La Cassa Integrazione in Deroga è un istituto poco frequentato dai professionisti. L’emergenza Coronavirus ha indotto il legislatore ad una apertura in questo senso anche per lo studio dentistico, sia in forma tradizionale che in forma di Srl Odontoiatrica. In questo articolo abbiamo provato a fare un po’ di chiarezza sulla norma che disciplina il ricorso al beneficio, senza troppe illusioni che esso sia sufficiente e, soprattutto, sufficientemente tempestivo a scongiurare la perdita di centinaia di posti di lavoro nei prossimi mesi.
Scrivo quello che sono riuscito a capire sulla Cassa Integrazione in deroga a poche ore dalla pubblicazione del DL n.18 del 17/3/2020. In che modo, in quanto tempo e in che misura i dentisti possono accedere a questo beneficio?
Il primo comma dell’articolo recita testualmente:
Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato […] per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere […], previo accordo […] con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. […]. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Si evincono chiaramente questi punti:
E’ evidente dunque che la Cassa Integrazione in Deroga è subordinata alla volontà della Regione e dei Sindacati. Il governo centrale si limita ad aprire questa possibilità.
Il comma 3 definisce gli importi messi a disposizione per questa finalità e richiama decreti attuativi futuri da parte dei singoli ministeri interessati. Infatti si legge:
Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Le considerazioni che possiamo fare sono le seguenti:
Se la lettura del comma precedente lasciava paventare timori sulla effettiva erogazione dei benefici della cassa integrazione e soprattutto sulla tempestività dell’intervento in relazione alla sofferenza economico finanziaria delle imprese, la lettura del comma 4, è quasi una certezza:
I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3.
Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
La lettura diligente delle disposizioni contenute nella norma dimostrano con grande evidenza che chi le ha scritte non ha grande dimestichezza con la stesura (o la comprensione stessa) di un processo aziendale. In una organizzazione efficiente i processi sono descritti in modo tale che la concatenazione logica delle attività di processo sia almeno allineata con la loro esecuzione cronologica. Questo per non costringere il lettore ad acrobazie interpretative del testo che sta leggendo, generare comportamenti coordinati e, se possibile, ridurre il numero dei conflitti.
Proviamo a ricostruire l’iter in modo ordinato e consequenziale:
Una domanda è lecita a questo punto: siamo proprio sicuri che al termine di questo lungo iter (e al netto di ulteriori passaggi di cui noi mortali cittadini non siamo a conoscenza) i datori di lavoro ed i lavoratori siano ancora tali? Molti dei primi saranno formalmente o sostanzialmente falliti, molti dei secondi saranno già disoccupati.
La questione delle ferie e dei permessi è forse quella che ha accesso maggiormente l’interesse e le discussioni sia tra dentisti che tra tecnici addetti ai lavori (commercialisti e consulenti del lavoro).
Qualcuno ha sostenuto che l’accesso al beneficio della Cassa integrazione in deroga sia subordinato al godimento di tutte le ferie residue del lavoratore nonché degli eventuali permessi ancora fruibili. Questa opinione ha un valido riscontro nel Comma 8, Art. 2 del Decreto 1 agosto 2014, n. 83473.
Tale comma recita testualmente:
Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
La lettura non lascia adito a dubbi sull’obbligo di fruire delle ferie prima di accedere alla Cassa Integrazione in deroga, almeno per quanto riguarda l’ambito di applicazione di quella Legge e non di quella nuova.
Infatti due elementi sono importanti da considerare, come ci indicano i sostenitori della tesi opposta:
E’ interessante anche notare come abbondanti riferimenti normativi, che il legislatore ha ritenuto di dover richiamare ad integrazione delle proprie disposizioni, sono anche contenuti in tutti gli altri articoli che riguardano la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria (che non sono di nostro interesse per i contenuti, ma lo sono sul piano formale).
Senza volervi annoiare citandoli tutti ne contiamo almeno una ventina nei tre articoli precedenti: il 19, il 20 ed il 21. C’è da credere che se il legislatore avesse voluto subordinare il beneficio della cassa integrazione in deroga su questa nuova disposizione al godimento delle ferie residue delle due l’una:
Dove riteneva opportuno farlo, infatti, lo ha fatto ampiamente.
In qualità di dentista titolar edi studio mi avvio a fare tutte le procedure necessarie per accedere, nel minor tempo possibile, ai benefici della Cassa integrazione in deroga, a vantaggio della mia impresa e dei miei dipendenti.
Ma in considerazione degli argomenti ora esposti sarà mia premura attivare altre e migliori forme di protezione aziendale che abbiano caratteristiche diverse dalla cassa Integrazione:
Meglio un asino vivo che un dottore morto!
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