

La disciplina fiscale degli omaggi ai clienti e ai dipendenti dello studio e dell’ambulatorio odontoiatrico risulta di difficile lettura, con un’articolazione di regole che dipendono in qualche caso dalla natura giuridica dell’attività e persino dalla tipologia societaria, per quanto più direttamente concerne le imposte dirette; e in qualche altro dalla natura dei beni che costituiscono l’oggetto di tale omaggi, per quanto riguarda le imposte indirette. Imprese e professionisti sono quindi sottoposti a regole diverse che conviene conoscere non solo perchè Natale è alle porte ma anche per non commettere errori altrimenti evitabili.

Nel dibattito fiscale, poche materie riescono a sintetizzare così bene la distanza tra apparenza e sostanza come il tema degli omaggi aziendali. Per il lettore comune si tratta di un gesto di cortesia, un modo elegante per consolidare un rapporto. Per il legislatore, invece, l’omaggio è un fatto giuridicamente rilevante, capace di incidere sulla deducibilità delle spese, sulla determinazione del reddito d’impresa o del lavoro autonomo, e persino sugli obblighi in materia di IVA e IRAP.
È un terreno dove la semplicità del gesto entra in collisione con la complessità delle norme. E non potrebbe essere altrimenti, perché l’omaggio non è neutrale: è una spia di come l’impresa o il professionista gestiscono la propria immagine, le relazioni commerciali e, in ultima istanza, la propria capacità contributiva.
Per capire il perché, basta leggere le norme che costituiscono l’ossatura del sistema.
Nel reddito d’impresa, l’art. 108, comma 2 del TUIR e il DM 19 novembre 2008 collocano gli omaggi nell’ambito delle spese di rappresentanza, definendoli come erogazioni gratuite con finalità promozionali o di pubbliche relazioni.
Nel lavoro autonomo, invece, la riforma operata dal D.Lgs. 192/2024 ha introdotto l’art. 54 -septies TUIR, che disciplina gli omaggi come spese di rappresentanza professionali, ma con criteri completamente diversi.
Questa divergenza normativa riflette una divergenza culturale.
L’impresa utilizza gli omaggi come strumenti competitivi: servono a promuovere il marchio, consolidare i rapporti commerciali, valorizzare l’identità aziendale. La deducibilità degli omaggi è pertanto regolata da logiche proporzionali ai ricavi, da soglie come quella dei 50 euro e da criteri di inerenza economica che possono diventare complessi quando il bene è autoprodotto (art. 9 TUIR).
Il professionista, invece, non agisce attraverso un marchio ma attraverso una relazione personale. Quando regala un oggetto a un cliente, non sta facendo branding: sta alimentando un rapporto fiduciario, spesso fondato sull’intuitu personae. Il legislatore lo sa e, coerentemente, applica un criterio minimale e chiaro: gli omaggi sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti.
Non esistono scaglioni, non esistono plafond complessi, non esistono distinzioni tra beni autoprodotti e beni acquistati. Il professionista vive in un sistema fiscale più semplice, ma anche molto più rigido.
La distinzione non è solo teorica: genera conseguenze concrete anche sul piano dell’IVA.
Quando a effettuare l’omaggio è un’impresa, e il bene rientra nell’attività propria, la cessione gratuita può essere imponibile ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 4 del DPR 633/72, con detraibilità dell’imposta a monte. Ovviamente, se l’impresa effettua solo fatturazione di operazioni esenti, in luogo della detraibilità avremo la deducibilità dell’imposta pagata unitamente a quella del bene.
Quando invece il bene non rientra nell’attività propria dell’impresa, o quando l’omaggio è destinato a un dipendente, l’operazione può risultare fuori campo IVA e la detrazione – o la deduzione, a seconda dei casi – può essere negata ai sensi dell’art. 19-bis1 DPR 633/72. Per i professionisti, il tema è ancora diverso, perché tipicamente non esiste un’attività di produzione o commercializzazione che giustifichi regole analoghe a quelle delle imprese.
Si aggiunga poi la variabile IRAP, con regole diverse per soggetti IRES, società di persone e studi professionali, e il quadro diventa ancor più sfaccettato. E non va dimenticato l’impatto dei fringe benefit quando gli omaggi sono destinati ai dipendenti, soprattutto alla luce delle nuove soglie introdotte dalla L. 207/2024 per il triennio 2025–2027.
Infine, un elemento nuovo e tutt’altro che secondario: l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per spese di rappresentanza e omaggi. Introdotto dall’art. 1, comma 81 della legge di Bilancio 2025 L. 207/2024 ), diventerà un vero spartiacque tra spese deducibili e spese automaticamente indeducibili, tanto per le imprese quanto per i professionisti.
