

Come gestire i collaboratori nelle STP odontoiatriche in modo pienamente legale e flessibile? La normativa impone che solo i soci possano trattare i pazienti, ma esistono molte soluzioni per integrare i collaboratori senza perdere il controllo della società: quote auto-estinguibili, procure irrevocabili, opzioni contrattuali, socio d’opera, categorie speciali di quote e altro ancora. In questo articolo analizziamo tutte le strade lecite, i loro effetti sulla governance, sul regime forfettario, sulla titolarità effettiva e sul rispetto dei 2/3 professionali, offrendo una guida completa per dentisti e consulenti che vogliono strutturare una STP davvero efficiente e conforme.

Negli ultimi anni le Società tra Professionisti (STP) hanno iniziato a diffondersi anche in ambito odontoiatrico, portando con sé nuove opportunità ma anche nuove complessità organizzative. Tra queste, una delle più rilevanti riguarda il ruolo dei collaboratori nelle STP, cioè di quei professionisti esterni – odontoiatri, igienisti, specialisti – che operano abitualmente negli studi dentistici tradizionali ma che, all’interno di una STP, si trovano di fronte a un limite normativo ben preciso.
L’art. 10, comma 3, della Legge 183/2011 stabilisce infatti che l’attività professionale può essere esercitata esclusivamente dai soci della STP (abbiamo descritto questa criticità in modo esaustivo all’interno del Libro “La StP Odontoiatrica” cui rimandiamo per completezza).
Questo significa, in pratica, che un collaboratore che non sia socio non può trattare pazienti della società, anche se è regolarmente iscritto all’albo, qualificato e perfettamente idoneo dal punto di vista clinico.
È un vincolo che, nella quotidianità di uno studio dentistico, rischia di diventare un ostacolo importante: la collaborazione professionale, per propria natura, è flessibile, dinamica, spesso basata su rapporti non continuativi e su esigenze cliniche che cambiano nel tempo. Le STP, invece, imporrebbero un modello statico, dove solo chi partecipa al capitale sociale può esercitare.
Ed è proprio da questa tensione che nasce il problema pratico dei “collaboratori nelle STP”.
Per questo diventa essenziale chiedersi:
Esistono soluzioni giuridiche – pienamente lecite e operative – che permettano ai collaboratori di essere soci solo per il tempo necessario a svolgere la loro attività, mantenendo allo stesso tempo il controllo della struttura da parte dei fondatori e garantendo conformità alla normativa?
La risposta è sì.
In questo articolo analizzeremo tutte le soluzioni possibili, dalle più eleganti e sofisticate (come le quote auto-estinguibili) a quelle più tradizionali e contrattuali (come procura irrevocabile, opzioni e clausole di esclusione), chiarendo per ciascuna:
L’obiettivo è fornire a dentisti e consulenti uno strumento completo, che consenta di scegliere consapevolmente il modello più adatto alla propria STP odontoiatrica, garantendo al contempo legalità, flessibilità organizzativa e tutela dei fondatori.
Riferimento normativo: art. 2468, comma 2, c.c.
«L’atto costitutivo può attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.»
Le quote auto-estinguibili o auto-trasferibili rappresentano oggi la soluzione più elegante e moderna per gestire l’ingresso e l’uscita dei collaboratori nelle STP odontoiatriche. La loro caratteristica essenziale è l’automatismo: lo statuto può prevedere che la quota assegnata al collaboratore si estingua oppure si trasferisca automaticamente a un soggetto predeterminato quando si verifica un evento oggettivo, come la cessazione del contratto di collaborazione.
Questa possibilità discende dall’autonomia statutaria riconosciuta dall’art. 2468 del codice civile. La dottrina interpreta questa norma come una vera e propria clausola di elasticità della SRL, che permette di creare categorie speciali di quote, condizionate o soggette a estinzione automatica, adattandole alle esigenze operative delle società professionali. Non a caso la prassi notarile più moderna utilizza sempre più spesso tali strumenti anche nelle STP.
Il funzionamento è lineare. Lo statuto stabilisce che la quota del collaboratore è soggetta a una condizione risolutiva: quando il rapporto di collaborazione cessa – evento che deve essere definito con precisione e facilmente verificabile – la quota semplicemente “cade” oppure si trasferisce senza necessità di delibera assembleare o di atto notarile. Tutto avviene per effetto automatico della clausola statutaria, accettata dal collaboratore nel momento in cui entra a far parte della compagine sociale.
Una clausola tipica potrebbe essere formulata così:
“La quota assegnata al socio collaboratore si estingue automaticamente alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di collaborazione professionale con la società, senza necessità di delibera assembleare né di atto notarile.”
Oppure, nella variante del trasferimento necessario:
“Alla cessazione del rapporto di collaborazione, la quota del socio collaboratore si trasferisce automaticamente ai soci fondatori al prezzo predeterminato di euro [X].”
I vantaggi per una STP odontoiatrica sono evidenti. Questa soluzione consente di rispettare in modo impeccabile l’art. 10, comma 3, della Legge 183/2011, secondo cui «l’esercizio dell’attività professionale è consentito unicamente ai soci della società». Rendendo il collaboratore socio, anche solo temporaneamente, egli può operare sui pazienti della STP in piena conformità alla legge. È inoltre una soluzione straordinariamente snella: evita continui atti notarili, riduce la burocrazia e permette ai fondatori di mantenere il controllo della società, modellando la quota del collaboratore come una partecipazione “tecnica”, priva di voto o con diritti economici minimi.
