

Le società di consulenza odontoiatrica offrono normalmente servizi sanitari complessi alle strutture sanitarie esterne, che ricomprendono la prestazione professionale di un professionista abilitato e alcuni servizi accessori, quali la messa a disposizione di strumentazione e protocolli, know how e altro. Per evitare di caricare tali strutture esterne di altra iva indetraibile aggiuntiva, le società di consulenza sono solite fatturare le prestazioni sanitarie in esenzione e quelle accessorie in modalità gratuita, sulla base di un contratto di consulenza tra le due entità giuridiche che precisi ogni dettaglio di questo complesso rapporto. Tuttavia, il fatto che la prestazione sia resa gratuitamente NON garantisce affatto che l’iva non sia comunque dovuta. Condizione essenziale per l’applicazione dell’esenzione, persino quando la cessione è effettuata gratuitamente, è che la cessione dei beni o servizi normalmente soggetti ad iva rientri pienamente nell’ambito di esercizio dell’impresa. Ne deriva la fondamentale importanza dell’oggetto sociale della società di consulenza, che deve ovviamente ricomprendere quella tipologia di attività e del contratto che lega la stessa alla struttura sanitaria esterna che deve essere redatto con le clausole corrette al fine di evitare contestazioni.

Nel mondo dell’odontoiatria moderna non esistono più prestazioni isolate.
Ogni atto clinico vive dentro una rete di competenze, strumenti, processi e risorse che concorrono alla qualità del risultato finale. È lo specchio più fedele della trasformazione del dentista contemporaneo: da artigiano solitario a professionista inserito in un sistema organizzato, fatto di know-how, protocolli, figure specialistiche e tecnologie integrate.
In questo contesto, alcuni studi e centri odontoiatrici si appoggiano a società esterne per supporto organizzativo, messa a disposizione di personale medico, strumentazione o know-how. E accade sempre più spesso che parte di questi servizi sia resa gratuitamente, magari nell’ambito di un accordo di collaborazione più ampio.
La domanda che tormenta amministrativi, consulenti e dentisti è sempre la stessa: se il servizio accessorio è gratuito, l’IVA è dovuta oppure no?
Una domanda apparentemente semplice, alla quale la risposta fiscale — come spesso accade — non si lascia afferrare subito.
La tentazione diffusa è quella di applicare una delle due scorciatoie mentali tipiche della materia:
“Se è gratuito non c’è IVA.”
“Se riguarda un’attività sanitaria sarà esente.”
Entrambe portano fuori strada.
La disciplina IVA, infatti, non ragiona in termini di simpatia verso la gratuità, ma di funzione economica del servizio.
E prima ancora di chiederci se l’operazione è imponibile o esente, dobbiamo domandarci se è un’operazione per la quale l’IVA rileva. Perché il punto è tutto lì.
La norma che inquieta molti consulenti è l’art. 3, comma 3 del DPR 633/1972, che considera prestazioni imponibili anche quelle rese gratuitamente ma:
per finalità estranee all’impresa, oppure
destinate a bisogni privati dell’imprenditore o dei dipendenti.
Se un dentista regala un iPad allo staff e ne ha detratto l’IVA all’acquisto, l’operazione è imponibile.
Se un’azienda offre consulenza gratuita a titolo di cortesia personale, l’operazione è imponibile.
Ma se una società svolge professionalmente proprio quell’attività, la gratuità non muta la natura del servizio.
Non c’è “estraneità” all’impresa.
Non c’è beneficio privato.
Non c’è deviazione dal core business.
Quella prestazione — pur gratuita — non ricade nell’autoconsumo.
È diventato frequente l’accordo tra strutture odontoiatriche e società di consulenza che forniscono:
personale di supporto,
strumenti tecnologici,
know-how gestionale,
protocolli operativi,
servizi tecnici in senso lato.
La prestazione sanitaria viene fatturata in esenzione, come previsto dall’art. 10, n. 18.
Ma la prestazione accessoria? È gratuita. È contrattualizzata come tale. E soprattutto rientra pienamente nell’oggetto sociale della società che la presta.
Qui sta il punto cruciale: la società sta svolgendo la sua attività tipica, non un favore né una destinazione estranea all’impresa.
Il risultato, dal punto di vista IVA, è cristallino:
La prestazione gratuita non è imponibile e nemmeno esente. È semplicemente fuori campo IVA.
Fuori campo perché manca il corrispettivo, presupposto essenziale dell’imposta.
Fuori campo perché non si applica l’autoconsumo, non essendovi estraneità all’attività.
Non c’è titolo per applicare l’IVA e tantomeno per applicare l’esenzione. Restano solo le regole generali: l’operazione non assume rilevanza ai fini dell’imposta.
Un errore diffuso è pensare che, siccome la prestazione sanitaria principale è esente, anche quella organizzativa lo diventi “per trascinamento”. Non è così.
L’esenzione sanitaria tutela il rapporto sanitario–paziente, non i rapporti tra imprese. E la giurisprudenza UE ha chiarito che l’accessorietà fiscale richiede due condizioni:
stessi soggetti,
stesso destinatario.
Quando la società di consulenza supporta lo studio, non sta supportando il paziente, non c’è unicità di prestazione ai fini IVA. Dunque l’esenzione non si estende.
E proprio per questo la prestazione — essendo gratuita e caratteristica — non assume rilevanza IVA.
Per i nostri studi, spesso oberati da adempimenti e paure di sbagliare, la conseguenza è molto più semplice del percorso logico che porta a formularla:
Chi riceve servizi gratuiti da una società che svolge professionalmente quei servizi non deve applicare né pretendere IVA.
Nessuna autofattura. Nessuna applicazione del principio del valore normale. Nessuna esenzione da giustificare e tantomeno alcun rischio di detrazione indebita.
L’operazione resta fuori dal sistema IVA.
La gratuità è uno strumento contrattuale potente, ma va dichiarata senza ambiguità.
La clausola deve evidenziare:
che il servizio gratuito rientra nelle attività tipiche della società,
che non costituisce forma di corrispettivo occulto della prestazione sanitaria,
che non esiste alcun nesso sinallagmatico con l’atto clinico.
Solo così si evita la riqualificazione e si mette al riparo il dentista da interpretazioni fantasiose.
Il panorama fiscale non premia chi cerca scorciatoie, ma chi conosce il perimetro dentro cui muoversi.
E dentro questo perimetro la regola è semplice: un servizio gratuito, se appartiene all’attività propria dell’impresa che lo rende, non genera IVA. Non è imponibile. Non è esente. È fuori campo.
Perché la gratuità, quando è coerente con il modello di business, non è un’anomalia: è una scelta strategica.
E il diritto tributario, ogni tanto, sa riconoscerlo.
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