Ecco perché — al di là del singolo dono — la disciplina degli omaggi merita attenzione:
perché mette a nudo la logica profonda del sistema tributario italiano. Un sistema che distingue nettamente tra impresa e professionista, tra rappresentanza e liberalità, tra costi inerenti e spese personali, tra branding e relazione umana.
Comprendere questa logica è indispensabile per evitare errori operativi, ma anche per sfruttare in modo corretto e strategico uno strumento che, per molti, rappresenta un semplice gesto di cortesia. Nel fisco, invece, di semplice non c’è mai nulla.
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Nel reddito d’impresa, e in particolare nel contesto delle imprese sanitarie e odontoiatriche, gli omaggi assumono un significato fiscale che va ben oltre la loro dimensione relazionale. Sono un terreno in cui si incontrano l’immagine aziendale, la disciplina delle spese di rappresentanza, le regole sulla deducibilità e soprattutto la complessa materia dell’IVA — un tema che, per gli ambulatori, assume una rilevanza peculiare.
L’impianto normativo poggia sull’art. 108, comma 2 del TUIR e sul DM 19 11 2008, che definisce come spese di rappresentanza tutte le erogazioni gratuite finalizzate alla promozione dell’azienda o allo sviluppo delle pubbliche relazioni. In questo quadro l’omaggio ai clienti non è un gesto accessorio, ma un atto economicamente qualificato, disciplinato da criteri tecnici di inerenza, congruità e tracciabilità.
Il DM 19 11 2008 richiede che l’omaggio sia ragionevole e potenzialmente idoneo a generare benefici economici. Non è necessario che esista un collegamento diretto con una specifica prestazione: l’inerenza, nel caso delle spese di rappresentanza, è più sottile e si misura nella capacità dell’omaggio di contribuire a un’immagine positiva dell’impresa.
Per un ambulatorio odontoiatrico o per una stp, questa forma di inerenza è quasi sempre presente: un dono al paziente, un kit igiene, una confezione natalizia, un gadget professionale sono tutti elementi che contribuiscono alla reputazione e alla fidelizzazione.
Il legislatore ha introdotto una soglia che semplifica radicalmente la vita delle imprese:
Il valore da considerare è quello dell’omaggio nel suo insieme, secondo la logica chiarita dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 34/2009: un cesto è un unico bene, non la somma dei beni che lo compongono.
Per gli ambulatori odontoiatrici e per le stp, la gran parte degli omaggi ricade nella prima fascia: gadget, piccoli kit, regali moderati.
Oltre i 50 euro si applicano i limiti dell’art. 108 TUIR:
Nell’universo degli ambulatori odontoiatrici — anche i più grandi — il secondo e soprattutto il terzo scaglione sono quasi sempre irrilevanti. Diverso potrebbe essere il caso per strutture a media o ad alta complessità autorizzate anche per l’odontoiatria (caso sempre più frequente, peraltro).
In ogni caso, è certo che al momento la quasi totalità delle strutture resti molto al di sotto dei 10 milioni di ricavi, e dunque l’intera disciplina pratica delle spese di rappresentanza si concentra nel primo scaglione: quello dell’1,5%.
Quando un’impresa autoproduce un bene e lo offre in omaggio, la disciplina richiede di:
La Risoluzione 27/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente questa dualità.
Nel settore odontoiatrico il caso è poco frequente, ma può emergere quando la struttura sanitaria distribuisce dispositivi realizzati internamente o materiali personalizzati.
Nella disciplina fiscale degli omaggi, il punto critico per le imprese odontoiatriche non è tanto la deducibilità, quanto l’IVA.
E qui occorre essere molto chiari, perché il settore sanitario ha regole proprie che modificano sostanzialmente la cornice generale.
A) La regola generale del settore sanitario: IVA indetraibile
Le prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972.
Questa esenzione non è un beneficio: è un limite.
Infatti, comporta che:
B) La regola speciale: il pro-rata IVA
Tuttavia — ed è qui il punto che nel nostro settore va sottolineato con forza — le imprese odontoiatriche possono detrarre parte dell’IVA quando:
In questi casi, ai sensi dell’art. 19, comma 5 DPR 633/1972, si applica il pro-rata di detraibilità: una percentuale che esprime il rapporto tra operazioni imponibili e operazioni complessive.
Questo significa che anche l’IVA relativa agli omaggi può essere detratta, ma solo nella misura del pro-rata.
