L’articolo esamina il nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto correttivo-bis, che sancisce il divieto permanente di fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie B2C e modifica la cadenza di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, rendendola annuale. Si approfondiscono le conseguenze pratiche per gli studi odontoiatrici, le tipologie di prestazioni sanitarie, le differenze tra regime IVA e natura della prestazione e le relative modalità di fatturazione e invio al Sistema TS. Vengono analizzati anche i rischi sanzionatori, le novità europee (pacchetto ViDA) e si forniscono consigli pratici per adeguarsi alle nuove regole.
Negli ultimi anni, i dentisti italiani hanno vissuto un autentico clima di incertezza normativa sul tema della fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie. Una materia che avrebbe dovuto rappresentare un passo verso la digitalizzazione, ma che, invece, si è trasformata in un percorso tortuoso fatto di divieti temporanei, deroghe, proroghe e interpretazioni discordanti. La sensazione dominante è stata quella di oscillare continuamente tra obblighi e divieti, senza mai transitare attraverso una fase in cui la fatturazione elettronica fosse semplicemente facoltativa, lasciando ai professionisti la libertà di decidere se adottarla o meno.
Dal 2019 a oggi, le prestazioni sanitarie ai pazienti privati sono state al centro di un vero e proprio balletto legislativo, che ha messo a dura prova la pazienza (e le energie) degli studi odontoiatrici. Non sono mancati i momenti in cui si è ipotizzata l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per queste prestazioni, salvo poi confermare divieti temporanei, legati alla tutela della privacy, e infine — come stabilito dal Decreto correttivo-bis del 2024 — fissare definitivamente il divieto di emissione di fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni sanitarie B2C.
In questo contesto di incertezza, è fondamentale fare chiarezza sulle novità più recenti, per consentire ai dentisti di orientarsi al meglio tra le regole, evitando errori e sanzioni. In questo articolo aggiornato analizzeremo, passo dopo passo, cosa prevede oggi la normativa sulla fatturazione elettronica ai pazienti, come cambia la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, quali sono le criticità rimaste sul tavolo e come gli studi dentistici possono adeguarsi con maggiore serenità.
Con l’approvazione definitiva del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108 (noto come Decreto correttivo bis), è stato stabilito in via permanente il divieto di emissione di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni sanitarie B2C, ossia quelle rivolte ai pazienti persone fisiche. Una decisione che pone fine a un periodo di transitorietà, nel quale tale divieto veniva rinnovato di anno in anno attraverso decreti e proroghe.
Questo divieto riguarda due categorie di operatori sanitari:
Coloro che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), per le fatture relative alle prestazioni sanitarie da trasmettere al Sistema stesso (art. 10-bis DL 119/2018).
Coloro che non sono tenuti a inviare i dati al Sistema TS, ma che comunque emettono fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 DL 135/2018, in rinvio al medesimo art. 10-bis).
La ratio principale di questo divieto è la tutela della privacy dei pazienti, considerando la delicatezza dei dati sanitari trattati. Nonostante ciò, è interessante notare come il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con parere del 7 dicembre 2023, avesse espresso un sostanziale via libera a un nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari previsto a partire dal 1° gennaio 2026, ritenendolo in linea con la normativa sulla privacy.
Tuttavia, il legislatore ha preferito confermare il divieto, motivando la scelta — come spiegato nella relazione illustrativa al Decreto correttivo-bis — con la volontà di evitare onerosi investimenti infrastrutturali per l’Agenzia delle Entrate (che avrebbe dovuto sviluppare un sistema alternativo al SdI per la gestione delle fatture elettroniche sanitarie) e per garantire un’adeguata protezione dei dati personali.
Questo scenario impone agli studi dentistici di continuare a emettere le fatture per i pazienti esclusivamente in formato analogico (cartaceo) o, eventualmente, in formato elettronico extra SdI, escludendo l’utilizzo del Sistema di Interscambio. Una scelta che, se da un lato riduce i costi di adeguamento ai sistemi di fatturazione elettronica, dall’altro contribuisce a mantenere un regime di incertezza e di differenziazione rispetto agli altri settori produttivi, allontanando di fatto il settore odontoiatrico da un percorso di progressiva digitalizzazione.
