Gli incentivi fiscali per l’acquisto e l’utilizzo di auto elettriche o poco inquinanti sono stati istituiti a partire dal 2019, in diverse forme. Al momento sono però ancora poco incisivi per un decisivo cambio di tendenza verso la mobilità green. In questo articolo passiamo comunque il rassegna le varie opzioni a disposizione del dentista per l’acquisto e l’utilizzo di questa categoria di auto, distinguendo il caso dell’esercizio professionale da quello imprenditoriale della sua attività.
La questione della mobilità green è ben lungi dall’aver trovato una soluzione definitiva e la Risposta ad Interpello n. 421/2023 lo dimostra in maniera molto evidente.
Ad una azienda che chiedeva se fosse possibile far rientrare le ricariche elettriche del parco auto concesso in uso promiscuo ai propri dipendenti nei rimborsi spese esenti (esattamente come è previsto per i rimborsi chilometrici relativi alle trasferte fuori comune delle auto a motore endotermico, secondo quanto previsto dalle apposite tabelle Aci), l’Ade ha risposto picche, facendo rientrare tali spese in quelle che costituiscono reddito imponibile, sia a fini fiscali che contributivi, a carico del dipendente.
Di fatto è come se l’Ade avesse creato una situazione di sfavore per le auto elettriche o ibride rispetto a quelle a motore endotermico, ma va anche detto che non è certo colpa dell’Agenzia se l’ordinamento giuridico è ancora vecchio rispetto alle evoluzioni della scienza e della tecnica.
Faccio subito una premessa: non sono un amante della mobilità green, non posseggo e non credo possiederò per lungo tempo un’auto elettrica o ibrida e credo persino che siamo ancora molto lontani da una relativa tecnologia realmente ecologica in quest’ambito. Tuttavia non siamo qui per fare sfoggio di partigianerie e/o di opinioni personali ma esclusivamente per illustrare in modo laico ed equidistante le tematiche tecniche. Sotto il profilo fiscale la tematica della mobilità green suscita un certo interesse.
In attesa che queste incertezze ermeneutiche vengano chiarite da nuove norme, appare comunque il caso di riepilogare la situazione relativamente agli incentivi certi che il Legislatore ha posto in essere per la modalità green. Distinguendo i vari casi che possono interessare il dentista e il suo nucleo familiare e che si differenziano anche in funzione della forma di esercizio della sua attività che lo stesso ha scelto di utilizzare (professione o impresa).
Vediamo anzitutto il caso dell’acquisto dell’auto quando quest’ultima è effettuato da un privato, sia direttamente che tramite acquisizione in leasing.
Quest’ultima ipotesi potrebbe interessare il dentista essenzialmente in due casi:
Ebbene, in questi casi potrebbe beneficiare di determinati incentivi nel caso in cui la scelta dell’auto fosse orientata verso i modelli meno inquinanti.
Tali incentivi sono stati introdotti dal Dpcm 6 aprile 2022 ed erano inizialmente rivolti alle sole persone fisiche; sono stati estesi in seguito anche alle società di autonoleggio con Dpcm 4 agosto 2022. Erano inizialmente deliberati per il solo 2022, ma è stato reso possibile fruirne anche per il 2023 e persino lo sarà anche per il 2024, limitatamente alle risorse all’uopo stanziate per ciascuna annualità. E riguardano tutti i veicoli non inquinanti di categoria M1 (e cioè i veicoli destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e fino a 8 posti compresi a sedere, oltre a quello del conducente) acquisiti anche in locazione finanziaria e immatricolati in Italia, da parte delle persone fisiche, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
In particolare, tali incentivi prevedono:
Le condizioni di fruizione del beneficio in parola sono che:
Una disciplina a parte e comunque rivolta ad incentivare la mobilità green concerne le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che può interessare il dentista e il suo nucleo familiare sia quando quest’ultimo esercita in qualità di professionista puro che quando agisce come privato, con o senza il cappello societario.
Per le agevolazioni ai privati, vale la seguente disciplina.
Anche per il 2024 è previsto un contributo pari al 80% del prezzo di acquisto e posa in opera delle colonnine di ricarica elettrica con un massimale di euro 1.500 per persona oppure di euro 8.000 in caso di edifici condominiali. Sono stati stanziati ben 40 milioni di euro per tale fattispecie con il Dpcm 4 agosto 2022 (art. 2, comma 1, lettera f-bis) e con il Decreto Milleproroghe (DL 29 dicembre 2022), art. 12, comma 3 la stessa misura è stata estesa al 2023 e al 2024.
Le colonnine devono essere nuove di fabbrica, di potenza standard, collocate in territorio italiano e in aree di piena disponibilità dei soggetti beneficiari, realizzate a regola d’arte e dotate di certificato di conformità.
