L’Accordo Stato-Regioni 2025 introduce un nuovo obbligo formativo per tutti i datori di lavoro, compresi i dentisti titolari di studio o soci di SRL odontoiatriche. Il percorso prevede un corso iniziale di 16 ore e un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore, anche per chi non ricopre il ruolo di RSPP. L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza e le competenze gestionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, superando l’approccio meramente formale.
L’articolo analizza nel dettaglio cosa cambia per il dentista, chi è obbligato alla formazione e chi ne è escluso, i contenuti del corso, le modalità di erogazione, le eccezioni applicabili (come il modulo cantieri), il riconoscimento di eventuali crediti formativi, e le sanzioni previste in caso di inadempienza. Ampio spazio è dedicato anche alle implicazioni organizzative per lo studio dentistico e al significato culturale della formazione come leva di prevenzione, tutela e leadership interna.
L’obbligo formativo datore di lavoro 2025, introdotto dal nuovo Accordo Stato-Regioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio, rappresenta un punto di svolta nella disciplina della salute e sicurezza sul lavoro. Per la prima volta, tutti i datori di lavoro – anche quelli che non ricoprono il ruolo di RSPP – sono chiamati a frequentare un percorso formativo obbligatorio. Non si tratta di un adempimento meramente formale, ma dell’avvio di un cambiamento sostanziale nel modo in cui viene interpretata la prevenzione.
L’intento è chiaro: rendere il datore di lavoro protagonista consapevole del sistema sicurezza, non più semplice delegante di compiti, ma soggetto in grado di comprendere e gestire i rischi, adottare misure adeguate e garantire un contesto lavorativo tutelante per tutti.
Nel settore sanitario e, in particolare, nello studio odontoiatrico – spesso percepito come luogo a “rischio contenuto” – questa novità normativa rischia di essere sottovalutata. Eppure, anche qui si registrano frequentemente carenze documentali, procedure incomplete, mancata formazione del personale e DVR aggiornati solo in occasione di visite ispettive. Il nuovo obbligo formativo vuole incidere proprio su questi aspetti latenti ma diffusi, stimolando un atteggiamento preventivo e responsabile.
Oltre all’aspetto sanzionatorio, che approfondiremo nei prossimi capitoli, è importante cogliere la valenza culturale dell’intervento: la sicurezza sul lavoro non è un archivio da tenere in ordine, ma un processo continuo da presidiare. E in questo processo, il datore di lavoro – specie se è anche titolare o amministratore – deve assumere un ruolo centrale, attivo e formato.
Il Dentista datore di lavoro del 2025 non può più permettersi di ignorare le dinamiche della sicurezza: la formazione diventa così uno strumento di tutela per i lavoratori, ma anche di protezione giuridica, reputazionale e organizzativa per l’impresa.
L’Accordo Stato Regioni sicurezza 2025 è stato adottato il 17 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, data dalla quale è diventato ufficialmente operativo. Tuttavia, il legislatore ha previsto un regime transitorio che consente alle aziende, inclusi gli studi dentistici, di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni sull’obbligo formativo del datore di lavoro.
In particolare, il nuovo corso di formazione per datori di lavoro non RSPP, della durata minima di 16 ore, dovrà essere concluso entro il 23 maggio 2027. Questo termine consente di organizzare la formazione con un certo margine, ma non deve indurre a procrastinare. Per i dentisti titolari di studio o soci di SRL odontoiatrica, questa fase è utile per valutare la conformità ai nuovi standard, rivedere l’impianto documentale e predisporre un piano formativo aggiornato.
Nel frattempo, l’Accordo abroga formalmente le precedenti normative, ma concede un anno di deroga, entro il quale sarà ancora possibile erogare corsi di formazione sulla base delle vecchie regole, a condizione che siano avviati entro il 23 maggio 2026. Questa finestra operativa può essere strategica per le realtà che hanno già in programma corsi con enti accreditati secondo la normativa previgente.
