Il rischio d’impresa in una attività odontoiatrica si può manifestare in molti modi. Alcuni di questi sono comuni a tutte le imprese, altri sono atipici e singolari. Prepararsi per tempo ad affrontare i Cigni Neri significa conoscere elementari strumenti di diritto societario e soprattutto pianificare la propria evoluzione professionale con strumenti robusti e flessibili al tempo stesso. Nessuno saprà mai quanti dentisti siano stati travolti da eventi indipendenti da loro e imprevedibili: per molti di loro non era la sostanza ad essere sbagliata, era solo la forma.
Lo scopo di questo articolo è fornire una breve guida al dentista comune per ridurre il rischio d’impresa legato alla professione odontoiatrica. Mi rivolgo dunque al libero professionista titolare di un proprio studio, ma anche a chi svolge la propria attività in forma di pura consulenza.
Gli eventi di cronaca ci pongono quotidianamente di fronte ad esempi clamorosi di dentisti che non hanno saputo affrontare il rischio d’impresa con le giuste precauzioni e molti di noi, di fronte a tali eventi negativi, hanno dovuto riflettere.
L’evento più drammatico è rappresentato ovviamente dalla malattia o dalla morte, ma ci sono molte altre situazioni come il fallimento economico dello studio, l’aggressione da parte di terzi ostili, le crisi familiari, il passaggio generazionale, e altro ancora, a dipingere scenari negativi in gran parte imprevedibili.
Il dentista comune ha solo di recente raggiunto la consapevolezza di essere un imprenditore, nonostante il fatto che da sempre il codice civile, art. 2082, definisca in tal modo questa figura:
è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
In ambito europeo la natura imprenditoriale del professionista in genere e quindi a maggior ragione dell’odontoiatra è stata pacificamente definita con il famoso Action Plan 2014 for Entrepreneurship.
Il concetto di rischio, invece, è sempre stato più evidente al dentista comune, anche se, paradossalmente, sono pochi i dentisti che tentano di difendersi da esso.
Per un dentista il rischio d’impresa è intimamente legato alla immobilizzazione di capitale necessaria ad avviare l’attività ed a mantenerla efficiente. Nel panorama dei professionisti italiani sono pochi quelli che sostengono investimenti (e conseguentemente costi fissi) così alti per poter esercitare.
Se confrontiamo le necessità di un avvocato o di un consulente finanziario rispetto a quelle di un dentista, ci rendiamo conto che i primi non fanno impresa veramente e, peraltro, i loro rischi sono relativamente bassi in termini economici: un laptop, una scheda telefonica e tanta materia grigia. Questi sono i costi veri dei loro investimenti.
Senza voler banalizzare troppo, anche la situazione di molti altri professionisti è molto più simile a quella dell’avvocato piuttosto che a quella del dentista: ingegneri, notai, architetti, geometri, ecc, hanno apparecchiature quasi nulle e personale che è direttamente proporzionale al loro volume di affari. In linea teorica non hanno neppure bisogno di una sede di lavoro (notai a parte) per svolgere la professione, poichè potrebbero benissimo svolgerla presso la sede dei loro clienti.
Anche in ambito sanitario il destino imprenditoriale dei dentisti è molto diverso da quello delle altre discipline mediche: ortopedici, neurologi, ma anche otorini, ginecologi, cardiologi, ecc, possono effettuare la libera professione in estrema economia, usando le parole, gli occhi, le orecchie, un martelletto, una fonte di luce, piccole apparecchiature elettriche, e solo in alcuni casi ecografi e sonde più o meno costose.
Niente a che vedere con una struttura autorizzata ad hoc che richiede quantomeno un immobile, stringenti requisiti tecnici ed organizzativi, arredi, apparecchiature molto costose, una radiologia interna, manutenzioni e controlli, ma soprattutto personale dipendente che NON è direttamente proporzionale ai volumi di lavoro (neppure in fase di start up).
Ebbene, come ci si tutela dal rischio d’impresa odontoiatrica, nel momento in cui l’attività stessa coincide con la necessità di sostenere investimenti pesanti? Di seguito alcuni consigli.
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La prima operazione da compiere è quella di separare il rischio d’impresa dalla persona che svolge l’attività di imprenditore.
Con tutta la buona volontà del mondo un rischio, per definizione, non potrà mai essere eliminato. E’ insito nella definizione stessa di rischio il concetto che questo possa sempre verificarsi. Al massimo possiamo lavorare per ridurre le probabilità che alcuni eventi si verifichino, ma il rischio d’impresa non può essere azzerato.
Per questo motivo in tutto il mondo esiste la possibilità di inserire l’attività a rischio all’interno di un contesto separato rispetto alla persona fisica titolare dell’impresa. Questo contesto è noto in Italia con il concetto di società a responsabilità limitata (da cui Srl), indicato nel mondo anglosassone con il termine Limited o Ltd.