Un ulteriore vantaggio è la riduzione del rischio di contenzioso. Se la regola è nello statuto e il collaboratore la accetta, diventa difficile contestarne l’applicazione. La partecipazione del collaboratore nella STP è chiara, temporanea e completamente governabile.
Naturalmente esistono anche limiti, tutti gestibili con un’adeguata redazione. Occorre una modifica statutaria tramite notaio e l’evento che determina l’estinzione o il trasferimento deve essere definito con rigore: la “cessazione del contratto” è perfetta, mentre formule vaghe non sarebbero valide. È inoltre necessario prevedere meccanismi corretti per la tutela dei creditori e per la gestione del capitale sociale, soprattutto quando la quota si estingue.
Nel complesso, questa è probabilmente la soluzione più armonica per gestire i collaboratori nelle STP. Consente di coniugare esigenze normative, flessibilità gestionale e tutela dei fondatori, trasformando un vincolo apparentemente rigido in un processo fluido e funzionale. Per le STP odontoiatriche con un numero variabile di collaboratori esterni, rappresenta spesso la scelta ideale.
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Riferimento normativo: art. 1723, comma 2, c.c.
«La procura è irrevocabile quando è conferita anche nell’interesse del rappresentante.»
Tra le soluzioni più efficaci per gestire i collaboratori nelle STP vi è quella che combina la cessione di una piccola quota al collaboratore con il rilascio, da parte di quest’ultimo, di una procura speciale irrevocabile a ritrasferire quella stessa quota ai fondatori al verificarsi di determinate condizioni. È una soluzione diversa dalle quote auto-estinguibili: meno “automatica”, perché richiede un passaggio notarile al momento del trasferimento, ma più flessibile, perché consente ai fondatori di recuperare la quota non solo quando termina la collaborazione, ma anche in presenza di cause ulteriori, come motivi disciplinari o violazioni contrattuali.
Il fondamento giuridico di questo meccanismo è chiaro e solido. L’art. 1723, comma 2, del codice civile stabilisce che la procura può essere irrevocabile quando è conferita “nell’interesse del rappresentante”. Nel nostro caso, l’interesse del rappresentante – cioè i soci fondatori – è evidente: mantenere un assetto societario conforme alla normativa delle STP, che permette l’attività professionale solo ai soci (art. 10, comma 3, L. 183/2011), e prevenire situazioni in cui un collaboratore perda i requisiti o si renda inidoneo a rimanere nella compagine sociale. È questo interesse concreto e attuale a rendere valida la procura irrevocabile anche quando conferita dal collaboratore alla società o ai fondatori.
Il funzionamento, nella pratica, è semplice ma richiede un coordinamento preciso dei documenti. Il collaboratore acquista o riceve una piccola quota della STP. Contestualmente, sottoscrive una procura irrevocabile a vendere la quota, che autorizza i fondatori o un loro delegato a trasferire la quota:
La procura permette ai fondatori di completare il trasferimento anche in assenza del collaboratore, firmando al suo posto. L’atto di trasferimento finale avverrà comunque davanti al notaio, ma senza bisogno della presenza o del consenso dell’ex collaboratore.
I vantaggi per una STP odontoiatrica sono notevoli. È una soluzione estremamente flessibile, molto più ampia rispetto alle quote auto-estinguibili, che richiedono eventi oggettivi. Qui i fondatori possono decidere legittimamente di recuperare la quota per una pluralità di ragioni. Inoltre, la gestione del capitale sociale è semplice: la quota non si estingue, ma passa rapidamente da un soggetto all’altro. Il rischio di contenzioso è ridotto, perché il collaboratore accetta volontariamente la procura nel momento dell’ingresso in società, e la sua irrevocabilità è giustificata dall’interesse dei fondatori.
Questa soluzione è particolarmente utile quando la STP intende mantenere un forte controllo sulla compagine sociale e quando i collaboratori possono cambiare con frequenza o vi siano ragioni per cui si voglia mantenere un margine decisionale sulla loro permanenza nella società, incluse situazioni di valutazione professionale o gestionale. Per molti studi odontoiatrici, questa soluzione risulta più intuitiva e immediata da applicare, soprattutto quando si desidera mantenere un efficace equilibrio tra autonomia clinica dei collaboratori e controllo aziendale dei fondatori.
Naturalmente, esistono limiti che è bene conoscere. La soluzione non è “automatica” come quella precedente: per il trasferimento finale della quota è comunque necessario un atto notarile, sebbene semplificato dalla procura. Inoltre, è essenziale redigere la procura con grande attenzione, per evitare contestazioni sulla causa dell’irrevocabilità o sul prezzo predeterminato della quota, che deve essere motivato e proporzionato. Tuttavia, con una buona consulenza tecnica, questi rischi possono essere neutralizzati.
Nel complesso, la combinazione cessione della quota + procura irrevocabile è una soluzione molto potente e totalmente lecita, che unisce rigore giuridico e enorme flessibilità operativa. È particolarmente adatta alle STP odontoiatriche che desiderano un forte controllo sulla struttura societaria pur mantenendo la possibilità di far entrare e uscire i collaboratori in modo rapido e sicuro.
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Riferimenti normativi: art. 1322 c.c.
«Le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.»
art. 2469, comma 1, c.c.
«Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, salvo che l’atto costitutivo disponga diversamente.»
Accanto alle soluzioni basate su meccanismi statutari o su procure irrevocabili, esiste un ulteriore gruppo di strumenti giuridici che possono essere utilizzati per disciplinare l’ingresso e l’uscita dei collaboratori nelle STP: si tratta delle opzioni di acquisto e vendita, dei patti parasociali e degli accordi di riacquisto obbligatorio. Sono strumenti classici del diritto societario, estremamente versatili, fondati sulla libertà contrattuale sancita dall’art. 1322 c.c., e pienamente applicabili anche alle STP odontoiatriche.
A differenza delle soluzioni viste in precedenza, qui l’evento che determina la cessione della quota non produce effetti automatici, ma fa scattare un obbligo contrattuale. La logica è semplice: il collaboratore diventa socio e, parallelamente, sottoscrive un accordo (generalmente esterno allo statuto, come un patto parasociale o una scrittura privata) in cui si impegna a vendere la propria quota ai soci fondatori se si verificano determinate condizioni. Le condizioni possono essere molto più ampie rispetto a quelle ammesse per le quote auto-estinguibili, includendo non solo la cessazione della collaborazione, ma anche criteri di merito, conformità a protocolli clinici o, più in generale, esigenze organizzative dello studio.
Il meccanismo più usato è quello della call option (opzione di acquisto). I fondatori hanno il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare la quota del collaboratore al verificarsi di un evento specificato nell’accordo. Una variante è la put (obbligo del socio collaboratore di vendere), che può essere utile quando si vuole garantire un’uscita certa e rapida. In alcuni casi si usa una soluzione combinata: call per i fondatori e put per la società o per un altro socio, in modo da garantire certezza del risultato.
L’elemento caratterizzante di questi strumenti è che il trasferimento della quota non è automatico: richiede un atto notarile, perché ogni cessione di quote di SRL deve essere iscritta al Registro Imprese tramite atto pubblico o scrittura autenticata. Tuttavia, rispetto alla procura irrevocabile, questi accordi hanno un vantaggio importante: consentono una maggiore granularità nelle condizioni che giustificano l’uscita del collaboratore. Possono includere, ad esempio:
Questa ampiezza consente di costruire strumenti estremamente personalizzati e di adattare con precisione l’accordo alle esigenze della singola STP.
I vantaggi, quindi, sono evidenti: grande flessibilità, capacità di modellare la clausola sulle esigenze dello studio, possibilità di prevedere un prezzo di riacquisto predefinito o determinabile con criteri oggettivi (per esempio basati sul valore funzionale della partecipazione), e soprattutto la totale compatibilità con la normativa vigente. Il collaboratore sa, sin dall’inizio, che la sua permanenza nella compagine sociale è subordinata a condizioni precise e trasparenti, mentre i fondatori mantengono un controllo efficace sul capitale della società.
D’altro canto, ci sono limiti da considerare. Il principale è che, in caso di rifiuto del collaboratore di vendere la quota, l’accordo richiede una fase di enforcement: occorre cioè adire il tribunale per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto non eseguito. Questo rischio può essere mitigato utilizzando una call option strutturata in modo particolarmente vincolante, prevedendo un sistema di penali o ricorrendo a una procura contestuale, ma rimane comunque un elemento di attenzione.
Inoltre, non essendoci automatismo, questi strumenti implicano sempre un certo livello di gestione notarile al momento della cessione, anche se con costi e tempi limitati.
Nel complesso, le opzioni e i patti parasociali rappresentano una soluzione molto solida, perfettamente lecita e di grande tradizione nel diritto societario. Sono particolarmente adatti alle STP che desiderano una disciplina precisa e negoziata per l’ingresso e l’uscita dei collaboratori, senza necessariamente modificare lo statuto e con una maggiore libertà nella definizione delle condizioni di uscita rispetto alle quote auto-estinguibili.
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Riferimenti normativi: art. 1372 c.c.
«Le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.»
«Il contratto ha forza di legge tra le parti.»
Esiste anche una soluzione più semplice rispetto alle opzioni e ai patti parasociali, basata sull’inserimento nel contratto di collaborazione di una clausola di cessione obbligatoria della quota al verificarsi di un determinato evento, di solito la cessazione del rapporto professionale. È uno strumento lineare: il collaboratore diventa socio e, parallelamente, si impegna a vendere la propria quota ai fondatori quando smette di lavorare per la STP.
Si tratta di un meccanismo interamente fondato sull’autonomia contrattuale degli artt. 1322 e 1372 del codice civile. Nel contratto di collaborazione si può prevedere che, alla sua cessazione, il socio collaboratore sia obbligato a trasferire la propria quota entro un termine prestabilito e a un prezzo che può essere:
Il funzionamento è intuitivo: cessazione della collaborazione → nasce l’obbligo di vendita → si procede al trasferimento notarile della quota. È una soluzione comprensibile anche per chi non ha grande familiarità con il diritto societario e si presta bene alle STP di piccole dimensioni o con pochi collaboratori.
Il vantaggio principale è la semplicità. Non richiede modifiche statutarie, non implica categorie di quote particolari, non necessita di procura irrevocabile. Tutto viene gestito in un unico documento, il contratto di collaborazione, che già disciplina i rapporti tra professionista e società. I fondatori mantengono il controllo della compagine sociale, il collaboratore accetta fin dall’inizio la regola del rientro della quota, e la società rimane conforme all’art. 10, comma 3, della Legge 183/2011 che consente l’esercizio professionale «unicamente ai soci» durante il rapporto.