Va precisato che questa transizione non sospende gli obblighi generali di formazione previsti dal D.Lgs. 81/2008: in assenza di percorsi aggiornati, la formazione pregressa può essere temporaneamente valida solo se coerente nei contenuti e ben documentata. In caso contrario, i datori di lavoro – compresi i dentisti – rischiano di trovarsi in una zona grigia normativa con possibili ricadute sanzionatorie.
È consigliabile per ogni studio dentistico redigere un cronoprogramma personalizzato, individuando:
In questa fase, la parola d’ordine è: pianificare per non subire. L’entrata in vigore dell’Accordo non va intesa come una minaccia burocratica, ma come un’opportunità per migliorare la consapevolezza gestionale del dentista in materia di sicurezza sul lavoro.
Il nuovo obbligo formativo del datore di lavoro 2025, previsto dall’Accordo Stato Regioni sicurezza, si applica a tutti i soggetti che esercitano un potere organizzativo e gestionale in azienda, indipendentemente dal fatto che ricoprano o meno il ruolo di RSPP.
Nel linguaggio tecnico-giuridico, il datore di lavoro è colui che “ha la responsabilità dell’organizzazione dell’attività lavorativa e della gestione del personale”. Questa definizione, contenuta nel D.Lgs. 81/2008, diventa la chiave interpretativa per stabilire chi è soggetto all’obbligo di formazione.
In termini pratici, sono obbligati:
Invece, non sono obbligati alla formazione i soggetti che non hanno poteri direttivi o organizzativi, come ad esempio:
Nel settore odontoiatrico, questa distinzione è tutt’altro che teorica. Un dentista titolare di studio con anche solo un’assistente alla poltrona rientra pienamente nella definizione di datore di lavoro ed è quindi soggetto al nuovo obbligo formativo. Al contrario, un odontoiatra che opera da solo in regime di libera professione, senza alcun collaboratore o dipendente, ne è escluso.
Una particolarità importante è rappresentata dai datori di lavoro che ricoprono anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): per loro valgono percorsi formativi aggiuntivi, che analizzeremo nei capitoli successivi.
L’Accordo introduce una logica trasversale: l’obbligo non dipende dalla forma giuridica dell’attività, ma dalla posizione funzionale del soggetto rispetto all’organizzazione del lavoro. Questo significa che anche in uno studio dentistico di piccole dimensioni, la figura del “datore di lavoro” può manifestarsi in più persone (es. due soci amministratori): in tal caso, l’obbligo formativo riguarda ciascuno di essi.
Chi è davvero considerato “datore di lavoro”?
Una delle domande più frequenti tra i professionisti sanitari riguarda l’applicabilità dell’obbligo formativo datore di lavoro 2025 a soggetti che operano in ambiti sanitari o para-sanitari con strutture organizzative non sempre tradizionali. Nel caso del dentista, la definizione di “datore di lavoro” deve essere valutata con attenzione, perché da essa dipende l’obbligo (o meno) di frequentare il nuovo corso di formazione di 16 ore previsto dall’Accordo Stato Regioni sicurezza 2025.
Ecco una guida pratica per orientarsi.
Dentisti obbligati alla formazione
Rientrano sicuramente tra i soggetti obbligati:
In tutti questi casi, il soggetto esercita un potere gestionale e deve quindi considerarsi a pieno titolo datore di lavoro. L’obbligo vale anche se la sicurezza è demandata a un RSPP esterno.
Dentisti esclusi dall’obbligo formativo
Non sono invece soggetti all’obbligo:
In questi casi, non c’è alcun potere direttivo o organizzativo, quindi l’obbligo non si applica. Tuttavia, resta facoltativa la formazione, che può comunque essere utile per aumentare la consapevolezza e migliorare la collaborazione interna in materia di sicurezza.
E se ci sono più soci/amministratori?
Quando in uno studio associato o in una SRL odontoiatrica operano più soci, la formazione obbligatoria va valutata singolarmente. Ogni soggetto con poteri di gestione del personale, responsabilità su orari, sicurezza o spese deve essere formato. In caso di amministrazione congiunta, entrambi i soci/amministratori possono essere considerati datori di lavoro agli effetti dell’Accordo.
