Recenti fatti di cronaca suggeriscono l’opportunità di nominare un esperto radioprotezione anche in caso di svolgimento di attività odontoiatrica in regime di libera professione. Gli interessati a questo tipo di adempimento sono sia gli odontoiatri che svolgono la propria attività come consulenti o collaboratori (in regime di libera professione) sia i titolari di studio che li ospitano. Nelle more di un pronunciamento più chiaro del legislatore sulla questione, appare opportuno evitare il rischio di sanzioni penali o ammnistrative.
E’ notizia recente che le autorità competenti per i controlli negli studi dentistici stiano verbalizzando sanzioni nei confronti di titolari di studio odontoiatrico e odontoiatri liberi professionisti relativamente a:
In particolare, in regione Lombardia ma anche in altre regioni, ci risulta che tali iniziative siano state assunte dai Funzionari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che utilizzano una apposita check list di riscontro con una specifica voce relativa a “Documentazione attestante la verifica degli obblighi degli esercenti nei confronti dei lavoratori esterni e dei lavoratori autonomi (artt. 112, 113 e 114 D Lgs 101/2020)”.
Il principale riferimento normativo è rappresentato dall’art. 114 del D.Lgs 101/2020 dove si riprende il tema della Protezione dei lavoratori autonomi. Nell’articolo si legge testualmente quanto segue:
1. I lavoratori autonomi che svolgono attività soggette alle disposizioni del presente decreto sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 113 e 117, gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.
2. I lavoratori autonomi sono tenuti nel rispetto delle disposizioni del presente Titolo a:
- acquisire dall’esperto di radioprotezione la relazione redatta ai sensi dell’articolo 109, comma 2, sulla base delle informazioni sulle attività da svolgere fornite dallo stesso lavoratore autonomo, nonché il relativo aggiornamento ai sensi dell’articolo 131;
- definire, d’intesa con l’esercente delle zone classificate, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione incaricato, i vincoli di dose da adottare in relazione alla propria classificazione e alle attività da svolgere;
- curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi generali di cui all’articolo 1 e dei limiti di dose di cui all’articolo 146;
- istituire, se chiamati a svolgere attività come lavoratori esterni di categoria A presso zone classificate gestite da esercenti terzi, prima di iniziare a svolgere la propria prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui all’articolo 112, comma 1, lettera i), e assicurarsi della sua compilazione;
- curare, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, che per ogni prestazione vengano effettuate e registrate nelle schede personali di cui all’articolo 132, comma 1, lettera d), le valutazioni della dose individuale e che vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione, ove previsto, le valutazioni di dose inerenti alla prestazione;
- trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione, con le modalità di cui all’articolo 126, comma 2, e ai fini del loro inserimento nell’archivio di cui al comma 1 del medesimo articolo. 3. Il lavoratore autonomo che svolge attività in qualità di esperto di radioprotezione può provvedere personalmente all’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere a) e b) che lo riguardano direttamente.
In attesa di verificare se i provvedimenti sanzionatori siano legittimi e non travalichino le reali indicazioni e intenzioni del legislatore, le nostre raccomandazioni sono le seguenti:
Per i collaboratori:
E’ importante che il conferimento e l’accettazione dell’incarico risultino da documento scritto avente data certa.
Per i titolari di studio:
Una immagine riassuntiva degli obblighi di cui parliamo è felicemente descritta sulla rivista Punto Sicuro, come di seguito illustrato:
Il 7 giugno 2023 la FNOMCeO, pubblica una comunicazione ufficiale nella quale le indicazioni fornite sono diametralmente opposte a quelle appena descritte.
Si legge nel documento:
[…] il lavoratore autonomo abilitato alla Radiodiagnostica complementare che collabora con una struttura sanitaria in cui è attiva tale pratica è tenuto a conoscere ai fini radioprotezionistico tutte le peculiarità della medesima compartecipando del contenuto della suddetta relazione, non sussistendo alcun obbligo alla nomina da parte del medico chirurgo specialista o dell’odontoiatra di un proprio specifico personale esperto di Radioprotezione.
Per quanti di noi si trovino nel mondo della profesisone o nella gestione di uno studio dentistico è ovviamente difficile capire dove stia la ragione tra l’incudine del diritto ed il martello degli organi ispettivi.
Ricordiamo che, nelle more di una migliore definizione degli obblighi da parte delle autorità competenti, il rischio amministrativo e penale derivante dal mancato adempimento è decisamente superiore al costo immediato dell’adempimento stesso, per quanto potenzialmente ingiusto.
Al momento non esistono motivazioni per includere nell’obbligo anche gli Igienisti dentali in regime di libera professione, mentre il personale dipendente (ASO o igienisti) sono già ricompresi negli obblighi di Radioprotezione previsti per i lavoratori.
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