Esempio tipico nel nostro settore:
C) Gli effetti pratici sugli omaggi
Per una clinica odontoiatrica:
Questa è una differenza enorme rispetto al commercio e all’industria, e deve essere compresa da chiunque gestisca i flussi IVA nel settore sanitario.
Dal 2025, per effetto dell’art. 1, comma 81 L. 207/2024, tutte le spese di rappresentanza e gli omaggi devono essere pagati con mezzi tracciabili.
Il pagamento in contanti rende la spesa indeducibile.
Una regola semplice, ma che avrà un impatto operativo rilevante per le strutture sanitarie.
Gli omaggi ai dipendenti seguono l’art. 95 TUIR perché sono liberalità collegate al rapporto di lavoro.
Sono pienamente deducibili per l’impresa sanitaria.
Per il dipendente, sono tassati salvo rientrare nelle soglie dell’art. 51 TUIR, aumentate per il triennio 2025–2027 a 1.000 euro (senza figli a carico) o 2.000 euro (con figli a carico).
Nel settore sanitario, dove i modelli di welfare stanno crescendo, questo aspetto ha un peso sempre maggiore.
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Se per le imprese l’omaggio è uno strumento di marketing relazionale disciplinato dalle spese di rappresentanza, nel reddito di lavoro autonomo l’intero impianto cambia radicalmente. Non cambiano solo i numeri, i limiti o i criteri: cambia proprio la filosofia.
E per comprenderlo occorre partire da un punto chiave: il professionista non è un’impresa.
Non produce beni, non sviluppa un marchio, non organizza una rete commerciale. La sua attività economica si fonda sul rapporto diretto con il cliente, su una dinamica personalissima che ha meno a che fare con la rappresentanza e più con la fiducia.
Il legislatore, consapevole di questa natura profondamente diversa, ha creato una disciplina specifica e autonoma.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024 (riforma del reddito di lavoro autonomo), la disciplina è stata finalmente sistematizzata nell’art. 54-septies TUIR, che oggi rappresenta il riferimento normativo centrale per valutare la deducibilità degli omaggi dei professionisti, inclusi quelli svolti dagli studi odontoiatrici in forma individuale o associata.
Al contrario dell’impresa, il professionista non ha scaglioni, soglie multiple o meccanismi di calcolo basati sui ricavi.
La regola è una sola, ed è di una semplicità quasi sorprendente: gli omaggi ai clienti sono deducibili entro il limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
È una disciplina “orizzontale”, che non distingue tra omaggi di piccolo valore (come la soglia dei 50 euro per le imprese), omaggi di rappresentanza complessi o beni autoprodotti (che il professionista, per definizione, non produce). È una regola che riflette la natura artigianale e personale del lavoro autonomo.
Il legislatore dice, in sostanza: un professionista può fare omaggi, ma non può farne troppi.
Non esiste un legame diretto tra omaggi e sviluppo commerciale, come nelle imprese, e quindi la deducibilità resta ancorata a un limite prudenziale e uniforme.
L’inerenza, che nel reddito d’impresa assume sfumature elaborate, qui è molto più lineare: l’omaggio deve essere collegato alla relazione professionale, coerente con la dignità della prestazione e comprensibile nell’ambito dello studio.
Per un dentista, ad esempio, regalare un kit igiene o una confezione natalizia ha perfetta coerenza economica; regalare una bottiglia di champagne da 500 euro potrebbe sollevare più di un dubbio.
La disciplina del reddito d’impresa prevede tre vie di deduzione:
Il professionista, invece, ha un’unica strada: deduzione entro il limite dell’1% dei compensi percepiti, qualunque sia la tipologia o il valore dell’omaggio.
Questo produce conseguenze importanti:
È una disciplina che evita la complessità, ma allo stesso tempo non premia la moderazione: anche un omaggio molto contenuto deve essere ricondotto al cappello dell’1%.
In cambio, il legislatore ha mantenuto la logica del principio di cassa: rileva ciò che è stato effettivamente pagato nel periodo d’imposta, non quanto è stato solo impegnato o ordinato.
Questo è particolarmente rilevante per gli studi odontoiatrici individuali, dove la gestione finanziaria e la gestione fiscale tendono a coincidere.
Quando un professionista — o un’associazione professionale — omaggia i propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi, il quadro cambia nuovamente.
Qui non siamo più nel territorio dell’art. 54-septies TUIR, ma torniamo nella disciplina generale delle spese per prestazioni di lavoro.
La logica è molto simile a quella delle imprese:
Per gli studi odontoiatrici di medie dimensioni, che impiegano ASO, segreteria, responsabili di struttura e personale amministrativo, questa norma ha una rilevanza pratica molto superiore rispetto al passato, perché gli omaggi ai dipendenti sono ormai una componente stabile del welfare interno.