La corretta individuazione del “datore di lavoro” nel contesto odontoiatrico è il primo passo per mettersi in regola. L’errore più frequente è pensare che la forma giuridica (libero professionista o SRL) determini l’obbligo: in realtà, ciò che conta è l’effettivo esercizio del potere organizzativo e decisionale.
Il cuore dell’obbligo formativo datore di lavoro 2025 è rappresentato dal corso di 16 ore, che costituisce il nuovo standard minimo per chiunque eserciti funzioni di datore di lavoro, anche se non ricopre direttamente il ruolo di RSPP. Questo vale anche per il dentista che dirige uno studio con personale, sia che operi come libero professionista con dipendenti, sia che sia socio amministratore di una SRL odontoiatrica.
Il corso deve essere completato entro il 23 maggio 2027 e mira a fornire al datore di lavoro competenze giuridiche, organizzative e tecniche per una gestione consapevole della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È inoltre previsto un aggiornamento quinquennale obbligatorio della durata di almeno 6 ore, da svolgere presso enti accreditati o formatori riconosciuti.
La formazione può avvenire in presenza, in videoconferenza oppure in modalità mista con una parte in e-learning, a condizione che sia garantita la verifica dell’apprendimento finale. Questa flessibilità consente anche ai titolari di studio con impegni clinici di pianificare il percorso formativo senza interrompere l’attività lavorativa.
I contenuti del corso sono stabiliti a livello nazionale e includono il sistema normativo di riferimento, l’organizzazione della prevenzione, la valutazione dei rischi, la gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria, i rapporti con il medico competente e la vigilanza sulle misure adottate.
In ambito odontoiatrico, ciò si traduce nella gestione del rischio biologico e chimico, nel controllo delle procedure di sterilizzazione, nella formazione del personale all’uso delle attrezzature e nell’aggiornamento costante del DVR. Il corso non mira a rendere il datore di lavoro un esperto tecnico, ma una figura consapevole e capace di coordinare le attività legate alla prevenzione.
Un dentista informato è più preparato a prevenire irregolarità, collaborare con il RSPP e affrontare eventuali ispezioni con maggiore sicurezza, garantendo così un ambiente di lavoro tutelato per tutto il team.
Accanto alla formazione iniziale di 16 ore, l’Accordo Stato Regioni 2025 introduce per i datori di lavoro l’obbligo di un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore. Questo requisito riguarda anche i datori di lavoro che non ricoprono il ruolo di RSPP e si applica a tutti i settori ATECO, senza distinzione.
L’obiettivo dell’aggiornamento è quello di garantire il mantenimento nel tempo di una preparazione adeguata, in linea con l’evoluzione normativa, tecnica e organizzativa in materia di salute e sicurezza. Si tratta quindi non di un semplice adempimento burocratico, ma di un’opportunità per consolidare le competenze e restare al passo con i cambiamenti.
Nel contesto di uno studio dentistico, l’aggiornamento quinquennale permette al titolare o al socio amministratore di approfondire temi come la gestione del rischio biologico, l’adeguamento delle misure di protezione collettiva e individuale, le responsabilità in caso di infortunio, oppure la valutazione dei nuovi rischi introdotti da tecnologie digitali e dispositivi innovativi.
L’aggiornamento può essere svolto in aula, online o in modalità mista, purché venga garantita la qualità dell’intervento formativo e la sua tracciabilità documentale. È importante conservare con cura l’attestato, in quanto, in caso di verifica ispettiva, il datore di lavoro ha l’obbligo di dimostrare non solo di aver frequentato il corso, ma anche che il contenuto fosse coerente con quanto previsto dall’Accordo.
Un altro aspetto da considerare è la possibilità che l’aggiornamento si renda necessario anche prima dei cinque anni, in presenza di modifiche rilevanti nel contesto lavorativo, come l’introduzione di nuove tecnologie, l’ampliamento dello studio o l’emersione di nuovi rischi nel Documento di Valutazione dei Rischi.