Tuttavia questa soluzione presenta anche alcuni limiti strutturali. Il primo è che, non essendoci un automatismo, per completare il trasferimento della quota è sempre necessario un atto notarile. Il secondo è che, se il collaboratore dovesse rifiutarsi di firmare l’atto di cessione, la società dovrebbe attivare una procedura giudiziale per ottenere una sentenza che tenga luogo della sua firma. È un rischio non trascurabile, soprattutto in caso di rapporti conflittuali.
Un ulteriore limite è che questa clausola, se non ben formulata, può risultare troppo generica o contestabile. Per esempio, occorre evitare formulazioni vaghe del tipo “il socio cederà la quota se la società lo richiederà”, perché mancherebbe il requisito della determinazione o determinabilità dell’evento. È invece indispensabile che l’obbligo sia collegato a circostanze chiare, come la cessazione del contratto di collaborazione o altre situazioni verificabili.
Di fronte a questi limiti, questa soluzione rimane comunque lecita, trasparente e funzionale, specialmente per STP che non vogliono modificare lo statuto o adottare strumenti più articolati. È la versione più diretta della via contrattuale: elegante nella sua semplicità, ma meno robusta e meno immediatamente eseguibile rispetto alle opzioni o alla procura irrevocabile.
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Riferimenti normativi:
art. 10, comma 4, L. 183/2011
«Il professionista può partecipare alla società conferendo la propria prestazione d’opera.»
art. 2464, comma 2, c.c.
«Possono costituire conferimenti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.»
Tra le soluzioni più coerenti con la natura stessa delle STP vi è quella di configurare il collaboratore come socio d’opera, cioè come colui che partecipa alla società non tanto attraverso un apporto economico, ma attraverso l’apporto della propria prestazione professionale. Questa soluzione è perfettamente compatibile con il dettato normativo delle società tra professionisti, dove la componente intellettuale è centrale e la partecipazione del socio è spesso strettamente connessa alla sua attività clinica.
Il fondamento normativo è duplice. Da un lato, l’art. 10, comma 4, della Legge 183/2011 consente espressamente che il socio professionista partecipi tramite conferimento d’opera. Dall’altro, l’art. 2464 c.c. riconosce che possono costituire conferimenti “tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”, interpretazione che la dottrina ritiene compatibile anche con il conferimento di prestazioni professionali nelle società tra professionisti, se adeguatamente regolato.
Nella pratica, diventare socio d’opera significa che il collaboratore entra nel capitale della STP in virtù del suo apporto professionale, con una quota che rappresenta non tanto un valore economico, quanto un valore funzionale: il socio riceve una partecipazione “collegata” alla collaborazione, che ha senso e valore finché egli presta la propria attività all’interno della società.
Il funzionamento di questa soluzione si basa su una corretta impostazione statutaria. Lo statuto può prevedere che il socio d’opera mantenga la propria partecipazione solo fintanto che svolge la sua attività professionale per la STP. Al cessare della prestazione d’opera – che costituisce il conferimento – viene meno anche la ragione della sua partecipazione. Da qui possono derivare diversi meccanismi:
Il vantaggio principale di questa soluzione è che essa rispecchia perfettamente la logica delle STP, dove il capitale sociale non ha una funzione meramente finanziaria, ma rappresenta l’insieme delle competenze professionali riunite nella società. La partecipazione del collaboratore non è dunque un mero artificio per consentirgli di lavorare, ma una forma di integrazione diretta nel progetto professionale della società.
Inoltre, la natura “funzionale” della quota consente una gestione chiara e trasparente del rapporto societario: il socio d’opera mantiene la quota se e solo se contribuisce all’attività professionale; quando smette di farlo, la sua partecipazione cessa di avere ragion d’essere. È un modello particolarmente adatto a STP strutturate, in cui il contributo professionale dei soci è il vero fulcro dell’attività sociale.
Tuttavia, questa soluzione richiede alcune attenzioni. Prima di tutto, la disciplina dei conferimenti d’opera nelle SRL è meno dettagliata rispetto a quella delle società di persone, e ciò impone una redazione statutaria particolarmente rigorosa, per evitare incertezze interpretative o contestazioni. Inoltre, la valutazione del conferimento d’opera deve essere formulata in modo chiaro, non solo per ragioni fiscali, ma anche per la determinazione dei diritti del socio. Infine, questa soluzione non fornisce da sola un automatismo di uscita: richiede l’integrazione con clausole di cessione, trasformazione o estinzione, analoghe a quelle esaminate nelle soluzioni precedenti.
Nel complesso, il socio d’opera è una soluzione molto interessante e concettualmente elegante, che però richiede un certo livello di sofisticazione tecnica. È ideale per STP che vogliono valorizzare il contributo professionale dei propri collaboratori e integrarli in modo coerente nel progetto imprenditoriale. Non è la soluzione più semplice per gestire collaborazioni saltuarie o di breve durata, ma rappresenta una via perfettamente lecita e piena di potenzialità.
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Riferimenti normativi:
artt. 1703 ss. c.c.
«Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.»
art. 2471-bis c.c.
«Sulla partecipazione possono essere costituiti pegno, usufrutto e sequestro.»
