Recenti fatti di cronaca suggeriscono l’opportunità di nominare un esperto radioprotezione anche in caso di svolgimento di attività odontoiatrica in regime di libera professione. Gli interessati a questo tipo di adempimento sono sia gli odontoiatri che svolgono la propria attività come consulenti o collaboratori (in regime di libera professione) sia i titolari di studio che li ospitano. Nelle more di un pronunciamento più chiaro del legislatore sulla questione, appare opportuno evitare il rischio di sanzioni penali o ammnistrative.
E’ notizia recente che le autorità competenti per i controlli negli studi dentistici stiano verbalizzando sanzioni nei confronti di titolari di studio odontoiatrico e odontoiatri liberi professionisti relativamente a:
In particolare, in regione Lombardia ma anche in altre regioni, ci risulta che tali iniziative siano state assunte dai Funzionari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che utilizzano una apposita check list di riscontro con una specifica voce relativa a “Documentazione attestante la verifica degli obblighi degli esercenti nei confronti dei lavoratori esterni e dei lavoratori autonomi (artt. 112, 113 e 114 D Lgs 101/2020)”.
Il principale riferimento normativo è rappresentato dall’art. 114 del D.Lgs 101/2020 dove si riprende il tema della Protezione dei lavoratori autonomi. Nell’articolo 114, commi 1 e 2, si legge testualmente quanto segue:
1. I lavoratori autonomi che svolgono attività soggette alle disposizioni del presente decreto sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 113 e 117, gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.
2. I lavoratori autonomi sono tenuti, nel rispetto delle disposizioni del presente Titolo, a:
- acquisire dall’esperto di radioprotezione la relazione redatta ai sensi dell’articolo 109, comma 2, sulla base delle informazioni sulle attività da svolgere fornite dallo stesso lavoratore autonomo, nonché il relativo aggiornamento ai sensi dell’articolo 131;
- definire, d’intesa con l’esercente delle zone classificate, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione incaricato, i vincoli di dose da adottare in relazione alla propria classificazione e alle attività da svolgere;
- curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi generali di cui all’articolo 1 e dei limiti di dose di cui all’articolo 146;
- istituire, se chiamati a svolgere attività come lavoratori esterni di categoria A presso zone classificate gestite da esercenti terzi, prima di iniziare a svolgere la propria prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui all’articolo 112, comma 1, lettera i), e assicurarsi della sua compilazione;
- curare, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, che per ogni prestazione vengano effettuate e registrate nelle schede personali di cui all’articolo 132, comma 1, lettera d), le valutazioni della dose individuale e che vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione, ove previsto, le valutazioni di dose inerenti alla prestazione;
- trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione, con le modalità di cui all’articolo 126, comma 2, e ai fini del loro inserimento nell’archivio di cui al comma 1 del medesimo articolo. 3. Il lavoratore autonomo che svolge attività in qualità di esperto di radioprotezione può provvedere personalmente all’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere a) e b) che lo riguardano direttamente.
In attesa di verificare se i provvedimenti sanzionatori siano legittimi e non travalichino le reali indicazioni e intenzioni del legislatore, le nostre raccomandazioni sono le seguenti:
Per i collaboratori: ottemperare a quanto prescritto nell’art. 114 commi 1 e 2, per il tramite di ed in accordo con un Esperto di Radioprotezione che potrà essere nominato in proprio, oppure avvalendosi di quello operante nello studio presso il quale opera in consulenza.
Per i titolari di studio: provvedere affinché il proprio Esperto di Radioprotezione inserisca nel proprio documento di valutazione di radioprotezione, redatto in favore della struttura sanitaria, anche la posizione dei lavoratori autonomi (collaboratori e consulenti). Raccomandiamo di porre particolare attenzione al fatto che il conferimento e l’accettazione dell’incarico risultino da documento scritto avente data certa.
Una immagine riassuntiva degli obblighi di cui parliamo è felicemente descritta sulla rivista Punto Sicuro, come di seguito illustrato:
Il 7 giugno 2023 la FNOMCeO, pubblica una comunicazione ufficiale nella quale le indicazioni fornite sono diametralmente opposte a quelle appena descritte.
