La nuova formulazione del credito d’imposta del 2021 porta novità positive sul fronte della Formazione 4.0 sia per i professionisti che per i dipendenti di uno studio dentistico. Associando il beneficio fiscale del credito d’imposta con quello della deduzione ordinaria del costo e del risparmio contributivo, oggi è possibile ricevere formazione senza spendere soldi. Al contrario, con una formulazione corretta del progetto formativo è anche possibile trarre un vantaggio economico diretto. In questo articolo spieghiamo i presupposti giuridici di questa opportunità e facciamo una simulazione reale allo stato delle cose.
Anche per i dentisti è possibile accedere a piani di Formazione 4.0 agevolata attraverso il credito d’imposta.
Non è una novità assoluta, dal momento che era già contenuta all’interno della Legge 160 n. 2019 (Art. 1, commi da 198 a 210) nel più ampio contesto normativo del Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, di cui abbiamo dato conto in alcuni articoli precedenti su questo blog (2018 e 2020).
Il principale merito della attuale Legge di Bilancio 2021 risiede nella modifica di alcuni punti e nel sostanziale allargamento del perimetro formativo oggetto di agevolazione, cosicché non sia più necessario realizzare un progetto di Ricerca e Sviluppo per coglierne i benefici, ma si possano eseguire anche interventi formativi mirati sul personale dipendente.
Sarà bene chiarire subito un punto, in modo tale che il lettore di questo articolo non prosegua nella lettura inutilmente se non è ricompreso tra i potenziali beneficiari.
Il beneficio della Formazione 4.0 è riservato ai dentisti che gestiscono il proprio studio in forma di impresa, secondo una delle configurazioni giuridiche possibili nel nostro Paese:
Tutti questi soggetti sono iscritti al Registro delle Imprese e, proprio in qualità di imprese, ad esse sono riservati tutti i benefici connessi con il Piano Industria 4.0, di cui la Formazione 4.0 fa parte (sul punto cfr. articolo Credito d’imposta per i dentisti: ancora differenze tra professionisti e società).
Questo vale indipendentemente:
Tra le imprese fanno eccezione solo le imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, comma 18 del regolamento UE n. 651/2014 (cui si rimanda integralmente per completezza).
In considerazione del fatto che gli studi dentistici, nella quasi totalità dei casi sono costituiti da imprese di piccole dimensioni, consideriamo applicabile al nostro settore solo il beneficio massimo, tra gli scaglioni previsti dal legislatore.
Questo beneficio è rappresentato da un credito di imposta nella misura del 40% o del 70% delle spese ammissibili sostenute (a seconda del tipo di formazione: interna o esterna) per un limite annuale di 300.000 €.
La misura del 40% (formazione interna) è innalzata al 60% nell’ipotesi in cui la formazione interessi i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come identificati dal DM del 17 ottobre 2017.
Per chi non avesse dimestichezza con il concetto di credito di imposta, diciamo che un beneficio, per esempio, del 70% significa che ogni 100 € spesi per questo tipo di costi, dà diritto ad un “premio” di 70 € sotto forma di minori imposte o contributi pagati sul proprio F24. Questo meccanismo della compensazione delle imposte, prevede dunque un conguaglio tra ciò che noi dobbiamo allo Stato per tutti i tributi e ciò che lo Stato ci concede in forma, appunto, di credito di imposta.
Tutto ciò, naturalmente, avviene senza pregiudicare la possibilità di dedurre i 100 € iniziali, come sempre. Più avanti faremo una simulazione numerica di questo semplice calcolo introducendo tutte le variabili del sistema.
A definire l’ambito di applicazione oggettivo generale delle agevolazioni provvede il comma 200 della Legge 160/2019, che esordisce in questo modo:
Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
Segue una descrizione lunga ed articolata degli ambiti applicativi, che però sono focalizzati fortemente sulle attività di Ricerca e Sviluppo fino alla Legge di Bilancio 2021.