Quando una attività è inquadrata in un contesto di Srl (nel nostro caso la Srl odontoiatrica) significa che
l’occorrenza reale di un evento negativo qualsiasi proveniente dall’esterno non può avere conseguenze economiche sui beni della persona che ha dato luogo all’impresa.
In questo modo la persona (il dentista) mette al riparo i propri risparmi ed il proprio patrimonio in genere (ad esempio la casa in cui vive la sua famiglia) dalle possibili aggressioni dei terzi ostili all’impresa stessa. Per approfondire ulteriormente questo tema puoi leggere l’articolo sulla tutela patrimoniale in questo blog.
Una volta segregati i beni personali rispetto al rischio d’impresa potrò dedicarmi con calma (e con metodo) a compiere tutte quelle operazioni utili alla riduzione del rischio stesso.
Le imprese che realizzano prodotti scadenti si espongono volontariamente ad un duplice rischio d’impresa:
Prima ancora delle ragioni etiche o deontologiche, esistono dunque valide ragioni economiche perchè un dentista investa nella qualità delle prestazioni.
Sul primo punto è appena il caso di ricordare che il peso economico del contenzioso medico legale è in grado di vanificare i margini di profitto di una attività ordinaria. E tutti sanno che il contenzioso è in continuo aumento (in Italia siamo appena partiti!).
Il secondo punto si alimenta dal primo in piccola parte, ma deriva soprattutto da una strategia di marketing che è contraria agli interessi dell’impresa. La preferenza che il paziente accorda ad uno studio dentistico si fonda principalmente sulla qualità percepita della prestazione e, nel lungo periodo, non può esservi uno scollamento tra la qualità percepita e la qualità reale delle cure ricevute.
Nel mondo dell’odontoiatria privata (non commerciale) ha sempre vinto (e vincerà sempre) la qualità delle prestazioni perchè incarna la natura economica stessa del bene compravenduto nella transazione: un bene credenza.
Tra i tanti tipi di organizzazione possibili in uno studio dentistico, l’organizzazione per processi è senza dubbio la più adatta.
Le ragioni per cui una buona organizzazione per processi abbatte il rischio d’impresa sono le seguenti:
Questo ultimo concetto ci introduce all’argomento successivo.
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Il rischio d’impresa, in uno studio professionale tradizionale, non riguarda solo il professionista titolare, ma anche la sua famiglia.
L’improvvisa scomparsa del primo comporta ipso facto anche la scomparsa dell’attività: vengono meno infatti sia la legittimità ad eseguire prestazioni derivante dalla iscrizione all’Albo professionale, sia l’autorizzazione all’esercizio legata all’edificio nel quale le prestazioni vengono eseguite.
Per questo la famiglia che eventualmente dipende dal dentista per il proprio sostentamento si trova senza fonte di reddito. Inoltre la famiglia potrebbe anche essere chiamata a coprire eventuali debiti contratti dall’impresa per l’acquisto di beni o servizi che (ironia della sorte) non potranno neppure essere impiegati nell’impresa stessa.
Un cigno nero spesso sottostimato dai professionisti è rappresentato dalle sanzioni disciplinari, irrogate dagli organismi di controllo, che possono colpire il professionista inteso come persona fisica.
A prescindere dalle ragioni più o meno gravi (ma talora anche aleatorie) che possono comportare per il professionista la sospensione o l’inibizione dall’esercizio della professione, le conseguenze drammatiche di questo evento sono rappresentate dalla perdita di competitività immediata e dalla chiusura vera e propria dell’attività.
Anche in questo caso un’ottima precauzione è rappresentata dallo spostamento della attività produttiva all’interno di una Srl Odontoiatrica, allo scopo di separare il destino disciplinare (o giudiziario) del professionista da quello della sua impresa.
Vale la pena di ricordare che l’iscrizione obbligatoria della Stp Odontoiatrica all’Albo professionale è uno dei tanti limiti di questa forma giuridica rispetto alla più solida Srl Odontoiatrica. In questo caso infatti il rischio d’impresa non solo rimane inalterato per il singolo professionista ma viene addirittura distribuito su tutti i soci (oltreché sull’impresa stessa): un provvedimento disciplinare che colpisca una Stp potrebbe impedirne temporaneamente o definitivamente la possibilità di esercitare la professione con una perdita immediata di tutto il valore realizzato fino a quel momento.
In un contesto normativo nel quale:
viene spontaneo considerare questo rischio meno che ipotetico.
Se volgiamo lo sguardo fuori dal nostro studio possiamo notare come, sempre più spesso, sono gli eventi esterni a mettere in dubbio la nostra sicurezza.
Le manovre finanziarie, da molti anni, vengono approvate senza discussione parlamentare nel volgere di poche ore comprese tra Santo Stefano e San Silvestro. Non c’è neppure il tempo di correre ai ripari con strategie di difesa. Oltretutto, all’interno delle manovre finanziarie sono contenuti centinaia di emendamenti più o meno ragionati (o francamente clandestini) in grado di capovolgere di 180 gradi il valore (o il pericolo) delle cose.