In sintesi, per il dentista datore di lavoro, l’aggiornamento periodico è uno strumento di garanzia e continuità: assicura la conformità normativa, rafforza la cultura della prevenzione nello studio e riduce il rischio di sanzioni derivanti da omissioni o inadempienze.
L’Accordo Stato Regioni 2025 prevede, tra i casi particolari, un modulo formativo aggiuntivo di 6 ore per i datori di lavoro che operano in cantieri temporanei o mobili, così come definiti dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Questo modulo può essere frequentato anche in modalità e-learning e ha lo scopo di fornire competenze specifiche per la gestione della sicurezza in ambienti dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile.
Apparentemente, questa previsione sembrerebbe riguardare solo il settore delle costruzioni. Tuttavia, in alcuni casi eccezionali, può coinvolgere anche un dentista, se riveste un ruolo gestionale più ampio rispetto alla sola attività clinica. Non si tratta, infatti, di un obbligo tipico per chi opera all’interno di uno studio dentistico convenzionale, ma esistono circostanze particolari in cui è utile approfondire.
Un primo caso riguarda le situazioni in cui il dentista è anche committente diretto di opere edili, ad esempio per la realizzazione, l’ampliamento o la ristrutturazione dei locali dello studio. In queste circostanze, pur non dovendo frequentare il corso aggiuntivo, è opportuno che il professionista conosca le responsabilità che può assumere come soggetto titolato a designare il coordinatore per la sicurezza o a vigilare sul rispetto delle misure previste nel cantiere.
Un secondo caso, ancor più raro ma non da escludere, riguarda i dentisti che operano in contesti mobili o temporanei. Si pensi a unità odontoiatriche mobili, camper attrezzati o attività cliniche allestite in ambienti non convenzionali, come fiere, eventi o aree di emergenza sanitaria. Anche in questi contesti, la formazione integrativa potrebbe essere richiesta, ma solo se l’attività ricade nella definizione giuridica di “cantiere”, cioè comporta l’esecuzione di lavori edili.
Infine, va considerata la posizione di quei professionisti che, oltre a essere odontoiatri, ricoprono ruoli imprenditoriali all’interno di società sanitarie multiservizio, magari impegnate nella costruzione o gestione di nuove strutture sanitarie. In questi casi, se il dentista assume funzioni direttive su lavori in corso, il modulo integrativo può risultare pertinente.
In sintesi, per la quasi totalità dei dentisti l’obbligo del modulo cantieri non si applica. Tuttavia, in ruoli atipici o contesti non clinici, è utile verificare se si configurano responsabilità assimilabili a quelle previste per i cantieri. In caso di dubbio, è consigliabile confrontarsi con il proprio RSPP o con un consulente della sicurezza.
L’Accordo Stato Regioni 2025 stabilisce espressamente che possono essere riconosciuti crediti formativi ai datori di lavoro che abbiano già frequentato corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, purché tali corsi siano coerenti nei contenuti e adeguatamente documentati. Questa previsione è particolarmente rilevante per i dentisti che negli anni precedenti hanno partecipato a percorsi formativi legati alla sicurezza, spesso su base volontaria o su consiglio del proprio RSPP.
Il principio alla base di questa disposizione è quello della non duplicazione degli obblighi formativi, a condizione che la formazione pregressa sia compatibile con le nuove indicazioni. Ciò significa che i corsi già frequentati devono affrontare in modo organico i temi previsti dalla nuova normativa: organizzazione della prevenzione, valutazione dei rischi, gestione delle emergenze, vigilanza, ruoli e responsabilità del datore di lavoro. Non basta quindi aver seguito una generica lezione sulla sicurezza o un aggiornamento per i lavoratori: servono contenuti equivalenti a quelli del percorso ufficiale da 16 ore.
Nel caso di un dentista che abbia frequentato in passato un corso come datore di lavoro RSPP, è possibile che parte della formazione sia considerata valida anche per adempiere all’obbligo introdotto nel 2025. Tuttavia, occorre verificare con l’ente formatore o con il proprio consulente se sia necessario integrare il percorso con moduli mancanti. La stessa attenzione vale per gli aggiornamenti quinquennali: se già assolti con contenuti e durata compatibili, possono essere riconosciuti.