Sul piano IRAP, il legislatore è tradizionalmente severo con i liberi professionisti.
Non parliamo qui dei lavoratori autonomi che operano in qualità di datori di lavoro in studi professionali monocratici – per i quali l’IRAP è stata abolita per effetto dell’entrata in vigore della Legge Bilancio 2022, più precisamente dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi 8–11; parliamo altresì di quelli che lo fanno all’interno di studi associati con autonoma organizzazione (e cioè quasi tutti nel nostro ambito di indagine).
L’art. 8 D.Lgs. 446/1997 rende indeducibili le spese per il personale — e infatti gli omaggi ai dipendenti, se considerati come spese di lavoro, non sono deducibili ai fini IRAP, salvo i casi previsti dal combinato disposto degli artt. 11 e 11-quaterdecies (dipendenti a tempo indeterminato, addetti a ricerca e sviluppo, ecc.).
Gli omaggi ai clienti, invece, rientrano nella categoria delle spese non inerenti all’attività caratteristica ai fini IRAP e quindi, per regola generale, non concorrono alla determinazione del valore della produzione.
È una disciplina coerente con l’impostazione dell’IRAP come imposta sulla produttività dell’organizzazione: la rappresentanza professionale non è attività produttiva in senso stretto, e dunque resta fuori dal perimetro.
Sul fronte IVA, il professionista sanitario si trova in una posizione molto simile — se non più rigida — rispetto a quella delle imprese sanitarie:
In genere, però, il professionista individuale ha un pro-rata pari a zero.
Le attività imponibili (vendita di prodotti, consulenze extra-sanitarie, noleggi) esistono quasi solo nelle strutture organizzate; negli studi individuali rappresentano eccezioni rare.
Questo significa che: per il professionista odontoiatrico l’IVA sugli omaggi è quasi sempre un costo definitivo, da aggiungere al valore dell’omaggio ai fini del limite dell’1%.
La disciplina degli omaggi nel lavoro autonomo non è povera o rudimentale: è coerente.
Il professionista non è un’impresa, non costruisce campagne pubblicitarie, non sviluppa politiche di branding.
Il legislatore gli offre una norma semplice perché semplice è — o dovrebbe essere — la struttura economica del suo modello di business.
Gli omaggi hanno senso nella misura in cui restano un gesto di relazione professionale, e la norma ne consente la deducibilità entro limiti ragionevoli, evitando che diventino uno strumento improprio di riduzione dell’imponibile.
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L’IRAP è un’imposta particolare. Diversamente dalle imposte sui redditi, che guardano al profitto, l’IRAP osserva l’attività produttiva nel suo insieme.
Per questo motivo, il trattamento degli omaggi ai fini IRAP non coincide mai con quello previsto ai fini IRES o IRPEF, e deve essere interpretato alla luce della struttura dell’imposta così come delineata dal D.Lgs. 446/1997.
La questione merita un’analisi attenta, distinguendo fra soggetti IRES, società di persone in regime naturale e studi associati. La logica è frammentata, perché ogni categoria segue un percorso diverso nella costruzione della base imponibile IRAP.
Per le società di capitali e, più in generale, per i soggetti IRES che determinano la base imponibile IRAP secondo il metodo da bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997), la regola è lineare nella forma ma sfumata negli effetti.
La circolare ricorda che le spese per omaggi ai clienti sono deducibili ai fini IRAP per l’importo stanziato a Conto economico, salvo il nuovo vincolo di tracciabilità: se un omaggio è pagato in contanti, la spesa diventa indeducibile anche ai fini IRAP.
Questa è una novità significativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.
In pratica, per un’impresa odontoiatrica strutturata in forma societaria:
Non vi sono limiti di importo ai fini IRAP: a differenza della deducibilità IRES, che distingue tra piccoli omaggi e spese di rappresentanza soggette a plafond percentuali, l’IRAP non riproduce questa architettura.
Se il costo è un componente negativo rilevante ai sensi delle regole civilistiche, lo è anche ai fini IRAP.
La situazione cambia completamente per le società di persone (S.n.c., S.a.s.) che applicano il cosiddetto regime naturale IRAP (art. 5-bis D.Lgs. 446/1997).
La norma elenca puntualmente quali costi sono deducibili.
Tra questi non rientrano gli omaggi ai clienti, che infatti la circolare colloca senza esitazione tra gli oneri diversi di gestione non rilevanti ai fini IRAP.
