

La corretta gestione del marchio e del logo si inseriscono perfettamente all’interno delle strategie economiche e di marketing dell’attività odontoiatrica. Le opportunità fiscali derivanti dalla vendita o dalla concessione di diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale sono variamente articolate e in gran parte controverse. L’obiettivo di questo articolo è quello di avviare anche il dentista comune al corretto utilizzo del marchio e/o dei diritti d’autore anche ai fini di una migliore pianificazione fiscale.

Il marchio è il segno che consente di distinguere un’attività rispetto ad altre. Nel contesto odontoiatrico non si tratta soltanto di un elemento grafico o comunicativo, ma di un bene immateriale che nel tempo può concentrare reputazione, riconoscibilità e fiducia da parte dei pazienti.
Dal punto di vista giuridico, il marchio è un bene di proprietà industriale, disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale, e può consistere in parole, nomi, simboli, loghi o altri segni idonei a svolgere una funzione distintiva. La sua caratteristica essenziale non è l’estetica, ma la capacità di identificare uno studio o un’impresa sul mercato.
Nel caso dello studio dentistico, il marchio può coincidere con il nome dello studio, con una denominazione di fantasia oppure con un segno grafico utilizzato in modo costante nella comunicazione. In tutti i casi, la sua funzione è la stessa: rendere lo studio riconoscibile e distinguibile agli occhi del pubblico.
Con il tempo, il marchio può acquisire un valore economico autonomo, che non dipende dalla singola prestazione sanitaria, ma dall’insieme di fattori che contribuiscono alla reputazione professionale. È questo valore che porta alcuni dentisti a considerare il marchio come un vero e proprio asset, potenzialmente sfruttabile economicamente.
Proprio perché il marchio può assumere un rilievo economico, il suo utilizzo solleva questioni giuridiche e fiscali delicate. In particolare, è facile confondere il marchio con il logo o con un’opera dell’ingegno, attribuendo automaticamente al marchio qualificazioni che non sempre trovano riscontro nella normativa fiscale.
Per affrontare correttamente il tema, è quindi necessario fare un passo indietro e distinguere con precisione concetti che spesso vengono sovrapposti. È da qui che nasce la necessità di chiarire il rapporto tra logo, marchio e diritto d’autore, che vedremo nel prossimo capitolo.
Nel linguaggio comune, i termini logo, marchio e diritto d’autore vengono spesso usati come sinonimi. Dal punto di vista giuridico, però, si tratta di concetti diversi, che rispondono a logiche differenti e producono conseguenze molto diverse, soprattutto sul piano fiscale.
Il logo è una rappresentazione grafica. Può consistere in un disegno, in una combinazione di colori, in un pittogramma o in una particolare forma grafica di una scritta. Dal punto di vista giuridico, il logo può, in alcuni casi, essere tutelato dal diritto d’autore, ma solo se presenta un effettivo carattere creativo e originale. Non ogni logo, quindi, è automaticamente un’opera dell’ingegno.
Il diritto d’autore tutela l’opera creativa in quanto tale e nasce con la creazione dell’opera stessa. Non è richiesta alcuna registrazione perché il diritto sorga. Ciò che conta è l’originalità della forma espressiva. La tutela autoriale ha come oggetto l’opera, non la funzione economica che l’opera può svolgere nel mercato.
Il marchio, invece, è un segno distintivo. La sua funzione principale non è quella di esprimere creatività, ma quella di identificare e distinguere un’attività, uno studio o un’impresa rispetto ad altri soggetti. Un marchio può essere costituito anche da una semplice parola o da una denominazione priva di particolare creatività grafica. È la funzione distintiva, e non il contenuto artistico, a caratterizzarlo.
Un logo può quindi essere, allo stesso tempo, un’opera tutelata dal diritto d’autore e un marchio utilizzato per distinguere uno studio dentistico. Questa coesistenza giuridica è ammessa dall’ordinamento. Tuttavia, la coesistenza non significa che i due profili siano equivalenti né, soprattutto, che producano automaticamente le stesse conseguenze fiscali.
