Le responsabilità in capo ad un dentista sono molte, ma esistono anche molti modi diversi per tutelarsi dal rischio che da esse deriva. Si parte dalla prevenzione con l’organizzazione per processi. Si transita attraverso l’impiego di strumenti societari più o meno complessi. Si arriva sempre al trasferimento del rischio su prodotti assicurativi che tengano indenni, dove possibile, sia gli interessi dell’impresa che quelli delle persone che vi partecipano a vario titolo. In questo articolo proponiamo una semplice mappatura dei principali rischi in Odontoiatria e le principali coperture assicurative oggi esperibili sul mercato.
Parlando di Rischio e di Analisi dei Rischi correlati alla gestione dello Studio Odontoiatrico sotto forma di Impresa, è necessario porre l’attenzione sull’insieme delle responsabilità alle quali il dentista deve prestare la dovuta attenzione.
Una mappatura attenta della propria realtà produttiva, in molti casi, permette il trasferimento del rischio all’esterno dell’impresa stessa e della sua compagine sociale, per esempio su prodotti assicurativi adeguati.
Lo scopo di questo articolo è proprio questo: indirizzare il dentista verso la forma di assicurazione più ampia e completa possibile.
La Struttura Sanitaria è caratterizzata da una imputabilità giuridica propria, con la conseguenza di una netta separazione tra:
Scopo del presente articolo è invitare il lettore a non trascurare la gestione di nessuna di queste tipologie di responsabilità, nel momento in cui si appresta a definire una mappatura dei rischi correlati allo svolgimento dell’attività dello Studio Odontoiatrico.
Acquisire gli elementi utili ad un approccio critico a questi temi, consente all’Odontoiatria di meglio indirizzare anche il consulente che lo aiuterà nelle scelte opportune per tutelare al meglio i propri investimenti e la propria attività.
La responsabilità imprenditoriale investe due ambiti precisi: la tutela del patrimonio e la tutela delle figure apicali.
Una mappatura generale delle aree di rischio nello Studio Odontoiatrico (in forma di impresa), deve tenere conto di differenti riferimenti normativi che non riguardano solo l’ambito della Medical Malpractice, seppur importantissimo.
Ad esempio l’Amministratore della Società deve sapere che a seguito della Riforma del Diritto Societario del 2003 (D.Lgs.6 febbraio 2004 n.37) le sue responsabilità non fanno più riferimento a quanto disposto dagli artt. 1176 (Diligenza nell’adempimento) e 1710 (Diligenza del Mandatario) del C.c., anche definita come diligenza del buon padre di famiglia, ma sono richiamate dal combinato disposto degli art. 2476 c.c. ed art. 2392 c.c. con i quali si afferma che:
gli amministratori sono responsabili solidalmente per i danni arrecati alla società, derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti loro dalla legge o dall’atto costitutivo e che all’Amministratore è richiesta una determinata diligenza in relazione alla natura dell’incarico e delle competenze necessarie ad assolverlo.
Considerando che tutti coloro che rivestono incarichi apicali all’interno dell’organizzazione aziendale rispondono per 5 anni dalla cessazione dell’incarico (art. 2393, comma 3, c.c.) e che la riforma del 2003 ha esteso anche alle società non quotate l’azione di responsabilità esercitata dalla minoranza, ecco che conoscere e meglio comprendere il concetto di responsabilità amministrativa e imprenditoriale nell’esercizio della direzione della propria società, capiamo ora quanto sia importante.
Una soluzione a questo problema è rappresentata dalla possibilità di trasferire il rischio connesso a tali responsabilità su un soggetto diverso dall’amministratore e, in particolare, una polizza assicurativa studiata apposta per questo scopo.
Il mercato assicurativo mette a disposizione della Srl Odontoiatrica una Polizza, denominata D&O (Directors & Officers Liability) che Tutela il patrimonio personale degli amministratori, dirigenti e sindaci delle società dalle richieste avanzate a titolo di risarcimento danni (in linea generale tutela tutte le figure apicali, nonché l’amministratore di fatto).
