Approfondiamo ulteriormente la questione dell’iva agevolata sulle apparecchiature CBCT di interesse per lo studio dentistico. Una attenta analisi del Codice Taric relativo alle varie apparecchiature radiologiche ci convince sempre di più che la TC a fascio conico rientri nell’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio. Non ci convincono invece in alcun modo le argomentazioni contrarie di cui diamo conto in questo articolo.
Il mio precedente articolo sull’Iva Agevolata prevista dal Decreto Rilancio ha suscitato molte polemiche delle quali non riesco a liberarmi neppure volendo.
Ne hanno discusso i dentisti, i venditori, gli importatori, qualche associazione di categoria. Dopo aver letto tutto e studiato tanto credo di poter dire che la vicenda debba finire per forza sul tavolo dell’Agenzia delle Entrate, ma forse, ancora di più, su quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’argomento sarebbe noioso se non fosse perchè ci sono alcune curiose coincidenze, piccole incongruità diffuse e microscopiche incoerenze nel mercato delle Cone Beam, che valgono la pena di essere messe in fila: il quadro che ne deriva potrebbe rivelarsi più interessante una volta finito di dipingerlo.
Raccontiamo una storia e cerchiamo di capire insieme cosa non funziona, poi ognuno di noi si farà delle domande e cercherà di darsi delle risposte (oppure le pretenderà da qualcun altro).
Succede, ad un certo punto, che il legislatore decida di emanare un decreto nel quale si stabilisce che gli apparecchi per tomografia computerizzata debbano essere importati e commercializzati nel nostro Paese in regime esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 ed in regime di Iva agevolata dal 1 gennaio 2021 a tempo indeterminato (Art. 124 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34).
Questo punto non è in discussione neanche da parte dei più scettici: il fatto che i tomografi computerizzati godano di un regime agevolato è pacifico per chiunque.
Nelle settimane che seguono il Decreto, tuttavia, le apparecchiature CBCT (che sono tomografi computerizzati) continuano ad essere commercializzate con Iva al 22% come se la norma non fosse cambiata.
Qualcuno comincia a porsi delle domande e arrivano le prime risposte in un reticolo di confidenze e di pettegolezzi che non raggiunge mai il livello della dichiarazione ufficiale fino alla data del 3 dicembre e che rende questo articolo necessario per i motivi che andrò ad esporre.
Il dentista non sa cos’è un codice Taric, quindi fa fatica a capire cosa sta succedendo intorno al tema dell’Iva Agevolata per le TC Cone Beam. Infatti sia la Legge che le varie circolari si rifanno sempre al codice taric per ricomprendere o escludere i vari beni dal beneficio fiscale.
Il codice Taric non è altro che un codice numerico che identifica un certo bene nel momento in cui deve passare i confini nazionali in entrata o in uscita. Per convenzione internazionale lo stesso codice taric è impiegato in tutti i paesi che hanno scambi commerciali regolamentati.
Questo significa che importando una CBCT dalla Corea o dalla Finlandia (tanto per fare due esempi) l’azienda importatrice identifica il bene importato con un determinato codice che verrà riportato in tutti i documenti che accompagnano lo spostamento del bene (confezionato ed imballato).
Ora succede che se, per errore, su una particolare spedizione viene riportato un codice A al posto di un codice B, al netto di eventuali controlli materiali, quella spedizione verrà trattata come bene A e non come bene B. Da dove potrebbe nascere quell’errore è difficile dirlo per noi che facciamo i dentisti, ma supponiamo che in una stringa di 10 cifre sia possibile commettere dei refusi, così come in alcuni casi sia difficile identificare con estrema precisione le caratteristiche che distinguono beni molto simili ma appartenenti a categorie diverse o destinazioni d’uso diverse.
Il caso della CBCT potrebbe essere paradigmatico in questo senso. Anzi riteniamo che un errore di attribuzione del corretto codice Taric alla CBCT in fase di importazione sia proprio alla base del problema che stiamo affrontando.
Ma andiamo con ordine perchè pare che non sia l’unico. Partiamo dalle principali obiezioni che abbiamo raccolto in queste settimane all’applicazione dell’Iva agevolata alle CBCT.
Il commerciante di CBCT ha provato a sostenere che l’apparecchiatura in questione non sia tomografia computerizzata.
L’obiezione è stupida e contraddetta addirittura dalla definizione stessa del bene. In qualunque lingua si declini, l’identificazione dell’apparecchiatura sarà sempre: Tomografo Computerizzato a fascio conico.
L’espressione Tomografo Computerizzato definisce esplicitamente l’appartenenza alle apparecchiature di Tomografia Computerizzata identificate dal decreto legge, la specifica “a fascio conico” sta invece ad indicare semplicemente la particolare tecnologia impiegata. Questa la distingue da altre tipologie di tomografia computerizzata (come per esempio la TC spirale) tutte appartenenti alla stessa categoria.
Non si tratta solo di una classificazione formale del bene, ma di una appartenenza sostanziale della Cone Beam alla tomografia computerizzata, come confermano tutti i provvedimenti legislativi relativi alla gestione della sicurezza (norme di radioprotezione) e le posizioni ufficiali delle società scientifiche (segnatamente quelle dei radiologi).
Superata la prima obiezione, ne emerge subito un’altra da parte del commerciante.
Se possibile questa seconda obiezione è ancora più stupida della precedente, sia nel merito che nella sua formulazione.
A decidere che la tomografia computerizzata è di ausilio nel contrasto al Covid lo ha deciso il legislatore dopo ben due pronunciamenti dell’Unione Europea ed è stato confermato dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare 26/E del 15 ottobre 2020. Supponiamo che il legislatore abbia consultato la comunità scientifica prima di prendere questa decisione.