(utile per comprendere che diritti diversi dalla proprietà possono legittimamente gravare sulla quota)
Tra le soluzioni più tecniche e meno utilizzate nella pratica quotidiana delle STP odontoiatriche vi sono quelle basate sul mandato fiduciario o, più in generale, su strutture “ibride” che separano la titolarità formale della quota dall’esercizio dei diritti sociali. Sono strumenti perfettamente leciti, utilizzati in operazioni societarie complesse, e che possono essere adattati anche al contesto delle società professionali, pur con alcune cautele.
Il fondamento è duplice. Da un lato, il codice civile disciplina il mandato come contratto attraverso il quale un soggetto agisce in nome e per conto di un altro (art. 1703 c.c.); dall’altro, la disciplina delle quote di SRL consente la presenza di situazioni giuridiche diverse sulla partecipazione (art. 2471-bis c.c.), dimostrando che la proprietà della quota non è necessariamente l’unico elemento rilevante nella governance societaria.
Nel caso delle STP, ciò permette di creare uno schema nel quale il collaboratore può essere socio solo formalmente, mentre l’effettivo esercizio dei diritti sociali (come il voto, le decisioni, la rappresentanza) è attribuito a un altro soggetto tramite mandato fiduciario. In pratica, la quota può essere intestata al collaboratore, che così soddisfa il requisito dell’art. 10, comma 3, della Legge 183/2011 (secondo cui «l’esercizio dell’attività professionale è consentito unicamente ai soci»), ma il collaboratore può essere tenuto a esercitare i diritti solo secondo le istruzioni del fiduciario, oppure può trasferire l’esercizio dei diritti attraverso un mandato.
In alcune varianti, la quota rimane nella disponibilità dei fondatori ma è temporaneamente “messa a disposizione” del collaboratore tramite strumenti fiduciari: il professionista viene considerato socio ai fini dell’attività professionale, pur senza acquisire una proprietà piena e definitiva della quota.
I vantaggi di queste strutture sono evidenti soprattutto in STP molto complesse, dove si vuole mantenere un controllo estremamente preciso dell’assetto societario pur consentendo ai collaboratori di operare per la società. Il mandato fiduciario consente infatti una gestione millimetrica dei diritti sociali e permette di separare l’esercizio della professione dal governo della società. È una soluzione utile anche quando i fondatori vogliono evitare un trasferimento effettivo delle quote, mantenendo la titolarità centralizzata.
Tuttavia, si tratta di una via che presenta diversi limiti. Il primo è la complessità tecnica: è necessario redigere contratti dettagliati, coordinare mandato e statuto, definire con precisione diritti e obblighi delle parti e garantire la conformità agli obblighi professionali e deontologici. Il secondo limite è il rischio di contestazioni sulla simulazione: se la struttura è costruita male, si potrebbe sostenere che il collaboratore non è un vero socio, ma solo un intestatario fittizio, e ciò potrebbe mettere a rischio la validità dell’assetto societario ai fini dell’art. 10 della Legge 183/2011. È dunque fondamentale che la partecipazione del collaboratore non sia meramente apparente e che il mandato non svuoti completamente la sua posizione.
Inoltre, a differenza delle soluzioni automatiche o contrattuali viste in precedenza, qui non è previsto un meccanismo di uscita naturale: la cessazione del rapporto fiduciario deve essere gestita tramite la risoluzione del mandato o attraverso obblighi di ritrasferimento della quota, con i relativi adempimenti.
In sintesi, il mandato fiduciario è una soluzione sofisticata, pienamente lecita ma delicata, adatta a STP di dimensioni più grandi o con particolari esigenze di governance. Non è in genere la soluzione ideale per studi odontoiatrici con collaborazioni variabili e turnover frequente, ma rappresenta una via possibile e tecnicamente interessante per casi in cui l’integrazione del collaboratore debba essere bilanciata con un controllo societario particolarmente stringente.
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Riferimento normativo: art. 2468, comma 2, c.c.
«L’atto costitutivo può attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.»
Una delle soluzioni più semplici e al tempo stesso più rispettose dell’architettura delle STP consiste nel creare per i collaboratori categorie di quote con diritti limitati, in particolare quote senza diritto di voto o con voto ridotto alle sole materie che riguardano l’attività professionale. È la via del cosiddetto “socio tecnico”, un socio che entra nella STP perché necessario ai fini dell’art. 10, comma 3, della Legge 183/2011 (secondo cui «l’esercizio dell’attività professionale è consentito unicamente ai soci»), ma che non incide realmente sugli equilibri societari.
Il fondamento normativo è l’art. 2468, comma 2, c.c., che consente di attribuire a singoli soci particolari diritti, creando categorie speciali di quote. La dottrina e la prassi notarile riconoscono che questa norma permette anche di modulare i diritti amministrativi ed economici delle partecipazioni, dando vita a quote a voto limitato, prive di voto o con diritti specificamente calibrati sulle esigenze della società.
In pratica, lo statuto può prevedere che la quota attribuita al collaboratore abbia:
Questa configurazione è particolarmente utile per le STP odontoiatriche perché consente di integrare il collaboratore come socio — così da permettergli di trattare i pazienti della STP — senza però attribuirgli un peso decisionale rilevante. La sua partecipazione diventa così strumentale e proporzionata alle esigenze della società: entra in STP non per partecipare alla governance, ma per svolgere attività professionale.