È proprio qui che nasce gran parte della confusione. Il fatto che un logo possa essere un’opera dell’ingegno non implica che lo sfruttamento economico del marchio che lo incorpora venga automaticamente trattato come sfruttamento di diritti d’autore. La funzione economica prevalente del segno e la causa del compenso diventano elementi centrali nell’inquadramento giuridico e fiscale.
Per questo motivo, prima di affrontare il tema dello sfruttamento economico del marchio, è necessario chiarire un altro aspetto fondamentale: chi è il titolare del marchio e quale rilevanza ha questa titolarità nelle strutture organizzate, come gli studi odontoiatrici in forma societaria.
Questo tema è trattato all'interno del Corso di Pianificazione fiscale per dentisti organizzato da Dentista Manager. Partecipa anche tu iscrivendoti online. Ti aspettiamo!
Quando si parla di marchio nello studio dentistico, una delle prime decisioni strategiche riguarda la titolarità: il marchio può appartenere alla persona fisica (il dentista) oppure alla società che gestisce lo studio. Questa scelta non è neutra e produce conseguenze rilevanti sia sul piano giuridico sia su quello fiscale.
Se il marchio è intestato alla società, il problema dello sfruttamento economico in senso fiscale non si pone: il marchio è un asset aziendale e il suo valore resta all’interno della società. In questo caso non esistono canoni, royalties o compensi verso il socio, e non si apre alcun tema di qualificazione del reddito in capo alla persona fisica.
Le questioni più delicate emergono invece quando il marchio è intestato alla persona fisica e viene concesso in uso alla società. È in questo scenario che il marchio viene trattato come una proprietà intellettuale sfruttata economicamente, ed è qui che entra in gioco il tema della qualificazione del reddito.
La titolarità personale del marchio, di per sé, non è illegittima. Un dentista può essere titolare di un marchio e concederne l’uso a una società. Tuttavia, quando il concedente e il beneficiario coincidono sostanzialmente (persona fisica e propria società), l’Amministrazione finanziaria tende a osservare l’operazione con particolare attenzione. Il rischio non è legato alla titolarità in sé, ma alla sostanza economica dell’operazione.
Un primo elemento critico è quando nasce il marchio. Se il marchio viene creato e strutturato prima della costituzione della società, con una propria autonomia concettuale e temporale, è più facile sostenere che si tratti di un asset personale preesistente. Al contrario, quando il marchio nasce dopo la società ed è immediatamente concesso in uso alla stessa, il rischio che venga considerato come uno strumento costruito per estrarre valore dalla società aumenta in modo significativo.
Un secondo elemento riguarda chi è titolare del marchio. La titolarità condivisa tra più persone fisiche, oppure una titolarità non coerente con l’organizzazione reale dell’attività, può rendere più difficile dimostrare una logica economica chiara. Più la struttura è complessa o artificiosa, maggiore è il rischio di contestazioni.
Infine, la titolarità personale del marchio deve essere coerente con il ruolo effettivo del dentista. Quando il valore del marchio coincide in larga parte con la reputazione personale del professionista e con l’attività svolta all’interno della società, diventa più difficile sostenere che il marchio rappresenti un bene autonomo, distinto dalla prestazione professionale.
Per questi motivi, la scelta tra titolarità personale e societaria non dovrebbe mai essere affrontata solo in chiave fiscale. È una decisione strategica, che condiziona tutte le valutazioni successive: dalla forma del contratto, al tipo di compenso, fino alla possibilità di ricondurre - o meno - i proventi allo sfruttamento di una vera proprietà intellettuale.
Nel prossimo capitolo entreremo nel merito di cosa significa, concretamente, sfruttare economicamente un marchio, e perché questa espressione, apparentemente semplice, è in realtà il punto in cui nascono quasi tutte le ambiguità interpretative.