Accanto alla conferma del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie B2C, il Decreto correttivo-bis introduce un’importante novità che riguarda la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS). A partire dai dati relativi all’anno 2025, la trasmissione dovrà avvenire con cadenza annuale, entro un termine che sarà stabilito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Fino ad oggi, la trasmissione dei dati al Sistema TS era prevista con cadenza semestrale, una suddivisione pensata per consentire un aggiornamento più frequente dei dati utili alla dichiarazione precompilata dei cittadini. Tuttavia, questa modalità si è rivelata particolarmente onerosa dal punto di vista organizzativo per gli operatori sanitari, costringendo a gestire due scadenze annuali, spesso in concomitanza con altri adempimenti fiscali.
La nuova scadenza annuale mira a semplificare gli adempimenti per i dentisti e per tutti gli operatori sanitari, riducendo il numero di scadenze e consentendo una pianificazione più efficiente del lavoro amministrativo. Questa modifica è stata motivata anche dal fatto che la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate avviene comunque a partire dal 30 aprile dell’anno successivo, rendendo meno indispensabile la trasmissione semestrale dei dati.
È importante, tuttavia, che gli studi odontoiatrici comprendano che questa semplificazione non comporta un abbassamento della qualità dei dati trasmessi: la precisione e la completezza delle informazioni rimangono elementi imprescindibili per garantire il corretto funzionamento della dichiarazione precompilata dei cittadini e per evitare contestazioni o richieste di integrazione.
In sintesi, la nuova disciplina prevede che:
I dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai pazienti nel 2025 dovranno essere trasmessi al Sistema TS entro il 31 gennaio 2026.
La scadenza annuale sostituisce le due scadenze semestrali precedenti.
La trasmissione continua ad essere obbligatoria per tutti gli operatori sanitari soggetti a tale adempimento.
Questa novità si inserisce in un contesto di parziale semplificazione per gli studi odontoiatrici, ma richiede comunque un’organizzazione attenta per rispettare le tempistiche e garantire la correttezza delle informazioni.
La conferma del divieto permanente di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie B2C e l’introduzione della trasmissione annuale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria hanno ricadute significative sull’operatività quotidiana degli studi odontoiatrici.
Dal lato positivo, i dentisti possono contare su una certa semplificazione amministrativa, grazie alla riduzione della frequenza delle trasmissioni al Sistema TS. Passare da due scadenze semestrali a una annuale significa poter concentrare il lavoro amministrativo in un unico momento dell’anno, alleggerendo la gestione periodica e i controlli sui dati. Tuttavia, sarà importante attendere l’emanazione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere la data esatta di scadenza.
Resta però il peso organizzativo derivante dalla persistenza di un regime di doppio binario per la fatturazione: da un lato la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni B2B e per le cessioni di beni e servizi diversi dalle prestazioni sanitarie rivolte ai pazienti; dall’altro l’obbligo di emettere le fatture ai pazienti in modalità analogica o elettronica extra-SdI. Questo scenario comporta uno sforzo ulteriore di controllo interno da parte degli studi odontoiatrici, che devono assicurarsi di rispettare correttamente le regole per ciascuna tipologia di fattura, evitando errori che potrebbero dar luogo a sanzioni (ancora da definire compiutamente).
Un aspetto da non trascurare è il coinvolgimento dei consulenti fiscali: le nuove regole, se da un lato riducono gli oneri per gli studi odontoiatrici, dall’altro impongono ai professionisti di gestire differenti modalità di fatturazione a seconda della tipologia di operazione. Questo può tradursi in un aumento della complessità operativa per chi affianca gli studi nell’adempimento degli obblighi contabili e fiscali.
In sintesi, il nuovo quadro normativo offre alcuni margini di semplificazione ma mantiene una certa complessità di gestione, richiedendo agli studi odontoiatrici e ai loro consulenti di rivedere le procedure interne e la formazione del personale amministrativo per evitare errori, ritardi e contestazioni.
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Uno degli errori più comuni che riscontro nei dentisti (e nei consulenti alle prime armi con la materia) è la tendenza a confondere il regime IVA applicabile a una prestazione sanitaria con la sua natura ai fini della fatturazione elettronica e dell’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria. È fondamentale chiarire che questi tre aspetti — natura sanitaria, regime IVA e obblighi di fatturazione/invio al Sistema TS — non sempre coincidono.