I vantaggi di questa soluzione sono molteplici. Innanzitutto, è una soluzione stabile e strutturale, perché si basa su una disposizione statutaria chiara e ben compresa dai notai. In secondo luogo, non richiede meccanismi complessi di uscita automatica o obbligatoria: la quota può rimanere nelle mani del collaboratore anche dopo la cessazione della collaborazione, se la STP preferisce, oppure può essere combinata con una delle soluzioni di uscita viste in precedenza (procura irrevocabile, opzione, estinzione automatica). In altre parole, è un “modulo” che può essere integrato con altre clausole per ottenere il livello di controllo desiderato.
Il principale limite di questa soluzione è che non risolve da sola il problema dell’uscita del collaboratore dalla compagine sociale. Il collaboratore diventa socio con diritti ridotti, ma rimane pur sempre un socio. Se la STP desidera che il collaboratore esca alla fine del rapporto professionale, occorre prevedere un meccanismo di uscita: una delle soluzioni esaminate nelle sezioni precedenti (quote auto-estinguibili, procura irrevocabile, opzione di riacquisto, clausola di esclusione, ecc.).
Un secondo limite riguarda la necessità di una modifica statutaria, poiché la creazione di una categoria speciale di quote deve essere prevista nell’atto costitutivo o introdotta tramite assemblea straordinaria con atto notarile.
Nel complesso, le quote a voto limitato o prive di voto sono una soluzione semplice, lecita e molto flessibile, che consente di integrare i collaboratori come soci in modo proporzionato e senza alterare l’assetto societario. È ideale come base strutturale per una STP che vuole riconoscere una partecipazione formale ai collaboratori senza cedere loro poteri decisionali o quote significative del capitale.
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Riferimento normativo: art. 2481-bis c.c.
«L’aumento del capitale può essere delegato agli amministratori ovvero può essere deliberato con esclusione o limitazione del diritto di opzione.»
Tra le soluzioni pienamente lecite e tecnicamente corrette per gestire l’ingresso dei collaboratori nelle STP vi è anche la possibilità di ricorrere a aumenti di capitale riservati, costruiti in modo tale da consentire al collaboratore di diventare socio solo per un periodo determinato, legato allo svolgimento della sua attività professionale. È una via più strutturata e meno immediata rispetto alle soluzioni contrattuali o automatiche viste in precedenza, ma ha una sua logica, specialmente nelle STP che desiderano mantenere una gestione del capitale molto formale e trasparente.
L’art. 2481-bis c.c. consente infatti alla società di deliberare aumenti di capitale riservati a soggetti specifici, anche con esclusione del diritto di opzione. Questo significa che la STP può decidere di emettere una quota nuova destinata esclusivamente al collaboratore, con modalità e condizioni fissate dallo statuto o dalla delibera assembleare. In questo modo il collaboratore diventa socio non acquisendo una quota preesistente, ma sottoscrivendo una nuova quota “creata” per consentirgli di operare all’interno della STP, nel rispetto dell’art. 10, comma 3, della Legge 183/2011, che richiede che l’attività professionale sia svolta “unicamente dai soci”.
La parte interessante di questo modello emerge nel momento dell’uscita del collaboratore. Poiché la quota è stata creata appositamente per lui, lo statuto può prevedere che, alla cessazione del rapporto professionale, accada una delle seguenti cose:
Tutte queste operazioni sono perfettamente lecite, purché siano previste con chiarezza e siano rispettati i principi di tutela del capitale e dei creditori.
I vantaggi della soluzione sono soprattutto di tipo strutturale. L’ingresso del collaboratore avviene in un quadro societario estremamente ordinato e formalizzato. L’operazione è trasparente verso soci, consulenti e autorità, e lo statuto può definire con precisione la logica di funzionamento delle quote destinate ai collaboratori. È una soluzione apprezzata soprattutto negli studi odontoiatrici più grandi, dove la governance societaria è parte integrante del progetto imprenditoriale.
Tuttavia, questa soluzione presenta diversi limiti pratici. Il primo è la macchinosità operativa: ogni ingresso e uscita richiede un passaggio notarile, perché l’aumento e la successiva riduzione del capitale non possono avvenire in modo privatistico. Questo la rende poco adatta a studi che gestiscono molti collaboratori o collaborazioni temporanee. Il secondo limite è che, come per altre soluzioni non automatiche, l’uscita del collaboratore non è immediata: occorre comunque una delibera e un atto formale, a meno che non sia combinata con clausole automatiche come quelle viste nella Soluzione n. 1.
Inoltre, la costruzione di aumenti di capitale “a tempo” richiede una grande attenzione tecnica: occorre coordinare statuto, delibere, contratti e procedure, per evitare rischi di invalidità o contestazioni sul valore della partecipazione.
Nel complesso, l’aumento di capitale riservato è una soluzione solida, perfettamente lecita e molto elegante dal punto di vista societario, ma meno efficace dal punto di vista operativo rispetto ai meccanismi automatici o contrattuali. È particolarmente utile per STP più strutturate, con una governance molto formalizzata, oppure per casi in cui il collaboratore debba avere una partecipazione pensata su misura, anche se non necessariamente permanente.
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Dopo aver analizzato tutte le soluzioni giuridiche disponibili, emerge con chiarezza che non esiste un unico meccanismo ideale per tutte le STP odontoiatriche. Ogni studio ha infatti una propria struttura, un diverso rapporto con i collaboratori e un differente livello di controllo societario che desidera mantenere. Tuttavia, alcune soluzioni si distinguono per efficacia, altre per semplicità, altre ancora per la loro funzione strategica. La comparazione diventa dunque uno strumento prezioso per scegliere consapevolmente.