Allora poniamo due domande distinte, entrambe retoriche:
Il senso della CBCT in funzione anti Covid diverrà tuttavia più evidente anche al commerciante dopo aver risposto alla terza obiezione, che non è stupida come le precedenti, ma che richiede almeno una Laurea di area medica per essere capita.
Il fatto che la CBCT sia ampiamente impiegata nell’odontoiatria sembra essere una considerazione a sostegno dell’obiezione precedente. Pertanto una volta smontata anche questa fesseria, otterremo un doppio risultato.
Spero siamo tutti d’accordo che ci sono delle autorità scientifiche deputate a stabilire a cosa serva un farmaco, un presidio sanitario o uno strumento diagnostico. Non possiamo pensare che queste decisioni possano essere affidate ad un dentista isolato, né, tantomeno, ad un commerciante di tali beni.
Quindi vediamo cosa dicono le fonti ufficiali in proposito.
Un livello evidenza molto basso è rappresentato da Wikipedia, che però ha il vantaggio di essere comprensibile a chiunque (legislatore, commerciante o dentista) nello stesso identico modo e indipendentemente dal possesso di una competenza specifica.
Già questa fonte indica dettagliatamente le indicazioni cliniche all’impiego della CBCT. Oltre all’odontoiatria vengono sommariamente identificati seguenti ambiti clinici:
La CBCT è poi utilizzata in ambito veterinario e ha anche applicazioni industriali extracliniche.
Vediamo ora se le fonti autorevoli sostengono questa descrizione.
Centinaia di pubblicazioni scientifiche parlano dell’impiego della CBCT nello studio della vie aeree superiori, nella radiologia interventistica, nella diagnostica scheletrica, in oncologia, nella chirurgia dell’orecchio, nelle patologie della laringe, nello studio delle patologie neurologiche, nelle patologie dell’occhio.
Ovviamente, per limiti di spazio, non possiamo esaurire in questa sede tutte le possibili applicazioni cliniche della CBCT descritte nella letteratura scientifica indicizzata su PubMed. Abbiamo comunque messo qualche link per chi volesse approfondire.
Basterebbe un minimo di buona fede e di intelligenza per ammettere che l’impiego della CBCT non solo è aperto a tutte le branche della medicina, ma è contemporaneamente:
Chi non è medico, infatti, non comprende appieno l’importanza di poter escludere altre patologie per poter porre una diagnosi con probabilità certa.
Queste considerazioni ci portano dritti dritti verso l’ultima obiezione, di natura tecnico-giuridica, che esaminiamo di seguito.
Ora dobbiamo cambiare decisamente registro. Qui non siamo più nel mondo della medicina ma entriamo invece in quello burocratico amministrativo. Seguiamo quindi le regole del gioco ricominciando da capo.
Siamo davvero sicuri che la CBCT non rientra nei codici Taric agevolati? Non è possibile che qualcuno stia facendo orecchie da … mercante?
Ricostruiamo la storia per passaggi successivi in ordine cronologico:
Ora possiamo cominciare a tirare delle conclusioni o azzardare ipotesi.
Alcune delle conclusioni che elenchiamo discendono direttamente dal contenuto di questo articolo, altre dall’articolo precedente, altre dai regolamenti doganali, altre dalla discussione che c’è stata sui social in questi giorni:
Allora ci poniamo queste domande che sono in attesa di una risposta, (casomai un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, o meglio dell’Agenzia delle Dogane, si imbattesse in questo articolo):
Non sappiamo rispondere a queste domande, ma qualcuno se le dovrà porre un giorno o l’altro. Non sarà sufficiente un interpello all’Agenzia delle Entrate, nel quale si scambia la CBCT per quello che non è, al solo scopo di sostenere che non ricade nel regime agevolato.
Temiamo che questa storia abbia a che fare con l’Iva agevolata solo in modo incidentale e che, al contrario, possa aprire fronti di approfondimento diversi.
L’unico vero motivo per cui le CBCT non sono commercializzate con Iva Agevolata, come previsto dal legislatore, è che queste apparecchiature vengono importate con un codice Taric diverso da quello indicato dalla Agenzia delle Dogane nella circolare di riferimento (poi ripresa dalla Agenzia delle Entrate).
Verificando i codici Taric impiegati dagli importatori emergerebbe che questi stiano utilizzando il codice per apparecchi radiologici generici per odontoiatria e non quello dedicato alla tomografia computerizzata.
Questo fatto li costringerebbe ad un bivio:
La soluzione adottata fino ad ora è stata quella di non mettere in discussione il codice Taric e di commercializzare i beni con Iva al 22%, scaricando il costo di questa scelta sull’unico soggetto della filiera commerciale (il dentista) che non può recuperare l’Iva versata (poichè emette fatture in esenzione Iva ai propri pazienti).
Probabilmente se il dentista potesse detrarre l’Iva come tutte le imprese normali, il problema non si sarebbe neppure posto e la questione del codice Taric oggi non sarebbe all’ordine del giorno. La commercializzazione avrebbe pure potuto proseguire con un codice inappropriato perchè gli effetti economici si sarebbero dispersi su tante diverse partite di giro dell’Iva.
Tanto per rimarcare il concetto: nessuna fonte ufficiale ha mai escluso le CBCT dal beneficio dell’Iva Agevolata, hanno solo detto qual è il codice Taric che da luogo al beneficio. Sono i commercianti che ne usano un altro per importare i beni.
Qualcuno avrà voglia di verificare se quello attualmente impiegato è appropriato oppure no? Per noi farebbe tanta differenza.
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