Si tratta delle classiche prestazioni odontoiatriche (diagnostiche, terapeutiche e di prevenzione) rese nei confronti di persone fisiche. Queste prestazioni:
Sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972.
Sono considerate prestazioni sanitarie B2C ai fini della fatturazione elettronica.
Devono essere escluse dalla fatturazione elettronica via SdI (emissione in modalità analogica o elettronica extra-SdI).
Sono soggette all’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria.
Si tratta di prestazioni sanitarie rese verso soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio enti, associazioni o società) ma comunque esenti da IVA. Anche queste prestazioni:
Sono esenti IVA.
Non rientrano nella definizione di prestazioni B2C (B2B esente).
Devono essere fatturate elettronicamente via SdI in quanto la normativa sul divieto riguarda esclusivamente le prestazioni rese a persone fisiche.
Non sono soggette all’invio al Sistema Tessera Sanitaria, poiché non rivolte a privati cittadini.
Alcune prestazioni possono non beneficiare dell’esenzione IVA (ad esempio interventi di chirurgia estetica o trattamenti non terapeutici). In questo caso:
Sono soggette a IVA.
Sono prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, quindi prestazioni B2C.
Devono essere escluse dalla fatturazione elettronica via SdI per la componente sanitaria (per la parte amministrativamente sanitaria).
Se la prestazione non è sanitaria (ad esempio puramente estetica senza finalità sanitaria), si applicano regole generali: fatturazione elettronica via SdI e nessun invio al Sistema TS.
È quindi necessario valutare attentamente la finalità sanitaria della prestazione per applicare la corretta disciplina.
Infine, esistono prestazioni di tipo sanitario rese a imprese o professionisti soggetti a IVA (esempio: un contratto di direzione sanitaria per una società odontoiatrica). Queste prestazioni:
Sono soggette a IVA.
Sono rese verso soggetti diversi da persone fisiche (B2B).
Sono obbligatoriamente fatturate elettronicamente via SdI.
Non rientrano nell’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria.
Un altro aspetto che merita attenzione è il rapporto tra la normativa italiana, che vieta in modo permanente la fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie B2C, e le tendenze europee in tema di digitalizzazione degli adempimenti fiscali. Infatti, l’Unione Europea ha recentemente approvato il cosiddetto pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age), che introduce importanti innovazioni in materia di fatturazione elettronica, con l’obiettivo di armonizzare e digitalizzare gli obblighi IVA negli Stati membri.
Tra le misure più significative, il pacchetto ViDA prevede:
Dal 1° luglio 2030, l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutte le operazioni B2B intra-Ue, eliminando la necessità di autorizzazioni individuali da parte degli Stati membri.
La possibilità per ciascun Paese di adottare autonomamente obblighi di fatturazione elettronica domestica, purché rispettino le direttive comuni.
In questo contesto, la scelta italiana di confermare il divieto di fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie B2C sembra andare in controtendenza rispetto alla spinta verso una digitalizzazione uniforme del sistema fiscale europeo. È vero che le direttive europee lasciano agli Stati membri un certo margine di autonomia nel definire i propri regimi interni, ma è altrettanto vero che la prospettiva a medio-lungo termine è quella di una crescente digitalizzazione dei processi, anche in ambito sanitario.
Va ricordato, tuttavia, che la decisione italiana è stata motivata non tanto da un rifiuto ideologico della digitalizzazione, quanto da esigenze di tutela della privacy dei pazienti e dalla necessità di evitare costosi investimenti infrastrutturali per gestire correttamente i dati sensibili contenuti nelle fatture sanitarie. La stessa Agenzia delle Entrate aveva già segnalato la complessità di realizzare un sistema alternativo al SdI che garantisse una protezione adeguata dei dati personali, specialmente in un settore così delicato come quello sanitario.
In prospettiva, quindi, è probabile che la disciplina nazionale dovrà prima o poi confrontarsi con le direttive europee, soprattutto laddove la fatturazione elettronica diventerà un requisito standard per tutte le transazioni. Per i dentisti, questo significa dover restare aggiornati sui futuri sviluppi normativi, così da essere pronti ad adeguare le proprie procedure interne in caso di nuove regole europee che potrebbero superare anche le attuali esenzioni nazionali.