Parlare di sfruttamento economico di un marchio può sembrare intuitivo, ma dal punto di vista giuridico e fiscale è una delle espressioni più ambigue dell’intero tema. Non ogni utilizzo di un marchio genera automaticamente un reddito qualificabile come sfruttamento di proprietà intellettuale, né ogni compenso può essere trattato allo stesso modo.
Lo sfruttamento economico presuppone che il marchio sia considerato un bene autonomo, distinto dall’attività che lo utilizza. In altre parole, il marchio deve avere un valore che non si esaurisce nella semplice prestazione professionale del dentista, ma che può essere oggetto di un utilizzo separato e giuridicamente rilevante.
Quando una società utilizza il marchio intestato alla persona fisica, lo sfruttamento si realizza, di norma, attraverso un contratto di concessione in uso. Questo contratto stabilisce le condizioni alle quali la società può utilizzare il marchio e il corrispettivo dovuto al titolare. È proprio il contenuto di questo contratto che diventa centrale nell’analisi fiscale.
Un primo elemento critico riguarda la struttura del compenso. Un canone variabile, legato al fatturato o ai risultati economici della società, è tipico delle royalty sui marchi e rafforza l’idea di uno sfruttamento della funzione distintiva. Al contrario, un compenso fisso o limitato nel tempo è più coerente con l’idea di remunerare un apporto creativo o progettuale, ma non elimina di per sé i rischi di riqualificazione.
Un secondo elemento riguarda l’esclusività. La concessione in esclusiva del marchio alla propria società rende il rapporto molto simile a quello di un marchio aziendale interno e riduce l’autonomia economica del bene. Una concessione non esclusiva, teoricamente, mantiene una maggiore indipendenza del marchio, ma deve essere reale e non solo formale.
Un ulteriore profilo riguarda l’ambito di utilizzo. Se il marchio è utilizzato solo all’interno della propria società, la sua autonomia economica è più difficile da dimostrare. Se invece il marchio è potenzialmente utilizzabile anche da soggetti terzi, l’idea di un bene sfruttabile come proprietà intellettuale risulta più credibile, pur restando tutte le cautele del caso.
Tutti questi elementi concorrono a definire la causa reale del compenso. È su questo punto che, in sede di controllo, l’Amministrazione finanziaria concentra l’attenzione: non tanto sulla forma del contratto, quanto sulla funzione economica che il marchio svolge nel concreto.
Per comprendere perché questa analisi sia così delicata, è necessario fare un passo ulteriore e guardare al quadro normativo di riferimento, chiarendo cosa dice la legge e, soprattutto, cosa non dice espressamente. È ciò che affronteremo nel prossimo capitolo.
Questo tema è trattato all'interno del Corso di Pianificazione fiscale per dentisti organizzato da Dentista Manager. Partecipa anche tu iscrivendoti online. Ti aspettiamo!
Quando si affronta il tema dello sfruttamento economico del marchio, il primo problema è che la normativa fiscale non offre una disciplina esplicita e univoca. Non esiste una norma che dica chiaramente come debbano essere qualificati, in ogni caso, i proventi derivanti dall’uso di un marchio intestato a una persona fisica e concesso a una società.
Il riferimento principale per i redditi da diritto d’autore e opere dell’ingegno è l’art. 54 del TUIR, che disciplina il reddito di lavoro autonomo e prevede una riduzione forfettaria della base imponibile, pari al 25% (o al 40% in presenza dei requisiti anagrafici), per i compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno. Questa norma, però, non menziona il marchio.
Il marchio è, dal punto di vista civilistico, un bene di proprietà industriale, ma la sua assenza testuale nell’art. 54 apre una zona di incertezza interpretativa. Da un lato, la natura intellettuale del bene e la possibilità che esso incorpori elementi creativi potrebbero far pensare a una riconducibilità al lavoro autonomo. Dall’altro lato, la funzione distintiva del marchio lo rende concettualmente diverso dall’opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore.