Per l’agevolazione ai professionisti e alle imprese, la relativa disciplina è stata disegnata con il DM 25 agosto 2021. Le imprese beneficiate, tuttavia, sono esclusivamente le società di capitali e i soggetti passivi IRES e sono anche previste diverse condizioni alquanto restrittive per poterne beneficiare.
Le spese ammesse al contributo sono quelle per l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio nei limiti e massimali previsti dal DM 25 agosto 2021.
Le domande per l’agevolazione potevano essere presentate a partire dal 26 ottobre 2023 e fino al 30 novembre 2023. Ad oggi è ancora tutto sulla carta in quanto si è in attesa dei provvedimenti di concessione del contributo.
Al momento in cui scriviamo queste righe, non abbiamo poi alcuna notizia di proroghe per l’incentivo anche per l’anno 2024.
Quest’ultima misura, qualora fosse prorogata, potrebbe quindi interessare qualunque tipo di dentista, sia quello che opera in qualità di professionista che quello che agisce sotto il cappello di una società. Come anche qualunque suo familiare.
Un altro caso che può interessare il dentista e che rientra nei benefici alla mobilità green è quello relativo alle auto assegnate ad uso promiscuo da parte della società al dipendente, al collaboratore o all’amministratore della società. In quest’ultimo caso, con l’ulteriore distinzione tra la deducibilità dei relativi costi in capo alla società per l’amministratore dipendente e per l’amministratore collaboratore.
Ovviamente, l’unico dentista che potrà avere interesse per queste casistiche è solo quello che esercita per il tramite o con l’appoggio di una società di capitali, sia essa una srl ordinaria o una società tra professionisti costituita in forma di srl.
In tutti le tipologie di rapporto che legano la società al dentista o ai suoi familiari e collaboratori, le vere differenze riguardano soprattutto la deducibilità del costo in capo all’impresa, perché sia il collaboratore che il dipendente, come anche l’amministratore, si vedono assoggettati – sia sotto il profilo fiscale che contributivo – ad un fringe benefit determinato secondo le disposizioni contenute nell’ art. 51, comma quattro, del TUIR e le tabelle ACI apposite.
Volendo concentrarci sul regime più interessante ai nostri fini e che riguarda le autovetture immatricolate a partire dal 1 luglio 2020, anche per il fatto di aver già esaminato l’intera disciplina in un articolo dedicato cui rimandiamo per gli opportuni approfondimenti Fringe Benefit e Welfare nello studio dentistico | Dentista Manager, avremo che, per la determinazione del fringe benefit, si prende convenzionalmente a riferimento una percorrenza forfettizzata di 15.000 km, calcolata sulla base del costo chilometrico del veicolo indicato nelle tabelle ACI pubblicate in Gazzetta Ufficiale e si applica al valore corrispondente una percentuale diversa a seconda delle caratteristiche inquinanti del veicolo preso in considerazione e precisamente:
Il fringe benefit quindi cresce di valore parallelamente alla carica inquinante dell’auto. Ne deriva una certa convenienza per il dipendente, per il collaboratore o per l’amministratore nell’acquisire, sia pur ad uso promiscuo, un’auto con queste caratteristiche.
La convenienza per l’azienda non è altrettanta certa.
Nel caso l’assegnazione sia effettuata a favore di un dipendente, infatti, il costo dell’auto sarà deducibile nella misura del 70%. Questo vale sia nel caso in cui si tratti di un dipendente che di amministratore assunto in qualità di dipendente.
Inutile ricordare che tale eventualità potrà riguardare solo quelle persone che rientrano nei limiti previsti per il rapporto di lavoro subordinato: non deve quindi trattarsi del socio di maggioranza della società e/o di un amministratore a deleghe piene. La persona in questione, poi, dovrà anche rispettare le istruzioni del proprio ddl e l’orario di lavoro. Quasi mai il dentista potrà rientrare in quei limiti mentre potrebbe essere il caso di qualche suo familiare stretto e magari altrimenti a suo carico.
Nel caso invece in cui si tratti di un collaboratore a partita iva (potrebbe essere lo stesso dentista o un qualunque altro collaboratore a partita iva, sia esso un dentista, un igienista o un qualunque altro professionista sanitario e/o persino non sanitario) o di un amministratore-collaboratore l’assegnazione dell’auto ad uso promiscuo sarà interamente deducibile per un valore che costituisce la somma di:
La società tuttavia dovrà guardare alla questione in una prospettiva più generale nel momento in cui decide che tipo di auto conviene acquisire per poi concederla in uso promiscuo al dipendente/collaboratore. Si deve infatti anche tenere conto del fattore relativo agli oneri previdenziali che restano in carico alla stessa.
