Importanti novità in merito all’esenzione iva in medicina estetica. L’AdE con la Circolare n. 42 emessa nella giornata di ieri torna sull’argomento e semplifica di molto le regole utili a definire il campo dell’esenzione iva sulle prestazioni estetiche
Importanti novità in merito all'esenzione iva in medicina estetica. L'AdE con la Circolare n. 42 emessa nella giornata di ieri torna sull'argomento e semplifica di molto le regole utili a definire il campo dell'esenzione iva sulle prestazioni estetiche
Negli ultimi anni, con l’esplosione della domanda di interventi estetici – sia chirurgici che non invasivi – anche gli studi odontoiatrici hanno cominciato ad ampliare l’offerta in questa direzione. Tuttavia, al di là degli aspetti clinici e organizzativi, si pone una questione delicata di natura fiscale: come trattare ai fini IVA queste prestazioni?
La risposta non è semplice e, per lungo tempo, è stata fonte di incertezza interpretativa. Oggi, con la Risoluzione n. 42/E del 12 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate fa finalmente chiarezza, in particolare alla luce delle modifiche normative introdotte dal legislatore nel biennio 2023–2024.
Il punto di partenza è il famoso art. 10, n. 18) del DPR 633/1972, che prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie “di diagnosi, cura e riabilitazione della persona”, rese da professionisti sanitari abilitati.
Attenzione però: l’esenzione non è automatica solo perché chi presta il servizio è un medico. Occorre che la prestazione abbia uno scopo terapeutico. Se invece si tratta di un trattamento meramente estetico, anche se eseguito da un professionista sanitario, l’IVA è dovuta al 22%.
Con l’articolo 4-quater del D.L. 145/2023 (e le successive modifiche del 2024), il legislatore è intervenuto in modo esplicito sulla chirurgia estetica, stabilendo quanto segue:
Dal 17 dicembre 2023, per beneficiare dell’esenzione IVA, è obbligatoria un’attestazione medica preventiva che certifichi la finalità terapeutica dell’intervento.
Se manca questa attestazione, l’intervento di chirurgia estetica è soggetto ad IVA.
Un esempio pratico: se un paziente si sottopone a un intervento per correggere un esito cicatriziale post-traumatico (e ciò è attestato dal medico), l’intervento può essere esente. Ma se lo stesso paziente chiede una rinoplastica per fini estetici personali, allora l’intervento sarà soggetto a IVA.
Le prestazioni di medicina estetica non invasiva (filler, botox, laser, ecc.) restano regolamentate dal principio generale: esenti da IVA solo se hanno uno scopo terapeutico, da documentare in modo idoneo.
La Risoluzione precisa che anche per questi trattamenti si può utilizzare la stessa attestazione medica prevista per la chirurgia estetica, pur non essendo formalmente obbligatoria.
La giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, causa C-91/12) ha chiarito che:
Lo scopo terapeutico può anche essere psicologico, non solo fisico.
Deve però emergere da una valutazione clinica oggettiva, non dalla semplice percezione soggettiva del paziente.
Serve un collegamento clinico dimostrabile tra la condizione del paziente e la prestazione.
In altre parole, non basta che il paziente “si senta meglio” dopo l’intervento: è necessario che un medico certifichi che quell’intervento è indicato per trattare una condizione sanitaria, anche se di natura psicologica.
La Risoluzione specifica che le prestazioni degli anestesisti impiegati durante gli interventi di chirurgia estetica sono sempre esenti da IVA, anche se l’intervento in sé non ha finalità terapeutica.
Motivo? L’attività dell’anestesista è sempre finalizzata a garantire la stabilità delle funzioni vitali del paziente, dunque ha in sé una finalità medica che giustifica l’esenzione.
Anche qui, l’Agenzia ha scelto la linea pragmatica: l’attestazione può essere rilasciata anche dallo stesso medico che esegue l’intervento. Non serve quindi una valutazione esterna. L’importante è che:
L’attestazione sia redatta prima dell’intervento.
Contenga il collegamento tra patologia e trattamento.
No. Per gli interventi di chirurgia estetica effettuati prima del 17 dicembre 2023, vale il principio della non retroattività. Se il contribuente ha applicato l’esenzione, questa è valida. Se ha applicato l’IVA, non potrà chiederne il rimborso.
Anche gli studi odontoiatrici che offrono prestazioni di medicina e chirurgia estetica, come interventi ortodontici a fini estetici, filler o trattamenti laser, devono oggi prestare particolare attenzione al profilo IVA:
Verificare la sussistenza di una finalità terapeutica.
Redigere (o richiedere) un’attestazione medica preventiva, soprattutto in caso di chirurgia.
Applicare l’IVA al 22% per tutte le prestazioni meramente estetiche.
Questo nuovo assetto normativo non mira a colpire il settore, ma a rendere più chiaro cosa è cura e cosa è bellezza. Sta al professionista saper documentare correttamente ogni scelta.
Risoluzione 42 del 12 giugno 2025 – Iva su prestazioni chirurgia e medicina estetica
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