rientrano inoltre nell’agevolazione le spese sostenute ai fini della certificazione contabile, nel limite di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione. Tale importo è agevolabile solo per le imprese che non sono soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale.
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Trattamento fiscale e cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP).
Il credito è cumulabile con altre misure agevolative (come per esempio l’iperammortamento), salvo che le norme disciplinati le altre misure non dispongano diversamente; in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.
Indicazione in dichiarazione dei redditi e modalità di fruizione
Si ricorda che la norma istitutiva del credito di imposta per ricerca e sviluppo (art. 1 comma 35 della legge n° 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni normative previste dalla legge n° 232 dell’11 dicembre 2016) prevede la necessità di sottoscrizione di documentazione contabile certificata da parte del Presidente del Collegio Sindacale o Revisore dei conti o Professionista iscritto nell’Albo dei Revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, da allegare al bilancio.
Una volta determinati e certificati i costi agevolabili ed il credito di imposta generato, occorre riportare il credito stesso nel quadro RU del modello UNICO relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati, indicando, al rigo RU1 il codice credito “B9”.
Il credito è fruibile in forma “automatica”, ossia senza alcuna richiesta di concessione o autorizzazione amministrativa.
L’utilizzo è consentito a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono state sostenutele spese agevolabili e solo dal giorno successivo alla data di ultimazione della suddetta certificazione.
Il credito è utilizzabile esclusivamente per le compensazioni orizzontali con altri tributi (Irpef, Ires, Irap, Iva, ecc.). Per la compensazione del credito tramite modello F24 è utilizzabile il codice tributo “6857” (RM n. 97/E del 25 novembre 2015).
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Documentazione da produrre e conservare
Ai fini della determinazione e della fruizione del credito di imposta per ricerca e sviluppo, occorre redigere, verificare e conservare i seguenti documenti:
progetto di ricerca contenente la descrizione relativa alle attività intraprese dall’impresa beneficiaria;
con riferimento ai costi del personale (sia dipendente che in rapporto di collaborazione): fogli presenze nominativi con indicazione giornaliera delle ore impiegate in R&S e debitamente firmati dal legale rappresentante ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca;
in relazione agli strumenti e alle attrezzature di laboratorio: dichiarazione del legale rappresentante (o del responsabile alla ricerca) indicanti misura e periodo di impiego per attività di R&S;
per i contratti di ricerca, oltre ai contratti stessi, occorre redigere una relazione, debitamente firmata, con indicazione delle attività svolte per R&S nel periodo di imposta. In assenza del contratto scritto di cui al punto a., può ritenersi sufficiente una fattura “parlante”, accompagnata dalla relazione firmata di cui al presente punto. Sul punto si adotta l’interpretazione sostanziale e non meramente formale del concetto di “contratto di ricerca”, nel cui ambito rientrano i contratti stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati o altre imprese (comprese start up innovative e i professionisti), di cui all’articolo 3, comma 6, lettera c), come ripreso dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto attuativo;
prospetto recante l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti e utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito di imposta (tale prospetto non è soggetto a certificazione da parte del Revisore legale);
documentazione che attesti gli investimenti realizzati di cui al punto precedente;
nell’ipotesi in cui il committente della ricerca e sviluppo sia un soggetto non residente il soggetto commissionario, beneficiario del credito di imposta, dovrà predisporre e conservare una relazione descrittiva delle attività svolte corredata da un prospetto di raccordo tra le spese, rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta, la loro imputazione contabile nonché la relativa ripartizione per singolo centro di costo.
Eventuali controlli
L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli sulla base della dell’apposita documentazione contabile predisposta. I controlli sono finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio e la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti.
Nel caso venga accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito di imposta, per il mancato rispetto delle condizioni richieste o per la inammissibilità dei costi considerati, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Il Dott. Paolo Bernorio è Dottore commercialista, Revisore legale, Mediatore civile, CTU presso Tribunale di Lodi pbernorio@studiobernorio.com +39 3394440126
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Medico Chirurgo, Odontoiatra, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Ortognatodonzia.
Socio Fondatore, Amministratore Unico e Direttore Sanitario di Dental Care srl. Managing Partner di Studio Associato Vassura.
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[…] della Legge 160 n. 2019 (Art. 1, commi da 198 a 210) nel più ampio contesto normativo del Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, di cui abbiamo dato conto in alcuni articoli precedenti su […]
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[…] della Legge 160 n. 2019 (Art. 1, commi da 198 a 210) nel più ampio contesto normativo del Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, di cui abbiamo dato conto in alcuni articoli precedenti su […]
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