Il credito d’imposta derivante dagli investimenti in beni strumentali 4.0 gode della cumulabilità con altri crediti d’imposta come per esempio la Formazione 4.0, il Bonus Sud, la Ricerca e Sviluppo, solo per citare i più noti. E’ stato confermato anche da una circolare della Ragioneria dello Stato diffusa il 31 dicembre 2021. Non bisogna poi dimenticare che tutti questi benefici sono cumulabili con la deduzione ordinaria del bene e quindi con un abbattimento contributivo corrispondente. Infine gli effetti positivi possono essere associati a quelli derivanti dall’inserimento delle operazioni nel contesto del Fondo di Garanzia e della Nuova Sabatini.
Uno dei dubbi più frequenti in tema di credito d’imposta è se esso sia compatibile con altri benefici fiscali aventi per oggetto gli stessi capitoli di spesa (cumulabilità dei benefici).
Nei meandri di una letteratura enorme sul tema del credito d’imposta e di una normativa intricata, a complicare ulteriormente la situazione è anche pervenuta la ben nota Circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21.
I dubbi erano stati chiariti a più riprese dalla stessa Agenzia delle Entrate con circolari apposite e con risposte ad interpello. Tali dubbi sono stati definitivamente eliminati con una nuova Circolare della Ragioneria dello Stato, datata 31 dicembre 2021, dove il concetto di cumulabilità tra benefici viene ribadito in modo esplicito e definitivo.
Vediamo di seguito i contenuti più rilevanti.
La Legge di Bilancio 2020 nel trasformare la disciplina originale dell’Iperammortamento in Credito d’Imposta prevedeva fin da subito l’articolo 192, dove si parlava di cumulabilità dei benefici:
Comma 192.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Questa specifica è importante perchè conserva la cumulabilità dei benefici che si realizzava già con il super e l’iperammortamento con altri vantaggi fiscali e con il credito d’imposta in particolare.
L’unico limite posto dal legislatore riguardava il fatto che complessivamente i benefici fiscali derivanti da un investimento non superassero il costo dell’investimento stesso.
La precisazione era quanto mai opportuna perchè in molti casi, sommando tra loro per esempio Bonus Sud e Transizione 4.0 si poteva arrivare (con la deduzione ordinaria del bene) a valori ben superiori al 100% del costo dell’investimento.
In assenza di questa specifica in fatti una quota parte del beneficio fiscale si sarebbe trasformata da credito d’imposta a finanziamento a fondo perduto (al netto di tutte le valutazioni di natura finanziaria). Il legislatore lo sapeva bene.
Per le imprese (compresi i dentisti che si erano costituiti in Srl Odontoiatrica) la situazione era destinata a migliorare l’anno seguente. Vediamo perchè.
Nella Legge di Bilancio 2021 il concetto della cumulabilità viene ripreso dal legislatore senza variare una parola rispetto all’anno precedente.
Si legge infatti al comma 1059:
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Nel frattempo anche l’AdE, come detto sopra, si era impegnata a rafforzare il concetto con alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate.
La vera novità positiva, questa volta, era data dall’ampiezza delle opportunità offerte dal Piano Transizione 4.0 in termini di crediti d’imposta differenti e cumulabili tra di loro.
In particolare ricordiamo: il credito d’imposta Formazione 4.0, il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, il credito d’imposta per Investimenti al Mezzogiorno (Bonus Sud), il credito d’imposta Sanificazione.
In aggiunta a questi non vanno dimenticati altri benefici e incentivi per le imprese come la Nuova Sabatini ed il Fondo di Garanzia.
Combinando tra loro i vari benefici possibili (in presenza ovviamente dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti) l’avvio di investimenti è diventato così conveniente per un dentista imprenditore da avere un impatto finanziario quasi nullo sui bilanci.
In quel periodo, per esemplificare il concetto abbiamo realizzato un video gratuito nel quale spieghiamo gli effetti finanziari generati da una leva fiscale così potente.
La Legge di Bilancio 2022 non porta sostanziali novità in ordine alla cumulabilità dei benefici e, anzi, si limita a ribadirli negli stessi termini usati in precedenza.
Singolarmente, piuttosto, essa è accompagnata da una Circolare della Ragioneria dello Stato pubblicata proprio per dipanare alcuni dubbi che nel frattempo erano insorti all’indomani dell’approvazione del PNRR da parte del Governo.
La circolare dice testualmente:
A seguito di alcune richieste di parere pervenute a questo Dipartimento, è emersa l’esigenza di fornire specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241.
È opportuno, in primo luogo, precisare che le due nozioni sopra richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno.
Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione.
Proviamo a fare un esempio pratico per tirare le somme e valutare i possibili effetti della cumulabilità.
Una Srl Odontoiatrica o un dentista in forma di Impresa Individuale operante al Sud e che goda dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle varie norme potrebbe acquista un bene strumentale 4.0 (esempio: CBCT, Scanner, riunito, ecc.) e godere contemporaneamente (sempre per fare un esempio tra i tanti possibili) di:
Con i primi due benefici raggiungerebbe un credito d’imposta del 85% (40% per il primo e 45% per il secondo) che unito al 24% di beneficio Ires o al 43% di beneficio Irpef, porterebbe il beneficio fiscale rispettivamente al 109% e al 128%, ben sopra il tetto massimo del 100% concesso dal legislatore.
Andrebbe poi valutato il risparmio contributivo derivante dall’abbattimento dell’imponibile (19,5% di Enpam) che esorbita dal tetto massimo del 100% e quindi si aggiungere realmente ad esso, portando il risparmio al 119,5% del valore dell’investimento.
Quindi potremmo valutare il rimborso del 3,575% del capitale investito per 5 anni (al netto degli ammortamenti progressivi) dato dalla Nuova Sabatini. Ciò che porta sostanzialmente ad un recupero del 10% dell’investimento in termini di liquidità e quindi, se ci permettiamo di semplificare, eleva il 119,5% precedente al 129,5% circa.
Tutto questo potrebbe infine essere garantito fino al 90% dallo Stato, riducendo anche il rischio derivante dalla immobilizzazione (molto temporanea) del capitale impiegato. In realtà, in questi casi, si realizza il beneficio fiscale prima ancora di avere pagato per intero le rate dell’eventuale finanziamento sul capitale e di fatto si concretizzano due situazioni paradossali a fronte dell’investimento:
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