Alla vigilia dell’ennesimo adempimento burocratico imposto agli odontoiatri abbiamo cercato di verificare se l’obbligo della fatturazione elettronica possa comportare anche qualche vantaggio per il singolo professionista, per la categoria o per la comunità intera. In questo senso abbiamo raccolto il parere dello Studio Stefanelli che, attraverso l’Avv. Giorgia Verlato, ci descrive la norma in una prospettiva diversa. Forse la fatturazione elettronica offre anche alcune opportunità di miglioramento che, volenti o nolenti, potremo cogliere.
La Legge di Bilancio 2018 ha reso obbligatoria dal 1 gennaio 2019 la fatturazione elettronica tra i privati, ciò significa che i privati titolari di partita Iva residenti in Italia per la prestazione di servizi e la cessione di beni dovranno, sia dal lato passivo sia dal lato attivo, necessariamente emettere ed essere destinatari di una fattura in formato elettronico.
Questa disciplina, dunque, si estende agli Studi Odontoiatrici e non solo nei rapporti con i fornitori o professionisti per la gestione, in senso stretto, della propria attività (il c.d. B2B “Business to business”) ma anche, e soprattutto, nei rapporti con i propri pazienti (il c.d. B2C “Business to consumer”).
Come spesso accade quando si deve affrontare una “nuova” imposizione di legge incidente in modo pregnante in un sistema di amministrazione ormai consolidatosi nel tempo, quale quello di fatturazione, sembra difficile vederne (almeno immediatamente) gli effetti positivi e le opportunità che si celano dietro a un tale cambiamento.
Il professionista deve sensibilizzarsi verso questo rivoluzionario e innovativo sistema di fatturazione e capirne, non solo la procedura da un punto di vista tecnico, ma anche, e soprattutto, i numerosi vantaggi che ne derivano.
Da un punto di vista tecnico, per la generazione e la trasmissione delle fatture, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli strumenti gratuiti quali un software per la predisposizione della fattura, una procedura web e una app. Ovviamente, il professionista per adempiere agli obblighi di fatturazione elettronica, in alternativa, sarà libero di avvalersi di un software privato di mercato.
La fatturazione elettronica, in concreto, presuppone la produzione di un file XML contenente tutte le informazioni previste ex lege (1) necessarie per controllare il ciclo attivo e passivo del documento fiscale. L’ emissione della fattura si ottiene, avvalendosi degli strumenti summenzionati, inviando il file al Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia dell’Entrate.
Dopo di ché il Sistema, verificata l’assenza di irregolarità per cui non dovrà “scartare” la fattura trasmettendola di nuovo al mittente, provvederà a inoltra all’indirizzo del destinatario.
L’indirizzo del destinatario potrà essere individuato secondo tre canali:
A questo link tutte le informazioni utili sulla fatturazione elettronica per i dentisti.
Tutto il processo è quindi improntato a una dematerializzazione del ciclo di fatturazione ed è, allora, proprio a partire da questo primo fattore che ci si dovrebbe interrogare sui possibili vantaggi derivanti dall’eliminazione massiva del cartaceo.
Anzitutto, vi sarà un notevole risparmio in termini di tempo e costo con riferimento proprio alla emissione della fattura e verrà meno il rischio di distruzione o perdita dei documenti fiscali. (3)
Si ridurrà il tempo dedicato alla produzione del documento dal momento che la fattura sarà un documento completamente informatico, generato, conservato e memorizzato come file XML accedendo al Sistema di Interscambio. Il professionista sarà assolto, inoltre, dall’onere di predisporre un archivio cartaceo: tutte le fatture elettroniche potranno essere custodite gratuitamente a livello informatico nell’Area riservata dall’Agenzia dell’Entrate, previa adesione all’accordo di servizio ovvero, secondo le modalità previste dal software di mercato acquistato, purché rispettose del codice civile e delle disposizioni dell’amministrazione digitale.
Il processo di adeguamento all’obbligo di fatturazione elettronica rappresenterà l’occasione per digitalizzare, nonché tracciare, completamente l’iter dell’ordine, in particolare nei rapporti con i fornitori. Un tale approccio permetterà di eliminare tutta una serie di attività caratterizzanti la transazione tra il professionista e il fornitore, come, ad esempio, la registrazione a mano dei dati in fattura o il controllo dell’effettiva presa in carico.
La novella normativa, inoltre, assicurerà un trattamento dei dati anagrafici e fiscali, inevitabilmente “lavorati” per la fatturazione, adeguati al Regolamento (UE) 2016/679 o GDPR visti i rigidi protocolli predisposti e previsti per la tutela dei dati personali dall’Agenzia delle Entrate. Ciò significa una maggiore garanzia e un minor rischio sanzionatorio di tali operazioni in capo allo stesso professionista.
Si conclude questo breve riepilogo in materia di fatturazione elettronica svolgendo delle rapide considerazioni rivolte direttamente all’odontoiatra, non in quanto tale, ma come cittadino.
La sensibilizzazione del professionista verso la fatturazione elettronica deve passare sia per un senso di appartenenza alla Comunità Europea, sia per una sorta di senso civico.
Sotto il primo profilo, si osservi che, a prescindere che possa piacere o meno lo status di cittadino europeo, non si può ignorare come tutte le decisioni (GDPR, Documento di trasporto elettronico, ecc.), prese a livello comunitario prima e statale dopo, stiano andando verso un Mercato Unico Digitale. (4). La creazione di un sistema digitale europeo omogeneo è volto a garantire uno sviluppo molto più veloce dell’economia, grazie ai supporti informatici e all’eliminazione delle barriere burocratiche fra i Paesi dell’U.E.
Con riguardo, invece, all’auspicabile senso civico di ognuno è sufficiente rammentare come un sistema di fatturazione interamente tracciato si prefissa l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale di cui, è dato noto, il nostro Paese è da anni ai primi posti a livello europeo.
La fatturazione elettronica, dunque, risulta essere un concetto ostico principalmente solo all’idea del cambiamento, perché si è oggi già dotati di tutta una serie di strumenti in grado di poter adempiere alla generazione e conservazione della documentazione fiscale in modo molto più semplice e veloce rispetto alla “classica” metodologia cartacea.
1 Sul punto si veda art. 21, DPR n. 633/1972. 2 In questo caso il destinatario troverà la sua fattura nell'apposito “cassetto fiscale” messo a disposizione dall'Agenzia dell’Entrate, mentre il professionista avrà la possibilità di consegnare una copia analogica al paziente (presumibilmente sarà questo terzo canale che verrà applicato ai quei pazienti che più preoccupano i professionisti nella nuova gestione dei pagamenti. Per maggiori informazioni si veda Provv. Agenzia delle Entrate, 30/4/2018 Prot. 89757/2018 3 Per approfondire sul risparmio derivante dalla fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea si veda Osservatorio Fatturazione Elettronica ed e-commerce B2B in “Fatturazione elettronica & e-commerce” del Politecnico di Milano.
Avv. Giorgia Verlato
Studio Legale Stefanelli&Stefanelli
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