Il risultato è netto: per le società di persone, gli omaggi sono sempre indeducibili ai fini IRAP, indipendentemente dal valore del bene, dal destinatario e dall’inerenza ai fini delle imposte sul reddito.
Questo è particolarmente rilevante per molte strutture odontoiatriche che operano in forma di società di persone: ciò che è perfettamente deducibile ai fini IRES/IRPEF, e magari persino coerente ai fini IVA, non produce alcun beneficio IRAP.
Merita dedicare una particolare attenzione agli omaggi destinati ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi, evidenziando come la loro rilevanza IRAP dipenda da due variabili:
Soggetti IRES
Per i soggetti IRES, l’art. 5 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce un principio generale: i costi relativi al personale sono indeducibili, anche se contabilizzati fuori dalla voce B.9 (spese per il personale).
Questo include, secondo la circolare:
Una sola eccezione sopravvive, ed è di natura normativa: gli omaggi ai dipendenti a tempo indeterminato, perché l’art. 11, co. 4-octies consente la deduzione IRAP dei costi del lavoro stabile.
Resta deducibile, inoltre, il costo relativo ai soggetti per cui la normativa prevede la deduzione analitica del lavoro (es. addetti alla ricerca e sviluppo).
Società di persone
Per le società di persone in regime naturale, il discorso è ancora più netto: gli omaggi ai dipendenti sono sempre indeducibili,
salvo le stesse due eccezioni previste per gli IRES:
La logica è identica: l’art. 5-bis ammette poche tipologie di deduzioni e, in assenza di un’espressa previsione normativa, ogni costo di liberalità o di natura retributiva resta fuori dal perimetro IRAP.
Studi associati: l’IRAP (quasi sempre) c’è e quando c’è gli omaggi restano fuori
Per le associazioni tra professionisti che rientrano nel regime del lavoro autonomo, il documento sottolinea una regola fondamentale: i costi relativi ai lavoratori dipendenti e assimilati sono indeducibili ai fini IRAP (art. 8, co. 1 D.Lgs. 446/1997).
L’unica eccezione, di nuovo, riguarda:
Gli omaggi ai clienti, invece, restano fuori dalla base imponibile per un motivo ancora più strutturale: non rientrano nei costi rilevanti per la determinazione del valore della produzione ai sensi dell’art. 8.
Ne deriva che: per le associazioni professionali in cui l’IRAP è dovuta in presenza di autonoma organizzazione, gli omaggi non generano mai alcun effetto IRAP, salvo casi molto specifici in cui lo studio agevola lavoratori rientranti nelle categorie deducibili.
La disciplina IRAP non è frammentata per caso: riflette una logica coerente con la natura dell’imposta.
Nel settore sanitario, dove le forme organizzative sono diverse ma tutte accomunate da un forte impatto del costo del personale, questa struttura normativa assume un peso ancora maggiore.
L’IRAP non misura il guadagno, ma la struttura produttiva.
E in questa prospettiva gli omaggi non sono quasi mai un “elemento produttivo”: sono un costo di relazione, utile ai fini reddituali, rilevante ai fini IVA, ma marginale ai fini dell’imposta regionale.
La coerenza della disciplina sta proprio qui: laddove l’omaggio influisce sull’organizzazione produttiva (soggetti IRES con bilancio), entra nel perimetro IRAP; dove l’organizzazione è minimale (professionisti) o la norma è tassativa (società di persone), l’omaggio non esiste ai fini dell’imposta.
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L’IVA è l’imposta che più sorprende chi affronta per la prima volta la disciplina degli omaggi.
A differenza delle imposte sul reddito, dove la gratuità può assumere i connotati della liberalità o della rappresentanza, l’IVA non conosce la gratuità in senso proprio: una cessione gratuita può essere imponibile.
È l’art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/1972 a stabilirlo in modo inequivocabile.
La ragione è semplice: l’IVA tassa il consumo, non il corrispettivo.
E quindi anche un bene regalato può generare un consumo rilevante ai fini dell’imposta.
Per capire come funziona, però, bisogna partire da una distinzione fondamentale: se il bene rientra o meno nell’attività propria dell’impresa.
Secondo l’art. 2, co. 2, n. 4, DPR 633/72, la cessione gratuita di beni è assimilata a una cessione onerosa e quindi soggetta a IVA: una cessione gratuita quindi può generare obblighi IVA anche se viene regalato un bene e non viene incassato nulla.
Tuttavia, esistono due eccezioni decisive:
Le imprese sanitarie e odontoiatriche devono fare grande attenzione a questa distinzione, perché il primo caso — beni non rientranti nell’attività propria — è quello che riguarda la quasi totalità dei loro omaggi.