La prima grande distinzione riguarda il grado di automatismo. Le soluzioni fondate sulle quote auto-estinguibili o auto-trasferibili sono le uniche a garantire un automatismo quasi totale: l’ingresso e l’uscita del collaboratore sono regolati dallo statuto, senza necessità di interventi successivi. Questo comporta una grande fluidità operativa e riduce al minimo il rischio di contenzioso. Tuttavia, richiedono una buona capacità di strutturazione statutaria e una definizione precisa degli eventi che attivano l’estinzione o il trasferimento.
Le soluzioni basate sulla procura irrevocabile e sulle opzioni contrattuali hanno un alto livello di flessibilità: permettono ai fondatori di recuperare la quota nelle situazioni più varie, anche non rigidamente oggettive. La loro forza sta nel fatto che possono adattarsi a una vasta gamma di scenari pratici e che sono spesso più intuitive per chi non ha dimestichezza con le categorie particolari di quote. Il limite principale è la necessità di formalizzare il trasferimento con un atto notarile e, in caso di resistenza del collaboratore, la possibilità di dover ricorrere al giudice.
Le soluzioni più semplici, come la clausola di cessione obbligatoria inserita direttamente nel contratto di collaborazione, sono efficaci quando la STP ha pochi collaboratori o quando il rapporto è molto lineare. La loro forza è la chiarezza; il loro limite, ancora una volta, è l’assenza di automatismo e la possibilità che si renda necessario un intervento giudiziale per ottenere l’esecuzione dell’obbligo.
Diversa è la logica dell’esclusione del socio, prevista espressamente dall’art. 2473-bis c.c. Si tratta di uno strumento forte, tipico delle SRL, che permette di allontanare soci che abbiano tenuto comportamenti gravi o incompatibili con i valori della società. È una soluzione preziosa in chiave disciplinare o fiduciaria, ma non è pensata per il semplice turnover dei collaboratori. Inoltre, richiede valutazioni formali, un iter assembleare e può essere soggetta a contestazioni.
Il modello del socio d’opera, tipico delle società professionali, è forse il più coerente con la natura delle STP. Il collaboratore diventa socio in virtù della sua prestazione professionale, e la sua permanenza nella compagine sociale è naturalmente legata all’esercizio della professione. Questa soluzione, però, richiede una struttura statutaria particolarmente accurata, perché la disciplina del conferimento d’opera nelle SRL non è dettagliata quanto quella nelle società di persone.
Ancora più sofisticate sono le soluzioni basate sul mandato fiduciario o sulle forme ibride di gestione dei diritti sociali. Si tratta di meccanismi perfettamente leciti, ma che richiedono grande attenzione nella redazione e che rischiano contestazioni se non costruiti con rigore. Sono strumenti adatti a STP molto strutturate o con esigenze particolari di governance.
Infine, la soluzione dell’aumento di capitale “a tempo”, pur essendo tecnicamente raffinata e perfettamente lecita, è spesso poco pratica per studi con turnover elevato di collaboratori, perché richiede passaggi notarili sia in entrata che in uscita. È tuttavia una soluzione apprezzabile quando si desidera un controllo societario molto formale o quando la struttura della STP prevede ingressi pianificati nel capitale.
Per facilitare il confronto, possiamo sintetizzare così i tratti distintivi delle varie soluzioni:
È evidente che nessuna soluzione è “giusta” in assoluto: lo è solo in relazione alle esigenze specifiche della STP. Gli studi con molti collaboratori e turnover elevato privilegeranno soluzioni automatiche o flessibili; quelli con esigenze di governance più complesse potranno optare per soluzioni strutturate; quelli che cercano semplicità preferiranno strumenti contrattuali essenziali.
In conclusione, conoscere tutte le strade lecite consente alle STP odontoiatriche di progettare in modo consapevole la propria struttura societaria, evitando rischi e rigidità, e soprattutto garantendo un modello sostenibile che rispetti la normativa e valorizzi al tempo stesso il contributo professionale dei collaboratori.
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Le soluzioni che consentono ai collaboratori di entrare ed uscire dalla compagine di una STP odontoiatrica non sono strumenti isolati: ciascuna di esse produce effetti anche su altri ambiti della vita societaria. È quindi necessario comprendere come le scelte in materia di quote, diritti particolari e meccanismi di recesso o trasferimento possano incidere sull’equilibrio strutturale della STP, sulla fiscalità dei soci, sulla governance e sulla continuità aziendale. Analizziamo, dunque, le principali ricadute da considerare.
La prima è certamente quella legata al rispetto della proporzione tra soci professionisti e non professionisti. L’art. 10, comma 4, della Legge 183/2011 stabilisce che i professionisti debbano detenere e rappresentare almeno i due terzi dei diritti di voto e del capitale sociale. Ciò significa che qualsiasi meccanismo di ingresso e uscita — soprattutto quelli automatici, come le quote auto-estinguibili o auto-trasferibili — deve essere progettato in modo tale da non mettere mai a rischio questa maggioranza. Un ingresso simultaneo di più collaboratori, oppure l’uscita automatica di un socio professionista, potrebbe alterare temporaneamente tale equilibrio. È quindi opportuno prevedere nello statuto strumenti di salvaguardia, come quote prive di voto, limiti quantitativi alle partecipazioni dei collaboratori o condizioni sospensive che evitino squilibri momentanei.