Accanto all’art. 54, entra in gioco l’art. 67 del TUIR, che disciplina i redditi diversi. Questa norma ha una funzione residuale e ricomprende, tra l’altro, i proventi derivanti dalla concessione in uso di beni immateriali quando non rientrano nel lavoro autonomo o nel reddito d’impresa. È proprio in questo spazio residuale che l’Amministrazione finanziaria tende a collocare i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio.
Il punto centrale è che la legge non chiarisce espressamente dove collocare il marchio. Non esiste una norma che affermi che i proventi da marchio debbano essere sempre trattati come redditi diversi, così come non esiste una norma che li includa esplicitamente nel lavoro autonomo agevolato. Questa lacuna normativa è all’origine delle diverse interpretazioni che si sono sviluppate nel tempo.
Proprio perché il testo di legge non è risolutivo, il ruolo dell’interpretazione amministrativa diventa determinante. È quindi necessario esaminare come l’Agenzia delle Entrate ha letto e applicato queste norme nella pratica, e quali conseguenze ne derivano per il dentista che intende sfruttare un marchio come proprietà intellettuale. È ciò che vedremo nel prossimo capitolo.
In assenza di una disciplina normativa esplicita, l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate assume un ruolo centrale. Ed è su questo piano che il dentista deve misurare il rischio concreto delle proprie scelte, indipendentemente dalle ricostruzioni teoriche.
Nella prassi amministrativa, l’Agenzia delle Entrate tende a ricondurre i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio nell’ambito dei redditi diversi ex art. 67 TUIR, soprattutto quando il marchio è utilizzato dalla propria società e quando il compenso remunera in modo evidente la funzione distintiva del segno. Questa impostazione è coerente con una lettura restrittiva delle norme agevolative e con l’idea che il marchio, in quanto tale, non sia assimilabile all’opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore.
Il punto non è formale, ma sostanziale. Anche in presenza di contratti strutturati come concessioni di diritti d’autore, l’Amministrazione finanziaria tende a verificare la causa reale del compenso. Se il pagamento appare legato all’uso del marchio come strumento di identificazione commerciale dello studio, la riqualificazione in reddito diverso diventa un rischio concreto.
Questo rischio aumenta in modo significativo quando ricorrono alcune circostanze ricorrenti: marchio creato dopo la costituzione della società, utilizzo esclusivo da parte della stessa, compensi ricorrenti e proporzionali al fatturato, assenza di utilizzi alternativi o esterni. In questi casi, l’Agenzia può sostenere che non si stia remunerando una proprietà intellettuale autonoma, ma una componente ordinaria dell’attività economica.
È importante chiarire che questa impostazione non deriva da un divieto espresso di legge, ma da un orientamento interpretativo consolidato. La legge, come visto, lascia uno spazio teorico; l’Agenzia, in sede di controllo, tende però a restringerlo. È per questo motivo che il tema non può essere affrontato in termini di “possibilità astratta”, ma di sostenibilità concreta in caso di verifica.
La conseguenza pratica è che il dentista che intende accedere all’agevolazione del 25% o del 40% deve essere consapevole che l’onere argomentativo è a suo carico. Non è sufficiente richiamare il diritto d’autore o la natura intellettuale del marchio: occorre dimostrare che il compenso non remunera semplicemente l’uso di un segno distintivo, ma lo sfruttamento di un’opera creativa con una propria autonomia economica.
Per capire se e quando questo confine possa essere attraversato in modo prudente, è necessario affrontare un ulteriore passaggio chiave: il rapporto tra diritto d’autore, marchio e correlazione con l’attività esercitata. È ciò che analizzeremo nel prossimo capitolo.
Questo tema è trattato all'interno del Corso di Pianificazione fiscale per dentisti organizzato da Dentista Manager. Partecipa anche tu iscrivendoti online. Ti aspettiamo!
Il punto più complesso, e spesso frainteso, riguarda il rapporto tra diritto d’autore, marchio e correlazione con l’attività esercitata. È su questo confine che si gioca la possibilità, teorica e pratica, di ricondurre i proventi allo sfruttamento di un’opera dell’ingegno e di accedere all’agevolazione del 25% o del 40%.