Si legge nel documento:
[…] il lavoratore autonomo abilitato alla Radiodiagnostica complementare che collabora con una struttura sanitaria in cui è attiva tale pratica è tenuto a conoscere ai fini radioprotezionistico tutte le peculiarità della medesima compartecipando del contenuto della suddetta relazione, non sussistendo alcun obbligo alla nomina da parte del medico chirurgo specialista o dell’odontoiatra di un proprio specifico personale esperto di Radioprotezione.
Per quanti di noi si trovino nel mondo della profesisone o nella gestione di uno studio dentistico è ovviamente difficile capire dove stia la ragione tra l’incudine del diritto ed il martello degli organi ispettivi.
Ricordiamo che, nelle more di una migliore definizione degli obblighi da parte delle autorità competenti, il rischio amministrativo e penale derivante dal mancato adempimento è decisamente superiore al costo immediato dell’adempimento stesso, per quanto potenzialmente ingiusto.
Al momento non esistono motivazioni per includere nell’obbligo anche gli Igienisti dentali in regime di libera professione, mentre il personale dipendente (ASO o igienisti) sono già ricompresi negli obblighi di Radioprotezione previsti per i lavoratori.
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(aggiornamento del 16 maggio)
Come auspicato nella prima parte dell’articolo, è da poco pervenuto un Parere del Ministero Salute su D. Lgs. 101-20_ns. prot. 315.24_16.05.2024, a firma del Direttore Generale Francesco Vaia.
Nel documento si legge, tra l’altro, quanto segue:
Nel caso specifico di odontoiatri che svolgano esercizio presso esercenti con responsabilità giuridica ai fini dell’espletamento di una pratica, trattandosi di personale generalmente classificato come non esposto, appare sufficiente che il lavoratore autonomo, libero professionista, dimostri di aver adempiuto a quanto previsto nel comma 2, lettere a, b e c senza dover nominare formalmente lo stesso ERP dell’esercente o un suo proprio.
Permane qualche dubbio su come si possa dare evidenza di avere adempiuto, se si considera che in assenza di un proprio ERP il lavoratore autonomo deve fare affidamento sulla diligenza di un altro soggetto (l’esercente dello studio), tuttavia il provvedimento sembra rassicurante.
Ora non resta fare altro che attendere che l’Ente ispettivo lo recepisca.
(aggiornamento del 22 maggio)
Sulla questione è intervenuto anche il Ministero del Lavoro con un interpello, dopo sollecitazione da parte privata.
Riportiamo di seguito, nell’unico formato disponibile la domanda di interpello:
Poichè non siamo giornalisti investigativi, non ci è possibile verificare l’attendibilità della fonte, ma poichè ka successiva risposta risulta protocollata, la riteniamo credibile.
La cosa interessante dell’interpello è che la domanda è chiara e circostanziata, fa riferimento esplicito alle sanzioni comminate dagli enti di controllo e chiede esplicitamente una risposta al dubbio se: “il lavoratore autonomo sia comunque tenuto a nominare un Esperto di Radioprotezione […] ed acquisire dall’Esperto di Radioprotezione da esso stesso nominato la relazione redatta ai sensi dell’art. 109, comma 2 […].”
Di seguito la risposta all’interpello, per certi versi curiosa:
Chiunque, leggendo, può constatare come il Ministero eluda completamente la domanda. La risposta è un comune esempio di artificio dialettico con il quale si riportano semplicemente i corsivi delle norme, senza darne alcuna interpretazione o spiegazione. L’interlocutore viene lasciato non solo nell’imbarazzo di non capire cosa deve fare, ma anche nel sospetto che le pene comminate (civili e penali) per la mancata nomina dell’Esperto di Radioprotezione da parte dell’odontoiatra lavoratore autonomo siano riconosciute come legittime da parte del Ministero.
Giova ricordare che l’Ente di controllo che ha effettuato gli accertamenti in questione è sotto la dipendenza diretta proprio del Ministero del Lavoro e non del Ministero della Salute, che invece appariva più morbido e conciliante.
Quando il diritto non è una certezza, il dovere è impossibile da riconoscere e lo si compie solo per caso.
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