Scrivo quello che sono riuscito a capire sulla Cassa Integrazione in deroga a poche ore dalla pubblicazione del DL n.18 del 17/3/2020. In che modo, in quanto tempo e in che misura i dentisti possono accedere a questo beneficio?
Su alcuni aspetti della questione, in questo momento, non c’è accordo neppure tra gli addetti ai lavori, segno che la materia è complessa.
Quindi se non lo sanno i tecnici … tocca arrangiarci …
Consiglio: decidete con la vostra testa e/o fate solo quello che vi dice il vostro consulente di fiducia (se ne avete uno). Nel frattempo, se avete voglia, lascio qualche considerazione che potrebbe essere utile a tutti i colleghi.
La nuova norma sulla cassa integrazione in deroga
Su questo Blog e sul nostro gruppo FB partiamo sempre da qui: le norme. Le chiacchiere e le opinioni stanno a zero quando si tratta di formazione.
All’interno del DL n. 18 del 17/3/2020 l’articolo che ci interessa è il numero 22 che è intitolato Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga.
Gli altri articoli non ci riguardano perché trattano della Cassa integrazione Ordinaria e Straordinaria che non sono di alcun interesse per la realtà degli Studi dentistici o delle Srl Odontoiatriche.
Esaminiamo dunque il contenuto dell’articolo 22 nel dettaglio.
Comma 1, art. 22
Il primo comma dell’articolo recita testualmente:
Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato […] per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere […], previo accordo […] con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. […]. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Si evincono chiaramente questi punti:
- lo studio dentistico tradizionale, lo studio associato e la srl odontoiatrica (anche nella sua versione spuria di stp) in quanto datori di lavoro del settore privato possono accedere al beneficio della Cassa integrazione senza alcun limite geografico o dimensionale dell’attività;
- sono le singole Regioni a dover riconoscere questa facoltà ai singoli datori di lavoro e a dover dare indicazioni sulle modalità con cui viene attuata;
- l’accordo sindacale preliminare deve essere perfezionato solo quando il numero dei dipendenti è maggiore di 5;
- i lavoratori per i quali si richiede la cassa integrazione devono risultare regolarmente assunti alla data del 23 febbraio 2020;
- il limite massimo consentito per la cassa integrazione è di 9 settimane.
E’ evidente dunque che la Cassa Integrazione in Deroga è subordinata alla volontà della Regione e dei Sindacati. Il governo centrale si limita ad aprire questa possibilità.
Comma 3, Art. 22
Il comma 3 definisce gli importi messi a disposizione per questa finalità e richiama decreti attuativi futuri da parte dei singoli ministeri interessati. Infatti si legge:
Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Le considerazioni che possiamo fare sono le seguenti:
- esiste un budget massimo assegnato alla cassa integrazione in deroga. Il criterio con cui sia stato definito è ovviamente a noi ignoto, almeno quanto una valutazione anche sommaria se tale importo sia in grado di soddisfare tutte le richieste che perverranno, per tutti i lavoratori, di tutti i settori, in tutte le regioni d’Italia. E’ ragionevole pensare che, salvo stanziamenti successivi nei prossimi mesi e in previsione di una emergenza Covid che si protrarrà ben oltre l’orizzonte del 3 aprile, le risorse non saranno sufficienti a coprire le richieste;
- proprio per questi motivi sarà interessante conoscere i criteri e le modalità con le quali le risorse saranno ripartite alle diverse Regioni e, soprattutto, i criteri e le modalità con le quali le regioni distribuiranno tali risorse sul territorio (ordine cronologico di richiesta? criterio dimensionale del richiedente? natura giuridica del richiedente? settore di attività del richiedente? sofferenza economica del richiedente? click day?);
- l’elemento temporale rimane incerto e presumibilmente rappresenterà il maggiore freno alla erogazione dei benefici legati alla cassa integrazione. E’ da notare come il richiamo ad un futuro Decreto Ministeriale di natura evidentemente attuativa sia così generico e aspecifico da non riportare neppure un termine per la sua emanazione come avviene quasi sempre nei provvedimenti del legislatore. Detto che tali termini non vengono quasi mai rispettati neppure quando vengono esplicitamente fissati, è lecito temere che in assenza di termini questi decreti vedranno la luce molto tardi, soprattutto se si considera la riduzione di efficienza di tutti i sistemi dovuta alla emergenza e la possibilità di rinviare la distribuzione di ulteriori risorse a carico dello Stato.
Comma 4, art. 22
Se la lettura del comma precedente lasciava paventare timori sulla effettiva erogazione dei benefici della cassa integrazione e soprattutto sulla tempestività dell’intervento in relazione alla sofferenza economico finanziaria delle imprese, la lettura del comma 4, è quasi una certezza:
I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3.
Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
La lettura diligente delle disposizioni contenute nella norma dimostrano con grande evidenza che chi le ha scritte non ha grande dimestichezza con la stesura (o la comprensione stessa) di un processo aziendale. In una
organizzazione efficiente i processi sono descritti in modo tale che la concatenazione logica delle attività di processo sia almeno allineata con la loro esecuzione cronologica. Questo per non costringere il lettore ad acrobazie interpretative del testo che sta leggendo, generare comportamenti coordinati e, se possibile, ridurre il numero dei conflitti.