Se un’impresa regala beni che essa stessa produce o commercializza, non si parla di spese di rappresentanza (C.M. 188/E/1998), e l’IVA sull’acquisto è detraibile. Nel nostro caso parzialmente o totalmente deducibile e in parte o per nulla detraibile.
Nel settore odontoiatrico questo caso – quello del dono di beni prodotti in house – è raro, ma non impossibile: pensiamo alla clinica che distribuisce prodotti odontoiatrici da essa commercializzati, o al laboratorio interno che autoproduce dispositivi e li fornisce come omaggio promozionale.
In questa ipotesi:
Ovviamente, anche quando l’IVA fosse detraibile in teoria, la detrazione effettiva dipende dal pro-rata di detraibilità, perché la struttura sanitaria svolge prevalentemente operazioni esenti (art. 10, n. 18).
Ne deriva che: anche quando la detrazione teorica è ammessa, l’impresa odontoiatrica la recupera solo in proporzione alle attività imponibili svolte — di solito una percentuale molto ridotta.
La parte di IVA non detraibile diventa costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Questa è la situazione tipica delle imprese sanitarie: un cesto, un gadget, un omaggio natalizio, una borraccia, un’agenda, un buono acquisto in formato elettronico.
L’art. 2, co. 2, n. 4 e l’art. 19-bis1, stabilisce che:
Questa è la logica generale IVA degli omaggi per tutte le imprese. Tuttavia, nel settore sanitario il meccanismo si ribalta. Per una clinica odontoiatrica:
la detrazione è di fatto ridotta dal pro-rata, perché l’attività sanitaria è esente e non dà diritto alla detrazione.
Quindi: la regola IVA dei 50 euro resta formalmente valida, ma praticamente irrilevante per le imprese sanitarie, perché la detrazione sarà comunque limitata o nulla.
Quando l’omaggio è una confezione composta (come i cesti natalizi), la soglia dei 50 euro si applica all’intera confezione, non ai singoli beni.
Quindi:
Per un ambulatorio, significa che la scelta del tipo di omaggio ha un impatto immediato sul costo fiscale dell’operazione.
Un cenno lo merita anche l’analisi degli adempimenti formali.
Quando la cessione gratuita è imponibile (cioè solo per beni rientranti nell’attività propria), l’impresa può documentare l’operazione in due modi:
Per le strutture soggette all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, la Circolare ricorda che è ammessa solo l’autofattura singola, non quella riepilogativa.
Nel settore sanitario, tuttavia, questa fattispecie è rarissima, perché la maggior parte degli omaggi è fuori campo IVA. Quanto poi alla trasmissione telematica dei corrispettivi in vigore a partire dal 2026, la stessa potrà riguardare solo quelle strutture sanitarie che cedono beni materiali con fatturazione elettronica non esente e non certo quelli che continuano ad offrire solo prestazioni sanitarie (la grande maggioranza), i quali emettono relativamente a questi fatture cartacee in esenzione e li inviano al Sistema Tessera Sanitaria nella gran parte dei casi.
L’art. 2, co. 3, lett. d), stabilisce che sono esclusi da IVA i campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.
Anche se poco frequente nel settore odontoiatrico, la norma resta utile nei casi di:
La detrazione dell’IVA è ammessa anche per operazioni escluse ex art. 2, co. 3, lett. d).
Ma, anche qui, il pro-rata può ridurla sensibilmente.
Gli omaggi ai dipendenti non sono inerenti all’attività d’impresa, e non possono essere considerati spese di rappresentanza.
Ne consegue che:
Se invece il bene oggetto dell’omaggio è un bene proprio dell’attività (es. il bene prodotto o commercializzato dall’impresa), allora la cessione è imponibile IVA e la detrazione spetta nei limiti del pro-rata.
La disciplina IVA degli omaggi è formalmente identica per tutti i settori, ma per le imprese sanitarie assume un comportamento sistematicamente diverso, perché:
L’effetto pratico è semplice da spiegare ma fondamentale da tenere presente: gli omaggi nelle cliniche odontoiatriche costano sempre di più, fiscalmente, rispetto a quelli di qualsiasi altro settore.
E questa maggiore onerosità non nasce da scelte contabili, ma dalla struttura stessa dell’IVA sanitaria.
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I buoni acquisto – spesso utilizzati come omaggio ai clienti o come benefit ai dipendenti – sono uno strumento sempre più diffuso nelle imprese sanitarie e negli studi odontoiatrici. La loro apparente semplicità (“un buono da spendere in negozio”) nasconde una disciplina fiscale estremamente precisa.