In altri termini, è vero che auto più inquinanti aumentano la percentuale dei costi in carico all’azienda che è possibile dedurre rispetto al complessivo ammontare degli stessi, ma è altrettanto vero che un minore fringe benefit in capo al dipendente si traduce anche in minori oneri previdenziali a carico dell’azienda e di solito si preferisce fruire dei secondi in luogo del primo.
Si specifica che stiamo sempre e comunque parlando di assegnazione di auto ad uso promiscuo. I casi della concessione in uso prettamente strumentale o esclusivamente privato non interessano e non possono interessare più di tanto il dentista. Nel primo caso, perché tale possibilità è tassativamente esclusa dalla prassi amministrativa dell’Ade (peraltro pienamente suffragata dalla Giurisprudenza di merito). E, nel secondo, perché si tratta di redditi in natura pienamente imponibili in capo al percettore sia sotto il profilo fiscale che contributivo, in aderenza alla regola del valore normale.
Si ricorda che in relazione all’anno di imposta 2024, la recentissima Legge Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto nuove regole in tema di fringe benefit che interessano anche la concessione in uso promiscuo dell’auto aziendale, prevedendo che:
In genere, anche allo scopo di tenere indenne il lavoratore da imposte e contributi, l’assegnazione dell’auto avviene con la compartecipazione alle spese di acquisizione del veicolo tramite il pagamento di un prezzo o di un canone (con il metodo del versamento e della trattenuta) per il godimento del veicolo ad uso promiscuo. Operando in questo modo, si sfrutta tutta la fascia esente del valore del benefit.
Va poi ricordato che per tutti i veicoli meno inquinanti sono operativi anche incentivi che riguardano il bollo auto. In quasi tutte le regioni d’Italia vige l’esenzione per i primi anni, di solito cinque e in Piemonte e per la Lombardia vige addirittura senza limiti. In ogni caso anche negli anni in cui l’imposta è dovuta, l’ammontare è ridotto rispetto all’equivalente che si pagherebbe con veicoli a motore endotermico.
Se si va al nocciolo della questione, molto poco e persino poco in relazione a quanto viene concesso in altri paesi dell’area Euro.
In particolare, l’incentivo all’acquisto di veicoli a zero o a basse emissioni ha coperto una fascia di veicoli che persino senza incentivi copriva già una percentuale pari al 70% del mercato per i primi tre anni di operatività, a partire dal 2019. Persino le auto ibride senza spina e con motore a benzina o diesel hanno ricevuto un incentivo, caso unico tra tutti i paesi con mercati dell’auto significativi come o più del nostro. Abbiamo atteso che si concretizzassero le promesse di diversi governi senza che nulla di nuovo venisse varato in termini di incentivi e di selezione qualitativa verso la mobilità green e tutto questo mentre altri Paesi dell’Area Euro si comportavano in maniera ben diversa. Quasi non bastasse, il contributo si è persino ridotto dagli originari 5.000 euro agli attuali 3.000 euro per le auto full electric e ad idrogeno e persino il limite di prezzo è stato abbassato dagli originari 50.000 agli attuali 35.000, con il brillante risultato di escludere dall’incentivazione circa la metà dei modelli auto sul mercato.
Il fatto poi di escludere le auto aziendali non ha certo aiutato a invertire la tendenza.
Tutto questo ha comportato un avanzo delle risorse poste a disposizione degli incentivi pari a 295 milioni di euro nel 2022 e di altri 290 milioni di euro nel 2023. A fronte di questi scarsi risultati, il Governo aveva promesso di correre ai ripari e tuttavia al momento in cui scriviamo queste righe nulla è stato fatto per contrastare le tendenze appena descritte che costituiscono un caso abbastanza unico: normalmente, i soldi posti a copertura di un incentivo fiscale non sono sufficienti alla bisogna ed è assai raro che le citate risorse possano addirittura avanzare.
La verità è che al momento la transizione verso la mobilità green non ha ricevuto alcun serio incentivo e che, conseguentemente, la gran parte delle aziende non ha ancora deciso in misura robusta di riconvertire il proprio parco auto in direzione opposta all’endotermico. Ovviamente, senza che si muovano le aziende è assai difficile che la situazione generale possa invertire la tendenza anche perchè servono investimenti infrastrutturali che solo le aziende possono porre in essere in volumi adeguati ad una potente riconversione del parco auto nazionale.
Siamo quindi di fronte al più classico dei vicoli ciechi: se le aziende non si muovono non si cambia verso e le aziende non si muovono perchè non esiste la convenienza fiscale per farlo e non si muoveranno fino a quando tale convenienza non apparirà netta ed effettiva.
Insomma, la direzione al momento è chiara e tutto il resto sono chiacchere e vaghe propensioni sentimentali.
Al momento la convenienza per la mobilità green è ancora molto poco sensibile. Non ci pare di poter dare suggerimenti diversi al dentista che ci segue, perlomeno sotto il profilo fiscale e contributivo.
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