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Un aspetto ancora poco chiaro, e che desta preoccupazione negli studi odontoiatrici, riguarda le possibili sanzioni in caso di errori nella gestione della fatturazione elettronica e nell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Il Decreto correttivo-bis, infatti, sancisce il divieto permanente di emissione di fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie B2C, ma non disciplina in modo dettagliato quali siano le conseguenze in caso di errata emissione di tali fatture.
In pratica, se un dentista — per errore o per confusione — emette una fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria resa a una persona fisica (che avrebbe dovuto essere emessa in formato analogico o elettronico extra-SdI), si troverebbe in una situazione non conforme alla normativa. Ad oggi, manca però una specifica disposizione sanzionatoria nel decreto legislativo di recente pubblicazione, il che genera un’ulteriore zona grigia.
Per quanto riguarda l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, il nuovo articolo 5 del decreto prevede una cadenza annuale, ma anche qui sarà necessario attendere il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere la data esatta di scadenza. In caso di omissione o trasmissione tardiva, si applicano le sanzioni generali previste dal DLgs 471/1997 per le violazioni degli obblighi di comunicazione e trasmissione telematica.
Il consiglio per i dentisti è quindi di:
Verificare attentamente la natura della prestazione e il tipo di cliente (persona fisica o impresa) per evitare di emettere la fattura elettronica via SdI quando invece dovrebbe essere emessa in analogico o extra-SdI.
Mantenere una corretta organizzazione delle scadenze per l’invio dei dati al Sistema TS, aggiornando i propri processi interni e monitorando l’uscita del decreto attuativo.
Coordinarsi costantemente con il proprio consulente fiscale per ricevere assistenza sulla corretta applicazione delle regole e per evitare rischi sanzionatori, anche in assenza di una disciplina specifica.
In definitiva, finché non sarà chiarito il regime sanzionatorio per chi, per errore, emette fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie B2C, è sempre buona norma agire con cautela e documentare ogni procedura interna, per poter dimostrare la buona fede in caso di controlli.
L’approvazione del Decreto correttivo-bis segna un punto fermo, almeno per ora, nella gestione della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie B2C. I dentisti, dopo anni di incertezza e proroghe, possono finalmente contare su un quadro normativo chiaro: divieto permanente di fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie rivolte ai pazienti persone fisiche e trasmissione annuale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Questo, tuttavia, non significa che la gestione operativa diventi immediatamente semplice. Anzi, la necessità di distinguere correttamente tra prestazioni sanitarie e non sanitarie, tra pazienti e imprese, tra soggetti esenti e non esenti da IVA richiede ancora molta attenzione, per non incorrere in errori che potrebbero generare contestazioni o sanzioni. La confusione tra regime IVA, natura della prestazione e obblighi di fatturazione resta uno dei punti più delicati.
Per affrontare questo scenario con maggiore serenità, ecco alcuni consigli pratici:
✔️ Aggiorna le procedure interne: assicurati che i collaboratori amministrativi conoscano le differenze tra le varie tipologie di prestazioni e sappiano distinguere correttamente i casi in cui è vietato l’uso dello SdI.
✔️ Verifica la natura della prestazione: stabilisci se è sanitaria o non sanitaria e se è esente o imponibile ai fini IVA. Questo è un passaggio fondamentale per determinare gli obblighi fiscali e di fatturazione.
✔️ Attendi il decreto attuativo per il Sistema TS: la scadenza annuale è confermata, ma il termine esatto sarà definito con un decreto del MEF. Mantieniti aggiornato.
✔️ Forma il personale: investire nella formazione del team amministrativo è essenziale per evitare errori, soprattutto nel periodo di transizione verso le nuove regole.
✔️ Confrontati con il tuo consulente fiscale: il supporto di un professionista resta imprescindibile per interpretare correttamente le normative e applicarle correttamente al tuo caso concreto.
Con queste precauzioni, sarà possibile affrontare il nuovo quadro normativo in modo più consapevole, evitando errori e sanzioni, e garantendo ai pazienti la massima trasparenza e correttezza nelle procedure fiscali.
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