La normativa fiscale non utilizza il concetto di correlazione in modo generico, ma come criterio per stabilire se un reddito possa essere attratto nel lavoro autonomo oppure debba essere qualificato come reddito diverso. La correlazione esiste quando il compenso è funzionalmente collegato all’attività esercitata dal contribuente, ma non si identifica con essa.
Nel caso del marchio, questo passaggio è particolarmente critico. Se il valore economico del marchio coincide integralmente con la reputazione professionale del dentista e con l’attività svolta all’interno della società, diventa difficile sostenere che si stia sfruttando un’opera dell’ingegno autonoma. In questo scenario, il marchio tende a essere “assorbito” dall’attività professionale o imprenditoriale, e il compenso viene letto come una diversa modalità di remunerazione della stessa.
La correlazione può essere sostenuta solo quando il marchio, o l’opera che lo incorpora, presenta una autonomia concettuale ed economica rispetto all’attività quotidiana dello studio. Questo richiede che il valore del segno non derivi esclusivamente dall’attività sanitaria svolta, ma anche da un progetto creativo, identitario o comunicativo che possa vivere, almeno in astratto, al di fuori della singola struttura.
È importante chiarire che la correlazione, da sola, non è sufficiente. Anche un reddito correlato può essere riqualificato se la funzione prevalente del compenso resta quella di remunerare l’uso del marchio come segno distintivo. Tuttavia, in assenza di correlazione, la strada verso l’art. 54 TUIR è, di fatto, preclusa.
Qui si innesta una delle incomprensioni più diffuse. La mancanza di correlazione non comporta un vantaggio fiscale. Al contrario, quando i proventi non sono correlati all’attività esercitata, l’Agenzia delle Entrate tende a ricondurli ai redditi diversi ex art. 67 TUIR, con tassazione ordinaria e senza possibilità di applicare il regime forfettario o la riduzione forfettaria prevista per il lavoro autonomo.
Per questo motivo, la correlazione deve essere valutata con estrema attenzione. Non è un’etichetta da applicare al contratto, ma una caratteristica che emerge dalla sostanza economica dell’operazione: dal momento in cui nasce il marchio, dal modo in cui viene utilizzato, dalla struttura del compenso e dal contesto complessivo.
Nel prossimo capitolo vedremo come questi principi si riflettono sul piano pratico, affrontando il tema del regime forfettario, dell’IVA e dei contributi, senza semplificazioni pericolose e senza false aspettative.
Quando si affronta lo sfruttamento del marchio come proprietà intellettuale, uno degli errori più frequenti è quello di sovrapporre automaticamente il tema dell’agevolazione del 25% o del 40% con il regime forfettario. In realtà, si tratta di piani diversi che vanno tenuti distinti con attenzione.
Il regime forfettario si applica solo ai redditi che rientrano nel lavoro autonomo o nel reddito d’impresa. Di conseguenza, l’agevolazione può operare solo se i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio sono qualificabili come redditi riconducibili all’art. 54 del TUIR. Quando, invece, tali proventi vengono qualificati come redditi diversi ex art. 67 TUIR, il regime forfettario non si applica, anche se il contribuente è forfettario per la propria attività principale.
Questo passaggio è cruciale. La mancanza di correlazione o la riqualificazione del reddito come reddito diverso non determina un’esenzione o un trattamento di favore, ma comporta l’applicazione della tassazione IRPEF ordinaria, senza possibilità di imposta sostitutiva. È per questo motivo che il tema della qualificazione del reddito è centrale e non può essere affrontato con leggerezza.
Sul piano dell’IVA, la disciplina dei compensi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale richiede particolare cautela. A seconda delle modalità concrete dell’operazione, i compensi possono risultare fuori campo IVA o esclusi, ma non esiste una regola unica valida per ogni fattispecie. È quindi essenziale evitare formule generiche o automatismi, e valutare caso per caso la natura del rapporto e del compenso.