Il secondo tipo di responsabilità che andiamo ad esaminare è quello della Responsabilità tecnico-organizzativa. Un caso tipico è quello del Direttore Sanitario.
Passando agli ambiti della Responsabilità di tipo tecnico-organizzativo, è utile soffermarsi sui compiti assegnati al Direttore Sanitario ed anche sulle fonti normative di riferimento: RD 1265/34 Legge 175/92 – Legge 412/91 – codice CER 18/01/03.
Il Direttore Sanitario (per il quale si rimanda all’articolo linkato) è una figura apicale, investita di responsabilità direttive ed è chiamata all’obbligo di raggiungere gli obiettivi assegnati dalla proprietà.
Esso deve tenere in considerazione tutte le obbligazioni collegate alla sicurezza della Struttura Sanitaria (ad esempio la regolarità degli impianti o gli aspetti relativi alla GDPR) e, chiaramente, in qualità di Medico, applicare tutti i richiami disposti nel Codice deontologico.
In qualità di figura apicale che agisce dietro espresso conferimento di incarico, ricordiamo che su di essa grava anche la responsabilità che gli deriva dal codice civile (artt. 1176 e 1710 prima richiamati) legata all’accettazione esplicita del Mandato (Art. 1703 c.c.). La sua tutela in ambito amministrativo, quindi, appare necessaria sia per evitare azioni sul patrimonio personale del Direttore Sanitario sia per consentire alla Struttura titolare dell’autorizzazione sanitaria di tutelare i propri asset a fronte di richieste risarcitorie derivanti da attività del Direttore Sanitario e delle quali essa debba rispondere.
Risulta chiaro che le inerenze legate al corretto assolvimento degli obblighi in capo alla figura del Direttore Sanitario, siano collegate alle disposizioni che la proprietà della Struttura gli assegna. Si rafforza così il convincimento circa la stretta interconnessione tra responsabilità Imprenditoriale e responsabilità Tecnico-Organizzativa. Parimenti, emerge la necessità di ben pesare l’assolvimento delle procedure che individuano la definizione di queste responsabilità (es: Contratto da far sottoscrivere al Direttore Sanitario, avendo cura che lo stesso sia correttamente redatto, archiviato e che l’inizio ed il termine dell’incarico siano correttamente notificati).
Da un punto di vista prettamente assicurativo, è necessario avere cura che la polizza sottoscritta dalla Struttura in ambito di Medical Malpractice, preveda sempre la tutela a favore della figura del Direttore Sanitario e che non escluda le competenze di natura amministrativa.
Laddove la polizza in ambito di MedMal apponesse esclusioni rilevanti si dovrà avere cura di inserire per tutte le competenze amministrative correlate all’incarico del Direttore Sanitario questa tutela perlomeno nelle garanzie richiamate nella Polizza D&O (Directors & Officers Liability) già citata per la figura dell’Amministratore.
Altro errore da non commettere è accettare che il Medico incaricato come Direttore Sanitario estenda la sua polizza personale, sottoscritta in adempimento agli obblighi previsti dalla Legge 148/2011 in qualità di iscritto all’Ordine, alle Responsabilità derivanti dal conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario. Tale procedura, a dire il vero non così infrequente, contrasta con due elementi la cui sottovalutazione può comportare rischi rilevanti:
La emanazione della Legge Gelli-Bianco ha apportato importanti modifiche in quanto ha previsto che l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ex art. 2043 c.c., e quindi a titolo di responsabilità extracontrattuale. Non rileva la presenza o il regime contrattuale intercorrente tra il professionista e la struttura sanitaria.
L’unico caso in cui il medico risponde a titolo di responsabilità contrattuale è quello in cui lo stesso abbia assunto un’obbligazione direttamente nei confronti del paziente (quindi nel caso in cui il medico agisca in proprio).
Appare quindi chiaro che la Struttura Sanitaria ha tutto l’interesse ad assicurare correttamente il suo operato e che, altrettanto, anche l’Odontoiatria ed in generale l’Operatore Sanitario che svolge collaborazione con la stessa dovrebbe valutare il suo rapporto anche alla luce del corretto adempimento di questo obbligo da parte della Struttura.
