A questo link il testo integrale del
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23. detto anche
Decreto Liquidità.
Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese
Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le garanzie di cui al comma 1 del Decreto Liquidità sono rilasciate alle seguenti condizioni:
- la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea;
- l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
- 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.
- la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
- 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
- le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
- per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
- la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
- le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato al l’impresa;
- l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento;
- l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato;
- il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), del Decreto Liquidità si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.[…]
Ai fini dell’individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.[…]
Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l’impresa non ha ancora approvato il primo bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:
- l’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
Qualora l’impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.
I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell’economia e delle finanze.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l’esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.
In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
L’efficacia dei commi da 1 a 9 del Decreto Liquidità è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell’Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da CDP S.p.A. entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell’ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. L’ammontare delle garanzie concesse
- È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
Sospensione di versamenti tributari e contributivi
Questa disposizione del Decreto Liquidità prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione.
La sospensione opera per i soggetti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi all’annualità precedente solo nel caso in cui si verifica un calo dei ricavi o compensi stessi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 rispettivamente per la sospensione dei versamenti dei mesi di aprile e maggio.
La disposizione conferma l’applicazione della sospensione a prescindere dai requisiti come disposto dall’articolo 61 del Dl 18/2020, per le ritenute di lavoro dipendente del mese di aprile.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa mensilità.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’imposta sul valore aggiunto;
Per i soggetti di cui al presente comma sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
L’INPS, l’INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L’Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sui ricavi o compensi di cui ai commi 1 e 2, con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all’art. 62, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo
Questa norma del Decreto Liquidità intende modificare il comma 7 dell’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo.
I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.
Rimessione in termini per i versamenti
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
In considerazione del periodo emergenziale, la norma proposta consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, il Decreto Liquidità differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Esso dispone che non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.
Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione
Al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nel Decreto Liquidità
è riconosciuto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Il credito d’imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.
La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
Divieto di cumulo pensioni e redditi
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia.
La disposizione intende chiarire che i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 44 del DL 17 marzo 2020, n. 18, ai fini della fruizione dell’indennità prevista dal medesimo articolo, devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui d.lgs 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.