Analoghe cautele valgono sul piano previdenziale. Non esiste una regola universale che consenta di affermare che i compensi derivanti dallo sfruttamento del marchio siano sempre esclusi da contribuzione. La rilevanza contributiva dipende dalla qualificazione del reddito, dal rapporto con l’attività svolta e dalla posizione previdenziale del soggetto. Anche in questo ambito, affermazioni assolute sono fuorvianti e potenzialmente dannose.
In sintesi, regime forfettario, IVA e contributi non possono essere trattati come variabili indipendenti. Sono la conseguenza della qualificazione giuridica del reddito, non il punto di partenza. Per questo motivo, prima di valutare qualsiasi beneficio fiscale, è necessario costruire in modo coerente l’intera operazione.
Nel prossimo capitolo entreremo finalmente nella parte più operativa, raccogliendo tutte le variabili critiche e traducendole in indicazioni concrete per chi intende creare un marchio che possa essere sfruttato come proprietà intellettuale con il minor rischio possibile di riqualificazione.
Questo tema è trattato all'interno del Corso di Pianificazione fiscale per dentisti organizzato da Dentista Manager. Partecipa anche tu iscrivendoti online. Ti aspettiamo!
Arrivati a questo punto, è possibile affrontare la domanda centrale in modo onesto: è possibile per un dentista costruire un marchio che possa essere sfruttato come proprietà intellettuale e, in determinate condizioni, rientrare nell’agevolazione del 25% o del 40%?
La risposta non è né un sì automatico né un no assoluto. È una possibilità stretta, che richiede coerenza, documentazione e scelte fatte prima, non a posteriori.
Il primo elemento critico è il momento di creazione del marchio. Un marchio concepito e sviluppato prima della nascita della società, come progetto identitario autonomo, presenta un profilo di rischio più contenuto rispetto a un marchio creato dopo e immediatamente messo a disposizione della propria società. La sequenza temporale è uno dei primi aspetti valutati in caso di verifica.
Un secondo elemento riguarda la natura del marchio. Un semplice segno denominativo o un logo minimale difficilmente riesce a sostenere, da solo, la qualificazione come opera dell’ingegno. Un progetto più articolato, che comprenda un sistema grafico coerente, elementi visivi originali, un impianto comunicativo riconoscibile e, se del caso, anche un pay-off creativo, rafforza la possibilità di sostenere l’esistenza di un apporto creativo autonomo. Questo non garantisce l’agevolazione, ma ne aumenta la difendibilità.
La registrazione del marchio è una variabile ambivalente. Dal punto di vista civilistico rafforza la tutela del segno distintivo, ma sul piano fiscale tende a enfatizzare la funzione di marchio rispetto a quella di opera creativa. Non è un elemento vietante, ma non può essere considerato un fattore favorevole automatico ai fini dell’agevolazione.
Un altro profilo rilevante è la struttura del rapporto contrattuale. Contratti che prevedono canoni variabili, proporzionali al fatturato o all’andamento economico della società, sono tipici delle royalty di marchio e aumentano il rischio di riqualificazione. Compensi fissi, limitati nel tempo o collegati a uno specifico sfruttamento creativo risultano più coerenti con l’idea di remunerare una proprietà intellettuale, pur senza eliminare ogni rischio.
L’esclusività dell’utilizzo è un ulteriore elemento da valutare. Una concessione in esclusiva alla propria società riduce l’autonomia economica del marchio e rafforza la percezione di un asset interno. Una concessione non esclusiva, se reale, mantiene maggiore coerenza con l’idea di un bene sfruttabile come proprietà intellettuale, ma deve essere sostanziale e non solo formale.
Infine, è fondamentale il tema della correlazione. Per poter anche solo ipotizzare l’applicazione dell’art. 54 TUIR, il reddito deve essere correlato all’attività, ma non coincidere con essa. Se il valore del marchio si esaurisce nella reputazione personale del dentista e nell’attività svolta all’interno della società, la strada dell’agevolazione diventa estremamente fragile.