Fondamentale è la documentazione. Per ottenere il riconoscimento del credito formativo, il dentista deve disporre di un attestato di partecipazione valido, rilasciato da un soggetto formatore accreditato, e corredato dal programma dettagliato del corso. In assenza di questi elementi, l’obbligo formativo dovrà essere assolto ex novo, anche se il contenuto era stato trattato in precedenti percorsi.
In sintesi, il riconoscimento dei crediti è possibile ma non automatico: è necessaria una valutazione tecnica sulla coerenza dei contenuti, sulla data di svolgimento e sulla validità dell’ente formatore. Per evitare rischi o sanzioni, è consigliabile che il dentista datore di lavoro si confronti con il proprio consulente del lavoro o con il responsabile della sicurezza, per verificare l’idoneità della formazione già ricevuta.
L’introduzione dell’obbligo formativo per tutti i datori di lavoro, compresi quelli che non svolgono il ruolo di RSPP, comporta inevitabilmente anche una definizione chiara del quadro sanzionatorio. L’Accordo Stato Regioni 2025, in coerenza con il D.Lgs. 81/2008, prevede sanzioni specifiche per chi omette la formazione obbligatoria, sia in fase iniziale sia nell’aggiornamento quinquennale.
Nel caso del dentista datore di lavoro, la mancata frequenza del corso di 16 ore o il mancato aggiornamento entro i termini può comportare sanzioni di tipo amministrativo o, nei casi più gravi, anche penale. Il riferimento normativo è l’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, che prevede una sanzione amministrativa fino a 5.699,20 euro o, in alternativa, l’arresto fino a 4 mesi per il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di formazione propri o dei propri lavoratori.
Va ricordato che la formazione del datore di lavoro non è solo un obbligo formale, ma una condizione essenziale affinché l’intero sistema prevenzionistico dello studio dentistico sia ritenuto conforme. Un datore di lavoro non formato non è in grado, per definizione, di valutare correttamente i rischi, aggiornare il DVR, collaborare con l’RSPP o vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza. In caso di ispezione o, peggio, di infortunio, la mancata formazione rappresenta un fattore aggravante sia sotto il profilo amministrativo sia sotto quello civilistico e penale.
Un altro elemento da considerare è che la sanzione può scattare anche in assenza di eventi lesivi: è sufficiente che, in sede di controllo, venga accertata l’assenza di un percorso formativo valido o l’omissione dell’aggiornamento quinquennale. Inoltre, in caso di ispezione da parte di ATS, INL o INPS, la presenza del certificato di formazione del datore di lavoro viene richiesta come elemento minimo di conformità normativa.
Per uno studio dentistico, il rischio non si limita alla sanzione in sé, ma può estendersi a conseguenze indirette quali la sospensione dell’attività in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza, l’esclusione da convenzioni o gare pubbliche, la perdita di copertura assicurativa per responsabilità civile, o l’aumento del rischio contenzioso in caso di infortunio del personale.
Per questi motivi, la scelta di procrastinare o sottovalutare l’obbligo formativo può trasformarsi in un errore gestionale con costi ben superiori al semplice corso di aggiornamento. L’adempimento, oltre che un obbligo, rappresenta quindi una tutela concreta per il dentista e per l’intero team di studio.
L’introduzione dell’obbligo formativo per i datori di lavoro, così come strutturato dall’Accordo Stato Regioni 2025, comporta una serie di ricadute operative che ogni studio dentistico dovrebbe considerare con attenzione. Non si tratta soltanto di partecipare a un corso e ottenere un attestato, ma di inserire la formazione nella più ampia gestione della sicurezza sul lavoro, come processo continuo e documentabile.