A differenza dei beni materiali, infatti, il voucher non è un bene: è un documento di legittimazione, un titolo che incorpora un diritto di acquisto.
E proprio per questo la normativa IVA (artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del DPR 633/1972) lo tratta non come una cessione, ma come un sistema di rinvio dell’imposta.
Ai fini IVA, un buono acquisto è uno strumento che contiene l’obbligo per un soggetto di accettarlo come pagamento totale o parziale di beni o servizi identificabili sulla base delle informazioni riportate sul buono stesso.
È qui che nasce la distinzione fondamentale:
Questa distinzione non è solo tecnica: determina il momento impositivo, la documentazione da produrre, e persino la deducibilità del costo da parte dell’impresa che acquista il voucher.
Il voucher monouso è quello per cui, già al momento dell’emissione, si conoscono:
Nel voucher monouso, insomma, il buono contiene già tutte le informazioni che consentono di determinare esattamente il trattamento IVA dell’operazione futura.
Per questo motivo: la cessione di beni o servizi si considera effettuata nel momento in cui il buono viene emesso o trasferito, non quando viene utilizzato.
Il riscatto, dal punto di vista IVA, non è un’operazione: è solo l’esecuzione materiale di un diritto già tassato.
Se quindi una struttura odontoiatrica acquista voucher monouso da regalare ai clienti:
Il voucher multiuso è l’opposto: quando viene emesso non si conosce l’imposta esatta, perché:
Per questo motivo, l’art. 6-quater DPR 633/1972 stabilisce che: l’operazione si considera effettuata solo al momento del riscatto.
In altre parole, fino al momento in cui il cliente utilizza il buono, non è possibile determinare l’IVA; il pagamento del voucher è un’anticipazione, non un’operazione imponibile.
Per una struttura sanitaria odontoiatrica:
Il vero momento impositivo riguarda solo il soggetto che emette il voucher, quando il cliente lo riscatta presso di lui.
E’ venuto il momento di affrontare un tema essenziale per le imprese che utilizzano i voucher come omaggi promozionali: quella della deducibilità del costo.
Con la Risposta ad interpello 519/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: i voucher omaggiati ai clienti rientrano nelle spese di rappresentanza, anche se il DM 19.11.2008 parla solo di beni e servizi.
Il ragionamento è semplice: se il voucher è un documento che dà diritto a un bene o servizio, la sua funzione economica è identica a quella di un omaggio tradizionale.
Quindi, per una struttura sanitaria:
Ora è arrivato il momento di attrarre l’attenzione del lettore verso la seconda grande finalità del voucher: il welfare aziendale.
Il voucher regalato a un dipendente:
I voucher — pur avendo un valore monetario — non sono considerati denaro, grazie al chiarimento dell’art. 51 , co. 3-bis TUIR e della circolare 28/2016.
Questo significa che possono rientrare nel perimetro dei benefit esenti anche se rappresentano valori nominali apprezzabili.
Per comprendere il ruolo dei voucher nel nostro settore, occorre collegare la disciplina generale IVA con la condizione strutturale delle imprese sanitarie: la detraibilità dell’IVA è quasi sempre esclusa o ridotta al pro-rata, a causa dell’esenzione sulle prestazioni sanitarie (art. 10, n. 18).
Per diretta conseguenza, in pratica:
Questa dinamica rende il voucher, nel nostro settore, uno strumento fiscale simile agli omaggi in natura, ma con un profilo di costo spesso più elevato, soprattutto quando il bene sottostante ha aliquote IVA significative.
L’apparente semplicità del voucher nasconde un sistema complesso, fatto di:
Nel settore sanitario, questa complessità si amplifica perché l’IVA non è neutrale e il pro-rata riduce o azzera la detraibilità.
Il risultato è un quadro in cui: i voucher possono essere strumenti flessibili e potenti, ma solo se compresi nella loro dimensione fiscale integrale: IVA, imposte sui redditi, fringe benefit e rappresentanza.
In caso contrario, rischiano di essere omaggi più costosi di quanto sembrano.
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Quando l’omaggio non è destinato a un cliente, ma a un dipendente (o collaboratore), cambia tutto: non siamo più nel campo della rappresentanza o della promozione, ma in quello del lavoro, del welfare aziendale, del rapporto di lavoro. In questi casi la normativa fiscale applicabile è quella che regola i benefici in natura, i compensi, e i fringe benefit.
Le liberalità verso i dipendenti sono quindi trattate in modo diverso rispetto agli omaggi ai clienti — di fatto con regole specifiche, spesso più favorevoli, ma soggette a severe condizioni quali la tracciabilità.
