

Le nuove Linee Guida 2025 del Ministero della Salute riportano al centro il tema della pubblicità sanitaria: un confine sottile tra informazione corretta e messaggi promozionali. Per i dentisti che comunicano con i pazienti tramite web e social, diventa essenziale distinguere ciò che rientra nell’educazione sanitaria da ciò che, anche senza citare marchi, configura pubblicità di dispositivi medici. In questo articolo analizziamo la normativa di riferimento, il ruolo del Codice di Deontologia Medica, le zone grigie più frequenti (allineatori, impianti, protesi) e proponiamo buone pratiche per una comunicazione digitale etica, sicura e conforme.

Parlare di pubblicità sanitaria odontoiatrica non è mai semplice. A differenza di altri settori professionali, dove la promozione è quasi libera, in sanità la comunicazione è da sempre regolata da norme severe. Questo perché in gioco non c’è solo un servizio da vendere, ma la salute dei pazienti: e un messaggio pubblicitario troppo aggressivo, o addirittura ingannevole, potrebbe condizionare scelte delicate e non sempre consapevoli.
Da qui nasce il paradosso: i dentisti hanno un bisogno legittimo di farsi conoscere e di spiegare ai cittadini cosa fanno e come lo fanno. Allo stesso tempo, però, hanno sempre vissuto con il timore di oltrepassare un confine normativo poco chiaro, esponendosi a sanzioni disciplinari o legali.
Le nuove Linee guida sulla pubblicità sanitaria dei dispositivi medici (LINEE GUIDA PUBBLICITA DM IVD PMC 02.04.2025), pubblicate dal Ministero della Salute nel 2025, si inseriscono in questo scenario. A prima vista sembrerebbero riguardare solo i produttori di dispositivi (impianti, apparecchi ortodontici, laser, scanner digitali, ecc.). In realtà, toccano indirettamente anche i dentisti, perché chiariscono i limiti entro i quali si può parlare di tecnologie nello studio senza trasformare la comunicazione in pubblicità di prodotto.
Ecco perché è importante per ogni dentista conoscere queste regole: non tanto per chiedere autorizzazioni ministeriali (che spettano ai produttori), ma per evitare errori che potrebbero far apparire il messaggio come promozione commerciale di un dispositivo, piuttosto che informazione clinica rivolta al paziente.
In questo articolo ripercorreremo:
Per comprendere il senso delle nuove disposizioni, bisogna guardare alla lunga storia della pubblicità sanitaria dentisti. Non è mai stata una materia lasciata al caso: il legislatore italiano è intervenuto più volte, spesso alternando fasi di apertura e momenti di irrigidimento.
Per anni, la cornice normativa di riferimento è stata la Legge 175/1992, che vietava qualsiasi messaggio di carattere promozionale.
Questo approccio garantiva la massima tutela del paziente, ma di fatto impediva ai dentisti di farsi conoscere con strumenti moderni ed efficaci.
Il primo vero cambio di rotta è arrivato con la Legge 248/2006 (la cosiddetta “Legge Bersani”), che ha liberalizzato la pubblicità dei professionisti, compresi i medici e i dentisti.
Da quel momento, i dentisti hanno potuto comunicare in maniera più ampia, ma sempre con l’obbligo di mantenere un tono sobrio e rispettoso della dignità professionale.
Sempre nel 2006, il Decreto-legge 223/2006 ha sottolineato il valore della concorrenza anche in ambito professionale. La pubblicità sanitaria odontoiatrica veniva ammessa come strumento utile a favorire la libera scelta del cittadino, a condizione che fosse corretta e non ingannevole.
La Legge 24/2017 sulla responsabilità professionale (detta “Legge Gelli-Bianco”) non ha introdotto regole dirette sulla pubblicità, ma ha richiamato con forza i principi di trasparenza e chiarezza dell’informazione sanitaria. Questo ha avuto un effetto indiretto: spingere i professionisti a comunicare con maggiore correttezza, per evitare profili di responsabilità.
Con il Decreto-legge 27/2019, convertito nella Legge 24/2019, il pendolo è tornato verso restrizioni più severe:
In sostanza, dopo la liberalizzazione Bersani, il legislatore ha ristretto nuovamente il campo, per prevenire derive commerciali.
A complicare il quadro si è aggiunto il Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), che disciplina i dispositivi medici.