In sintesi, non esiste una singola scelta che consenta di “mettere al sicuro” l’operazione. Esiste piuttosto un insieme coerente di decisioni, che, prese ex ante e documentate correttamente, possono ridurre il rischio di riqualificazione. È su questa coerenza complessiva che si gioca la sostenibilità dell’operazione, non su formule contrattuali o qualificazioni nominali.
Questo tema è trattato all'interno del Corso di Pianificazione fiscale per dentisti organizzato da Dentista Manager. Partecipa anche tu iscrivendoti online. Ti aspettiamo!
Dopo aver chiarito definizioni, norme e orientamenti applicativi, è possibile formulare una conclusione equilibrata sul tema dell’agevolazione del 25% o del 40% per lo sfruttamento della proprietà intellettuale legata al marchio. Non si tratta di stabilire se l’agevolazione sia “possibile” in astratto, ma se sia sostenibile in concreto, alla luce della normativa e della prassi dell’Amministrazione finanziaria.
L’agevolazione può essere presa in considerazione solo quando ricorrono più condizioni contemporaneamente, e non una singola scelta isolata. In particolare, il percorso risulta più difendibile quando il progetto creativo nasce prima della struttura societaria, presenta una autonomia concettuale reale, non si esaurisce nella semplice funzione distintiva del marchio e viene sfruttato attraverso modalità coerenti con la remunerazione di un apporto intellettuale. Anche in questi casi, non si può parlare di certezza, ma di riduzione del rischio.
Al contrario, il rischio di riqualificazione diventa elevato quando il marchio nasce contestualmente o successivamente alla società, quando è utilizzato in modo esclusivo dalla stessa, quando i compensi sono ricorrenti e proporzionali al fatturato e quando il valore del segno coincide integralmente con la reputazione professionale del dentista. In queste situazioni, l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate tende a prevalere e la riconduzione all’art. 67 TUIR diventa altamente probabile.
È importante essere chiari su un punto: non esiste una soluzione standard valida per tutti. Ogni operazione va valutata nel suo insieme, tenendo conto della sequenza temporale, della struttura contrattuale, della funzione economica del marchio e del contesto in cui viene utilizzato. Cercare di forzare l’inquadramento fiscale senza una solida base sostanziale espone a contestazioni che, nel medio periodo, possono rivelarsi più costose del beneficio atteso.
Per questo motivo, un approccio realmente manageriale non consiste nel “trovare la formula giusta”, ma nel decidere consapevolmente se intraprendere o meno questo percorso. In molti casi, la scelta più prudente è quella di considerare il marchio come un asset interno alla società, rinunciando a ipotesi di sfruttamento personale che presentano un profilo di rischio elevato.
Quando invece si intende procedere, è fondamentale farlo con il supporto di una consulenza qualificata e, nei casi più delicati, valutare l’opportunità di un interpello all’Amministrazione finanziaria. Questo non elimina la complessità, ma consente di trasformare un’area grigia in una scelta informata.
Il messaggio finale è semplice ma spesso trascurato: il marchio è un asset strategico, non uno strumento di pianificazione fiscale. Trattarlo con questa consapevolezza significa costruire valore nel tempo, evitando scorciatoie che possono compromettere la solidità dell’intero progetto imprenditoriale.
Quando i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio vengono ricondotti ai redditi diversi ex art. 67 TUIR, la prima reazione è spesso negativa. In effetti, questa qualificazione comporta la perdita delle agevolazioni previste per il lavoro autonomo, inclusa la riduzione forfettaria del 25% o del 40%, e l’esclusione dal regime forfettario per quella specifica componente di reddito.
Tuttavia, una valutazione più attenta del sistema fiscale consente una lettura meno drammatica e, per certi versi, più equilibrata. I redditi diversi, infatti, non concorrono alla determinazione della soglia di 85.000 euro prevista per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario. Questo perché tale soglia riguarda esclusivamente i ricavi e i compensi derivanti dall’attività di lavoro autonomo o d’impresa.