Le novità della Legge di Bilancio 2021 sono contenute nella lettera l) del comma 1064, dove si legge:
sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
A molti di noi questo articolo non dice nulla, ma se andiamo a leggere il Regolamento UE n. 651/2014, troviamo che tutto l’art. 31 è interamente focalizzato sulla Formazione 4.0 delle imprese e dei loro dipendenti e non sui progetti più ampi di Ricerca e Sviluppo 4.0.
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Il titolo dell’art. 31 è infatti “Aiuti alla formazione” e si trova alla pagina 51 del documento.
Il testo è chiaro e stabilisce che sono ammissibili i seguenti costi:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono invece esplicitamente esclusi dal beneficio i costi di formazione necessari alle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
Quindi, nel nostro caso, i costi relativi alla formazione sulla radioprotezione, sulla sicurezza dei lavoratori, sulla GDPR, sul primo soccorso e BLSD, tanto per fare alcuni esempi clamorosi, devono considerarsi esclusi; così come devono essere esclusi tutti i corsi necessari per il conseguimento degli obblighi formativi previsti dalla normativa ECM per le professioni sanitarie.
A questo punto è importante descrivere il perimetro degli argomenti trattati ai corsi per i quali uno studio dentistico può avere interessi formativi ed al contempo il beneficio fiscale.
Non dobbiamo dimenticare che, se pur l’ambito oggettivo di applicazione è meglio definito dal Regolamento Europeo appena richiamato, la norma italiana è ancorata al Piano Industria 4.0 (o meglio Transizione 4.0).
Pertanto per comprendere quali argomenti della formazione siano riconducibili al beneficio dobbiamo rifarci ad un’altra fonte interna, costituita dal DM 4 maggio 2018, ove si precisa che:
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
Segue un breve elenco che esaurisce eventuali dubbi:
Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali
Ora, come già scritto in passato (vd. articoli su Iperammortamento e Beni strumentali 4.0), dobbiamo considerare che gli strumenti e le apparecchiature di natura 4.0 operanti in uno studio dentistico sono piuttosto numerose ed impegnative.
E dobbiamo considerare anche che il loro funzionamento tecnico e la loro integrazione negli ordinari processi di organizzazione dello studio possono essere conseguiti soltanto attraverso eventi di formazione più o meno estesi all’interno dello studio, senza i quali gli apparecchi stessi non potrebbero operare.
Oltre a questo ci sono tutti i processi digitali extraclinici che comprendono analisi dei dati, cyber security, cloud computing e integrazione digitale dei processi aziendali, che stanno portando veramente gli studi dentistici moderni verso la trasformazione tecnologica e digitale auspicata dal legislatore.
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Proviamo ad esemplificare il concetto precedente.
Chi ha acquistato un sistema Cad Cam, per esempio, o un Microscopio operatorio ha dovuto sostenere certamente costi relativi a:
Queste particolari competenze prevedono curve di apprendimento più o meno lunghe e articolate in relazione alla complessità del nuovo processo digitale acquisito, al livello formativo di partenza, alla pervasività in senso trasversale di questo processo su tutti gli altri.
Infatti l’acquisto di un sistema cad cam in protesi, trasforma un processo analogico di lunga data (la realizzazione di un manufatto protesico) in un processo digitale attraverso l’impiego di strumenti digitali 4.0 come uno scanner intraorale associato ad un fresatore interconnesso o una stampante 3d.
Questi apparecchi sono a loro volta interconnessi con un sistema gestionale interno e conseguentemente con altre periferiche di sistema come ad esempio una CBCT, un sw di digital smile design, un sistema di rilevazione da remoto dell’efficienza delle apparecchiature, un sistema di trasferimento dati di progetto verso centri di fresaggio esterni, un sistema di aggiornamento e manutenzione periodica da parte del produttore che fornisce l’apparecchiatura.
Tutto questo nuovo ecosistema digitale in funzione 4.0 richiede che tutti gli operatori (clinici e non clinici) operanti nello studio acquisiscano nuove competenze: responsabili amministrativi e dental office manager, Aso, odontoiatri, odontotecnici, responsabili IT, responsabili GDPR, responsabili della sicurezza, direttore sanitario, responsabili di archivio documenti, responsabili dei rapporti con i fornitori di beni e di servizi (laboratorio, manutenzioni, pulizie), amministratori, ecc.