Per prima cosa, è utile redigere un piano formativo personalizzato, che tenga conto della composizione dello studio, della presenza di soci amministratori, collaboratori e lavoratori subordinati. In molte realtà odontoiatriche convivono infatti figure diverse: un direttore sanitario con poteri gestionali, un socio amministratore che gestisce il personale, un responsabile della segreteria che organizza i turni. Occorre verificare chi, tra queste figure, ha le caratteristiche per essere qualificato come datore di lavoro e quindi soggetto all’obbligo di formazione.
Una volta individuati i soggetti coinvolti, è consigliabile programmare le scadenze formative, distinguendo tra formazione iniziale e aggiornamento quinquennale. Questo consente di evitare dimenticanze e concentrare le risorse in un’unica fase operativa, magari approfittando dei periodi di minore attività clinica. La documentazione relativa ai corsi svolti deve essere archiviata in formato cartaceo o digitale e conservata in modo accessibile, insieme al DVR e alle schede di formazione del personale.
Dal punto di vista organizzativo, la formazione del datore di lavoro può essere integrata nei processi già in uso, come le procedure ISO, i manuali di qualità, i protocolli interni o i piani di audit. In questo modo, l’obbligo formativo non viene vissuto come una sovrastruttura burocratica, ma come un elemento coerente con l’approccio alla gestione dello studio. Per gli studi strutturati o in fase di crescita, può essere utile assegnare al consulente della sicurezza il compito di monitorare scadenze, validità degli attestati e conformità degli enti formatori.
Anche sul piano comunicativo, la formazione del datore di lavoro ha un impatto rilevante. Un titolare o un socio amministratore formato è più autorevole nel promuovere comportamenti corretti tra i collaboratori, nel richiamare l’attenzione su procedure trascurate o nel motivare il personale in tema di prevenzione. In molti studi odontoiatrici, i problemi legati alla sicurezza derivano non tanto dalla carenza di strumenti, quanto dalla scarsa consapevolezza del contesto normativo. In questo senso, il percorso formativo può rappresentare un’occasione per accrescere il livello culturale interno dello studio.
Infine, la formazione rappresenta una forma di tutela giuridica. In caso di contestazioni, infortuni o ispezioni, il fatto che il dentista datore di lavoro abbia assolto in modo documentabile ai propri obblighi formativi costituisce un elemento favorevole nella valutazione della sua diligenza professionale.
L’obbligo formativo introdotto dall’Accordo Stato Regioni 2025 non è solo una nuova scadenza da aggiungere all’agenda del dentista titolare di studio. Al contrario, può essere interpretato come un’occasione concreta per ridefinire il proprio ruolo, non più limitato alla prestazione clinica, ma esteso alla gestione consapevole e responsabile dello studio come ambiente di lavoro.
Essere datore di lavoro in ambito sanitario non significa solo firmare contratti o rispettare protocolli: significa anche creare le condizioni affinché ogni collaboratore possa operare in sicurezza, conoscere i propri rischi, ricevere formazione adeguata e lavorare in un contesto che tutela la salute e la dignità della persona. Per farlo, è necessario che chi guida lo studio – sia esso un professionista, un amministratore o un direttore sanitario – acquisisca le competenze base per comprendere e gestire questi aspetti.
In questo senso, il corso di 16 ore e l’aggiornamento quinquennale non vanno visti come meri obblighi, ma come strumenti utili per evitare errori, responsabilità e conseguenze che in uno studio odontoiatrico possono rivelarsi molto più gravi di quanto appaiano. Le sanzioni, le ispezioni e i rischi giuridici sono infatti solo una parte del problema: più difficile da quantificare è il danno reputazionale o la perdita di credibilità nei confronti del proprio team, quando emergono carenze nella gestione della sicurezza.
Chi, come il dentista, guida un team e prende decisioni organizzative quotidiane, non può delegare integralmente la cultura della prevenzione. Deve invece farsi promotore di comportamenti coerenti, di esempi concreti, di scelte che dimostrino attenzione, ascolto e coerenza. Solo così la sicurezza cessa di essere un adempimento formale e diventa parte integrante della cultura di studio.
L’Accordo Stato Regioni ha dato un segnale forte: la sicurezza non si compra all’esterno, ma si costruisce all’interno.
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