Proviamo a ricostruire l’iter in modo ordinato e consequenziale:
- lo Stato autorizza le Regioni ad estendere la cassa integrazione in deroga per un importo complessivo di oltre 3 miliardi di euro (questa è l’unica certezza, al momento);
- il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia (speriamo che vadano d’accordo), devono individuare i criteri per la distribuzione delle risorse alle singole Regioni (quando avverrà? come avverrà?);
- ogni singola Regione dovrà emanare un decreto che recepisce le disposizioni della norma e le modalità di recepimento delle domande e distribuzione delle risorse (quando avverrà? come avverrà?);
- il Ministero dovrà verificare che il decreto delle regioni sia conforme al budget messo a disposizione;
- il decreto regionale dovrà essere trasmesso all’Inps entro 48 ore dall’adozione (è commovente questo termine perentorio, posto che lo step precedente invece non ha alcun termine);
- le organizzazioni sindacali dovranno siglare l’accordo che dia il via libera alla cassa integrazione, in assenza del quale solo i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti potranno accedere al beneficio (su questo punto credo che possiamo stare tranquilli perché i sindacati, presumibilmente, saranno molto più efficienti della macchina pubblica);
- le regioni dovranno mettere a disposizione la piattaforma telematica (si spera) attraverso la quale i datori di lavoro presenteranno le proprie istanze;
- i datori di lavoro presenteranno le proprie istanze alla regione;
- la regione elabora le istanze e stabilisce un elenco dei beneficiari (e degli esclusi? con quale criterio? Infatti nella norma il criterio cronologico è solo per l’esame delle domande ma non per la loro ammissione al beneficio, oppure si?)
- la regione invia l’elenco dei beneficiari all’INPS (in quanto tempo? con quali modalità?)
- anche l’INPS, come già la regione, monitora la compatibilità delle erogazioni con quelle del budget assegnato (ma come? non lo avevano già fatto sia il Ministero che la Regione stessa? e se litigano tra di loro come si risolve?);
- finalmente l’Inps eroga le risorse ai beneficiari (dopo quanto tempo?).
Una domanda è lecita a questo punto: siamo proprio sicuri che
al termine di questo lungo iter (e al netto di ulteriori passaggi di cui noi mortali cittadini non siamo a conoscenza)
i datori di lavoro ed i lavoratori siano ancora tali? Molti dei primi saranno formalmente o sostanzialmente falliti, molti dei secondi saranno già disoccupati.
Cassa integrazione in deroga e Ferie
La questione delle ferie e dei permessi è forse quella che ha accesso maggiormente l’interesse e le discussioni sia tra dentisti che tra tecnici addetti ai lavori (commercialisti e consulenti del lavoro).
Qualcuno ha sostenuto che l’accesso al beneficio della Cassa integrazione in deroga sia subordinato al godimento di tutte le ferie residue del lavoratore nonché degli eventuali permessi ancora fruibili. Questa opinione ha un valido riscontro nel Comma 8, Art. 2 del Decreto 1 agosto 2014, n. 83473.
Tale comma recita testualmente:
Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
La lettura non lascia adito a dubbi sull’obbligo di fruire delle ferie prima di accedere alla Cassa Integrazione in deroga, almeno per quanto riguarda l’ambito di applicazione di
quella Legge e non di quella nuova.
Infatti due elementi sono importanti da considerare, come ci indicano i sostenitori della tesi opposta:
- in primo luogo l’articolo della legge attuale si intitola “Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga”. Il carattere novativo della disposizione è esplicitamente indicato nel titolo stesso e poiché la legge del 2020 innova quella del 2014, le disposizioni in essa contenute dovrebbero essere più cogenti di quelle precedenti, quand’anche non si ritengano decadute queste ultime.
- in tutti gli 8 commi dell’art. 22 non si fa mai alcun riferimento esplicito o richiamo alle disposizioni contenute nella legge del 2014 e non è certo un caso o una dimenticanza del legislatore, visto che vengono richiamate altre leggi come ad esempio:
E’ interessante anche notare come abbondanti riferimenti normativi, che il legislatore ha ritenuto di dover richiamare ad integrazione delle proprie disposizioni, sono anche contenuti in tutti gli altri articoli che riguardano la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria (che non sono di nostro interesse per i contenuti, ma lo sono sul piano formale).
Senza volervi annoiare citandoli tutti ne contiamo almeno una ventina nei tre articoli precedenti: il 19, il 20 ed il 21. C’è da credere che se il legislatore avesse voluto subordinare il beneficio della cassa integrazione in deroga su questa nuova disposizione al godimento delle ferie residue delle due l’una:
- o l’avrebbe scritto esplicitamente
- o avrebbe richiamato la norma precedente.
Dove riteneva opportuno farlo, infatti, lo ha fatto ampiamente.
Conclusioni sulla cassa integrazione
In qualità di dentista titolar edi studio mi avvio a fare tutte le procedure necessarie per accedere, nel minor tempo possibile, ai benefici della Cassa integrazione in deroga, a vantaggio della mia impresa e dei miei dipendenti.
Ma in considerazione degli argomenti ora esposti sarà mia premura attivare altre e migliori forme di protezione aziendale che abbiano caratteristiche diverse dalla cassa Integrazione:
- che dipendano solo da me
- che arrivino in tempo utile.
Meglio un asino vivo che un dottore morto!