La prima distinzione da fare è concettuale: gli omaggi ai dipendenti non perseguono un fine promozionale o di pubbliche relazioni. Non servono a fidelizzare clienti, ma a valorizzare il rapporto di lavoro, a gratificare, a offrire un benefit.
Per questo la normativa li inquadra non tra le spese di rappresentanza, ma come spese per prestazioni di lavoro. In altri termini, sono un costo legato al lavoro subordinato o assimilato, non un costo di marketing o immagine.
Questa qualificazione è fondamentale: significa che per il datore di lavoro la deducibilità e il regime fiscale sono quelli tipici delle retribuzioni (o benefit), non quelli delle spese di rappresentanza.
Per l’impresa
Le spese sostenute per omaggi ai dipendenti — considerati come benefit aziendali — sono deducibili come spese per prestazioni di lavoro. Questo vale anche per beni, regali, voucher, bonus e benefit vari che non rientrano nel concetto di rappresentanza.
In un’ottica di gestione, questo significa che l’impresa può considerare tali costi come parte del costo del lavoro, senza che siano soggetti ai limiti o ai calcoli particolari previsti per le spese di rappresentanza. Tuttavia, a differenza dei compensi in denaro e di quelli in natura non ricompresi nella disciplina agevolata del welfare, tali compensi non comportano il pagamento della parte datoriale dei contributi previdenziali (la parte, peraltro, più cospicua degli stessi). Il costo del lavoro, in questo caso, non solo è interamente deducibile ma è anche più basso – a parità di condizioni – rispetto a quello della modalità di corresponsione tradizionale dei compensi.
Per il dipendente
Gli omaggi costituiscono un fringe benefit: non rientrano nel compenso in denaro, ma sono un’agevolazione in natura o un valore aggiuntivo al rapporto di lavoro. Per questo la normativa fiscale prevede soglie di esenzione:
Se il valore complessivo dei benefit/omaggi non supera tale soglia, il dipendente non subisce imposizione fiscale su di essi e nemmeno contributiva. Superata la soglia, invece, l’intero importo (non solo la parte eccedente) concorre a formare il reddito da lavoro.
Questo meccanismo rende l’omaggio/dono un’opzione di welfare aziendale molto interessante, ma richiede attenzione alla documentazione, alla tracciabilità e al valore complessivo.
Dal punto di vista dell’IVA, gli omaggi ai dipendenti non sono inerenti all’attività d’impresa: per la normativa sugli omaggi ciò significa che l’IVA sugli acquisti relativi ai beni ceduti non è detraibile, e la cessione gratuita è fuori campo IVA.
Dal punto di vista dell’IRAP, gli omaggi ai dipendenti, essendo un costo legato al personale, divengono o meno deducibili in relazione alla natura del soggetto e dal tipo di rapporto:
In sostanza: l’omaggio ai dipendenti può rappresentare un costo ben gestito per l’impresa (deducibile come costo del lavoro), ma non dà diritto a particolari vantaggi IVA o IRAP.
La novità delle soglie 1.000 / 2.000 euro per i fringe benefit offre oggi alle imprese uno spazio utile per erogare valore aggiunto al dipendente (bonus, regali natalizi, buoni, benefit vari) senza gravare sul suo reddito e senza rischiare di compromettere deducibilità o detrazioni.
Tuttavia questa scelta deve essere gestita con rigore:
Per una struttura odontoiatrica che intende rafforzare il proprio welfare aziendale, questo canale può essere molto interessante — soprattutto per fidelizzare collaboratori, motivare lo staff, e contenere l’impatto fiscale e contributivo sui compensi.
Se gestisci un ambulatorio, una stp o uno studio odontoiatrico e vuoi usare gli omaggi ai dipendenti come strumento di welfare / motivazione, queste sono le principali regole operative da non dimenticare:
Gli omaggi ai dipendenti e i fringe benefit rappresentano per le imprese sanitarie uno strumento di welfare potente, potenzialmente efficace per valorizzare il capitale umano, fidelizzare, generare motivazione.
La normativa — soprattutto con le nuove soglie di esenzione — li rende fiscalmente appetibili: il costo è deducibile, il benefit può rimanere esente per il dipendente, e l’assenza di IVA detraibile non rappresenta un ostacolo insormontabile se si pianifica correttamente.
Ma affinché questa leva diventi un vero asset, è indispensabile conoscere bene la disciplina fiscale, documentare ogni erogazione, rispettare limiti e procedure, e gestire in modo integrato contabilità, IVA, redditi e benefit.
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