Quando all’interno dello studio operano soggetti diversi dal titolare come devono essere gestiti i pagamenti del paziente? Chi deve incassare? Chi deve emettere la fattura? Per il fisco esiste una differenza fondamentale tra il consulente o collaboratore e l’odontoiatra che opera autonomamente. Questa differenza sulle modalità di riscossione dipende formalmente dal tipo di contratto in essere (che deve essere esibito).
La riscossione accentrata dei compensi è una delle norme più controverse e disattese tra i dentisti. Il problema si pone ogniqualvolta un dentista operi in uno studio di un collega o di una struttura sanitaria vera e propria (come, per esempio, una srl odontoiatrica). Quindi la normativa riguarda tutti gli studi frequentati da consulenti o collaboratori esterni.
Ci sono fondamentalmente due situazioni possibili:
E’ solo per questo secondo caso che vale e si applica la norma sulla riscossione accentrata dei compensi.
Il contenuto che segue è stato elaborato con il contributo prezioso di un esperto in ambito odontoiatrico, il Dott. Lo Bello, commercialista di Padova.
Il tema della riscossione accentrata dei compensi fa riferimento alla Legge 296 del 2006 art. 1 commi da 38 a 42, in vigore dal 01 Marzo 2007.
La legge Finanziaria, al fine di controllare e perseguire l’evasione, prevede specifiche modalità di riscossione dei compensi spettanti ai medici e ai paramedici che operano, presso le strutture sanitarie private.
In sostanza si dice che la struttura sanitaria privata che:
ha l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per l’attività medica e paramedica svolta nella stessa.
Oltre quanto previsto dal provvedimento del 13 Dicembre 2007, con la Circolare n. 13/E del 15/03/2007, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per strutture sanitarie private si intendono «….. le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari ».
Quindi, indipendentemente dalla natura autorizzativa e dal suo layout giuridico, per il fisco uno studio dentistico è sempre da considerarsi una Struttura Sanitaria Privata quando al suo interno non opera solo il titolare dello studio ma anche altri odontoiatri in forma autonoma e non come semplici collaboratori o consulenti.
Con successiva risoluzione n. 270 /E del 27/09/2007 è stato ulteriormente chiarito che la nozione di struttura sanitaria privata «...è essenzialmente individuata in relazione all’attività di concedere in uso, a qualunque titolo, i locali della “struttura aziendale” per le attività di lavoro autonomo mediche e paramediche» e, pertanto, sono strutture sanitarie private quelle che «…mettono a disposizione, a qualsiasi titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica, ovvero organizzano servizi strumentali all’esercizio dell’attività stessa».
La Struttura Sanitaria Privata deve:
La struttura sanitaria quindi riscuote il compenso e funge da tramite tra il Medico ed il paziente solo per le questioni economiche.
Previo consenso del Medico, la riscossione può effettuarsi anche mediante i servizi di carta di credito e bancomat appoggiati sul conto bancario della struttura sanitaria che, contestualmente o successivamente (in base all’accordo privato tra le parti), avrà cura di accreditare il relativo importo sul conto bancario del Medico.
Al momento del pagamento del compenso la struttura:
La struttura sanitaria quindi registra il compenso incassato annotandolo in apposito registro che deve contenere:
Il Medico registra, successivamente, le fatture e il compenso nelle proprie scritture contabili.
La struttura sanitaria privata o l’intermediario incaricato comunicherà esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi riscossi per ciascun Medico con il modello SSP.
La comunicazione si invia entro il 30 Aprile di ciascun anno in riferimento ai compensi riscossi l’anno precedente.
Per non fare confusione è bene precisare che la riscossione riguarda solamente i compensi relativi alle prestazioni sanitarie rese dal Medico o Odontoiatra in esecuzione di un rapporto trattenuto direttamente con il paziente. E’ bene sottolineare come questa fattispecie sia di gran lunga la più rara nel panorama degli studi odontoiatrici italiani. Nella maggior parte di essi, infatti, il rapporto contrattuale si instaura direttamente tra la struttura sanitaria, o lo studio, ed il paziente. In questi casi il Medico non è altro che un collaboratore o consulente che opera per conto dello studio.
Sono quindi esclusi dalla normativa sulla riscossione accentrata dei compensi le prestazioni:
Indipendentemente dalle sanzioni applicabili nei confronti dei professionisti, in caso di omessa fatturazione, di omessa registrazione e in caso di violazione degli obblighi, la struttura sanitaria è soggetta alla sanzione da 1.033 a 7.747 euro + la sanzione da 258 a 2.066 euro nell’ipotesi di omessa, incompleta o non veritiera comunicazione dei dati.
Associazioni: Le associazioni di volontariato nel campo dell’assistenza che mettono a disposizione stanze per l’utilizzo da parte dei medici che svolgono la loro attività in maniera autonoma.
Particolari Strutture Sanitarie: Le strutture sanitarie private che “noleggiano a medici esterni, per interventi di day hospital, la sala operatoria e la relativa strumentazione”.
Società immobiliari: E’ considerata Struttura sanitaria la società immobiliare che presta servizi amministrativi, contabili, organizzativi, informativi a favore di operatori sanitari (interpello del 28/07/2008).
Anche in questi casi la norma deve essere applicata.
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