Il nuovo comma 9-bis del Decreto Transizione 5.0 introduce una procedura semplificata per accedere al credito d’imposta del 35% in caso di sostituzione di macchinari obsoleti. L’agevolazione è accessibile anche se il vecchio bene non era 4.0 né precedentemente agevolato, a condizione che sia interamente ammortizzato da almeno 24 mesi e che venga rimpiazzato da un bene 4.0 con funzionalità analoghe. Non è necessario dimostrare il risparmio energetico con calcoli analitici: è sufficiente una certificazione semplificata che attesti i requisiti. Un’opportunità concreta per rinnovare le attrezzature e risparmiare sulle imposte, pensata anche per i professionisti del settore sanitario che operano in forma di impresa.
Tra le novità più attese del Piano Transizione 5.0 vi è l’introduzione della procedura semplificata per accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, prevista dal comma 9-bis dell’art. 38 del D.L. 19/2024. Questa disposizione, pensata per favorire l’efficientamento energetico delle imprese, risponde a una domanda concreta: posso ottenere il credito d’imposta sostituendo un macchinario vecchio, senza dover dimostrare con precisione il risparmio energetico?
La risposta, oggi, è sì, a certe condizioni. Vediamo quali.
Il comma 9-bis introduce un meccanismo che semplifica l’accesso al credito d’imposta 5.0 per chi sostituisce beni strumentali obsoleti, ammortizzati da almeno 24 mesi, con nuovi beni “analoghi” che rientrano tra quelli agevolabili.
La semplificazione consiste nel non dover dimostrare analiticamente il risparmio energetico conseguente all’investimento, ma nel poter applicare un valore di risparmio presunto, pari al:
3% del consumo della struttura produttiva, oppure
5% del consumo del processo interessato dall’investimento.
Questo è sufficiente a rientrare nel primo scaglione di credito d’imposta (35%).
Per sfruttare la procedura semplificata, occorre soddisfare alcuni requisiti oggettivi, temporali e documentali.
Tipologia di beni ammissibili
Il nuovo bene deve rientrare tra quelli agevolabili ai sensi del Piano Transizione 5.0 (cioè beni materiali “4.0”, ex Allegato A della Legge 232/2016), come:
scanner intraorali,
fresatori e stampanti 3D per uso odontoiatrico,
macchine per la produzione di protesi collegate al sistema gestionale,
software integrati e interconnessi al sistema.
Non si tratta quindi di qualsiasi sostituzione, ma solo di beni che abbiano le caratteristiche di automazione, interconnessione e controllo tipiche dei beni “4.0”.
Ammortamento del bene sostituito
Il bene oggetto di sostituzione deve essere:
completamente ammortizzato,
da almeno 24 mesi (quindi, non basta che sia semplicemente vecchio o inutilizzato).
Questo implica un vincolo temporale: il nuovo macchinario sostituisce un bene che ha esaurito la sua vita contabile, condizione facilmente verificabile dal registro dei cespiti.
Analogia funzionale
Il nuovo bene deve svolgere una funzione analoga al precedente: non è necessario che sia identico per dimensioni o caratteristiche tecniche, ma deve contribuire in modo comparabile alla trasformazione o alla produzione di valore.
Secondo le FAQ ministeriali, è ammissibile anche un salto tecnologico, purché il processo produttivo rimanga dello stesso tipo (es. fresatrice CNC sostituita da stampante 3D per protesi).
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Anche se la procedura è “semplificata”, non significa che sia automatica o esente da adempimenti. Servono:
Certificazione tecnica
Un esperto indipendente (ingegnere, perito o organismo accreditato) deve comunque rilasciare una certificazione tecnica, in cui:
si dichiara che il bene sostituito è interamente ammortizzato da oltre 24 mesi;
si descrive l’analogia funzionale con il nuovo bene;
si applica il valore presunto di risparmio energetico (3% o 5%).