Il risultato di questa stratificazione era una grande confusione:
Era questa la zona d’ombra che ha portato all’elaborazione delle Linee guida 2025 sulla pubblicità sanitaria dei dispositivi medici: non per rivolgersi direttamente ai dentisti, ma per chiarire i confini tra ciò che è promozione di un prodotto e ciò che è comunicazione di un servizio sanitario.
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Accanto alle leggi dello Stato e ai regolamenti europei, ogni odontoiatra deve rispettare il Codice di Deontologia Medica, che rappresenta la “Costituzione etica” della professione. È importante chiarire che questo Codice riguarda i dentisti, non i produttori di dispositivi: si applica esclusivamente ai comportamenti dei professionisti sanitari iscritti all’Ordine.
Quando si parla di pubblicità sanitaria odontoiatrica, il Codice stabilisce regole molto precise:
Questi principi valgono sempre per i dentisti, indipendentemente da quali siano le leggi statali in vigore: anche nelle fasi più “liberalizzate” (come dopo la Legge Bersani), il Codice ha imposto un limite etico che va oltre il minimo richiesto dalla legge.
Il Codice non vieta di menzionare gli strumenti usati nello studio, ma impone un limite netto: il dispositivo può essere citato solo come parte dell’attività clinica, spiegando in che modo contribuisce al percorso di cura del paziente.
In altre parole, il dentista può parlare di tecnologie, ma non può trasformarle in oggetto di marketing.
Il discorso è diverso per i produttori di dispositivi medici: a loro non si applica il Codice di Deontologia Medica, ma le norme europee e nazionali sui dispositivi (Regolamento MDR, d.lgs. 137/2022, Linee guida ministeriali). Queste regole disciplinano come il prodotto può essere pubblicizzato (autorizzazioni ministeriali, contenuti ammessi, divieti di claim ingannevoli, ecc.).
Per i dentisti, quindi, la bussola è doppia:
Le nuove Linee guida 2025, invece, non si applicano direttamente al dentista, ma hanno conseguenze indirette: uno studio deve stare attento a non scivolare in messaggi che possano essere letti come promozione di un dispositivo (che ricade nella normativa per i produttori).
Nel 2025 il Ministero della Salute ha pubblicato le Linee guida sulla pubblicità sanitaria dei dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici.
Queste linee guida non sono rivolte ai dentisti in quanto professionisti: si applicano ai produttori e ai distributori che vogliono promuovere i propri dispositivi al grande pubblico.
L’obiettivo del Ministero era duplice:
In pratica, le Linee guida precisano che:
Qui occorre essere chiari: no, le Linee guida non disciplinano la pubblicità sanitaria dei dentisti. Il dentista non è tra i soggetti che possono fare pubblicità di un dispositivo medico: quell’attività resta riservata ai fabbricanti e ai distributori.
Tuttavia, un rischio concreto esiste: se uno studio dentistico, nella propria comunicazione, va oltre la descrizione della propria attività e comincia a promuovere un prodotto specifico (citando marca, modello, vantaggi esclusivi del dispositivo), allora quel messaggio diventa a tutti gli effetti pubblicità di un dispositivo. E in quel caso ricadrebbe sotto il perimetro delle Linee guida e delle norme ministeriali, con tutte le conseguenze del caso (necessità di autorizzazione, limiti stringenti sui contenuti, ecc.).
Pur non essendo scritte per loro, le Linee guida restano rilevanti per chi gestisce la pubblicità sanitaria odontoiatrica, perché aiutano a:
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Le nuove Linee guida hanno chiarito un punto fondamentale: la pubblicità dei dispositivi medici e la pubblicità sanitaria dei dentisti sono due cose distinte, soggette a regole diverse.
In altre parole: il dispositivo è un prodotto e come tale può essere pubblicizzato, ma solo da chi lo fabbrica o lo distribuisce, non dal dentista.
In pratica: lo studio comunica il servizio che offre, non promuove il prodotto che utilizza.
La regola d’oro è semplice: il produttore promuove il prodotto, il dentista promuove il servizio clinico. Quando questa distinzione si confonde, lo studio rischia di entrare nel campo della pubblicità dei dispositivi, con conseguenze non banali.