Il mercato assicurativo ha dovuto cominciare ad analizzare gli effetti di un differente regime di responsabilità delle Strutture e dei Professionisti che operano anche in regime di libera professione con l’introduzione della Legge 24/2017 (L. Gelli Bianco). La risposta, in assenza di un preciso obbligo di legge ad attenersi esclusivamente al nuovo regime introdotto dapprima con la Legge Balduzzi del 2012 e successivamente con la L. 24/2017, è stata molto frammentata.
Abbiamo difatti numerosi assicuratori nazionali che di fatto non praticano il rischio di RC in ambito Medico ed altri che lo vincolano ad un contratto sottoscritto con il proprio assicurato che, nell’attesa delle definizione amministrativa degli ultimi dettagli riguardanti l’impianto della Legge 24/2017, ancóra non la cita all’interno del corpo degli articoli che costituiscono le condizioni generali di assicurazione, lasciando, nei fatti, tutti i richiami che caratterizzavano la responsabilità della Struttura come richiamato nel generico obbligo previsto dalla Legge 114/2014.
Ad oggi è lasciato sulle spalle dell’assicurato, il rischio di dover valutare attentamente la effettiva corrispondenza del contratto proposto alle peculiari esigenze assicurative della sua Struttura Sanitaria e/o della modalità di svolgimento della sua professione.
Come se questo non bastasse gli attori presenti sul mercato assicurativo del nostro paese, possono sovente anche essere dei soggetti che non hanno da noi una Direzione Generale, ma che vi operano in regime di Libero Stabilimento, ovvero esercitano la distribuzione sul territorio italiano di prodotti assicurativi pensati e costruiti no secondo il Diritto in uso nel nostro paese (definito Diritto Romano, o Civil Law), ma bensì in base al Diritto del paese che ha visto nascere quel prodotto assicurativo o dove l’operatore ha la sua sede principale (ad esempio, Common Law). Questo impatta notevolmente sulle caratteristiche intrinseche del prodotto scelto e sulla gestione di molti aspetti dello stesso (termine per denunciare il sinistro, individuazione della circostanza come elemento dirimente dell’effettivo momento in cui una richiesta di risarcimento danni si è effettivamente realizzata).
Il rischio maggiore è che si finisca a valutare il tutto sulla base di alcuni titoli e del premio richiesto dall’assicuratore. Come se qualunque altro servizio utile a tutelare noi stessi ed il nostro patrimonio, oltre che una vita di impegni fosse da noi preferito per il colore della scatola che avvolge il pacchetto o per il claims pubblicitario che lo accompagna.
Molte leggi del mercato in effetti si spingono in tale direzione, ma il rischio è che il conto poi lo si paghi di tasca propria aggiungendo agli oneri di un contratto assicurativo non adeguato anche quelli del mancato risarcimento.
In conclusione abbiamo potuto analizzare come le interazioni che derivano da:
Contribuiscono a creare una connessione tra le scelte che siamo chiamati a porre in essere, che non consente di poter sottovalutare nessuna di queste componenti essenziali della imputabilità giuridica dell’Impresa in ambito sanitario.
Altrettanto, grazie alla creazione del veicolo societario e del soggetto giuridico che adempie a questi obblighi (Srl Odontoiatrica, Stp Odontoiatrica e Holding Odontoiatrica), a differenza dell’esercizio dell’attività odontoiatrica in prima persona, abbiamo la possibilità di creare un concetto di Terzietà tra la nostra responsabilità personale e quella che ci troviamo a dover adempiere nell’esercizio professionale ed imprenditoriale.
Tutelare il proprio patrimonio e quello della società, fornire le dovute assistenze a tutti quei soggetti che rappresentano l’insieme eterogeneo con il quale giornalmente la nostra impresa si trova ad interagire, in primis il Paziente ed i nostri Collaboratori, sono opportunità che grazie ad una analisi basata sugli elementi qui discussi potrà essere svolta, questo è il mio personale augurio, con maggiore accortezza.
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