In termini pratici, ciò significa che un dentista può percepire redditi qualificati come art. 67 TUIR senza che questi incidano automaticamente sulla possibilità di mantenere il regime forfettario per l’attività professionale principale, purché i relativi compensi restino entro i limiti di legge. La tassazione ordinaria si applica solo a quel canale di reddito, senza trascinare con sé l’intero assetto fiscale del contribuente.
Questo aspetto non deve essere interpretato come un incentivo a “spostare” redditi verso l’art. 67, né come una scorciatoia di pianificazione fiscale. È piuttosto una conseguenza strutturale del sistema, che contribuisce a ridimensionare il rischio complessivo dell’operazione. In altre parole, la riqualificazione del reddito non produce un effetto domino automatico sul resto della posizione fiscale del professionista.
Letta in questa prospettiva, la scelta di intraprendere un percorso di sfruttamento della proprietà intellettuale legata al marchio non è un gioco a somma zero. Anche nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria dovesse ricondurre i proventi all’art. 67 TUIR, l’impatto resta circoscritto a quella specifica componente reddituale.
Questa consapevolezza consente di affrontare il tema con maggiore lucidità. L’obiettivo non diventa quello di “forzare” l’accesso all’agevolazione, ma di valutare razionalmente costi, benefici e rischi, sapendo che il sistema offre comunque spazi di equilibrio. È questo approccio, più che la ricerca di soluzioni estreme, che consente al dentista di prendere decisioni realmente manageriali.
Alla luce del quadro normativo e degli orientamenti applicativi esaminati, è possibile individuare alcuni principi operativi che aiutano a ridurre il rischio di riqualificazione quando si intende sfruttare un marchio come proprietà intellettuale. Non si tratta di regole automatiche, ma di criteri di prudenza da valutare nel loro insieme.
Tempistica e genesi del marchio
Struttura del progetto creativo
Titolarità e utilizzo
Contratto di sfruttamento
Correlazione e qualificazione del reddito
Gestione del rischio
Questa checklist non sostituisce un’analisi professionale, ma rappresenta una mappa di orientamento. Lo sfruttamento del marchio come proprietà intellettuale non è una scorciatoia fiscale, bensì una scelta strategica che richiede coerenza, pianificazione e consapevolezza dei limiti imposti dalla normativa e dalla prassi.
Chiudere il tema in questi termini significa spostare l’attenzione dal “quanto si risparmia” al come si costruisce valore nel tempo, che è l’unica prospettiva davvero sostenibile per il dentista imprenditore.
Questo tema è trattato all'interno del Corso di Pianificazione fiscale per dentisti organizzato da Dentista Manager. Partecipa anche tu iscrivendoti online. Ti aspettiamo!
Il tuo carrello è vuoto.
Benvenuto su www.dentistamanager.it.
Ti preghiamo di prendere nota e rispettare le informazioni di seguito riportate che regolano l'utilizzo del nostro sito e dei materiali pubblicati e a cui sono soggetti i servizi forniti; l’accesso alle pagine del sito web implica l’accettazione delle seguenti condizioni.
Diritto d’autore
Tutto il materiale pubblicato sul sito ed il sito stesso, compresi testi, illustrazioni, fotografie, progetti, cataloghi, grafici, loghi, icone di pulsanti, immagini, clip audio, software, contenuti del blog, articoli di approfondimento, strutturazione dei corsi (in generale, il "Contenuto" del sito), è coperto da diritto d'autore.
La legislazione italiana ed internazionale in materia di diritti d'autore e marchi tutela il contenuto e il sito in generale.
La riproduzione dei materiali contenuti all'interno del sito, con qualsiasi mezzo analogico o digitale, è vietata.
Sono consentite citazioni, purché accompagnate dalla citazione della fonte Dentista Manager S.r.l., compreso l'indirizzo www.dentistamanager.it
Sono consentiti i link da altri siti purché venga specificato che si tratta di link verso il sito www.dentistamanager.it