CASSAZIONE, ORDINANZA 6868/2021 Alla luce di questa sentenza, lo svolgimento dell’attività sanitaria in forma societaria allarga il perimetro delle prestazioni esenti da iva, nel caso di […]
Alla luce di questa sentenza, lo svolgimento dell’attività sanitaria in forma societaria allarga il perimetro delle prestazioni esenti da iva, nel caso di figure professionali particolari come quella del chiropratico.
Il caso descritto è solo un pretesto, per noi, per acquisire un concetto nuovo espresso nella sentenza.
Quando l’attribuzione della qualifica di prestazione sanitaria esente IVA ex art. 10 è dubbia, il caso viene risolto valutando il contesto di riferimento.
Se l’attività è svolta in forma individuale l’iva deve essere esposta in parcella dal professionista. Se invece viene svolta, per esempio, in una srl sanitaria dotata di Direttore Sanitario deve essere ricondotta nell’alveo delle prestazioni sanitarie effettuate sotto controllo medico e, come tali, sono esenti da Iva ex art. 10.
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