La certificazione può basarsi su documentazione standardizzata, senza bisogno di misure dirette dei consumi. Questo riduce tempi e costi.
Certificazione energetica finale
È necessario comunque documentare l’intervento nel portale GSE e conservare tutta la documentazione prevista (ordini, fatture, relazioni, ecc.).
No, non è necessario che il bene oggetto di sostituzione sia stato acquistato con agevolazione 4.0, né che possegga caratteristiche 4.0.
Il comma 9-bis si limita a stabilire che:
«… per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati in sostituzione di beni aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi, si applica una procedura semplificata per la determinazione del risparmio energetico…».
Non si fa alcun riferimento al fatto che il bene sostituito debba essere 4.0 o che sia stato oggetto di agevolazioni precedenti.
La FAQ n. 4.19 (vd: FAQ_Transizione_5.0_rev_24_02_2025) specifica che:
«… il bene oggetto di sostituzione può anche non avere le caratteristiche del Piano Transizione 4.0. È sufficiente che il bene nuovo svolga funzioni analoghe ed entri a pieno titolo tra quelli agevolabili secondo il Piano 5.0…».
Inoltre:
«… non è richiesta la rottamazione formale, né la prova di precedente interconnessione…».
Se si rispetta la procedura semplificata, si accede direttamente alla prima soglia del credito d’imposta, pari al:
35% dell’investimento fino a 2,5 milioni di euro.
Se si desidera salire al 40% o al 45%, è invece necessario documentare un risparmio effettivo maggiore, con calcoli specifici, e la semplificazione non è applicabile.
Per uno studio odontoiatrico che lavora con apparecchiature digitali, sostituire macchinari ormai obsoleti con nuovi strumenti interconnessi e ad alta efficienza può rivelarsi una grande occasione:
permette di rinnovare la dotazione tecnologica,
migliora l’efficienza e la qualità delle prestazioni,
consente di accedere a un credito fiscale importante,
riduce la complessità delle pratiche grazie alla procedura semplificata.
Attenzione, però: il controllo documentale è rigoroso. È sempre consigliabile farsi seguire da consulenti tecnici e fiscali esperti in materia di Transizione 5.0.
Il Piano Transizione 5.0, inclusa la procedura semplificata prevista dal comma 9-bis dell’art. 38, non si applica ai professionisti, ma esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa.
Possono beneficiarne:
Sono esclusi:
Questa limitazione deriva dal fatto che il credito d’imposta Transizione 5.0 è collocato nell’ambito delle agevolazioni agli investimenti produttivi ed è espressamente riservato ai contribuenti con attività d’impresa, in analogia con quanto già previsto nei precedenti crediti d’imposta 4.0.
Il decreto non contiene aperture ai professionisti, e anche le FAQ ministeriali confermano che l’agevolazione non si estende ai titolari di solo reddito da lavoro autonomo.
Un dentista libero professionista o un studio associato dunque non può accedere all’incentivo, neppure se effettua investimenti in beni 4.0 o in ottica di risparmio energetico.
Solo chi esercita attraverso una SRL odontoiatrica (o altra forma societaria di impresa) può sfruttare il credito d’imposta 5.0, inclusa la sostituzione semplificata dei beni strumentali introdotta dal comma 9-bis.
Il comma 9-bis rappresenta una vera semplificazione operativa per chi vuole investire in nuova tecnologia 4.0, sostituendo macchinari datati senza affrontare il percorso complesso delle diagnosi energetiche.
Per i dentisti imprenditori, è una finestra di opportunità da non sottovalutare: investire nel futuro dello studio, risparmiare sulle imposte e innovare i servizi offerti ai pazienti.
Se desideri una guida pratica o un confronto diretto su un caso specifico, scrivici nei commenti o contattaci: su Dentista Manager affrontiamo ogni giorno anche questi aspetti strategici per la gestione evoluta dello studio odontoiatrico.
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