Aggiungiamo il fatto che a livello macroeconomico gli sconvolgimenti sociali e finanziari colpiscono in modo ciclico e imprevedibile anche la platea potenziale dei nostri pazienti.
Possiamo dire che il protagonista più forte dell’arena competitiva europea è rappresentato dallo Stato nella sua declinazione più estesa, fatta sì di Europa, ma anche di componenti locali (regioni, asl, ordini, amministrazione finanziaria, ecc).
Qui è importante una considerazione: quando attraversate il mare in burrasca preferite essere a bordo di una canoa oppure di una petroliera? Quando affrontate l’arena competitiva (e quindi lo Stato) preferite il supporto di altri rematori o di armatori? Preferite il sostegno di un piccolo sindacato o di Confindustria? Preferite seguire il destino delle potenti società di capitali che fatturano centinaia di milioni all’anno o quello di professionisti che hanno un fatturato da impiegati statali?
A chi credete che lo Stato concederà più facilmente agevolazioni fiscali, finanziamenti a fondo perduto, strumenti di finanza agevolata: a chi muove milioni di voti compatti o a chi è frammentato sull’intero arco compreso tra l’estrema destra e l’estrema sinistra (ammesso che esistano ancora)?
Non è un caso che istituti come il credito di imposta per ricerca e sviluppo, l’iperammortamento, la detrazione dell’Iva, il fondo di garanzia, il voucher digitalizzazione, la nuova Sabatini, solo per citare i più recenti ed i più diffusi, siano riservati alle imprese iscritte in Camera di Commercio. Poi c’è il mare magnum dei finanziamenti a fondo perduto, quasi tutti destinati alle società di capitale.
Una strategia intelligente allo scopo di arginare gli effetti negativi dei Cigni Neri è quello di dotarsi degli stessi strumenti difensivi che hanno i nostri compagni di viaggio più forti. Trasferite la vostra attività professionale all’interno di una Srl Odontoiatrica e viaggiate un po’ più sicuri, anche quando il mare è in gran tempesta.
Il rischio d’impresa diventa un rischio personale quando il dentista si avvicina al termine della propria parabola professionale. Il caso morte o malattia lo abbiamo già descritto sopra. Qui ci interessa il caso più favorevole, ovvero quello in cui il dentista si avvii a fine carriera in perfetta salute e non obbligato dagli eventi esterni.
Ebbene, il rischio che la pensione percepita sia così bassa da non poter permettere un tenore di vita soddisfacente è così concreto da non essere più un rischio, quanto piuttosto una certezza.
Per quanto il nostro fondo di previdenza goda di una salute economica invidiabile rispetto agli analoghi altrui (per non parlare dell’Inps), tuttavia la pensione che andremo a ricevere sarà una miseria a fronte dei versamenti effettuati in una vita intera. Senza contare che l’età pensionabile è opportunamente calibrata affinché gran parte dei nostri versamenti sarà qualcun altro a goderseli dopo la nostra dipartita.
Non possiamo contare solo sull’Enpam, questo è chiaro.
Riformulando la nostra attività odontoiatrica nella veste commerciale della Srl Odontoiatrica si aprono, invece, scenari pensionistici (e successori) davvero interessanti, mantenendo assolutamente invariato il tenore dei nostri versamenti alle casse dell’Enpam.
Quali sono gli scenari del fine carriera?
Come detto il rischio di impresa nell’attività sanitaria è anche correlato alle probabilità di incorrere nei contenziosi medico legali. Anche se raramente il danno patrimoniale può essere così pesante da mettere in crisi economica lo studio professionale, tuttavia bisogna mantenere l’occhio vigile su un fenomeno in continua crescita. Inoltre sono molti i motivi per i quali una compagnia assicurativa potrebbe non intervenire a copertura del sinistro.
Il fenomeno della spersonalizzazione naturale conseguente alla realizzazione di una Srl Odontoiatrica, si associa, in questo caso, alla principale novità normativa del 2017, rappresentata dalla Legge Gelli Bianco sulla responsabilità professionale.
L’art. 7, comma 1 di questa legge infatti recita testualmente:
“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”
Questo ed altri passaggi definiscono in modo inequivocabile il trasferimento della responsabilità civile dal professionista alla struttura sanitaria, laddove questa esista come entità separata dalla persona del dentista. Esattamente ciò che si verifica nella Srl Odontoiatrica.
Ciò significa che il dentista, in qualità di consulente della (propria) Srl odontoiatrica non può essere chiamato a rispondere di eventuali danni se non dalla struttura stessa e solo dopo che il giudizio principale si sia concluso. Tutto questo con ulteriori limitazioni che il legislatore ha compiutamente definito, sempre a protezione del professionista.
Rimane da capire quale possa essere l’interesse di un dentista, in qualità di amministratore della propria Srl odontoiatrica, ad esercitare la facoltà di rivalsa (o regresso) nei confronti della sua stessa persona.
Si badi bene che questo ragionamento viene svolto in astratto e senza riguardo delle specifiche ragioni, diritti e doveri delle eventuali parti in causa.
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