Dopo aver chiarito le differenze tra la pubblicità dei dispositivi (competenza dei produttori) e la pubblicità sanitaria odontoiatrica (competenza dei professionisti e delle strutture), vediamo alcuni casi pratici che aiutano a capire meglio i confini.
In sintesi: il dentista deve sempre ricordare che il protagonista della comunicazione è lo studio e il servizio offerto al paziente, non il dispositivo. Quando il messaggio mette al centro il prodotto, si entra nel campo della pubblicità dei dispositivi, che non spetta ai professionisti sanitari.
Le nuove Linee guida non sono state scritte per i dentisti, ma hanno comunque un impatto indiretto sul modo in cui uno studio odontoiatrico può comunicare. Il rischio è che, ignorandole del tutto, il dentista finisca per commettere errori che lo espongono a sanzioni. Allo stesso tempo, se le si applica in maniera rigida come se fossero destinate ai professionisti, si corre il pericolo opposto: rinunciare a una comunicazione legittima ed efficace.
La chiave sta nel trovare un equilibrio: usare la norma come cornice di attenzione, senza considerarla un vincolo diretto alla pubblicità sanitaria dei dentisti.
Seguire queste regole non è solo un obbligo: è un’opportunità. Una comunicazione trasparente, chiara e coerente con il Codice deontologico:
In definitiva, le Linee guida non si applicano direttamente ai dentisti, ma rappresentano un campanello d’allarme: ricordano che ogni volta che un messaggio scivola verso la promozione di un dispositivo, lo studio entra in un terreno che non gli compete e che è soggetto a regole molto più rigide.
No. Le Linee guida regolano la pubblicità dei dispositivi medici da parte di produttori e distributori. Non disciplinano la pubblicità sanitaria dei dentisti, che resta regolata da norme nazionali (es. DL 27/2019) e dal Codice di Deontologia Medica.
Perché se la tua comunicazione scivola nella promozione di un dispositivo (citando marca, modello o vantaggi esclusivi), potresti rientrare indirettamente nel perimetro delle Linee guida, con obblighi e rischi che non spettano al professionista sanitario.
Sì, purché il focus resti sul beneficio per il paziente e non sul dispositivo in sé. Es.: “Utilizziamo scanner digitali per rendere più confortevole la presa delle impronte.”
Meglio di no. Nominare marca e modello rischia di trasformare il messaggio in pubblicità di prodotto, che non spetta al dentista.
No. Anche per loro la pubblicità è regolata dal Regolamento (UE) 2017/745 e dalle Linee guida 2025: serve autorizzazione ministeriale e ci sono limiti stringenti sui contenuti.
Rischia di violare norme che non lo riguardano, con possibili conseguenze legali e sanzioni deontologiche. In più, potrebbe vedersi contestare la mancata autorizzazione ministeriale al messaggio.
Veridicità, sobrietà, rispetto della dignità professionale e tutela del paziente. Sono fissati dal Codice di Deontologia Medica e restano vincolanti sempre.
Sì, ma è stata parzialmente corretta. La Bersani (2006) ha liberalizzato la pubblicità professionale; il DL 27/2019 ha poi ristretto i confini, imponendo che i messaggi abbiano carattere informativo e rispettino dignità e decoro.
No. La comunicazione sanitaria non può essere assimilata a quella commerciale: promozioni, sconti e offerte speciali sono considerati contrari alla dignità della professione.
Con molta cautela. Devono essere veritiere e non suggestive. Usare testimonianze come leva promozionale aggressiva è rischioso e può violare il Codice deontologico.
Sono fortemente sconsigliate: rischiano di essere interpretate come promesse di risultato certo e quindi come comunicazione ingannevole.
Sì. Anche i contenuti su Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn devono rispettare le regole di sobrietà, veridicità e decoro. Non esistono zone franche.
La responsabilità è di chi promuove il prodotto, quindi del produttore. Ma se lo ospiti sul tuo sito senza le dovute autorizzazioni, rischi comunque di apparire come promotore e di ricadere nelle norme sulle pubblicità dei dispositivi.
No. I superlativi assoluti e le comparazioni sono tipici claim commerciali e non sono consentiti nella pubblicità sanitaria dentisti.
Ricorda sempre: il produttore promuove il prodotto, il dentista promuove il servizio clinico. Se il dispositivo diventa protagonista del messaggio, stai andando oltre i confini consentiti.
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