

La Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate del 4 dicembre 2025, n. 301 ha confermato quanto era facile aspettarsi e cioè che gli indennizzi ai familiari stretti del dirigente non costituiscono per gli stessi reddito imponibile ai fini fiscali. Principio analogo è pienamente applicabile anche a una particolare specie di percettori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e cioè agli amministratori di società. Nel nostro ambito, tale importante informazione può essere molto utile a tutti quei dentisti che hanno costituito società di capitali per la gestione di ambulatori o anche s.t.p. – srl. Costoro ben potranno utilizzare tale forma di estrazione del reddito dalle proprie società sia per il favorevole trattamento fiscale che per fini tipici della pianificazione successoria e/o della buona gestione familiare. Tuttavia, al fine di ottenere la deducibilità delle somme impiegate allo scopo in capo alla società, si rende assolutamente necessario osservare alcuni accorgimenti che vengono illustrati in questa pillola.

Nel mondo delle imprese sanitarie moderne — dai grandi network alle STP odontoiatriche più strutturate — il tema delle tutele integrative a favore dei professionisti chiave è diventato centrale.
Che si tratti di dirigenti, amministratori, partner clinici o figure strategiche, la domanda è sempre la stessa: come proteggerli (e proteggere le loro famiglie) senza generare ricadute fiscali indesiderate?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 301 del 4 dicembre 2025 offre uno spunto prezioso.
Si parla di dirigenti, è vero. Ma il principio è molto più ampio e tocca anche gli amministratori delle nostre società odontoiatriche. Ed è proprio qui che vale la pena soffermarsi.
La società oggetto dell’interpello riconosceva ai propri dirigenti-partner:
una somma una tantum (TCM) di 1.300.000 euro,
una rendita annuale (AICM) di 125.000 euro ai familiari fino al compimento dei 62 anni teorici del dirigente.
Tutto predeterminato da un regolamento aziendale e tutto coperto da una polizza stipulata dalla società, di cui il dirigente non era parte.
Il punto centrale della risposta dell’Agenzia è semplice: le somme erogate ai familiari in caso di morte non costituiscono reddito imponibile, perché non remunerano attività lavorativa, non sostituiscono redditi e derivano da un evento — la morte — che il TUIR sottrae alla logica impositiva (art. 6, co. 2).
Fin qui nulla di sorprendente. Ma le implicazioni vanno ben oltre il mondo dei dirigenti.
La risposta è affermativa. E lo è per ragioni tecniche, non per analogia.
L’amministratore non è un dipendente, ma rientra nei redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50 TUIR).
La non imponibilità prevista dall’art. 6 si applica a tutti gli indennizzi che non sostituiscono redditi e derivano da morte o invalidità permanente.
Esattamente come nel caso del dirigente.
Dunque, se una società decide di riconoscere un’indennità ai familiari dell’amministratore in caso di morte, questa non costituisce reddito imponibile per gli eredi. E non occorre che l’amministratore sia titolare della polizza: anzi, meglio se non lo sia.
Tuttavia, la questione interessante è un’altra: come si rende deducibile il costo per la società?
La non imponibilità per i familiari è un tema. La deducibilità del costo sostenuto dalla società è un altro — e spesso molto più delicato. Se la società stipula una polizza o prevede un’indennità per il proprio amministratore, per dedurre quel costo serve una condizione precisa:
il trattamento deve essere previsto in una fonte societaria qualificata e coerente con l’assetto di governance.
Per il dipendente basta un regolamento aziendale.
Per l’amministratore, invece, è necessario uno strumento più alto: lo statuto.
Lo statuto è l’unico documento che:
definisce cosa la società può o non può riconoscere ai propri amministratori;
fonda giuridicamente il rapporto e i suoi oneri;
legittima la spesa come inerente (principio necessario per la deducibilità).
Senza una clausola statutaria, l’indennità rischia di essere vista come liberalità, con conseguente indeducibilità.
Per questo è opportuno — per non dire indispensabile — introdurre nello statuto una clausola ad hoc.
Di seguito la versione più lineare, efficace e coerente con la normativa civile e fiscale, pronta per essere inserita in uno statuto di S.r.l. o STP odontoiatrica:
Art. X – Indennità in caso di morte o invalidità permanente dell’amministratore
La società può riconoscere ai componenti dell’organo amministrativo indennità una tantum, prestazioni periodiche o trattamenti economici integrativi in caso di morte, invalidità permanente totale o parziale, o altri eventi di natura infortunistica che impediscano lo svolgimento dell’incarico.
L’ammontare delle indennità, i beneficiari e le condizioni di erogazione sono determinati dall’Assemblea dei soci con apposita delibera.
La società è autorizzata a stipulare polizze assicurative intestate alla società stessa, finalizzate alla copertura degli oneri derivanti dalle indennità previste dal presente articolo.
Le somme e i trattamenti previsti non hanno natura retributiva, non costituiscono compenso per l’incarico né distribuzione indiretta di utili, ma rappresentano misure di tutela connesse alla continuità aziendale.
Le spese sostenute dalla società per tali indennità o per le relative polizze sono inerenti all’attività sociale e deducibili ai sensi della normativa vigente.
La crescita delle strutture sanitarie complesse — dalle S.r.l. alle STP, fino alle aggregazioni in rete — ha portato con sé la necessità di proteggere figure chiave: amministratori, direttori sanitari, responsabili clinici.
In questo contesto le tutele integrative non sono più un “benefit”, ma strumenti di governance, continuità aziendale e responsabilità verso le famiglie.
Sapere che l’indennità in caso di morte:
non costituisce reddito per gli eredi,
è deducibile per la società se lo statuto lo prevede,
può essere coperta da una polizza intestata alla società,
significa costruire organizzazioni solide, protette e conformi.
Esattamente ciò che serve alle imprese odontoiatriche che vogliono guardare avanti e i cui titolari dentisti vogliono anche poter contare su strumenti di estrazione del reddito che godono di un trattamento fiscale e contributivo ottimale e che possano assolvere anche a esigenze tipiche del loro nucleo familiare.
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