Un altro ambito delicato riguarda il regime forfettario dei soci professionisti. La normativa fiscale (Legge 190/2014, art. 1, commi 57 e seguenti) impedisce l’accesso o la permanenza nel regime forfettario quando il contribuente controlla direttamente o indirettamente una società che svolge attività riconducibile alla propria. Per questo motivo, è necessario valutare con attenzione se l’ingresso come socio (anche solo formale o mediante categorie speciali di quote) comporti o meno una situazione di controllo. In generale, quote senza voto, quote minoritarie e quote tecniche non generano in alcun modo il controllo societario; tuttavia, procure irrevocabili e patti parasociali possono essere valutati dall’Agenzia delle Entrate alla luce del loro contenuto effettivo. È dunque fondamentale che i meccanismi adottati non attribuiscano al collaboratore un potere diretto o indiretto sulla gestione della società, qualora egli intenda mantenere il regime forfettario.
Una terza ricaduta riguarda la governance della STP. L’ingresso e l’uscita dei collaboratori — specie quando regolati da clausole automatiche — possono influire sul quorum assembleare, sui diritti di voto e sulla stabilità decisionale della società. È opportuno verificare che la presenza dei collaboratori-soci non alteri la capacità dei fondatori di approvare bilanci, modifiche statutarie o decisioni strategiche. Le quote prive di voto, le quote con voto limitato o le quote soggette a condizione risolutiva sono strumenti preziosi proprio per mantenere la governance stabile e prevedibile, evitando situazioni in cui un collaboratore non più attivo possa comunque incidere sull’operatività della STP.
Un aspetto spesso trascurato è il rischio di riqualificazione del rapporto professionale. Quando un collaboratore diventa socio solo formalmente — ad esempio tramite un mandato fiduciario molto invasivo o una quota priva di qualsiasi potere e valore — potrebbe sorgere il rischio che il rapporto venga letto come una forma di subordinazione mascherata. Se il socio non partecipa realmente alla vita societaria, ma subisce vincoli analoghi a quelli di un dipendente, le autorità potrebbero valutare la natura effettiva del rapporto. Per questo motivo, pur adottando soluzioni che tutelano il controllo dei fondatori, è importante lasciare al socio collaboratore un margine minimo ma reale di autonomia societaria.
A ciò si aggiungono i profili deontologici e di responsabilità professionale. L’ingresso del collaboratore come socio modifica la sua posizione nei confronti dell’Ordine professionale e dei pazienti: il socio professionista assume responsabilità deontologiche dirette e partecipa alla responsabilità complessiva della società. In alcuni casi, ciò può rafforzare la collaborazione; in altri, può richiedere una chiara regolamentazione interna per definire protocolli, standard clinici e doveri di diligenza.
Ci sono poi gli effetti sulla continuità aziendale e sulla pianificazione futura della STP. Alcune soluzioni, come le categorie speciali di quote o i meccanismi automatici di estinzione, possono facilitare l’ingresso di nuovi collaboratori ma complicare il trasferimento delle quote dei soci fondatori in caso di vendita della società o di successione ereditaria. È importante assicurarsi che il sistema creato sia sostenibile non solo nel breve periodo, ma anche in prospettiva, evitando che meccanismi troppo rigidi rendano difficile una futura riorganizzazione societaria.
Infine, occorre considerare l’impatto sulla distribuzione degli utili e sugli equilibri finanziari della società. Anche quando i collaboratori ricevono quote con diritti patrimoniali minimi, è necessario definire con chiarezza cosa accade agli utili maturati durante la loro partecipazione e come vengono regolati i diritti economici in caso di uscita. Quote prive di utili o con utili limitati possono essere la soluzione, purché strutturate in modo coerente con lo statuto e con la disciplina fiscale applicabile.
In sintesi, ogni soluzione per integrare i collaboratori nella STP deve essere valutata non solo in sé, ma anche nelle sue ricadute sistemiche. Una scelta apparentemente semplice può avere effetti rilevanti sulla fiscalità, sulla governance, sulla gestione del capitale, sulla responsabilità professionale e sulla stabilità delle maggioranze richieste dalla legge. Una progettazione attenta, che consideri tutte queste dimensioni, consente alla STP di operare con serenità, massima conformità normativa e piena efficienza organizzativa.
Le banche, gli istituti finanziari e gli enti di controllo richiedono sempre di identificare il titolare effettivo della società, secondo il D.Lgs. 231/2007. Il titolare effettivo è la persona fisica che:
È essenziale che i meccanismi pensati per gestire l’ingresso dei collaboratori — come quote automatiche, procure irrevocabili e partecipazioni tecniche — non creino incertezza sulla titolarità effettiva.
In una STP odontoiatrica correttamente strutturata, il titolare effettivo rimane normalmente uno o più soci fondatori. Tuttavia:
potrebbero indurre la banca a richiedere documentazione aggiuntiva, rallentando finanziamenti, aperture di conto o accesso a garanzie.
È quindi opportuno che la struttura societaria — soprattutto quando prevede l’ingresso dei collaboratori come soci — sia progettata per garantire chiarezza nella catena di controllo, così da facilitare i rapporti con banche e istituzioni.
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