L’impatto dei processi digitali in uno studio dentistico può essere graduale ma è certamente trasversale a tutte le aree dell’organizzazione nella sua manifestazione più matura ed efficace.
Un dubbio poteva sorgere circa l’obbligo di effettuare Formazione 4.0 solo in relazione ad investimenti di beni strumentali 4.0 veramente sostenuti dall’impresa. Una considerazione interessante, a questo proposito, arriva dalla Circolare Mise 412088/2018. In essa si precisa letteralmente quanto segue:
Nella generalità dei casi, è presumibile che lo svolgimento delle attività formative volte ad accrescere le “competenze 4.0” nelle richiamate tecnologie sia collegato strettamente agli investimenti effettuati (o in corso di realizzazione) nei beni strumentali materiali e immateriali funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitalizzazione delle aziende.
Tuttavia, come già precisato anche nella relazione al citato decreto 4 maggio 2018, occorre ribadire che l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in formazione del personale è indipendente dall’applicazione delle agevolazioni a titolo di iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e può, dunque, essere fruita anche da quelle imprese che non abbiano effettuato ancora o non abbiano in programma di effettuare investimenti in tali immobilizzazioni tecniche.
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Il legislatore ha previsto che vi siano due modalità per erogare formazione ai propri dipendenti: la modalità interna e la modalità esterna.
Con la modalità interna la Formazione 4.0 si possono seguire due diverse vie:
Un esempio concreto di Formazione 4.0 che corrisponde ai criteri appena descritti è il Corso Dentista Manager sul Management per Processi.
Con la modalità esterna la Formazione 4.0 può essere affidata a formatori esterni qualificati, ovvero soggetti accreditati ai sensi dell’art. 3, DM 4 maggio 2018. In data 1 luglio 2022 il Mise ha approvato un Decreto attuativo Formazione 4.0 che ridefinisce il perimetro dei formatori esterni come segue:
si considerano soggetti qualificati, oltre ai soggetti indicati all’articolo 3, comma 6, del DM 4 maggio 2018, così come integrato dall’articolo 1, comma 213 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e gli European Digital Innovation Hubs selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’art. 16 del Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027
Per chi volesse capire meglio quando finisce l’ambito della formazione interna e quando inizia quella esterna, può essere utile leggere il testo della Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088, che dice letteralmente:
Quanto alle modalità con le quali l’impresa può effettuare gli investimenti, è opportuno sottolineare che la disciplina del credito d’imposta considera ammissibili sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti (qualificati) esterni, sia le attività formative organizzate internamente all’impresa: vale a dire direttamente organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno. In ciò risiede, si osserva, una delle caratteristiche più qualificanti del credito d’imposta, poiché in molti casi proprio il riconoscimento della c.d. “formazione al lavoro” permette di dare maggiore efficacia all’incentivo.
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Per poter accedere al beneficio del Credito d’Imposta sulla Formazione 4.0 è necessario prevedere alcuni adempimenti formali e burocratici.
Il principale di questi adempimenti è rappresentato dalla certificazione o perizia asseverata dei costi sostenuti. Tale obbligo è ben descritto nel già citato DM 4 maggio 2018 all’art. 6, dove si prescrive quanto segue:
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Questo significa che normalmente un professionista abilitato deve accompagnare la documentazione che attesta l’avvenuta formazione con una perizia asseverata.
E’ interessante sapere che il costo di tale perizia è interamente recuperabile (quindi al 100%) in forma di credito d’imposta dunque, nella sostanza, non grava sulle casse dell’impresa.
Infatti l’art. 5 del citato DM, chiarisce che:
Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro.
Il secondo adempimento burocratico è quello relativo alla relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività svolte.
La norma in parola afferma che:
Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno.
Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia.
Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Sarà poi opportuno conservare, in caso di controlli, ogni tipo di documento atto a comprovare la partecipazione all’evento ed i suoi contenuti: fogli di presenza, fatture, programma del corso, registrazioni dell’evento, ecc.
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Questo è un adempimento burocratico aggiuntivo rispetto al passato.
La Legge di Bilancio 2021, al comma 214, ha introdotto infatti l’obbligo, per le imprese che si avvalgono di questa agevolazione, di presentare una Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di consentire a questo ente di acquisire informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa.
Con apposito Decreto direttoriale del Mise verranno stabiliti il modello, i contenuti, le modalità ed i termini di invio della comunicazione che, vale la pena ricordarlo, non ha alcuna valenza limitativa rispetto all’agevolazione stessa, ma solo informativa. Questo è quanto specificato con l’avvertenza del 29 dicembre 2020 del Mise.
E’ bene ricordare che il beneficio del Credito d’imposta Formazione 4.0 gode di altre condizioni di favore, già comunemente ricompresi dal legislatore in tutto l’ambito Transizione 4.0.
Essi sono:
Per chi volesse approfondire i benefici del cumulabilità del credito d’imposta raccomandiamo la lettura dell’articolo linkato.
Il Credito d’imposta generato con le attività di Formazione 4.0 deve essere utilizzato dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti e solo dopo aver adempiuto agli obblighi di certificazione sopra descritti.
Può essere estinto nei due periodi d’imposta successivi e può essere utilizzato solo in compensazione.
Nella dichiarazione dei redditi vanno anche riportate le informazioni relative al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.
Più precisamente tali dati vanno indicati nel modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’AdE nelle istruzioni di compilazione del quadro apposito.
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Laddove ricorrano i requisiti previsti dalla Legge, chi accede al beneficio fiscale della Formazione 4.0 somma al credito d’imposta la deducibilità ordinaria del costo sia in termini di imposte che di contributi.
Di seguito una tabella riepilogativa ed esemplificativa di uno studio che partecipi al prossimo Corso Dentista Manager con 3 dipendenti. Nella tabella abbiamo considerato al 50% l’entità del beneficio come previsto dalla norma prima del 18 maggio 2022 (poi rimodulato al 40 o al 70% a seconda della tipologia di formazione, esterna o interna).
Ogni 100 euro di costi sostenuti per la formazione avranno un beneficio fiscale e contributivo così calcolato:
Complessivamente si tratta di recuperare sulle spese per la formazione 97 € ogni 100€ spesi
Ogni 100 euro di costi sostenuti per la certificazione avranno un beneficio fiscale e contributivo così calcolato:
Complessivamente si tratta di recuperare sulle spese per la certificazione 147 € ogni 100 € spesi
Supponendo 100 euro di formazione e 100 euro di certificazione, totale 200 €, l’impresa avrebbe un beneficio complessivo di 244 €, vale a dire un beneficio maggiore di quanto ha realmente speso. Non solo l’operazione è gratis, ma addirittura ci guadagna.
Ogni 100 euro di costi sostenuti per la formazione avranno un beneficio fiscale e contributivo così calcolato:
Complessivamente si tratta di recuperare sulle spese per la formazione 116 € ogni 100 € spesi
Ogni 100 euro di costi sostenuti per la certificazione avranno un beneficio fiscale e contributivo così calcolato:
Complessivamente si tratta di recuperare sulle spese per la certificazione 166 € ogni 100 € spesi
Supponendo 100 € di formazione e 100 € di certificazione, totale 200 €, l’impresa avrebbe dunque un beneficio complessivo di 282 €, vale a dire un beneficio maggiore di quanto ha realmente speso. Se l’impresa è soggetta ad Irpef, il guadagno è addirittura superiore a quello delle società di capitale.
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Se hai ancora dubbi su come accedere al beneficio fiscale della Formazione 4.0 abbiamo preparato per te un piccolo video con tutte le indicazioni necessarie. Puoi vedere il video a questo link: Formazione 4.0: Come ottenere il beneficio.
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